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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Verona
TERZA SEZIONE
IL GIUDICE
Dott. Francesco Chiavegatti
N.R.G.1772 2025
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.3.25
Ritenuto che l'intimato abbia proposto opposizione e che, quindi, è preclusa la possibilità di convalidare lo sfratto;
rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che non si rilevano dagli atti gravi motivi che contrastino con l'emissione della richiesta ordinanza ex art. 665 c.p.c.
considerato in particolare come, da un lato, i dedotti danni riportati dal conduttore per sua stessa ammissione risalgano ad oltre 14 anni fa e dato atto come lo stesso li abbia quantificati in 5000 euro circa ed a fronte del chiarimento del procuratore di parte intimante in relazione alla sussistenza di un accordo di circa 12 anni fa per la compensazione parziale delle spese ed i cui effetti si sono esauriti nel tempo lo stesso nulla abbia replicato, oltra a nulla aver potuto documentare;
ritenuto come gli importi oggetto di domanda siano relativi a oneri condominiali successivi al 2023
e come anche solo per l'anno 2024/2025 le rate non corrisposte e risultanti da bilanci non impugnati ammontino comunque ad importo sufficiente a determinare ex art. 5 L. 392/78 la risoluzione per grave inadempimento;
dato atto del carico del ruolo, delle scoperture di sezione e degli obiettivi di gestione con riferimento allo smaltimento dell'arretrato pendente,
P.Q.M.
Visti gli artt. 665, 667, 426 e 447 bis c.p.c.,
Ordina alla parte intimata il rilascio dell'immobile locato;
Fissa per l'esecuzione la data del 19.9.25;
- dispone che il giudizio prosegua con lo speciale rito locatizio e fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 8.7.25 alle ore 10.20, dando termine all'attore (d'ora in poi ricorrente) fino a 30
gg. prima dell'udienza ed al convenuto (d'ora in poi resistente) fino al 10 gg. prima dell'udienza per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
- Si avverte il convenuto che, per la prosecuzione del giudizio, dovrà farsi necessariamente assistere da un difensore;
- onera la parte interessata alla prosecuzione del giudizio a procedere al tentativo di media conciliazione ex art. 5 dlgs 28/10 entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento pena l'improcedibilità del giudizio – rappresentando sin d'ora che la condizione di procedibilità
non si considererà avverata ove avanti al mediatore non compaiano personalmente le parti ex
art. 8 d.lgs cit. ma soltanto i difensori (cfr. Trib. Firenze Sez. II, 19-03-2014 e Trib. Bologna
Sez. I, 05-06-2014) e che dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza
giustificato motivo il Giudice potrà trarre argomenti di prova utili ai fini della decisione ex
art. 116 c.p.c. ed in ogni caso condannare la parte al pagamento di una somma pari al
contributo unificato in favore dello Stato ex art. 8 d.lgs 28/10;
- Onera l'intimante di procedere alla notificazione della presente ordinanza alla parte intimata costituita personalmente nel rispetto del Protocollo in uso al tribunale entro 60 giorni prima dell'udienza come sopra fissata;
- sottopone alle parti e il mediatore la proposta conciliativa atta alla definizione della lite mediante definizione con il conduttore di un piano di rientro rispetto alla morosità maturata con eventuali garanzie personali a spese di merito rinunciate;
- Manda alla cancelleria di inserire copia di cortesia cartacea del presente provvedimento nel fascicolo.
Si comunichi al ricorrente e, personalmente, alla resistente. Il Giudice Dott. Francesco Chiavegatti