Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 915 2024
Oggi,12/02/2025 alle ore 9,30, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi per la parte attrice Parte_1
l'avv. Maria Elena Minozzi la quale conclude come atto introduttivo, contestando le difese avversarie.
Per la parte convenuta
[...]
Controparte_1
Nessuno è presente. Si da atto che nessuna segnalazione è giunta dalla Cancelleria in ordine ad eventuali impossibilità di collegamento né risulta in atti atto che indichi i recapiti da contattare come da espresso invito.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione, si ritira in camera di consiglio ed emette contestuale sentenza integrale alle ore 15.15.
Ascoli Piceno, 12/02/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915 2024 promossa da:
, (P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Maria Elena Minozzi
ricorrente contro
di Controparte_1 Controparte_1
IL Controparte_2
resistente
Svolgimento EL processo
Con ricorso l' ha convenuto in giudizio il Ministero ELle Infrastrutture e Parte_1
la Capitaneria di Porto di s. ET EL ON proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 118/2024, emessa in data 22.5.2024, da parte ELla
di e relativa al verbale di Controparte_1 Controparte_1
accertamento e contestazione ELl'illecito amministrativo nr 9/24 EL 23.1.2024,
relativo alla violazione ELl'art. 11 comma 4 EL D. Lvo 4/2012, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
reiectis, per i motivi sopra esposti: - in via principale: annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza – ingiunzione n.
118/2024, emessa in data 22.5.2024, da parte ELla di Controparte_1 [...]
e relativa al verbale di accertamento e contestazione Controparte_1
ELl'illecito amministrativo nr 9/24 EL 23.1.2024 relativo alla violazione ELl'art. 11
comma 4 EL D. Lvo 4/2012 e ss., redatto dal personale ELla Controparte_1
Pescara a carico ELla società in persona EL legale rappresentante Parte_1
p.t. ; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. CP_3
Deduceva la parte ricorrente che la di S. ET EL ON Controparte_1
elevava verbale nei confronti ELla resistente in quanto in sede di accertamento veniva rilevato che la società aveva commercializzato, in favore ELla Parte_1
predetta pescheria “Cipria di Mare” (Rif Fattura n. 157 datata 18.1.24), prodotto ittico sia fresco che pre-imballato congelato riportando nella documentazione commerciale fornita, errate informazioni obbligatorie relative all'etichettatura dei prodotti ittici per la successiva vendita al dettaglio al consumatore finale, nella fattispecie veniva indicata erroneamente la denominazione commerciale di vendita ovvero “calamaro boston” anziché “calamaro atlantico” e “mazzolina” anziché
IN o PO.
Tuttavia, la ricorrente denunciava l'erronea applicazione al caso di specie degli artt.
10 e 11 D. Lgs. 4/2012.
- Il rimaneva contumace, mentre si costituiva in Controparte_1
giudizio la di S. ET EL ON contestando la domanda Controparte_1
di parte ricorrente, così concludendo: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso sulla base ELle deduzioni ivi rassegnate con vittoria ELle spese la cui fattispecie rientra nel dettato ex art. 152 bis Disp. Att. c.p.c.
(introdotto dall'art. 4, co.42, legge 183/2011), il quale prevede e disciplina il diritto ELla P.A. alla rifusione ELle spese anche nell'ipotesi - come nel caso in esame-– di costituzione a mezzo di proprio dipendente, dovendosi applicare la normativa inerente “la liquidazione EL compenso spettante agli avvocati, con la riduzione EL
20%” (Corte D'Appello Lecce Sent. 147/2018).
Non veniva svolta attività istruttoria nel corso EL processo e precisate le conclusioni e discussa la causa, questa veniva trattenuta in decisione.
Motivi ELla decisione a) Per decidere la presente controversia occorre esaminare quanto accertato dalla resistente e la normativa sanzionatoria applicata.
Nessun dubbio sussiste in ordine a quanto rilevato dall'organo accertatore in quanto risultante dal verbale di accertamento. In detta sede si legge che la ricorrente aveva commercializzato presso un terzo rivenditore prodotti ittici risultando – nella documentazione commerciale fornita – errate informazioni obbligatorie relative all'etichettatura ovvero “calamaro boston” anziché “calamaro atlantico” e
“mazzolina” anziché IN o PO.
Premesso ciò occorre ora esaminare la normativa richiamata nel predetto verbale,
ovvero l'art. 58 reg. CE 1224/09. Tale normativa, oltre a dettare principi generali sulla tracciabilità di prodotti, indica fattispecie relative alla etichettatura dei prodotti.
L'altra norma citata nel verbale in questione, l'art. 67 EL reg. CE 404/11, dispone, per quello che qui interessa, che le informazioni relative ai prodotti ELla pesca e
ELl'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, EL regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio ELla partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita;
quando le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, EL regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione.
L'art. 10 c.1 lettera z EL Dlgs 4/12 prevede che è fatto divieto di: violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti ELla pesca e
ELl'acquacoltura, in ogni fase ELla produzione, ELla trasformazione e ELla
distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
La disciplina sanzionatoria è regolata dall'art. 11 EL predetto decreto legislativo e prevede che, alvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento ELla sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
Infine, va richiamata la normativa a carattere generale dettata dall'art. 35 “Fatto salvo il regolamento (UE) n.1169/2011, i prodotti ELla pesca e ELl'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) ELl'allegato I EL presente regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino: a) la denominazione commerciale ELla specie e il suo nome scientifico………..”.
Premesso tutto ciò, nel caso di specie è stato contestato al ricorrente l'errata indicazione EL nome scientifico ELla specie ittica mediante rilievo ELl'incongruenza tra calamaro anziché “calamaro atlantico” e “mazzolina” anziché IN o Per_1
PO, così risulta nel verbale di accertamento.
Innanzitutto, la ricorrente ha adempiuto alle prescrizioni previste dalla normativa sopra richiamata, quanto richiesto dalla norma era indicato nella fattura commerciale. L'unico rilievo che viene posto dagli accertatori è l'erronea denominazione ELla
specie ittica che viene riportata nella fattura stessa.
Lo spirito ELla normativa complessivamente valutata è la tutela EL consumatore finale che deve essere messo in condizione di conoscere effettivamente il prodotto che acquista al dettaglio, su questo non ci sono dubbi.
Vi è da dire che, obiettivamente, è certamente impossibile che il consumatore finale possa essere tutelato dal fatto che – mentre si trova ad acquistare il pesce al dettaglio
– sia indicata la specie EL pesce che acquista in una fattura commerciale. Tale
documento, infatti, in genere non è esposto sui banchi di rivendita, ma è custodito in altri luoghi.
Va quindi attentamente valutato nel merito e nella sostanza giuridica l'errore eventuale di indicazione nella specie nelle fatture commerciali, atteso che tale indicazione non incide certamente nelle valutazioni che farà il consumatore all'atto ELla scelta.
Vi è da dire, poi, che nel caso di specie la difformità tra l'indicazione ELla specie ittica
– e – non ha rilievi particolari: è fatto di comune Persona_2 Persona_3
esperienza per il consumatore finale che le due denominazioni sopra riportate sostanzialmente coincidono.
Stesse considerazioni devono essere evidenziate per il termine mazzolina in luogo di
IN di mare o PO, come indicato nel verbale di accertamento. Ciò non solo per il termine comunemente e localmente usato nelle zone interessate alla vendita in questione che determinano la conoscenza EL pesce con il nome di proprio di mazzolina e non come IN di mare o PO (questo ultimo termine indicato nel verbale di accertamento).
Tanto più, che proprio a voler seguire la lettera ELla norma che prevede di indicare il nome scientifico ELla specie, per quanto attiene la IN di mare o capone ( e non
PO) tale nome sarebbe . Persona_4 Per quanto attiene il calamaro atlantico il nome scientifico ELla specie sarebbe, invero,
OR pealeii.
Non si ritiene, pertanto, che il consumatore finale leggendo i nomi scientifici sopra indicati, contenuti in una fattura commerciale molto probabilmente non esposta sul banco di rivendita, possano essere indotti a commettere errori sulla specie EL pesce che stanno acquistando.
Va evidenziato sotto il profilo ELla buona fede, infine, che sussistono elementi positivi idonei a ritenere che l'autore ELla violazione, nel caso di specie, abbia avuto il convincimento ELla liceità ELla sua condotta, indicando nelle fatture commerciali i nomi di specie ittiche;
l'autore ha indicato specie ittiche generalmente riconosciute tali dalla moltitudine dei consumatori ELla zona ove è stato commesso il fatto, in quanto la IN di mare in tali luoghi viene anche chiamata – se non solo chiamata
– mazzolina. Stesse considerazioni valgono per il calamaro boston e calamaro atlantico. Entrambi possono essere ricondotti alla specie ittica atlantica e non europea
(questa ultima loligo vulgaris); in sostanza, i calamari in questione non erano locali,
non erano europei ma erano ELl'atlantico, e ciò era stato indicato dalla parte ricorrente.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto ELle fasi processuali effettivamente trattate, vengono liquidate in euro 600,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede: in accoglimento EL ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 118/2024, emessa in data 22.5.2024 dalla di nei confronti Controparte_1 Controparte_1
ELla Parte_1
condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 600,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 12/02/2025
Il Giudice
Roberto Ricci