Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/11/2024, n. 30607
CASS
Sentenza 28 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 ottobre 2024. Le parti coinvolte sono una società contribuente e l'Agenzia delle Entrate. La società ha richiesto la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, sostenendo che il pignoramento del suo patrimonio immobiliare e la nomina di un custode giudiziario impedissero il conseguimento di ricavi, configurando una situazione oggettiva di impossibilità. L'Agenzia, al contrario, ha rigettato l'istanza, affermando che il pignoramento non escludeva la disponibilità dei beni e che la società continuava a operare.

Il giudice ha accolto i ricorsi della società contribuente, evidenziando che la Corte di merito non aveva adeguatamente considerato la situazione di pignoramento e la gestione dei beni da parte del custode. La Corte ha sottolineato che, sebbene il pignoramento non rientrasse tra le cause di disapplicazione automatica previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia, la società poteva comunque dimostrare l'impossibilità di conseguire ricavi ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30. La motivazione delle sentenze precedenti è stata ritenuta inadeguata e contraddittoria, giustificando così il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per una nuova valutazione.

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Massime1

​​L 'applicazione della disciplina delle società di comodo è subordinata all'esito negativo di un test basato su specifici coefficienti matematici, finalizzato ad accertare la condizione di non operatività ed in particolare tale elemento si ritiene sussistente quando l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi. Si tratta, dunque, di una mera operazione matematica incentrata sull'applicazione di un coefficiente stabilito per legge sul valore di taluni cespiti. La determinazione dell'imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri di legge, che escludono qualsiasi discrezionalità deduttiva, imponendosi sia in sede di accertamento, sia di determinazione giudiziale, salva la prova contraria da parte del contribuente. Dal possesso di alcuni beni, che costituisce il fatto noto, si risale al reddito, che rappresenta il fatto ignoto, ascrivibile al contribuente e il mancato superamento della soglia di operatività fissata dall'art. 30 della Legge 724/1994 costituisce presunzione legale, relativa, della natura non operativa della società e comporta, pertanto, l'applicazione della disciplina ivi dettata. In particolare, al ricorrere della presunzione sancita dall'art. 30, comma 1, il legislatore correla, con il comma 3, una seconda presunzione, anch'essa relativa, di reddito minimo fondata su coefficienti medi di redditività degli elementi patrimoniali di bilancio. In tale contesto, pertanto, è da escludere che il pignoramento immobiliare, ancorché dell'intero patrimonio della società, possa integrare un'ipotesi di disapplicazione automatica della disciplina dettata per le società non operative così come definite dall'articolo 30 citato.

Commentari5

  • 1Come Difenderti Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta Il Test Di Operatività
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 26 febbraio 2026

    Introduzione Il “test di operatività” è uno di quei meccanismi fiscali che, quando viene contestato, crea effetti a catena: maggiore imposizione (IRES e spesso IRAP), possibili preclusioni o limitazioni su crediti IVA, contestazioni su perdite, maggiorazioni e—soprattutto—una presunzione (non definitiva, ma “pesante”) che può spostare l'attenzione dell'Ufficio su tutta la gestione societaria. In pratica: anche se la contestazione nasce da un calcolo “matematico”, la ricaduta può diventare economica, patrimoniale e reputazionale. Per il contribuente (società, imprenditore, gruppo familiare che detiene immobili o partecipazioni) il rischio principale non è solo “pagare di più”. È anche …

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  • 2Come Posso Difendermi Se L’agenzia Delle Entrate Contesta La Presenza Economica Significativa
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 24 febbraio 2026

    Introduzione La contestazione di “presenza economica significativa” è una delle contestazioni più insidiose perché mira a ricondurre in Italia (e quindi tassare in Italia) redditi d'impresa che il contribuente (spesso una società estera, un gruppo internazionale, oppure un'impresa “digital” o “cross-border”) ritiene prodotti all'estero o comunque non imponibili nello Stato. In pratica, il rischio non è solo “pagare di più”: il rischio è che l'Amministrazione qualifichi la tua attività come stabile organizzazione sul territorio italiano, con effetti a catena su imposte, dichiarazioni, sanzioni, riscossione, contenzioso e – nei casi più gravi e tipicamente collegati a grandi importi o …

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  • 3ImposteAccesso limitato
    https://www.altalex.com/

  • 4Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta Una Società Di Comodo
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 26 febbraio 2026

    Introduzione Quando l'Amministrazione finanziaria qualifica una società come “di comodo” (o “non operativa”), l'impatto può essere molto più grave di quanto sembri a prima lettura: non si tratta solo di un “giudizio” sulla scarsa attività della società, ma dell'innesco di un meccanismo presuntivo che può far emergere redditi minimi imponibili, innalzare la base IRAP, comprimere o bloccare la gestione del credito IVA e, spesso, generare un contenzioso rapido e tecnico, in cui tempistiche e prova documentale fanno la differenza. Il rischio principale, dal punto di vista del contribuente, non è solo “pagare più imposte”, ma perdere il controllo del tempo: se si sbagliano i passaggi dopo la …

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  • 5Intero patrimonio pignorato:
    https://www.fiscooggi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/11/2024, n. 30607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30607
Data del deposito : 28 novembre 2024
Fonte ufficiale :

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