Sentenza 5 dicembre 2022
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 05/12/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Composta dai Magistrati:
Vito Tenore Presidente Gabriele Vinciguerra CE relatore
AR LL CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30879 del registro di Segreteria relativo all’istanza di revocazione della sentenza n. 268 del 26.10.2022, depositata in data 05.12.2022, emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nei confronti di ST US, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall’avv. Luca Baj per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, presso lo studio del difensore.
Esaminati gli atti e i documenti del fascicolo processuale.
Uditi all’udienza del 26.11.2025 il Pubblico Ministero Marcella Tomasi e l’Avvocato Luca Baj
FATTO
Con ricorso in data 31.03.2025 ST US ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 202 del Codice di Giustizia Contabile, della sentenza n. 268 del 26.10.2022, depositata in data 05.12.2022, emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia.
Con la suddetta pronuncia il ricorrente, pur assolto dall’addebito di danno patrimoniale, era stato condannato al pagamento della somma di euro 25.000,00 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di risarcimento del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, oltre interessi legali e spese di giudizio.
Presupposto necessario della condanna per danno all’immagine era, ai sensi dell’art. 17, comma 30- ter , DL 78/2009, la pregressa condanna definitiva del ST per il reato previsto dall’art. 323 c.p., avvenuta con sentenza della Corte di Appello di Milano n. 6847/12, depositata il 02.11.2012, passata in giudicato (nella parte che qui interessa) in quanto confermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 198/2014.
In data 10.08.2024 era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 la L. n. 114 del 9 agosto 2024 (cd. “Legge Nordio”), entrata in vigore il 25.08.2024, il cui art. 1 aveva abrogato il delitto di abuso d’ufficio, originariamente previsto dall’art. 323 c.p..
La Corte d’Appello di Milano, a seguito di istanza presentata da ST, aveva emesso l’ordinanza n. 1262/2024 del 19.12.2024, con cui era stata revocata la citata sentenza della Corte di Appello di Milano n. 6847/12: ciò in applicazione dell’art. 673 c.p.p. (nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti).
Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, la revoca della sentenza pronunciata in sede penale comporterebbe la caducazione anche della sentenza di condanna n. 268 del 26.10.2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, poiché quest’ultima troverebbe nella pronuncia revocata il necessario presupposto.
Con l’istanza di revocazione, il ricorrente ha contestualmente proposto domanda cautelare ai sensi degli artt. 205 e 190 comma 6 del Codice di Giustizia Contabile, sostenendo che l’esecuzione della sentenza della Corte dei conti potesse, nelle more, provocare un “grave e irreparabile danno”.
All’udienza in camera di consiglio del 16 aprile 2025, è stata discussa l’istanza cautelare, al cui accoglimento il Pubblico Ministero si è opposto.
Con ordinanza n. 18 del 28 aprile 2025 il Collegio ha rigettato l’istanza di tutela cautelare.
Il merito della controversia è stato discusso all’udienza del 26.11.2025.
DIRITTO
L’art. 202 d. lgs. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile) recita: 1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato; c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo; f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. 2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. 3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. 4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.
Come anticipato in sede cautelare, la fattispecie in esame non rientra in nessuno dei casi in cui è possibile proporre istanza di revocazione: in particolare non rientra nella lettera “c” dell’art. 202 c.g.c., poiché l’ abolitio criminis sancita con L. n. 114 del 9 agosto 2024 non comporta che la sentenza contabile sia stata emessa in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
Neppure rientra nella lettera “g” dell’art. 202 c.g.c., e sul punto si concorda con Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 113/2025: premesso che i casi di revoca della sentenza previsti dall'art. 202 c.g.c. rivestono natura tassativa (cfr. Corte conti, Sez. I App., n.103/2021; id., Sez. III App., n.310/2023; più in generale, con riguardo alla tassatività dei casi di revoca previsti dall'art.395 cpc, si veda Cass. Civ., Sez. I, n.30545 (Ord.); id., n.21049/2004), la Sezione osserva che la domanda formulata nel ricorso non può essere ammessa, atteso che l'art.202, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Contabile prevede che può essere domandata la revocazione quando “la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione” e che in realtà la pronuncia che si asserisce essere contraria rispetto a quell'oggetto di domanda di revoca in questa sede, non è precedente, bensì successiva e non può costituire presupposto per la revocazione.
Né la sentenza risarcitoria della Corte dei conti consiste in un mero “effetto civile” della sentenza penale di condanna: la pronuncia contabile si basa su idonea rivalutazione dei fatti storici vagliati in sede penale e su autonomi presupposti, estranei al procedimento penale e non oggetto di accertamento in quella sede, a prescindere dal vincolo di giudicato sostanziale stabilito, in concreto, dall’art. 651 c.p.p..
Si concorda altresì con Corte dei conti, sez. Toscana n. 4/2025, per cui il principio codificato nell'art. 2 cp, che vieta la punibilità di un fatto non più qualificato come reato da una legge posteriore, produce effetti esclusivamente nell'ambito della sfera penale, determinando la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna; la stessa giurisprudenza penale ha del resto affermato che “dal tenore della norma si evince chiaramente, argomentando a contrario, che le obbligazioni civili nascenti dal fatto illecito non cessano” (Cass. pen., Sez. V, sent. 1° aprile 2016, n.31627). Tale norma, quindi, non regola gli effetti che eccedono la sfera penale, né disciplina l'incidenza della revoca della sentenza di condanna sulla giurisdizione contabile, che opera su presupposti e finalità autonome rispetto a quelle proprie della giustizia penale. La Corte dei conti, infatti, non si limita a recepire passivamente gli esiti del giudizio penale, ma esercita un sindacato volto alla tutela del patrimonio pubblico e alla valutazione del danno arrecato alla Pubblica amministrazione… In tale contesto, deve rammentarsi che l'autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella penale (tra le moltissime: Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2017, n. 35205) rappresenta un principio cardine e implica che l'azione erariale possa fondarsi su una base fattuale e probatoria distinta, non subordinata agli esiti del procedimento penale. Ulteriormente, va rimarcato che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità erariale per danno all'immagine, in quanto protetta da natura risarcitoria, si sottrae al principio penalistico della retroattività della legge più favorevole (Corte conti, Sez. I App., sent. 24 luglio 2024, n. 170) trovando fondamento in un accertamento autonomo della lesione arrecata alla autorità della Pubblica amministrazione. La quantificazione del danno all'immagine è poi improntata a criteri equitativi, che valorizzano elementi quali la gravità del comportamento, il ruolo del soggetto agente e l'impatto del fatto sulla comunità amministrata, consentendo così di delineare una risposta giurisdizionale commisurata alla lesione subita dall'ente pubblico. Ne consegue che, pur in presenza di un contesto normativo mutato, il giudizio contabile mantiene la propria autonomia, ancorandosi a un'istruttoria specifica e distinta da quella penale, per accertare in concreto il pregiudizio arrecato all'Amministrazione e determinarne la risarcibilità. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, fornite dalla giurisprudenza, deve ritenersi che, anche in caso di abolitio criminis , l'azione erariale per il risarcimento del danno all'immagine può essere esercitata in presenza di una sentenza penale di condanna non più impugnabile con mezzi ordinari – quindi integrata a tutti gli effetti la condizione di cui all'art. 17, comma 30- ter , dl 78/2009 - qualora sussistano fatti lesivi che abbiano causato un discredito concreto e dimostrabile alla Pubblica amministrazione.
Non si rileva alcun eventuale contrasto dell’art. 202 citato con gli artt. 3, 24, 25 della Carta Costituzionale (come sostenuto da parte ricorrente in sede di discussione orale): contrasto che, al contrario, si verificherebbe proprio nell’ipotizzato caso di estensione indiscriminata degli effetti dell’abolitio criminis nell’ambito di giudizi risarcitori fondati su autonomi presupposti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, anche relative alla fase cautelare, liquidate in euro 64,00 (sessantaquattro/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, all’esito della camera di consiglio in data 26.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gabriele Vinciguerra Vito Tenore (firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 05.12.2025 Il Direttore della Segreteria
AT RV
(firmato digitalmente)