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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
22.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4016/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli al Centro Direzionale, Isola G/1, presso lo studio dell'avv. Fulvio Mastantuono che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
19.2.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G.
n. 293/2023) per l'accertamento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità (ex lege n. 118/1971), relativamente alla domanda amministrativa del 18.3.2022. Deduceva che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato, aveva riconosciuto una percentuale di invalidità del 64 %, negando, quindi, il riconoscimento dello status sanitario richiesto.
Contestava le conclusioni del c.t.u. evidenziando la generale sottovalutazione del suo quadro clinico e, in particolare, il valore tabellare del 41% attribuito al diabete sofferto, nonché
l'omessa valutazione degli esiti di frattura della caviglia destra.
Chiedeva, peraltro, l'acquisizione di nuova documentazione medica attestante l'aggravamento delle condizioni.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce della documentazione medica sopravvenuta alla data di accesso peritale, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., venivano richiesti chiarimenti al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa depositata telematicamente, l'udienza del
22.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo al sig. una riduzione della Parte_1 capacità lavorativa del 64%, causata dalle seguenti patologie: “Diabete Mellito con complicanze
a distanza;
Cardiopatia ipertensiva in Classe NYHA I;
Artrosi della colonna vertebrale”, confermando quanto già accertato nella visita della commissione medica per gli invalidi civili circa la mancanza del requisito sanitario. Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta, riconoscendo che: “[…] dall'esame clinico effettuato e dalla valutazione della documentazione esibita si evince che è affetto da diabete Parte_1 mellito in trattamento misto con complicanze a distanza, cardiopatia ipertensiva, artrosi polidistrettuale. Tali affezioni hanno carattere permanente. Da circa due anni il Ricorrente è affetto da diabete mellito in trattamento misto (insulinico e ipoglicemizzanti orali), con complicanze micro-macroangiopatiche a distanza associate, nel nostro caso retinopatia diabetica, trattata con laser terapia. A tale condizione è possibile riconoscere il codice del 9309.
Lamenta cardiopatia ipertensiva indicabile in classe NYHA I, laddove la cardiopatia consente una attività fisica normale (codice 6441). Altra affezione che caratterizza il complesso invalidante è rappresentato dalla artrosi polidistrettuale con esiti di frattura caviglia a dx, ma soprattutto ernie discali multiple con lombosciatalgia cronica(codice 7009). Pesa 93 kg ed è alto
170 cm con BMI di 31.07 identificando una condizione di obesità di prima classe che non prevede alcuna valutazione tabellare. Alla visita eloquio fluente, buon profilo psico fisico, ottimo orientamento temporo spaziale, deambulazione autonoma. Non riferisce altre patologie utili per tale procedimento”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, applicando la cd. formula riduzionistica alle percentuali di invalidità riconosciute, accertava che “per tutte le considerazioni sopra esposte il CTU propone alla SV di concedere a un'invalidità nella misura del 64%. Tale Parte_1 invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa”.
Il c.t.u. – inoltre, nei chiarimenti richiesti – ha confermato la valutazione resa in sede di primo accesso, rispondendo specificamente alle contestazioni sollevate in ordine alla percentuale di invalidità attribuita alla patologia diabetica: “Il Ricorrente è affetto da Parte_1 circa due anni da diabete mellito in trattamento misto (insulinico e ipoglicemizzanti orali), con complicanze micro -macroangiopatiche a distanza associate , nel nostro caso a retinopatia diabetica, trattata con laser terapia. A tale condizione il sottoscritto ha assegnato il codice 9309 es sendo una condizione diabetica caratterizzata da complicanze micro macroangiopatiche
(vasculopat i a del microcircolo ) . In particolare il ricorrente non ha mai riferito crisi di ipoglicemiche per cui l 'omeostasi glucidica è sempre stata controllata dalla terapia ed è stata caratterizzata da una sola complicanza a distanza quale la retinopatia trattata egregiamente con laser terapia. Alla luc e di tali considerazioni cliniche che definiscono una malattia metabolica sempre in controllo e con una sola complicanza a distanza il CTU ha assegnato a tale dismetabolismo il codice 9309 nel range iniziale di invalidità vale a dire il 41%”.
Ed ancora, in merito all'apparato osteoarticolare, altro motivo specifico di contestazione, ha precisato che: “In merito agli esiti di frattura caviglia a dx, all'esame obiettivo eseguito essa allo stato è ben consolidata in assenza di anchilosi tibio tarsica e non incide sulla deambulazione dell'attore che avviene normalmente e senza alcun ausilio(bastone). Inoltre il pz alla visita peritale è stato valutato un peso di 90 kg con una altezza di cm 170. Tale condizione costituisce un BMI di 31.14 che come già ampiamente affermato in fase di CTU in ATP identifica una condizione di obesità di prima classe che non prevede alcuna valutazione tabellare e pertanto non può esser presa in considerazione ai fini del computo dell'invalidità”.
In ultima analisi, priva di pregio è anche la doglianza di cui alle note di trattazione scritta del 21.1.2025, con cui parte ricorrente contesta la mancata trasmissione della bozza peritale integrativa. Ed infatti, avendo il consulente depositato telematicamente la relazione integrativa in data 3.11.2024, alcuna compromissione del diritto di difesa si è verificata in quanto parte ricorrente ha usufruito di un congruo termine per contestare (come del resto ha fatto) ulteriormente i chiarimenti resi.
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente di ufficio, sia nella fase sommaria che nel presente giudizio, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
A tal proposito va, in primo luogo, ricordato che sul piano medico legale non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, l. n. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 17400 del
29/08/2016, Cass. n. 11185 del 23/04/2019).
Nel caso di specie, dunque, non vi è carenza di valutazione medico-legale, ma, al contrario, il c.t.u. ha accertato la non incidenza delle patologie diagnosticate in misura superiore al 64%.
In ultima analisi, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. I motivi di contestazione, infatti, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze Per_1 non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav.
20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi
1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, lo stesso non va condannato alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese delle c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese delle c.t.u.;
• dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 18.2.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
22.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4016/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli al Centro Direzionale, Isola G/1, presso lo studio dell'avv. Fulvio Mastantuono che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
19.2.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G.
n. 293/2023) per l'accertamento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità (ex lege n. 118/1971), relativamente alla domanda amministrativa del 18.3.2022. Deduceva che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato, aveva riconosciuto una percentuale di invalidità del 64 %, negando, quindi, il riconoscimento dello status sanitario richiesto.
Contestava le conclusioni del c.t.u. evidenziando la generale sottovalutazione del suo quadro clinico e, in particolare, il valore tabellare del 41% attribuito al diabete sofferto, nonché
l'omessa valutazione degli esiti di frattura della caviglia destra.
Chiedeva, peraltro, l'acquisizione di nuova documentazione medica attestante l'aggravamento delle condizioni.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce della documentazione medica sopravvenuta alla data di accesso peritale, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., venivano richiesti chiarimenti al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa depositata telematicamente, l'udienza del
22.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo al sig. una riduzione della Parte_1 capacità lavorativa del 64%, causata dalle seguenti patologie: “Diabete Mellito con complicanze
a distanza;
Cardiopatia ipertensiva in Classe NYHA I;
Artrosi della colonna vertebrale”, confermando quanto già accertato nella visita della commissione medica per gli invalidi civili circa la mancanza del requisito sanitario. Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta, riconoscendo che: “[…] dall'esame clinico effettuato e dalla valutazione della documentazione esibita si evince che è affetto da diabete Parte_1 mellito in trattamento misto con complicanze a distanza, cardiopatia ipertensiva, artrosi polidistrettuale. Tali affezioni hanno carattere permanente. Da circa due anni il Ricorrente è affetto da diabete mellito in trattamento misto (insulinico e ipoglicemizzanti orali), con complicanze micro-macroangiopatiche a distanza associate, nel nostro caso retinopatia diabetica, trattata con laser terapia. A tale condizione è possibile riconoscere il codice del 9309.
Lamenta cardiopatia ipertensiva indicabile in classe NYHA I, laddove la cardiopatia consente una attività fisica normale (codice 6441). Altra affezione che caratterizza il complesso invalidante è rappresentato dalla artrosi polidistrettuale con esiti di frattura caviglia a dx, ma soprattutto ernie discali multiple con lombosciatalgia cronica(codice 7009). Pesa 93 kg ed è alto
170 cm con BMI di 31.07 identificando una condizione di obesità di prima classe che non prevede alcuna valutazione tabellare. Alla visita eloquio fluente, buon profilo psico fisico, ottimo orientamento temporo spaziale, deambulazione autonoma. Non riferisce altre patologie utili per tale procedimento”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, applicando la cd. formula riduzionistica alle percentuali di invalidità riconosciute, accertava che “per tutte le considerazioni sopra esposte il CTU propone alla SV di concedere a un'invalidità nella misura del 64%. Tale Parte_1 invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa”.
Il c.t.u. – inoltre, nei chiarimenti richiesti – ha confermato la valutazione resa in sede di primo accesso, rispondendo specificamente alle contestazioni sollevate in ordine alla percentuale di invalidità attribuita alla patologia diabetica: “Il Ricorrente è affetto da Parte_1 circa due anni da diabete mellito in trattamento misto (insulinico e ipoglicemizzanti orali), con complicanze micro -macroangiopatiche a distanza associate , nel nostro caso a retinopatia diabetica, trattata con laser terapia. A tale condizione il sottoscritto ha assegnato il codice 9309 es sendo una condizione diabetica caratterizzata da complicanze micro macroangiopatiche
(vasculopat i a del microcircolo ) . In particolare il ricorrente non ha mai riferito crisi di ipoglicemiche per cui l 'omeostasi glucidica è sempre stata controllata dalla terapia ed è stata caratterizzata da una sola complicanza a distanza quale la retinopatia trattata egregiamente con laser terapia. Alla luc e di tali considerazioni cliniche che definiscono una malattia metabolica sempre in controllo e con una sola complicanza a distanza il CTU ha assegnato a tale dismetabolismo il codice 9309 nel range iniziale di invalidità vale a dire il 41%”.
Ed ancora, in merito all'apparato osteoarticolare, altro motivo specifico di contestazione, ha precisato che: “In merito agli esiti di frattura caviglia a dx, all'esame obiettivo eseguito essa allo stato è ben consolidata in assenza di anchilosi tibio tarsica e non incide sulla deambulazione dell'attore che avviene normalmente e senza alcun ausilio(bastone). Inoltre il pz alla visita peritale è stato valutato un peso di 90 kg con una altezza di cm 170. Tale condizione costituisce un BMI di 31.14 che come già ampiamente affermato in fase di CTU in ATP identifica una condizione di obesità di prima classe che non prevede alcuna valutazione tabellare e pertanto non può esser presa in considerazione ai fini del computo dell'invalidità”.
In ultima analisi, priva di pregio è anche la doglianza di cui alle note di trattazione scritta del 21.1.2025, con cui parte ricorrente contesta la mancata trasmissione della bozza peritale integrativa. Ed infatti, avendo il consulente depositato telematicamente la relazione integrativa in data 3.11.2024, alcuna compromissione del diritto di difesa si è verificata in quanto parte ricorrente ha usufruito di un congruo termine per contestare (come del resto ha fatto) ulteriormente i chiarimenti resi.
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente di ufficio, sia nella fase sommaria che nel presente giudizio, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
A tal proposito va, in primo luogo, ricordato che sul piano medico legale non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, l. n. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 17400 del
29/08/2016, Cass. n. 11185 del 23/04/2019).
Nel caso di specie, dunque, non vi è carenza di valutazione medico-legale, ma, al contrario, il c.t.u. ha accertato la non incidenza delle patologie diagnosticate in misura superiore al 64%.
In ultima analisi, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. I motivi di contestazione, infatti, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze Per_1 non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav.
20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi
1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, lo stesso non va condannato alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese delle c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese delle c.t.u.;
• dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 18.2.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella