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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1271 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
23.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] – RM - il 24.10.1981), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1
Piazza Cola di Rienzo n.80/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Vicari giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del Lazio pro tempore, elettivamente domiciliato in Tivoli via CP_1 Controparte_2
Nazionale Tiburtina n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Martino giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2024, - esponendo di avere infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere dall' le prestazioni di legge conseguenti CP_1 al riconoscimento di una malattia professionale (“discopatie multiple della colonna”) asseritamente contratta nell'esercizio dell'attività di autista di autobus - ha convenuto in giudizio lo stesso CP_1 chiedendo l'accertamento del suo diritto alle prestazioni richieste e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_1
Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' il quale ha rilevato che la CP_1 malattia denunciata doveva ritenersi di natura comune e non professionale.
Istruito il giudizio mediante l'escussione di testimoni ed espletata una Ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata.
1 Il Ctu medico-legale nominato (Dott.ssa ha accertato, sulla base della Persona_1 documentazione prodotta e delle risultanze della prova orale espletata in questo giudizio, che la ricorrente è affetta da patologie che non possono essere considerate come malattia contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività di autista di autobus.
Lo stesso Ctu ha affermato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che le patologie in esame non hanno correlazione causale con l'attività di autista di autobus svolto dalla ricorrente.
In proposito, il CTU ha evidenziato che: “ Dallo studio della documentazione sanitaria si può affermare che la Sig.ra , di anni 44, impiegata in ATAC dal Maggio 2007 con Parte_1 qualifica di autista, è affetta da “protrusioni discali L4-L5 ed L5-S1 con segni EMG di sofferenza neurogena cronica a livello L3-L4 ed L4-L5”. Il primo problema da esaminare è dato dall'esposizione al rischio vibrazioni. Sul punto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, del 10 Ottobre 2023 ha previsto l'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali e riporta alla voce 73: “Ernia discale del tratto lombare
(M51.2): a) lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine, movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura; b) lavorazioni di movimentazione manuale di carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausilii tecnici. Come si evince in modo incontrovertibile dalla lettura del dispositivo di legge per il riconoscimento della malattia professionale debbono essere soddisfatti due requisiti: - innanzitutto l'esistenza della patologia “ernia discale” : nel caso de quo l'esame RMN del rachide in toto, eseguito il 21.7.2022 (all. 7) documenta la presenza di multiple protrusioni discali a livello cervicale, minima protrusione discale mediana a livello L4- L5 e circoscritta protrusione discale mediana a livello L5-S1; dunque si tratta iniziali fenomeni di disadratazione dei dischi (discopatia degenerativa)
e non di vere e proprie ernie discali. In anamnesi la p. ha riferito di aver iniziato a soffrire di dolore lombare negli anni 2016-2017 ovvero dopo circa dieci anni dall'assunzione in ATAC con qualifica di autista;
in quegli anni le vetture più critiche sono state poste sotto osservazione da parte dei responsabili per la sicurezza e prevenzione (RSPP) con esiti favorevoli (vedasi testimonianza resa) e, negli anni successivi (intorno al 2020), vi è stato un costante rinnovo del parco vetture ATAC;
infine va detto che la lavoratrice attualmente, nonostante conduca un mezzo elettrico certamente di ultima generazione e con posto di guida adeguato alla normativa, ha avuto un episodio di riacutizzazione di sciatalgia (7/2025) come riferito in anamnesi;
in secondo luogo le vibrazioni devono essere trasmesse al corpo intero da macchine che vengono precipuamente identificate ed alle quali non sembra siano assimilabili gli autobus di linea in uso in
2 ATAC, come il modello Iveco Cityclass Cursor (vedasi testimonianza resa dal Sig.
[...]
) che sono muniti di sospensioni pneumatiche che offrono diversi vantaggi rispetto alle Tes_1 tradizionali sospensioni meccaniche tra cui: a) miglior comfort di viaggio: le sospensioni meccaniche sono in grado di assorbire meglio le asperità della strada e b) regolazione automatica: che mantiene costante l'altezza del veicolo garantendo una guida stabile e sicura. Inoltre la parte ricorrente non ha provato che i citati autobus di linea siano privi delle caratteristiche ergonomiche dei sedili di guida che, in genere, sono sedili regolabili, dotati di supporto lombare e poggiatesta per ridurre il discomfort durante le lunghe ore di guida (lavoro organizzato in turni di guida di 6 ore e 40 minuti);
e ancora, dalle prove testimoniali si evince semplicemente che non vi era una adeguata manutenzione dei mezzi e, in particolare, delle sospensioni. Infine va detto dalle dichiarazioni rilasciate dal primo testimone, responsabile della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro (RSPP), risulta che,
a partire dal 2015 sono state svolte indagini periodiche, con cadenza annuale oppure biennale, sulle condizioni dei mezzi in uso e che l'esito di tali indagini è sempre stato confortante ovvero, in media su 21 linee indagate solo due di esse erano al limite di legge (si avvicinavano o superavano di poco il rischio 0,5).
In conclusione ritengo vi sia carenza di esposizione al rischio vibrazioni non essendo stato documentato tale elemento da prove concrete e, soprattutto, non vi è la malattia (ernia discale) per la quale è prevista la presunzione legale di origine. Alla luce di quanto sopra rilevato e discusso ritengo che NON si possa riconoscere quale malattia professionale (tecnopatia) la protrusione discale L4-L5 ed L5-S1”.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Inoltre, il CTU ha anche risposto, in maniera logica ed esaurientemente argomentata, alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte ricorrente, ritenendo le stesse non in grado di intaccare le conclusioni ed il percorso scientifico già espresso.
In assenza del prescritto requisito medico-legale, la domanda va disattesa.
Quanto alle spese del giudizio, devono essere poste a carico di parte ricorrente, atteso che la stessa non ha prodotto la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono pertanto poste a definitivo carico del ricorrente.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore dell' i compensi Parte_1 CP_1 legali che si liquidano in € 2.697,00, oltre spese generali nella misura del 15%;
3 - pone le spese della Ctu medico- legale a definitivo carico della parte ricorrente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IO Di PI
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