Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1695/2024
TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
ORDINANZA EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di deduzione e della camera di consiglio del 13 marzo 2025 nel procedimento di reclamo proposto
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Chiarabini del foro di Pesaro, presso cui è elettivamente domiciliato
RECLAMANTE
CONTRO con sede legale a Conegliano (TV) in via V. Alfieri n. 1, per il tramite della Controparte_1
propria mandataria e procuratrice speciale con sede legale Controparte_2
a Milano in via Valtellina n. 15/17, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco ed Alessandra
Muciaccia, presso cui è elettivamente domiciliata
RECLAMATA
E CONTRO
Controparte_3
CONTUMACE
OSSERVA
Con atto depositato il 9 dicembre 2024 presentava reclamo avverso l'ordinanza 23 Parte_1 novembre 2024, con cui il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, avanzata in
Rappresentava di esser proprietario di un immobile sito nel Comune di Porto S. Elpidio, sottoposto ad esecuzione immobiliare ed aggiudicato all'esito dell'asta di settembre del 2024, e che la perizia di stima era viziata da errori, o missioni e lacune, posto che non erano stati valutati i manufatti posti a sud dell'unità immobiliare, con eventualità di evizione da parte del confinante, era stata omessa la valutazione delle irregolarità urbanistiche ed i confini erano erronei.
Rilevava che la menzionata area a sud non poteva esser oggetto di trasferimento, in virtù dell'intervenuta usucapione da parte del confinante e dell'omessa valutazione in sede di c.t.u. e che egli era stato privato del contraddittorio in merito al parere sulla notifica dell'atto di citazione volto alla nullità o risoluzione di atti soggetti ad iscrizione ipotecaria e trascrizione.
Osservava, altresì, che l'aggiudicataria non poteva considerarsi terzo di buona fede e le erano opponibili le domande da lui formalizzate inerenti alla divisione.
Contestava, altresì, l'entità della condanna alle spese all'esito della procedura cautelare.
Domandava l'annullamento dell'asta e dell'aggiudicazione e, in subordine, la nullità del pignoramento e, in ogni caso, della perizia estimativa.
Con memoria depositata il 7 gennaio 2025 si costituiva per il tramite della Controparte_1 mandataria, eccependo la tardività e l'infondatezza delle deduzioni in merito alla c.t.u. e la tardività dell'opposizione all'esecuzione, anche qualora qualificata alla stregua dell'art. 617 c.p.c., e l'inopponibilità alla procedura ed all'aggiudicatario della domanda volta alla pretesa nullità e/o invalidità e/o illegittimità del contratto di divisione immobiliare in virtù della prioritaria trascrizione dell'ipoteca giudiziale.
Non costituitosi il curatore fallimentare di la causa era discussa in Controparte_3 forma orale all'udienza del 10 gennaio 2025 e, concessi termini per note di replica alle parti, alla scadenza era posta in riserva.
Va premesso che l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 II comma c.p.c., è proponibile dall'inizio dell'esecuzione sino al momento in cui venga disposta la vendita o l'assegnazione del bene oggetto d'espropriazione.
Nel caso in esame la parte reclamante ha dedotto doglianze relative alla presunta validità della valutazione estimativa compiuta in sede di c.t.u., che a suo dire non avrebbe valutato parte del compendio immobiliare né presunte irregolarità urbanistiche e catastali.
Trattasi di doglianze che, in quanto ripercuotentesi sul diritto di procedere ad esecuzione e sulla legittimità del procedimento, hanno natura di opposizione all'esecuzione, il cui termine finale di proposizione è l'ordinanza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione del bene, disposta nella fattispecie in esame con ordinanza del 27 giugno 2023.
Se si volesse qualificare il vizio della c.t.u. a termini di violazione formale deducibile ex art. 617
c.p.c. la deduzione sarebbe tardiva per violazione del termine di venti giorni o a termini di nullità per non esser stata data risposta ai quesiti indicati dal giudice, troverebbe applicazione l'art. 157 c.p.c. che impone la deduzione nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla sua notizia, mentre il ha omesso ogni rilievo specifico tempestivamente. Pt_1
Ulteriormente i rapporti tra l'azione di nullità dell'atto di divisione e l'opponibilità alla procedura esecutiva ed all'aggiudicatario vanno risolti in base alla preminenza della trascrizione del pignoramento o meno rispetto alla domanda di nullità ed esulano dal presente giudizio.
Ne discende, dalle precedenti osservazioni, la correttezza della valutazione operata dal G.E. in termini di rigetto della sospensiva e l'infondatezza del reclamo.
Le spese sono state correttamente liquidate, in base al valore del bene oggetto d'esecuzione, risultando la fase di merito meramente eventuale, sicché ogni censura appare infondata.
La peculiarità delle questioni e la qualità delle parti consentono di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il reclamo proposto da il 9 dicembre 2024. Parte_1
Compensa le spese di lite tra le parti della presente fase di giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente dott. Alberto Pavan dott.ssa Sara Marzialetti