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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 56/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 22.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 22.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 56/2025, avente ad oggetto: appello – risar- cimento del danno per lesione personale, vertente
1
tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.tati e difesi dall'avv. Carlo Grimaldi ed elett.te C.F._2 domiciliati in Frattamaggiore (NA), alla Via G. Matteotti n. 81, in virtù di procu- ra in atti;
- Appellante –
e
(P. Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Pa- Controparte_1 P.IVA_1 trizio Russo (C.F. ) e dall'avv. Alessandra Iacono (C.F. C.F._3
), presso lo studio del quale elett.te domiciliano in San C.F._4
Leucio – Caserta (81100), via Mengs 19-21, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
LI TA
-Appellata Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo, note relative all'udienza odierna trattata con modalità cartolare, nonché memorie conclusionali.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e risposta nonché note rela- tive all'udienza odierna trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli appellanti, e , in primo grado hanno sostenuto Parte_1 Parte_2 che, mentre attraversavano la strada alla via Atzori di Nocera Inferiore sulle strisce pedonali, venivano investiti da un veicolo Fiat Grande Punto, il cui conducente, facendo un sorpasso azzardato, non riusciva ad arrestare in tempo la marcia. Hanno pertanto chiesto il risarcimento del danno per le lesioni subite a causa dell'investimento.
Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo che fatto così come dedotto non trovi riscontro nei documenti di causa.
Gli appellanti hanno impugnato la predetta pronuncia, ritenendo erronee le valutazioni poste a fondamento del rigetto e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“ -Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare so-
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spendere immediatamente inaudita altera parte, ovvero in subordine, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, la provvisoria esecutività e/o la provvi- soria esecuzione della sentenza N. 2872/24 (n. cron. 10.309/2024 -Rep. n.
1611/2024) - anche in ordine all'invio degli atti alla Procura della Repubblica - emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere per i motivi di cui so- pra;
-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in via principale ed in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello emettere i seguenti provvedimenti: A)in accoglimento dell'appello ed in riforma totale della sentenza N. 2872/24 (cron. n. 10.309/24 - Rep. n. 1611/2024) emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Bianca De Franci- scis, dichiarare la responsabilità esclusiva della sig.ra LI TA, quale proprietaria del veicolo Fiat Panda tg. DF690GC, nella causa del sinistro de quo e per l'effetto, condannare la in p.l.r.p.t. o, subordina- Controparte_2 tamente la sig.ra LI TA quest'ultima o in ancor più subordinatamente i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimo- niali subiti (compreso il danno biologico e quello morale) per le lesioni subite nell'occorso in favore del sig. e della sig.ra , Parte_2 Parte_1 dell'importo di €. 20.000,00 cadauno (già comprensivo di interessi dal dì del fat- to al soddisfo e rivalutazione) o di quel differente importo ritenuto di giustizia, sempre nei limiti di €. 20.000,00 per ogni appellante (già comprensivo di interes- si e di rivalutazione) anche all'esito di una CTU medico-legale (mai disposta in I grado, benchè richiesta) e che si chiede anche in questa sede;
B)Nella denegata ipotesi in cui gli istanti fossero costretti, nelle more, a versare gli importi in con- seguenza della impugnata sentenza, si fa richiesta sin da ora, in caso di accogli- mento totale o anche parziale del gravame, di voler condannare la CP_3
a restituire ad essi appellanti tutte le somme ricevute;
C)con vittoria
[...] di spese di doppio grado ed attribuzione per fattone anticipo”.
La compagnia assicurativa si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha concluso chiedendo :“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello, nella persona della G.U. dott.ssa Maria Del Prete, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese: - in via preliminare, rigettare la ri- chiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza carente dei presup- posti di fatto e diritto, in plateale assenza di fondatezza del gravame spiegato e di inesistenza del periculum in mora (ad oggi mai richiesto neanche l'adempimento bonario della sentenza di I grado); - ancora in via preliminare, dichiarare
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l'avverso gravame inammissibile, con ogni conseguenza di legge;
- in via princi- pale, nel merito, rigettare l'avverso gravame perché nullo, improponibile, inam- missibile, improcedibile, palesemente infondato, dilatorio e temerario, , con ogni conseguenza di legge anche ex art. 96 c.p.c. (stante fra l'altro la già disposta trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, chiaramente non richia- mabili). In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta am- missibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indi- cazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello ri- chiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed uni- voca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della do- glianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Occorre evidenziare che il motivo di appello è rappresentato dall'asserito errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado che ha pronunziato sentenza di accoglimento della domanda, per avere ritenuto non provati i fatti posti a fonda- mento della domanda di risarcimento.
Più precisamente, il giudice di prime cure, dott.ssa Bianca De Franciscis, ha così statuito: “il Giudice di Pace, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta o disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la contuma- cia della convenuta LI TA;
b) rigetta la domanda proposta dagli attori;
Co c) condanna gli istanti, in solido tra loro, a pagare in favore della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in €
1.800,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A., come per legge;
d) pone a carico degli attori, in solido tra loro, il compenso di € 500,00 - Per_ oltre accessori di legge se dovuti - liquidato in favore del C.T.U., Per. Ind.
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cenzo Piccolo, e) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubbli- ca presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.”
Orbene, alla luce di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie ac- quisite nel primo grado del giudizio, emerge che il Giudice Di Pace ha attenta- mente valutato le prove, essendo venuto a delinearsi, all'esito del giudizio di primo grado, un quadro probatorio fumoso e contraddittorio.
In primo luogo, il C.T.U., all'esito dell'espletamento delle indagini peritali, ha così concluso: “ I dati rilevati dal localizzatore, dettagliatamente descritti nel re- port allegato, sono risultati non coerenti con i fatti di causa, giacché le circo- stanze di tempo e di luogo tracciate dalla box non collimano con gli eventi dedot- ti dall'istruttoria espletata.”
Infatti, le localizzazioni rilevate dal dispositivo black box installato sull'autovettura di parte convenuta, sono risultate contrastanti rispetto ai fatti di causa.
Dunque, il perito incaricato, dott. , ha evidenziato come gli Persona_2 eventi che caratterizzano il sinistro prospettati nell'atto di citazione sono in con- trasto con le circostanze di luogo e di tempo registrate nel report di localizzazione e nei verbali di accettazione al Pronto Soccorso.
L'articolo. 145 bis del C.d.A. secondo cui “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo".
Dunque, per dimostrare che le risultanze del dispositivo non siano da ritenersi at- tendibili, sarebbero stato necessario dedurre e provare il malfunzionamento del dispositivo satellitare, in quanto quest'ultimo ha il valore di prova legale e come tale non è liberamente valutabile dal giudice, in assenza di una prova contraria.
Pertanto, ritenute attendibili e non contestate le risultanze del dispositivo satelli- tare, può considerarsi accertato che il fatto storico prospettato dagli attori non si sia verificato secondo le modalità rappresentate dagli stessi.
Va inoltre evidenziato che il modulo di costatazione amichevole di incidente è privo dell'indicazione dei testimoni, pur essendo stata escussa una teste nel corso del giudizio.
Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concor- rere, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Il
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modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità. In merito, la Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo CAI non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua attendibilità. E dunque pacifico, che se- condo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene indicato solo successiva- Testi mente al uò incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude automati- camente la utilizzabilità.
Va evidenziato, sul punto, che ai sensi dell'art. 1, comma 15, Legge 124/2017, il
Legislatore ha posto limiti precisi alla indicazione dei testimoni successivamente al sinistro ed in particolare ha previsto che “in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo at- to formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avvi- so all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”. Ed an- cora, specialmente se non è intervenuta a verbalizzarlo la P.G., la descrizione del- le circostanze nelle quali si è acquisita la sua disponibilità a testimoniare è ad un tempo utile a dimostrare la serietà ed attendibilità della prova richiesta, e dall'altra rappresenta una condotta difensiva agevole, perché nessuno meglio del danneggiato è in grado di descrivere, ab imis, tali circostanze” (Sentenza Tribu- nale di Roma, Sez. XIII° del 17.12.2020, N. RG.46059-16).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava all'attore provare i fatti a fondamen- to delle loro pretese. Sul punto va richiamato il seguente orientamento giurispru- denziale “In punto di prova, va ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della doman- da, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare” (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'evento storico. Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante si tratti di un investimento che abbia provocato lesioni a due persone contempora-
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neamente che hanno riportato lesioni. Infatti, non è stato redatto nessun verbale e non è stata fornita nessuna documentazione fotografica attestante sul luogo del sinistro, il veicolo presunto responsabile e la presenza del soggetto leso. Neppure può dirsi, come già evidenziato che l'onere probatorio sia assolto attraverso la di- chiarazione testimoniale. Infatti, la stessa, ha fornito una descrizione dei fatti ap- parentemente coerente, ma del tutto incompatibile con i documenti allegati. Ciò ancor di più se si considera che i fatti di causa non sono supportati da documen- tazione, non essendo intervenute autorità sul posto, nonostante si tratti di un inve- stimento che abbia coinvolto due persone contemporaneamente. Tali incongruen- ze sollevano fondati dubbi circa la credibilità della verificazione dell'incidente.
In conclusione, la contraddittorietà dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori ulteriori, in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa e di ambulanza impediscono di ritenere dimo- strata la dinamica e la stessa verificazione dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dagli attori.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita.
Lite temeraria
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte convenuta.
A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto de- sumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte istante abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quan- tum dell'asserito danno.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e
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dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1 -quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impu- gnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibi- le o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione, principale o incidentale, a norma del comma 1 -bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di LI TA;
- rigetta l'appello con conferma integrale della sentenza emessa dal G.P;
- rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria;
- condanna e al pagamento delle spese del presente Parte_1 Parte_2 grado di giudizio, in favore compagnia di assicurazione, che liquida in € 2.906,00, per compensi e in € 780, 00 per spese, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la ctu a carico degli appellanti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 22.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 22.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 22.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 56/2025, avente ad oggetto: appello – risar- cimento del danno per lesione personale, vertente
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tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.tati e difesi dall'avv. Carlo Grimaldi ed elett.te C.F._2 domiciliati in Frattamaggiore (NA), alla Via G. Matteotti n. 81, in virtù di procu- ra in atti;
- Appellante –
e
(P. Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Pa- Controparte_1 P.IVA_1 trizio Russo (C.F. ) e dall'avv. Alessandra Iacono (C.F. C.F._3
), presso lo studio del quale elett.te domiciliano in San C.F._4
Leucio – Caserta (81100), via Mengs 19-21, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
LI TA
-Appellata Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo, note relative all'udienza odierna trattata con modalità cartolare, nonché memorie conclusionali.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e risposta nonché note rela- tive all'udienza odierna trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli appellanti, e , in primo grado hanno sostenuto Parte_1 Parte_2 che, mentre attraversavano la strada alla via Atzori di Nocera Inferiore sulle strisce pedonali, venivano investiti da un veicolo Fiat Grande Punto, il cui conducente, facendo un sorpasso azzardato, non riusciva ad arrestare in tempo la marcia. Hanno pertanto chiesto il risarcimento del danno per le lesioni subite a causa dell'investimento.
Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo che fatto così come dedotto non trovi riscontro nei documenti di causa.
Gli appellanti hanno impugnato la predetta pronuncia, ritenendo erronee le valutazioni poste a fondamento del rigetto e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“ -Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare so-
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spendere immediatamente inaudita altera parte, ovvero in subordine, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, la provvisoria esecutività e/o la provvi- soria esecuzione della sentenza N. 2872/24 (n. cron. 10.309/2024 -Rep. n.
1611/2024) - anche in ordine all'invio degli atti alla Procura della Repubblica - emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere per i motivi di cui so- pra;
-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in via principale ed in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello emettere i seguenti provvedimenti: A)in accoglimento dell'appello ed in riforma totale della sentenza N. 2872/24 (cron. n. 10.309/24 - Rep. n. 1611/2024) emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Bianca De Franci- scis, dichiarare la responsabilità esclusiva della sig.ra LI TA, quale proprietaria del veicolo Fiat Panda tg. DF690GC, nella causa del sinistro de quo e per l'effetto, condannare la in p.l.r.p.t. o, subordina- Controparte_2 tamente la sig.ra LI TA quest'ultima o in ancor più subordinatamente i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimo- niali subiti (compreso il danno biologico e quello morale) per le lesioni subite nell'occorso in favore del sig. e della sig.ra , Parte_2 Parte_1 dell'importo di €. 20.000,00 cadauno (già comprensivo di interessi dal dì del fat- to al soddisfo e rivalutazione) o di quel differente importo ritenuto di giustizia, sempre nei limiti di €. 20.000,00 per ogni appellante (già comprensivo di interes- si e di rivalutazione) anche all'esito di una CTU medico-legale (mai disposta in I grado, benchè richiesta) e che si chiede anche in questa sede;
B)Nella denegata ipotesi in cui gli istanti fossero costretti, nelle more, a versare gli importi in con- seguenza della impugnata sentenza, si fa richiesta sin da ora, in caso di accogli- mento totale o anche parziale del gravame, di voler condannare la CP_3
a restituire ad essi appellanti tutte le somme ricevute;
C)con vittoria
[...] di spese di doppio grado ed attribuzione per fattone anticipo”.
La compagnia assicurativa si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha concluso chiedendo :“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello, nella persona della G.U. dott.ssa Maria Del Prete, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese: - in via preliminare, rigettare la ri- chiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza carente dei presup- posti di fatto e diritto, in plateale assenza di fondatezza del gravame spiegato e di inesistenza del periculum in mora (ad oggi mai richiesto neanche l'adempimento bonario della sentenza di I grado); - ancora in via preliminare, dichiarare
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l'avverso gravame inammissibile, con ogni conseguenza di legge;
- in via princi- pale, nel merito, rigettare l'avverso gravame perché nullo, improponibile, inam- missibile, improcedibile, palesemente infondato, dilatorio e temerario, , con ogni conseguenza di legge anche ex art. 96 c.p.c. (stante fra l'altro la già disposta trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, chiaramente non richia- mabili). In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta am- missibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indi- cazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello ri- chiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed uni- voca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della do- glianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Occorre evidenziare che il motivo di appello è rappresentato dall'asserito errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado che ha pronunziato sentenza di accoglimento della domanda, per avere ritenuto non provati i fatti posti a fonda- mento della domanda di risarcimento.
Più precisamente, il giudice di prime cure, dott.ssa Bianca De Franciscis, ha così statuito: “il Giudice di Pace, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta o disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la contuma- cia della convenuta LI TA;
b) rigetta la domanda proposta dagli attori;
Co c) condanna gli istanti, in solido tra loro, a pagare in favore della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in €
1.800,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A., come per legge;
d) pone a carico degli attori, in solido tra loro, il compenso di € 500,00 - Per_ oltre accessori di legge se dovuti - liquidato in favore del C.T.U., Per. Ind.
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cenzo Piccolo, e) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubbli- ca presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.”
Orbene, alla luce di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie ac- quisite nel primo grado del giudizio, emerge che il Giudice Di Pace ha attenta- mente valutato le prove, essendo venuto a delinearsi, all'esito del giudizio di primo grado, un quadro probatorio fumoso e contraddittorio.
In primo luogo, il C.T.U., all'esito dell'espletamento delle indagini peritali, ha così concluso: “ I dati rilevati dal localizzatore, dettagliatamente descritti nel re- port allegato, sono risultati non coerenti con i fatti di causa, giacché le circo- stanze di tempo e di luogo tracciate dalla box non collimano con gli eventi dedot- ti dall'istruttoria espletata.”
Infatti, le localizzazioni rilevate dal dispositivo black box installato sull'autovettura di parte convenuta, sono risultate contrastanti rispetto ai fatti di causa.
Dunque, il perito incaricato, dott. , ha evidenziato come gli Persona_2 eventi che caratterizzano il sinistro prospettati nell'atto di citazione sono in con- trasto con le circostanze di luogo e di tempo registrate nel report di localizzazione e nei verbali di accettazione al Pronto Soccorso.
L'articolo. 145 bis del C.d.A. secondo cui “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo".
Dunque, per dimostrare che le risultanze del dispositivo non siano da ritenersi at- tendibili, sarebbero stato necessario dedurre e provare il malfunzionamento del dispositivo satellitare, in quanto quest'ultimo ha il valore di prova legale e come tale non è liberamente valutabile dal giudice, in assenza di una prova contraria.
Pertanto, ritenute attendibili e non contestate le risultanze del dispositivo satelli- tare, può considerarsi accertato che il fatto storico prospettato dagli attori non si sia verificato secondo le modalità rappresentate dagli stessi.
Va inoltre evidenziato che il modulo di costatazione amichevole di incidente è privo dell'indicazione dei testimoni, pur essendo stata escussa una teste nel corso del giudizio.
Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concor- rere, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Il
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modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità. In merito, la Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo CAI non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua attendibilità. E dunque pacifico, che se- condo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene indicato solo successiva- Testi mente al uò incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude automati- camente la utilizzabilità.
Va evidenziato, sul punto, che ai sensi dell'art. 1, comma 15, Legge 124/2017, il
Legislatore ha posto limiti precisi alla indicazione dei testimoni successivamente al sinistro ed in particolare ha previsto che “in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo at- to formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avvi- so all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”. Ed an- cora, specialmente se non è intervenuta a verbalizzarlo la P.G., la descrizione del- le circostanze nelle quali si è acquisita la sua disponibilità a testimoniare è ad un tempo utile a dimostrare la serietà ed attendibilità della prova richiesta, e dall'altra rappresenta una condotta difensiva agevole, perché nessuno meglio del danneggiato è in grado di descrivere, ab imis, tali circostanze” (Sentenza Tribu- nale di Roma, Sez. XIII° del 17.12.2020, N. RG.46059-16).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava all'attore provare i fatti a fondamen- to delle loro pretese. Sul punto va richiamato il seguente orientamento giurispru- denziale “In punto di prova, va ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della doman- da, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare” (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'evento storico. Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante si tratti di un investimento che abbia provocato lesioni a due persone contempora-
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neamente che hanno riportato lesioni. Infatti, non è stato redatto nessun verbale e non è stata fornita nessuna documentazione fotografica attestante sul luogo del sinistro, il veicolo presunto responsabile e la presenza del soggetto leso. Neppure può dirsi, come già evidenziato che l'onere probatorio sia assolto attraverso la di- chiarazione testimoniale. Infatti, la stessa, ha fornito una descrizione dei fatti ap- parentemente coerente, ma del tutto incompatibile con i documenti allegati. Ciò ancor di più se si considera che i fatti di causa non sono supportati da documen- tazione, non essendo intervenute autorità sul posto, nonostante si tratti di un inve- stimento che abbia coinvolto due persone contemporaneamente. Tali incongruen- ze sollevano fondati dubbi circa la credibilità della verificazione dell'incidente.
In conclusione, la contraddittorietà dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori ulteriori, in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa e di ambulanza impediscono di ritenere dimo- strata la dinamica e la stessa verificazione dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dagli attori.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita.
Lite temeraria
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte convenuta.
A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto de- sumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte istante abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quan- tum dell'asserito danno.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e
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dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1 -quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impu- gnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibi- le o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione, principale o incidentale, a norma del comma 1 -bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di LI TA;
- rigetta l'appello con conferma integrale della sentenza emessa dal G.P;
- rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria;
- condanna e al pagamento delle spese del presente Parte_1 Parte_2 grado di giudizio, in favore compagnia di assicurazione, che liquida in € 2.906,00, per compensi e in € 780, 00 per spese, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la ctu a carico degli appellanti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 22.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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