Articolo 6 della Legge 5 maggio 1976, n. 245
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 giugno 1976
Art. 6.
La realizzazione di mense, servizi sostitutivi di refezione, bar, dormitori, case-albergo e nidi di infanzia dovra' avvenire, a cura dell'Istituto postelegrafonici, in conformita' dei programmi annuali e pluriennali stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni su conforme parere del consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Entrata in vigore il 1 giugno 1976