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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2180 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2024 trattenuta in decisione in data 18.03.2025, all'esito DEla scadenza DE termine concesso a parte ricorrente per il deposito di memoria autorizzata;
t r a
con l'avv. CASOLINO FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. TOSO LUCA (revocato dal 09.01.2025) CP_1
RESISTENTE con l'intervento DE rappresentante DEla Procura DEla Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: affidamento, collocamento e mantenimento prole minorenne nata al di fuori DE matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine:
1) effettuati tutti gli accertamenti necessari sulla capacità genitoriale DE resistente anche in relazione allo stato di salute DElo stesso e, in particolare, in relazione
1 alla dipendenza dall'alcol, disporre l'affidamento esclusivo ai sensi DEl'art. 337 quater c.c. DEla minore alla madre IGnora;
Persona_1 Parte_1
2) pronunciare anche in ordine alle visite protette tra padre e figlia previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU, laddove ritenga ciò non pregiudizievole per la minore, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
3) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il IGnor a CP_1
contribuire al mantenimento DEla figlia minore con la corresponsione di un assegno mensile di almeno € 200,00, ovvero DEl'assegno che riterrà, maggiore o minore, equo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla minore, come indicate nel
Protocollo DEl'Osservatorio DE diritto di famiglia;
4) dichiarare il divieto di espatrio DEla minore;
Persona_1
5) dichiarare che l'assegno unico spetta integralmente alla madre affidataria.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sui fatti di causa di seguito capitolati:
1) Vero che la sera DE giorno di Pasqua 2024 lei si recava a casa di suo fratello per cenare e chiedeva cosa fosse successo, vedendo che il IG. era alterato ER
per aver bevuto?
2) Vero che il IG. aveva già seguito un programma di disintossicazione ER dall'alcol presso il Sert?
3) Vero che il giorno 2 giugno 2024 vi recavate presso l'abitazione DE IG. ER
su richiesta di vostra figlia a causa dei comportamenti di ? CP_1
4) Vero che appena entrati in casa scorgevate sulla tavola DEla cucina un bicchiere
e una bottiglia di vino, che immediatamente dopo venivano nascosti?
5) Vero che in tale occasione il IG. era alterato e urlava contro la CP_1
IG.ra perché pretendeva che la minore di fermasse a casa Parte_1 ER
sua e la madre se ne andasse, in quanto, secondo lui, una pessima madre?
6) Vero che la IG.ra aveva chiamato le forze DEl'ordine? Parte_1
7) Vero che i Carabinieri intervenuti, verificato lo stato di ubriachezza DE IG.
, lo convincevano a lasciare andare a casa madre e figlia? ER
8) Vero che durante i fine settimana che la IG.ra trascorreva a casa vostra, Pt_1
suo figlio era prevalentemente nella sua camera intento a seguire le gare di
MotoGP e di Formula 2? 2 9) Vero che anche lei lo spronava a stare con la figlia e a collaborare con la madre, che anche il sabato si alzava alle 5 per andare a lavorare e nel pomeriggio era stanca?
10) Vero che il pomeriggio DE 19 settembre 2024 il IG. beveva alcolici? ER
11) Vero che andava a prendere all'asilo pur avendo bevuto e ponendosi ER alla guida DEl'auto?
12) Vero che accortosi che la IG.ra e la madre erano fuori dalla Parte_2
Scuola Materna di alterava e la minacciava, strappandole il cellulare di mano?
13) Vero che dopo l'intervento DEla pattuglia DEla Polizia, il IG. lasciava ER
l'auto nel parcheggio e si avviava verso casa a piedi?
14) Vero che il IG. non ha mai partecipato alle vacanze estive assieme alla ER
minore?
15) Vero che il IG. non ha mai contribuito al mantenimento di ? ER ER
16) Vero che non ha mai versato nulla né per le vacanze al mare, né per il corso di nuoto, né per l'asilo nido?
Si indicano quali testimoni: 1) ; 2) 3) Testimone_1 Testimone_2
; 4) Testimone_3 Testimone_4
Il sottoscritto procuratore rinuncia sin d'ora ai termini per il deposito di comparsa conclusionale, chiedendo che il Giudice voglia provvedere quanto prima, tenuto conto DEla gravità DEla situazione.
Per parte resistente
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: esperiti gli incombenti di rito:
1. Disporsi l'affidamento condiviso DEla figlia , con collocazione ER
prevalente presso la madre, con la precisazione che le decisioni più importanti nell'interesse DEla stessa, relative alla educazione, alla formazione scolastica
e alla salute, siano assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le sue capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni, e disponendo inoltre che ciascun genitore possa adottare autonomamente e separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione riguardo alla minore nel periodo in cui la stessa sarà con lui.
2. Stabilirsi che il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli,
prelevandoli in luogo concordato tra le parti, secondo il seguente calendario:
3 a. dal venerdì, dall'uscita da scuola in periodo scolastico e dalle ore 14/14.30 nei periodi DEle vacanze scolastiche, sino alla domenica sera, a week end alterni;
b. nelle settimane in cui non terrà i figli nel week-end, per un pomeriggio infrasettimanale, nella giornata di giovedì (oppure in altra giornata concordata tra i genitori) dall'uscita da scuola (ore 16.00 circa) sino alle ore 20,30 in periodo scolastico e dalle ore 14/14,30 alle 21,30 nei periodi DEle vacanze scolastiche;
c. per la metà DEle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni il Natale
o il Capodanno, dandosi atto che, per quest'anno 2024, la madre terrà con sé i minori dal 24/12 al 31/12 sino alle ore 14/14,30, e il padre li terrà con sé dalle 14/14,30 DE 31/12 sino alle ore 20,30 DE 6/1;
d. per la metà DEle vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni la
Pasqua e il Lunedì DEl'Angelo;
e. ad anni alterni per le vacanze di Carnevale e per le altre festività di precetto;
f. per tre settimane, eventualmente anche non consecutive, da concordarsi tra
i genitori entro il 31.05 di ogni anno, durante le vacanze estive.
3. Disporsi che ciascun genitore provvederà, nelle giornate in cui la figlia starà presso di sé, ad accompagnarla a scuola o presso le varie attivitàextrascolastiche e a riportala a casa;
i genitori si impegnano reciprocamente a condividere le scelte relative alle attività extrascolastiche DEla figlia e a collaborare tra di loro in caso di necessità straordinarie/eccezionali.
4. Ciascun coniuge avrà facoltà di contattare telefonicamente la figlia, nelle giornate che la stessa trascorrerà presso l'altro genitore, durante la fascia oraria dalle 19 alle 20.
5. Il concorso DE genitore non collocatario nel mantenimento DEla figlia è fissato in € 150 mensili e ciò fino alla maggiore età o comunque fintanto che la stessa non sarà economicamente autosufficiente. Il relativo importo dovrà essere versato, entro il 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario o su c/c bancario o postale e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT
6. Stabilire che l'assegno unico, e/o eventuali sussidi equivalenti, andranno a beneficio DEla madre. 4
7. Disporsi che le spese straordinarie per la minore vengano regolate dal
protocollo prot. 3477/15 Trib. di Udine DE 28 agosto 2015, cui i genitori rinviano anche per le regole di rimborso, e verranno tra di loro ripartite alla metà. La detrazione DEle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto DEle spese stesse. Eventuali deduzioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori.
IN SUBORDINE: assumere ogni provvedimento ritenuto idoneo per garantire il diritto alla bigenitorialità DEla minore.
In ogni caso con compensi e spese di giudizio integralmente rifusi, spese generali,
c.n.a. e accessori di legge. Si indicano quali testimoni a prova diretta sulle circostanze di cui in narrativa da intendersi qui di seguito ritrascritte epurate da giudizi e valutazioni e capitolate premessa formula “vero che”: 1) Tes_5
di IV DE IU (UD); 2) di Udine;
3)
[...] Testimone_2 Tes_6
di Udine;
4) di CO (UD); 5)
[...] Testimone_7 Testimone_8
di CO (UD).
Gli stessi testi vengono indicati a prova contraria sui capitoli formulati dalla ricorrente e che dovessero essere ammessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Dalla relazione sentimentale tra le parti (mai sfociata in convivenza: le parti vivono ancora con i rispettivi genitori) è nata la figlia in data 14.11.2020, minore. ER
La IG.ra ha adito il Tribunale di Udine chiedendo, in sintesi: previ Pt_1 accertamenti opportuni sulle capacità genitoriali DE IG. , l'affidamento ER
esclusivo DEla minore in proprio favore, con diritto di visita paterno da esercitarsi in forma protetta;
un assegno di mantenimento ordinario a carico DE IG. ER
pari ad euro 200,00, oltre al rimborso DEle spese straordinarie.
La ricorrente, in particolare, ha riportato le proprie molteplici preoccupazioni in ordine all'esercizio DEle capacità genitoriali DE resistente, il quale, a suo dire, abuserebbe nel consumo di alcool e non sarebbe mai stato un padre presente e realmente interessato alla figlia: a tutti i bisogni e le necessità di sia morali ER
e che materiali, ha sempre provveduto, nella quotidianità, la IG.ra , pur Pt_1
potendosi talvolta confrontare con la nonna paterna per la gestione DEla minore e potendo altresì contare sull'aiuto dei propri genitori. 5 Si è costituito in giudizio il resistente, lamentando di non essere mai stato coinvolto nelle decisioni da assumere nell'interesse di essendo il suo ruolo ER
genitoriale stato sempre poco rispettato sia dalla compagna che dai di lei genitori.
Ha chiesto, in sintesi: l'affidamento condiviso DEla bambina ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ma con regolamentazione ed intensificazione DE proprio diritto di visita;
un assegno mensile a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento DEla minore, pari ad euro 150,00; il riparto al 50% tra genitori DEle spese straordinarie.
Le parti sono state sentite personalmente dal giudice nel corso DEl'udienza DE
2.12.2024 e hanno anche raggiunto un accordo temporaneo in ordine alla gestione DE diritto di visita paterno.
Con ordinanza dd. 3.12.2024, il giudice relatore ha disposto, in vita temporanea ed urgente:
-l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con diritto di visita ER
paterno da esercitarsi, sempre alla presenza DEla nonna paterna, secondo il calendario concordato dalle parti in udienza;
-la presa in carico di tutto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e DE
Consultorio Familiare di Udine, nonché con riferimento al IG. , DE SERD, ER
per supporto e vigilanza, richiedendo, in particolare, un monitoraggio da parte DE
Servizio per le Dipendenze sulle condizioni DE resistente per un periodo di almeno
3 mesi;
-un assegno di mantenimento a carico DE padre pari ad euro 180,00 mensili, oltre al 50% DEle spese straordinarie. Veniva, altresì, richiesto il certificato DE casellario giudiziale DE IG. , nonché l'annotazione di servizio effettuata dalla ER
Questura di Udine in seguito ad un intervento svolto su richiesta DEla ricorrente fuori la scuola DEla bambina.
In data 09.01.2025 il IG. revocava l'incarico professionale al suo difensore. ER
Alla successiva udienza DE 6.3.2025 comparivano solamente la IG.ra e la Pt_1
sua procuratrice.
Il giudice concedeva a parte ricorrente termine sino al 17.03.2025 per il deposito di memoria conclusiva e si riservava all'esito di riferire al Collegio.
La procuratrice DEla IG.ra rassegnava le sue conclusioni nella memoria Pt_1
autorizzata e tempestivamente depositata, rinunciando alla concessione dei termini per gli scritti conclusivi. 6 La causa è matura per la decisione, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
In punto affidamento e collocamento DEla minore ER
Il IG. si è rivelato, nel corso DE procedimento, una figura genitoriale (e, ER
prima ancora, una persona) particolarmente fragile e poco intenzionata ad impegnarsi seriamente nella costruzione di una genitorialità consapevole e matura, co-gestita con la madre, tale da preservare e garantire gli interessi superiori, morali e materiali, di ER
Anzitutto, si apprende dalla relazione dei Servizi Sociali dd. 12.02.2025 che, a fronte di una iniziale disponibilità ad intraprendere i percorsi di supporto suggeriti dai Servizi, i primi giorni di gennaio 2025 il resistente inviava agli operatori una mail riferendo di non essere intenzionato a partecipare agli incontri.
Nello stesso periodo (si badi, di poco successivo all'udienza DE 2.12.2024 nella quale si era faticosamente addivenuti ad una calendarizzazione DE diritto di visita in favore DE padre) il IG. revocava il mandato al proprio difensore (dd. ER
09.01.202) e scriveva alla IG.ra di non essere intenzionato a rispettare i Pt_1
turni di frequentazione DEla minore, affermando di non avere né i soldi né la forza mentale di proseguire (cfr. messaggio dd. 18.12.2024 depositato dalla difesa attorea). La IG.ra ha rappresentato, inoltre, che, nonostante la dichiarazione Pt_1
DE resistente con whatsapp DE 18 dicembre che non avrebbe ritirato la figlia dalla scuola materna il giorno dopo e che avrebbe rinunciato a vederla anche la domenica successiva (di sua competenza secondo quanto stabilito dal Tribunale), insieme alla nonna paterna ella aveva comunque organizzato che la Santa Messa di Natale fosse condivisa con il IG. , il quale decideva, tuttavia, di isolarsi (rimanendo in ER
fondo alla chiesa e quasi non avvicinandosi alla figlia).
Da quel momento è seguita un'assenza paterna durata circa un mese: il padre non ha più visto né cercato né si è interessato di lei tramite contatto con la ER
madre.
Solamente il 25 gennaio 2025, all'improvviso, inviava un whatsapp alla IG.ra avvertendola che il giorno dopo sarebbe andato a prendere alle ore Pt_1 ER
10.30 e intimandole di non fargli vedere suo padre.
I toni di tutta la messaggistica successiva tra le parti, allegata alla memoria attorea DE 12.03.2025, evidenziano un atteggiamento provocatorio, se non minaccioso, e 7 comunque canzonatorio ed offensivo DE IG. nei riguardi DEla IG.ra ER
, sicuramente contrario ad una gestione funzionale DEla bigenitorialità (il Pt_1 resistente apostrofa la ricorrente “ciccia”, “amore mio”… in modo chiaramente irrispettoso).
E' pertanto evidente che il IG. non abbia inteso impegnarsi seriamente nel ER
rispetto DEle prescrizioni DE Tribunale, ritenendo di poter gestire a suo ER
piacimento.
Si aggiunga che alcuna attestazione è pervenuta dal SERD competente: non vi è dunque prova che il resistente abbia intrapreso un percorso di supporto, pur essendo emerse dai dati processuali le sue problematiche di abuso di sostanze alcoliche più volte denunciate dalla IG.ra (comprovate anche dalla messaggistica Pt_1 scambiata recentemente tra la ricorrente e la sorella DE IG. : “mi ha detto ER mia mamma che è ubriaco fradicio”).
In particolare, con riferimento a tali criticità, risulta IGnificativa anche la lettura DEla relazione di servizio redatta in data 19.09.2024 dalla Questura di Udine, acquisita in atti: “La richiedente riferiva essersi portata presso la scuola DEla figlia per recuperarla al termine DEl'orario scolastico e nell'occasione si era presentato anche il padre;
notato lo stato alterato dall'assunzione di alcolici la donna si era opposta a lasciarlo andare con il padre e quindi era nata la discussione, quindi visti gli atteggiamenti offensivi nei suoi confronti che sfociavano in insulti verbali, tali da ostacolarla nel voler prendere la strada di casa, decideva di chiamare le forze DEl'ordine….Il IG. si presentava in stato di alterazione CP_1
alcolica ma non tale da poter sostenere una discussione con gli operanti, giustificava il suo atteggiamento in quanto, come da lui sostenuto, erano mesi che non poteva condividere momenti con la figli, doveva prendersi cura DEla madre malata e trovava ostruzionismo da parte dei genitori di Lei, invitato a ragionare circa il suo stato, lo stesso comprendeva di aver sbagliato nel farsi trovare in stato di alterazione alcolica giustificandosi che non sarebbe cambiato nulla altrimenti”.
Si è, infine, appreso dalla lettura DE casellario penale DE IG. , che egli risulta ER
essere stato condannato dal gip DE Tribunale di Udine, con sentenza divenuta irrevocabile in data 28.11.2017, per i reati di maltrattamenti in famiglia (commesso dal 2012 al 31.10.2016) e lesione personale (commesso il 6.8.2016).
Di contro, la IG.ra è risultata una madre attenta alle eIGenze, morali e Pt_1
materiali, DEla figlia, accudente e premurosa: la stessa, come indicato negli atti, 8 riferito anche agli operatori DEla Questura e al giudice relatore, non si è mai opposta al fatto che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia, ma ha sempre – legittimamente – preteso che ciò avvenisse in condizioni di sicurezza per la minore, chiedendo all'ex compagno di non presentarsi in stato di alterazione alcolica e di non trasmettere alla bambina quelle sensazioni di profondo disagio e tristezza che, come riferito dallo stesso IG. , lo caratterizzano da tempo (determinate da ER
eventi che certamente lo hanno, nel tempo, provato: la scomparsa prematura DE padre, l'insorgere di sintomi depressivi, l'infarto all'età di 39 anni con applicazione di defibrillatore sottopelle, il diabete).
Il comportamento complessivo DE resistente (anche, non da ultimo, processuale, avendo costui deciso di non partecipare più a questo giudizio, revocando anche il mandato al difensore di fiducia inizialmente nominato) evidenzia molteplici carenze e debolezze, a livello personale e genitoriale, sulle quali sarà necessario che il IG. lavori con il supporto dei professionisti. ER
Allo stato, si ritiene opportuno, quindi, disporre l'affidamento esclusivo di ER alla madre, la quale è, da sempre, l'unico genitore di riferimento per la minore,
l'unico genitore ad occuparsi quotidianamente di tutte le sue eIGenze, morali e materiali. deve rimanere collocata in via esclusiva presso la madre e il IG. ER ER potrà riprendere a vederla solo nell'ambito di visite presenziate, cioè agevolate dalla presenza di un educatore/un'educatrice che, al tempo stesso, dovrà monitorare le dinamiche relazionali e comunicative tra padre e figlia e anche cercare di agevolarle in un'ottica correttiva, supportando il IG. nella autonoma ripresa di un ER
approccio più funzionale ed adeguato nei riguardi DEla bambina.
Le visite presenziate potranno avvenire anche in contesti ecologici (parco, centro città, gelaterie/caffetterie) e presso l'abitazione DEla nonna paterna.
Tali visite potranno riprendere solo a seguito di un'effettiva e comprovata adesione volontaria DE IG. ad un percorso di supporto presso il SERD competente: ER
si evidenzia che tale adesione è DE tutto rimessa alla volontà DE resistente, fermo restando, tuttavia, che ad essa è espressamente subordinato l'avvio degli incontri presenziati tra padre e figlia. In nessun caso potranno svolgersi le visite presenziate nell'ipotesi in cui gli operatori dovessero accertare un'alterazione da sostanze alcoliche a carico DE . ER
9 Infine, non si ritiene sussista alcun elemento di fatto giustificativo DEla richiesta attorea di disporre il divieto di espatrio DEla minore, apparendo entrambi i genitori legati al territorio udinese, nell'ambito DE quale essi sono nati, nel quale risiedono ed esplicano anche le loro attività lavorative. Non è stato mai neppure allegato, nemmeno genericamente, alcun pericolo di sottrazione DEla minore da parte DEl'uno o DEl'altro genitore.
Sul mantenimento DEla minore
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali eIGenze DE figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Inoltre, secondo il costante orientamento DEla giurisprudenza di legittimità, “Nella quantificazione DEl'ammontare DE contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento DE figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione DEle eIGenze attuali DE figlio, DE tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi (cioè DE mantenimento diretto)”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023 n. 15693).
Ai fini DEla corretta determinazione DE rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto DEl'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che DEle risorse economiche individuali, anche DEle accertate potenzialità reddituali
(sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che 10 lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte DE genitore non può comunque giustificare il venir meno DEl'obbligo di mantenimento
(Tribunale Vicenza sez. II, 10/05/2021).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta attorea circa la quantificazione in euro 200,00 mensili DEl'assegno di mantenimento ordinario posto a carico DE genitore non collocatario IG. . ER
La IG.ra vive dai suoi genitori e può contare su un reddito mensile di circa Pt_1
1.200 euro netti (derivanti dal proprio lavoro a tempo indeterminato, ma anche dai dividendi per la partecipazione alla società DE fratello); percepisce, inoltre,
l'assegno unico universale per l'intero, pari ad euro 194,30 mensili.
Il IG. , che pure vive presso la madre, ha un'entrata mensile di poco inferiore ER
ad 1.200,00 euro, costituita, da un lato, dal reddito di lavoro (pari a 800-900 euro mensili) e, dall'altro, dalla percezione di una pensione sociale, pari ad euro 343,66, come si può apprezzare dalla lettura degli estratti conto dimessi.
Tenuto conto, quindi, DEl'età di DEl'assenza di forme di contribuzione ER
indiretta da parte DE padre;
DEle ridotte occasioni di incontro padre-figlia; DE fatto che l'intera gestione di tutte le eIGenze quotidiane ricade sulla madre (si pensi anche al disbrigo di tutte le incombenze domestiche, certamente avente rilievo anche economico); si ritiene equa la misura DEl'assegno di mantenimento ordinario richiesta dalla IG.ra . Pt_1
Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, devono rimanere a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50% ciascuno.
L'assegno unico universale rimane attribuito in via integrale alla madre IG.ra
. Pt_1
Sulle spese di lite
Tenuto conto DEl'oggetto DE giudizio (individuazione DE regime di affidamento, collocamento, mantenimento di prole minorenne), nonché DEla particolare DEicatezza e criticità DEla situazione familiare, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite per l'intero.
P.Q.M.
11 Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio DEle parti e con l'intervento DE Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo DEla minore alla madre, IG.ra Persona_1
; Parte_1
2) dispone che sia collocata in via esclusiva presso la madre, IG.ra ER Pt_1
[...]
3) conferma la presa in carico di tutto il nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali e DE Consultorio Familiare di Udine, per supporto, monitoraggio e controllo;
dispone che proseguano, previo consenso DEle parti, i percorsi di supporto alla bigenitorialità, dapprima in formato individuale e poi in formato congiunto, per la coppia;
Persona_2
4) dispone che il IG. abbia diritto/dovere di vedere la figlia solo ER ER nell'ambito di visite presenziate, che dovranno dunque essere organizzate dai
Servizi Sociali, e che potranno svolgersi, sempre alla presenza agevolante di un'educatrice/un educatore (come meglio spiegato in parte motiva), anche in contesti ecologici, nonché anche presso l'abitazione DEla nonna paterna;
dispone che tali visite possano iniziare solo subordinatamente all'effettiva e comprovata adesione volontaria da parte DE IG. ad un percorso di ER
supporto e monitoraggio da parte DE SERD competente;
in nessun caso le visite potranno avere luogo nell'ipotesi in cui gli operatori dovessero registrare alterazioni nel comportamento DE IG. riconducibili all'assunzione di ER
sostanze alcoliche;
5) dispone che il IG. versi alla IG.ra , a titolo di concorso nel ER Pt_1
mantenimento ordinario DEla minore entro il giorno 15 di ogni mese, ER
con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito DEla sentenza, un assegno mensile di euro 200,00, oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
6) pone le spese straordinarie nell'interesse di a carico di entrambe le ER
parti, ciascuna per la metà; esse saranno disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine;
7) dispone che l'assegno unico universale rimanga attribuito esclusivamente alla madre per l'intero;
8) compensa per l'intero le spese di lite. 12 Così deciso in Udine, nella camera di conIGlio DE 20.03.2025
Si comunichi ai Servizi Sociali, al Consultorio Familiare e al SERD competenti per l'Ambito Territoriale DE Comune di Udine.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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