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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3573/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Paoletti
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
OGGETTO: Ripetizione di Indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta l'irripetibilità dell'indebito di cui ai provvedimenti del 2.3.03.2023 e, per CP_1
l'effetto, dichiara che non è dovuta da all'Istituto la somma di € 2.095.80, Parte_1 chiesta in restituzione con riferimento al periodo 1.01.2023/31.03.2023. pagina 1 di 8 2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a ripristinare nei confronti dei il CP_1 Parte_1 pagamento dell'assegno sociale e relative maggiorazioni, ai sensi degli artt. 3 comma 6 della L. 335/1995, 70 commi 1 e 2 L. 288/2000 e 38 comma 3 L. 448/2001, con decorrenza dal mese di aprile 2023, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.07.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio l' in persona del l.r.p.t., e, premesso di essere titolare dall'1.01.2014 CP_1 dell'Assegno Sociale Cat AS n.04200008, incrementato della maggiorazione sociale di cui alla
L. 288/2000 art. 70 e dell'aumento sociale di cui alla L. 448/2001 art. 38, chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di indebito del 2-3.03.2023 con cui l'Istituto chiede la restituzione della somma di € 2.095,80, corrisposta nel periodo
1.01.2023/31.03.2023, asseritamente non spettante per il possesso di redditi di importo superiore ai limiti di legge. Chiede, inoltre, di condannare l' a ripristinare l'assegno CP_1 sociale e le relative maggiorazioni in misura di legge a decorrere dall'1.01.2023 e, per l'effetto condannare l' previdenziale a corrispondergli i ratei spettanti, maturati e CP_2 maturandi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 della L. 412/1991. Riferisce, infine, di avere presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento restitutorio, rimasto inevaso.
Sostiene che è onere dell' provare il supposto credito e che, in ogni caso, anche CP_1 volendo considerare i redditi da pensione di vecchiaia percepiti dalla moglie, pari a €
11.258,44 annui, ha comunque diritto a vedersi ripristinato l'assegno sociale e le relative maggiorazioni, sia pure in misura ridotta. Sostiene, infine, che l' non può procedere al CP_1 recupero delle somme corrisposte prima dell'accertamento dell'indebito che nel caso di specie si è perfezionato il 21.03.2023.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e CP_1 in diritto. Premette che, per configurare le irripetibilità dell'indebito, devono ricorrere contemporaneamente quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base ad un formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore di qualsiasi natura imputabile all'Ente interrogatore;
d) la sussistenza del dolo pagina 2 di 8 dell'interessato cui è parificata, quanto agli effetti, l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'Ente competente. In specie, difetta il requisito dell'errore immutabile all'Istituto in quanto l'indebito trae origine da un fatto (superamento dei limiti reddituali) che non è in alcun modo imputabile ad un errore dell'Ente che non può in alcun modo essere confuso con la mera ignoranza della variazione reddituale del pensionato seppur conoscibile.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dai procuratori delle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Prima di entrare nel merito del presente giudizio è bene rammentare che le prestazioni economiche di natura assistenziale -riconosciute ai soggetti in stato di bisogno e/o agli invalidi civili- costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme come presupposto del diritto. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), anche se si tratta di fatti complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti, e non certo per effetto degli atti c.d. di
"concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
Ne discende che nel caso che ci occupa, vertendosi in ipotesi di indebito assistenziale, non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali pagina 3 di 8 indebitamente corrisposte, posto che la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre invece le disposizioni di cui all'art. 52 della L. 9.3.1988, n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L. 412/1991, poiché prevedendo una decadenza, la sua applicazione non può estendersi oltre lo stretto ambito indicato dalla legge. Il principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l'Ord. 13233/2020 in cui i supremi giudici affermano che se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si CP_1 applica la disciplina dell'art. 13 L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
Ed infatti “in tema di indebito assistenziale” si è delineato il principio in base al quale trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord.
4 agosto 2022, n. 24180). La pronuncia si pone sul solco di un orientamento sempre più consolidato secondo cui va esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile posto che l'art. 38 della Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori è bene chiarire che, benché la causa introdotta dall'accipiens abbia natura di accertamento negativo del credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere probatorio grava sull'attore anche se tale onere non può estendersi fino a costringere il ricorrente a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del suo diritto, per cui questi deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale sia l'atto o il fatto che gli viene contestato tale da avere formato un indebito. In altre parole l' con le comunicazioni amministrative deve chiarire la ragione CP_1 dell'indebito e non limitarsi ad informare semplicemente il pensionato dell'avvenuto pagina 4 di 8 ricalcolo della prestazione e dell'ammontare dell'indebito venutosi a creare senza alcun riferimento alla causale della pretesa restitutorio (ad es. Cass. 15550/2019).
Venendo al caso in esame, pacifico il possesso da parte del degli ulteriori requisiti di legge per beneficiare della prestazione in parola di cui all'art. 3 comma 6 della L. 335/1995, si osserva che, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n.
26036 del 15/10/2019) che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“. La pronuncia si pone nella scia di Cass. n. 28771/2018 che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la sentenza n. 31372/2019 secondo cui: “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'”accipiens”.
In sintesi, il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce della S.C. muove dalla tesi che le prestazioni pensionistiche assistenziali, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile” al percettore. Inoltre, nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, ai fini della pagina 5 di 8 ripetizione, è necessario anche il “dolo dell'accipiens” atto a far venir meno il suo affidamento.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, la S. Corte con la sentenza n. 31372/2019 ha affermato che il dolo non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Purtuttavia, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' che è onerato CP_1 del controllo dei requisiti reddituali mediante accesso telematico alla banca dati dei redditi dichiarati. Ed infatti, l'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102 , prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio è ribadito dall'art.13, D.L. CP_1
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010che prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
pagina 6 di 8 collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.”
Ne deriva che l'obbligo di dichiarazione all' riguarda quei dati reddituali che non vanno CP_1 dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.). Inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce. CP_1 CP_1
Ciò posto, nel caso di specie va altresì rilevato che dalle comunicazioni del 2-3.03.2023 prodotte in atti dalla parte ricorrente (doc 3-4), non è esplicitato con riferimento a quale anno d'imposta si sarebbe verificata la variazione reddituale incidente sul diritto alla prestazione assistenziale corrisposta al pensionato nei mesi da gennaio a marzo 2023. Di norma, in sede di prima liquidazione, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso. Purtuttavia, pacifico tra le parti che il ricorrente non percepisce alcun reddito ad eccezione dell'Assegno Sociale, dai documenti in atti risulta che la moglie del ,
, nel dicembre del 2022 presentava domanda di pensione di vecchiaia che Controparte_3
l' accoglieva con decorrenza 1.03.2023 per un importo lordo mensile di € 1.039,24. Ne CP_1 consegue, non avendo l' provato, ed invero neppure dedotto, quali fossero i redditi CP_1 prodotti dalla signora negli anni precedenti al 2023, che la variazione reddituale a cui CP_3 fa' riferimento l' non riguarda l'anno 2022 bensì, verosimilmente, il 2023, considerato, CP_1 come detto, che la domanda di pensione della sig.ra è stata accolta con decorrenza CP_3 dal mese di marzo 2023 (cfr. comunicazione inoltrata alla pensionata nello stesso mese di marzo 2023 doc 6).
Se ne desume, in primo luogo, che non vi è stata alcuna variazione reddituale tale da incidere sul diritto del per i mesi di gennaio e febbraio 2023, ed inoltre che il ricorrente, nel periodo per cui è causa, certamente versava in una situazione soggettiva di buona fede.
In conclusione, va affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, la prestazione erogata a non sarebbe comunque ripetibile fino al provvedimento che ha accertato Parte_1
l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens -non sussistendo nessuna prova né, invero, idonea allegazione in relazione al dolo comprovato-.
Inoltre, considerato che il reddito coniugale è pari alla somma annua netta di € 11.258,44 e che il limite reddituale per il richiedente coniugato nel 2023 era fissato in € 13.085,02, ne consegue il diritto di al ripristino della provvidenza, sia pure in misura ridotta, Parte_1 fino alla concorrenza del limite reddituale.
pagina 7 di 8 L' in persona del l.r.p.t., va, pertanto, condannato a ripristinare i pagamenti dell'assegno CP_1 sociale e relative maggiorazioni, in misura ridotta, in favore di , oltre la maggior Parte_1 somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.
412/1991, dal dì del dovuto al saldo.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3573/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Paoletti
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
OGGETTO: Ripetizione di Indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta l'irripetibilità dell'indebito di cui ai provvedimenti del 2.3.03.2023 e, per CP_1
l'effetto, dichiara che non è dovuta da all'Istituto la somma di € 2.095.80, Parte_1 chiesta in restituzione con riferimento al periodo 1.01.2023/31.03.2023. pagina 1 di 8 2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a ripristinare nei confronti dei il CP_1 Parte_1 pagamento dell'assegno sociale e relative maggiorazioni, ai sensi degli artt. 3 comma 6 della L. 335/1995, 70 commi 1 e 2 L. 288/2000 e 38 comma 3 L. 448/2001, con decorrenza dal mese di aprile 2023, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.07.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio l' in persona del l.r.p.t., e, premesso di essere titolare dall'1.01.2014 CP_1 dell'Assegno Sociale Cat AS n.04200008, incrementato della maggiorazione sociale di cui alla
L. 288/2000 art. 70 e dell'aumento sociale di cui alla L. 448/2001 art. 38, chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di indebito del 2-3.03.2023 con cui l'Istituto chiede la restituzione della somma di € 2.095,80, corrisposta nel periodo
1.01.2023/31.03.2023, asseritamente non spettante per il possesso di redditi di importo superiore ai limiti di legge. Chiede, inoltre, di condannare l' a ripristinare l'assegno CP_1 sociale e le relative maggiorazioni in misura di legge a decorrere dall'1.01.2023 e, per l'effetto condannare l' previdenziale a corrispondergli i ratei spettanti, maturati e CP_2 maturandi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 della L. 412/1991. Riferisce, infine, di avere presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento restitutorio, rimasto inevaso.
Sostiene che è onere dell' provare il supposto credito e che, in ogni caso, anche CP_1 volendo considerare i redditi da pensione di vecchiaia percepiti dalla moglie, pari a €
11.258,44 annui, ha comunque diritto a vedersi ripristinato l'assegno sociale e le relative maggiorazioni, sia pure in misura ridotta. Sostiene, infine, che l' non può procedere al CP_1 recupero delle somme corrisposte prima dell'accertamento dell'indebito che nel caso di specie si è perfezionato il 21.03.2023.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e CP_1 in diritto. Premette che, per configurare le irripetibilità dell'indebito, devono ricorrere contemporaneamente quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base ad un formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore di qualsiasi natura imputabile all'Ente interrogatore;
d) la sussistenza del dolo pagina 2 di 8 dell'interessato cui è parificata, quanto agli effetti, l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'Ente competente. In specie, difetta il requisito dell'errore immutabile all'Istituto in quanto l'indebito trae origine da un fatto (superamento dei limiti reddituali) che non è in alcun modo imputabile ad un errore dell'Ente che non può in alcun modo essere confuso con la mera ignoranza della variazione reddituale del pensionato seppur conoscibile.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dai procuratori delle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Prima di entrare nel merito del presente giudizio è bene rammentare che le prestazioni economiche di natura assistenziale -riconosciute ai soggetti in stato di bisogno e/o agli invalidi civili- costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme come presupposto del diritto. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), anche se si tratta di fatti complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti, e non certo per effetto degli atti c.d. di
"concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
Ne discende che nel caso che ci occupa, vertendosi in ipotesi di indebito assistenziale, non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali pagina 3 di 8 indebitamente corrisposte, posto che la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre invece le disposizioni di cui all'art. 52 della L. 9.3.1988, n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L. 412/1991, poiché prevedendo una decadenza, la sua applicazione non può estendersi oltre lo stretto ambito indicato dalla legge. Il principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l'Ord. 13233/2020 in cui i supremi giudici affermano che se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si CP_1 applica la disciplina dell'art. 13 L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
Ed infatti “in tema di indebito assistenziale” si è delineato il principio in base al quale trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord.
4 agosto 2022, n. 24180). La pronuncia si pone sul solco di un orientamento sempre più consolidato secondo cui va esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile posto che l'art. 38 della Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori è bene chiarire che, benché la causa introdotta dall'accipiens abbia natura di accertamento negativo del credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere probatorio grava sull'attore anche se tale onere non può estendersi fino a costringere il ricorrente a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del suo diritto, per cui questi deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale sia l'atto o il fatto che gli viene contestato tale da avere formato un indebito. In altre parole l' con le comunicazioni amministrative deve chiarire la ragione CP_1 dell'indebito e non limitarsi ad informare semplicemente il pensionato dell'avvenuto pagina 4 di 8 ricalcolo della prestazione e dell'ammontare dell'indebito venutosi a creare senza alcun riferimento alla causale della pretesa restitutorio (ad es. Cass. 15550/2019).
Venendo al caso in esame, pacifico il possesso da parte del degli ulteriori requisiti di legge per beneficiare della prestazione in parola di cui all'art. 3 comma 6 della L. 335/1995, si osserva che, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n.
26036 del 15/10/2019) che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“. La pronuncia si pone nella scia di Cass. n. 28771/2018 che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la sentenza n. 31372/2019 secondo cui: “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'”accipiens”.
In sintesi, il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce della S.C. muove dalla tesi che le prestazioni pensionistiche assistenziali, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile” al percettore. Inoltre, nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, ai fini della pagina 5 di 8 ripetizione, è necessario anche il “dolo dell'accipiens” atto a far venir meno il suo affidamento.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, la S. Corte con la sentenza n. 31372/2019 ha affermato che il dolo non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Purtuttavia, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' che è onerato CP_1 del controllo dei requisiti reddituali mediante accesso telematico alla banca dati dei redditi dichiarati. Ed infatti, l'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102 , prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio è ribadito dall'art.13, D.L. CP_1
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010che prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
pagina 6 di 8 collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.”
Ne deriva che l'obbligo di dichiarazione all' riguarda quei dati reddituali che non vanno CP_1 dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.). Inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce. CP_1 CP_1
Ciò posto, nel caso di specie va altresì rilevato che dalle comunicazioni del 2-3.03.2023 prodotte in atti dalla parte ricorrente (doc 3-4), non è esplicitato con riferimento a quale anno d'imposta si sarebbe verificata la variazione reddituale incidente sul diritto alla prestazione assistenziale corrisposta al pensionato nei mesi da gennaio a marzo 2023. Di norma, in sede di prima liquidazione, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso. Purtuttavia, pacifico tra le parti che il ricorrente non percepisce alcun reddito ad eccezione dell'Assegno Sociale, dai documenti in atti risulta che la moglie del ,
, nel dicembre del 2022 presentava domanda di pensione di vecchiaia che Controparte_3
l' accoglieva con decorrenza 1.03.2023 per un importo lordo mensile di € 1.039,24. Ne CP_1 consegue, non avendo l' provato, ed invero neppure dedotto, quali fossero i redditi CP_1 prodotti dalla signora negli anni precedenti al 2023, che la variazione reddituale a cui CP_3 fa' riferimento l' non riguarda l'anno 2022 bensì, verosimilmente, il 2023, considerato, CP_1 come detto, che la domanda di pensione della sig.ra è stata accolta con decorrenza CP_3 dal mese di marzo 2023 (cfr. comunicazione inoltrata alla pensionata nello stesso mese di marzo 2023 doc 6).
Se ne desume, in primo luogo, che non vi è stata alcuna variazione reddituale tale da incidere sul diritto del per i mesi di gennaio e febbraio 2023, ed inoltre che il ricorrente, nel periodo per cui è causa, certamente versava in una situazione soggettiva di buona fede.
In conclusione, va affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, la prestazione erogata a non sarebbe comunque ripetibile fino al provvedimento che ha accertato Parte_1
l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens -non sussistendo nessuna prova né, invero, idonea allegazione in relazione al dolo comprovato-.
Inoltre, considerato che il reddito coniugale è pari alla somma annua netta di € 11.258,44 e che il limite reddituale per il richiedente coniugato nel 2023 era fissato in € 13.085,02, ne consegue il diritto di al ripristino della provvidenza, sia pure in misura ridotta, Parte_1 fino alla concorrenza del limite reddituale.
pagina 7 di 8 L' in persona del l.r.p.t., va, pertanto, condannato a ripristinare i pagamenti dell'assegno CP_1 sociale e relative maggiorazioni, in misura ridotta, in favore di , oltre la maggior Parte_1 somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.
412/1991, dal dì del dovuto al saldo.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Falcione
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