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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/10/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati: 1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 734 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Bologna, Via Parte_1 C.F._1 Garibaldi n. 7, presso lo studio dall'Avv. Antonietta Cozza, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: mutamento di sesso. CONCLUSIONI: per il ricorrente: a) Disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di
[...]
alias nata a [...] il [...], con atto di nascita trascritto nel Parte_1 Per_1
Comune di Chieti - Atto n. 158 parte 1 serie A – anno 2000 e residente a [...] (cf. ), e nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta C.F._2 (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia rettificata nel nuovo nome e di ORDINARE all'ufficio anagrafe del Pt_1 Per_1 Comune di Bari, ove fu compilato l'atto di nascita Atto n. 158 parte I serie A – anno 2000 – Comune di Chieti (CH)- di rettificare lo stesso. b) Autorizzare alias nata a Parte_1 Per_1
NN (PE) il 25/05/2000 e residente a [...] (cf.
), a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri C.F._2 caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2025, , nubile e senza figli, ha chiesto Parte_1 l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché la rettificazione dell'indicazione di sesso e nome negli atti dello stato civile, con sostituzione del nome con quello di “ . Pt_1 Per_1
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver da sempre manifestato un'identità psicologica e comportamentale maschile, pur essendo di sesso biologico femminile. Ha dichiarato, infatti, di essere affetta da una conclamata disforia di genere, in conseguenza della quale ha intrapreso un percorso psicoterapeutico ed endocrinologico, producendo, a sostegno delle sue domande, la relativa documentazione sanitaria.
Ciò detto, osserva il Collegio quanto segue.
Premesso che è nubile e non ha figli e, pertanto, parte necessaria del giudizio Parte_1 risulta essere soltanto il Pubblico Ministero, dalla documentazione medica prodotta, risulta chiaramente come la ricorrente, sin dalla tenera età, abbia sentito di appartenere all'altro sesso ed abbia manifestato l'inclinazione ad assumere comportamenti maschili. In punto di diritto, l'art. 31 (“Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”) del D. Lgs. 1/9/2011, n. 150 recita che “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (I comma).
“Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3” (IV comma). “Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro” (V comma) “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo […]” (VI comma). Viene, dunque, tutelata “la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all'identità personale, di cui è parte l'identità di genere”, la quale, a sua volta, “trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici” (Corte Cost., sent. 13/07/2017, n.185; Corte Cost., sent. n. 221 del 2015).
In tal senso, precisa la Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015 (Rv. 636001 - 01), che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”. Peraltro, “La mancata previa sottoposizione ad intervento chirurgico non osta alla rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso e del nome, atteso che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi […] non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”. (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015 (Rv. 636001 - 01).
In conclusione, alla luce della documentazione versata in atti, unitamente alla capacità di
[...]
di esprimere la propria ferma volontà di realizzare compiutamente la propria Parte_1 identità di genere, e tenuto conto delle condizioni psichiche e di disforia di genere comprovanti la serietà, univocità e definitività dell'intento, le domande devono essere accolte. Nulla sulle spese stante la natura non contenziosa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dispone in favore di (C.F.: ) la Parte_1 C.F._1 rettificazione, nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da femmina a maschio e del nome da ” a;
Parte_1 Persona_2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti, presso il quale l'atto di nascita di risulta essere stato trascritto, di procedere, al Parte_1 passaggio in giudicato della presente sentenza, alle rettificazioni anagrafiche indicate al capo del dispositivo che precede;
3. autorizza (C.F.: ) a sottoporsi ad Parte_1 C.F._1 intervento chirurgico di rettifica del sesso, al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso maschile;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO
Il Presidente
Dott. Guido CAMPLI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati: 1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 734 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Bologna, Via Parte_1 C.F._1 Garibaldi n. 7, presso lo studio dall'Avv. Antonietta Cozza, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: mutamento di sesso. CONCLUSIONI: per il ricorrente: a) Disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di
[...]
alias nata a [...] il [...], con atto di nascita trascritto nel Parte_1 Per_1
Comune di Chieti - Atto n. 158 parte 1 serie A – anno 2000 e residente a [...] (cf. ), e nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta C.F._2 (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia rettificata nel nuovo nome e di ORDINARE all'ufficio anagrafe del Pt_1 Per_1 Comune di Bari, ove fu compilato l'atto di nascita Atto n. 158 parte I serie A – anno 2000 – Comune di Chieti (CH)- di rettificare lo stesso. b) Autorizzare alias nata a Parte_1 Per_1
NN (PE) il 25/05/2000 e residente a [...] (cf.
), a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri C.F._2 caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2025, , nubile e senza figli, ha chiesto Parte_1 l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché la rettificazione dell'indicazione di sesso e nome negli atti dello stato civile, con sostituzione del nome con quello di “ . Pt_1 Per_1
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver da sempre manifestato un'identità psicologica e comportamentale maschile, pur essendo di sesso biologico femminile. Ha dichiarato, infatti, di essere affetta da una conclamata disforia di genere, in conseguenza della quale ha intrapreso un percorso psicoterapeutico ed endocrinologico, producendo, a sostegno delle sue domande, la relativa documentazione sanitaria.
Ciò detto, osserva il Collegio quanto segue.
Premesso che è nubile e non ha figli e, pertanto, parte necessaria del giudizio Parte_1 risulta essere soltanto il Pubblico Ministero, dalla documentazione medica prodotta, risulta chiaramente come la ricorrente, sin dalla tenera età, abbia sentito di appartenere all'altro sesso ed abbia manifestato l'inclinazione ad assumere comportamenti maschili. In punto di diritto, l'art. 31 (“Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”) del D. Lgs. 1/9/2011, n. 150 recita che “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (I comma).
“Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3” (IV comma). “Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro” (V comma) “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo […]” (VI comma). Viene, dunque, tutelata “la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all'identità personale, di cui è parte l'identità di genere”, la quale, a sua volta, “trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici” (Corte Cost., sent. 13/07/2017, n.185; Corte Cost., sent. n. 221 del 2015).
In tal senso, precisa la Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015 (Rv. 636001 - 01), che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”. Peraltro, “La mancata previa sottoposizione ad intervento chirurgico non osta alla rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso e del nome, atteso che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi […] non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”. (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015 (Rv. 636001 - 01).
In conclusione, alla luce della documentazione versata in atti, unitamente alla capacità di
[...]
di esprimere la propria ferma volontà di realizzare compiutamente la propria Parte_1 identità di genere, e tenuto conto delle condizioni psichiche e di disforia di genere comprovanti la serietà, univocità e definitività dell'intento, le domande devono essere accolte. Nulla sulle spese stante la natura non contenziosa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dispone in favore di (C.F.: ) la Parte_1 C.F._1 rettificazione, nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da femmina a maschio e del nome da ” a;
Parte_1 Persona_2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti, presso il quale l'atto di nascita di risulta essere stato trascritto, di procedere, al Parte_1 passaggio in giudicato della presente sentenza, alle rettificazioni anagrafiche indicate al capo del dispositivo che precede;
3. autorizza (C.F.: ) a sottoporsi ad Parte_1 C.F._1 intervento chirurgico di rettifica del sesso, al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso maschile;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO
Il Presidente
Dott. Guido CAMPLI