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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LA AS Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. AR TO NT Consigliere rel. all'udienza del 21/10/2025, nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1769/2024: tra
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. TERENZI ALESSANDRO Parte_1
e RR ER IO
Appellante contro
, rappresentato e difeso dagli avv. D'ALOISIO CARLA e MORELLI CP_1
MASSIMILIANO
Appellato ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio, la presente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4095 del 2024
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da volto ad ottenere l'accertamento della nullità e/o Parte_1 invalidità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 397 2022 00321956 33 con il quale l' aveva richiesto il pagamento della somma di € 3.196,25 a titolo CP_1 di contributi Gestione Commercianti per il periodo 1/2021 – 12/2021, a seguito dell'iscrizione di ufficio dello stesso a decorrere dal mese di dicembre 2018.
2. Il ricorrente, socio unico ed amministratore unico della società Controparte_2
nell'originario ricorso aveva dedotto l'insussistenza dei presupposti
[...] per la sua iscrizione alla gestione commercianti, in quanto tale società, priva di dipendenti, si occupava della sola gestione di immobili propri ed essendo il reddito della medesima costituito dai canoni di locazione pagati dai conduttori di immobili siti in Roma o da somme ricavate da sporadiche operazioni di compravendita immobiliare;
che lo stesso si era limitato a svolgere l'attività di legale rappresentante (firmando le dichiarazioni dei redditi predisposte da altra società e prendendo atto delle fatture emesse per i canoni di locazione riferiti agli immobili intestati alla , senza percepire alcun compenso per tale CP_2 attività; che non si riscontrava, quindi, il requisito del lavoro personale, abituale e prevalente prestato nella società, ivi richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha affermato come la mera attività di riscossione dei canoni di locazione non costituisce esercizio di attività commerciale.
2. Il Tribunale ha respinto il ricorso e ritenuto infondati i rilievi del ricorrente.
2.1 Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che esclude che la mera attività di riscossione di canoni di locazione costituisca attività commerciale il primo giudice ha ritenuto provata dal compendio istruttorio la partecipazione da parte signor con carattere di abitualità e prevalenza, al Pt_1 lavoro aziendale, nonché lo svolgimento di una attività di carattere commerciale da parte della ciò in quanto lo stesso Controparte_2 ricorrente aveva dedotto lo svolgimento da parte della società di una attività di compravendita immobiliare, sia pur sporadica, e tenuto conto delle risultanze
2 della visura camerale della società, che riporta quale oggetto sociale non solo lo svolgimento di attività di locazione di immobili bensì anche quella di compravendita degli stessi, avendo altresì l' prodotto documentazione da CP_1 cui risultano alcune compravendite di fabbricati (una il 7.1.2020, una il
2.10.2020 ed altra il 26.2.2021).
3. Avverso la sentenza ha proposto appello affidato ai motivi di Parte_1 seguito esaminati, chiedendone la riforma;
l' si è costituito con comparsa CP_1 chiedendo il rigetto del gravame.
4. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*****
5. L'appello merita accoglimento per le argomentazioni che seguono.
6. Con il primo motivo di censura lamenta il soccombente la violazione del principio del ne bis in idem, non avendo il Tribunale nulla argomentato in ordine alla sentenza n. 10796 del 2023 emessa dal medesimo Tribunale e divenuta definitiva (circostanza non contestata) e relativa all'opposizione ad altro avviso di addebito per il periodo 12/2018 – 12/2020, emesso dall' CP_1 sempre a seguito della sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.
6.1 Evidenzia l'appellante di aver prodotto tale sentenza nel corso del giudizio di primo grado e che in quella pronuncia il Tribunale aveva accertato che la non poteva essere considerata una società che Controparte_2 svolgeva attività commerciale e, soprattutto, che non era stata fornita alcuna prova che lo stesso esercitasse con abitualità e professionalità attività lavorativa aziendale ulteriore rispetto all'attività di amministratore della società; che tale accertamento doveva considerarsi definitivo e preclusivo di una diversa valutazione del medesimo Tribunale (sebbene per annualità differenti), valutazione peraltro fondata sugli stessi documenti allegati.
7. Con il secondo e il terzo motivo di gravame lamenta, poi, l'appellante la
3 violazione dell'art. 2697 del c.c. e l'errata interpretazione e valutazione della documentazione allegata, dalla quale non si desume in alcun modo, per come erroneamente ritenuto dal Tribunale, la natura commerciale dell'attività svolta dalla né il carattere abituale e prevalente dell'apporto lavorativo CP_2 dello stesso.
8. Le censure, da valutarsi unitamente in quanto connesse, appaiono meritevoli di accoglimento nei limiti che seguono.
8.1 In ordine alla prima doglianza richiama il Collegio quanto affermato dal giudice di legittimità in ordine al rapporti di durata ed al vincolo del giudicato:
“In ordine ai rapporti di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass. sent. n. 20765 del 2018; nello stesso senso Cass. n. 15493 del 2015).
8.3 Nei rapporti di durata, quindi, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (in tal senso Cass. ord. n. 10430 del 2023; anche Cass. ord. n. 17223 del 2020).
8.4 Ciò posto l'accertamento svolto dal Tribunale nel giudizio esitato con la sentenza n. 10796 del 2023 (prodotta in primo grado con nota di deposito del
12.2.2024 e divenuta definitiva, per come ivi dedotto dal signor e non Pt_1 contestato dall' ) in ordine alla insussistenza dei presupposti per Pt_2
l'iscrizione del medesimo nella gestione commercianti per il periodo 12/2018-
12/2020 non può essere considerato preclusivo di una diversa valutazione in relazione ad una annualità successiva, tenuto conto che i presupposti della
4 suddetta iscrizione (esercizio di una attività commerciale da parte della e svolgimento da parte dello di una attività Controparte_2 Pt_1 lavorativa ulteriore rispetto a quella di amministratore della società, caratterizzata da abitualità e prevalenza) non sono aspetti permanenti del rapporto, potendo variare nel corso dei diversi anni.
8.5 Pur tuttavia le doglianze dell'appellante sono fondate, non emergendo dal compendio istruttorio acquisito in atti la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione commercianti, per come già accertato dal
Tribunale di Roma nella sentenza n. 10796 del 2023 quanto al periodo precedente quello per cui è causa.
8.6 Si premette, al riguardo, che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del
1996 dispone che:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
8.7 Presupposto dell'iscrizione alla suddetta gestione è, quindi, che vi sia un esercizio commerciale e che la gestione dello stesso avvenga - da parte del titolare o del socio - con carattere di abitualità e prevalenza.
5 8.8 E, nel caso di specie, rileva il Collegio come l' odierno appellato (su Pt_2 cui grava il relativo onere probatorio) non ha comprovato in alcun modo che l'odierno appellante abbia svolto, per il periodo di interesse – anno 2021 - in maniera abituale e prevalente attività commerciale, quale socio e amministratore unico della tenuto conto che non è Controparte_2 dimostrato lo svolgimento da parte di quest'ultima di una attività di compravendita immobiliare (se non in modo sporadico), oltre a quella di gestione degli immobili di sua proprietà e di riscossione dei canoni di locazione.
8.9 Alcun valore probatorio può essere attribuito, invero, a dati meramente formali, quali le indicazioni contenute nella visura camerale con riferimento all'oggetto della società (cui fa riferimento il primo giudice), essendo necessario che a tale dato formale segua una attività concretamente e continuativamente svolta.
8.10 Il Tribunale, altresì, fa riferimento – ai fini del rigetto della domanda - a documentazione prodotta dall'Istituto relativa a tre compravendite di fabbricati poste in essere della (doc. n. 4, 5 e 6 , Controparte_2 CP_1 documentazione inidonea a dimostrare la supposta attività di intermediazione e di compravendita immobiliare della società nel periodo di interesse, tenuto conto che solo una di tali compravendite è riferibile al periodo contributivo oggetto di giudizio (1-12/2021).
8.11 Quanto, poi, all'attività di locazione degli immobili di proprietà e di riscossione dei canoni di locazione svolta dalla la Controparte_2
Corte di Cassazione ha osservato (ord. n. 12981 del 2018) come deve essere escluso in tale ipotesi che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale (“In tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione”), in continuità con quanto già rilevato nella precedente sentenza n. 27376/2016 (“In tema di iscrizione alla gestione commercianti ai fini
6 previdenziali, va escluso lo svolgimento di attività commerciale, che ne costituisce il presupposto, nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non s'inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare”).
8.12 Neanche, peraltro, sussistono elementi in atti da cui poter desumere, nel caso di specie, lo svolgimento da parte del signor con carattere di Pt_1 abitualità e prevalenza, di attività ulteriore rispetto a quella di amministratore della società.
9. Conclusivamente, per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, deve annullarsi l'avviso di addebito n. 397 2022 00321956 33 e dichiararsi non dovute da parte dell'appellante le somme ivi riportate.
10. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 397 2022 00321956 33 e dichiara non dovute da parte dell'appellante le somme ivi riportate;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in CP_1
€ 1.769,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma, 21/10/2025
Il Consigliere estensore
AR TO NT
Il Presidente
7 LA AS
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