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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice Dott.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 212 / 2023 promossa tra le parti:
APPELLANTE
c.f. , con l'avv. MOLLURA ELISA, presso il cui Studio ha CP_1 P.IVA_1 eletto domicilio
AP
c.f. , con l'avv. CARNESECCHI Controparte_2 P.IVA_2
MASSIMILIANO, presso il cui Studio ha eletto domicilio
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:
Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la fondatezza della presente impugnazione, in riforma della sentenza n. 307/22, emessa dal Giudice di Pace di Prato, pubblicata il 24.06.22 e non notificata, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla con integrale conferma del Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 175/21 emesso dal Giudice di Pace di Prato in ogni sua parte.
Sempre nel merito: in riforma della sentenza impugnata, condannare la al Controparte_2 pagamento delle somme corrisposte in esecuzione dalla sentenza n. 307/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Prato pari ad €. 1.917,18 – ivi compresa l'imposta di registro - oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo pagamento, nonché alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
In via istruttoria: in riforma della sentenza impugnata, Voglia ammettere la prova per testi richiesta nella memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c. sui seguenti capitoli:
1
1. DCV che il signor titolare dell'omonima impresa individuale nel corso del 2012 ha svolto Controparte_3
l'attività di agente alle vendite/procacciatore di affari per conto della Parte_1
2. DCV che il magazzino presso cui il signor svolgeva la propria attività di agente si trova il
[...] Controparte_3
Altopascio (LU) Via Romana Loc. Grossi sino dal 2004;
3. DCV che il materiale di produzione FranK di cui alla fattura n. 247/2012 che le si mostra era di proprietà della e si trovava presso il magazzino del signor in Altopascio (LU). CP_1 Controparte_3
4. DCV nel corso del 2012 la aveva aperto un cantiere in Loc. Lunata (LU) nelle Controparte_4 vicinanze del magazzino del signor in Altopascio Loc. Grossi. Controparte_3
5. DCV che a luglio del 2012 alcuni operai si recarono presso il magazzino del signor in Controparte_3
Altopascio (LU) e chiesero di acquistare 400 tappoin fibrocemento per il cantiere della Controparte_4 al prezzo di € 968,00 iva compresa.
[...]
6. DCV che a luglio 2012 alcuni operai incaricati presso il cantiere della in Loc. Controparte_4
Lunata (LU) acquistarono e ritirarono dal magazzino del signor in Altopascio (LU) il materiale di CP_3 cui alla fattura n. 247/12 che le si mostra lasciando i dati societari della società acquirente per la fatturazione.
Si indica a teste sui capitoli da 1) a 6) il signor , Via Romana 55011 Loc. Grossi Altopascio Controparte_3
(LU).
Con vittoria di compensi, ivi compreso il rimb. Forf. 15%, cpa ed iva di legge oltre esborsi”.
Per parte appellata: “Voglia l'ecc.mo Tribunale di Prato adito, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione:
- In via preliminare: respingere tutte le domande di controparte e quindi rigettare l'appello perché inammissibile ex art. 348 bis cpc;
- nel merito: in ogni caso, rigettare ogni domanda dell'appellante e quindi respingere l'appello proposto dalla società in quanto infondato in fatto e in diritto e per tutte le causali e motivi esposti in narrativa e CP_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 307 del 2022 emessa dal Giudice di Pace di Prato.
In ogni caso con vittoria di compenso professionale e spese di lite di ogni grado di giudizio”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società ha proposto appello CP_1 avverso la sentenza n. 307/2022, pubblicata in data 24/06/2022 all'esito del giudizio rubricato al n.
Rg., 1885/2021, con la quale il Giudice di Pace di Prato ha accolto l'opposizione proposta dall' e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 175/2021 e condannato Controparte_2 la alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.205,00 per compensi professionali, CP_1 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge ed esborsi non imponibili di € 76,00.
In primo grado, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare nullo Controparte_2
2 ed inefficace, e comunque revocarsi, il decreto ingiuntivo n. 175/2021 del 04/02/2021 (rg. n.
221/2021) emesso dal Giudice di Pace di Prato in favore della in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto, stante la inesigibilità delle somme in esso contenute e l'infondatezza delle pretese creditorie, sia in punto di an che di quantum debeatur, col favore delle spese di lite.
Nello specifico l'opponente, a sostegno delle proprie ragioni, aveva dedotto le seguenti circostanze: 1) che l svolge quasi esclusivamente attività di acquisto, Controparte_2 vendita e locazione di beni immobili e non ha mai intrattenuto rapporti commerciali con la società
2) che la medesima, in data 01/09/2020, ha ricevuto una comunicazione pec da parte CP_1 della società opposta con cui le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 1.274,95 per le causali di cui alla fattura n. 445 del 31/12/2012, tuttavia mai ricevuta né in altro modo conosciuta dall'opponente, che in risposta sollecitava l'invio di documentazione a fondamento della pretesa creditoria da parte dell'intimante; 3) che, in data 09/09/2020, la ha comunicato CP_1 all'opponente di essere incorso in un errore materiale nell'indicazione della fattura oggetto della diffida di pagamento e, a correzione della stessa, ha intimato il pagamento della fattura n. 247 del
20/02/2012 per l'importo di € 968,00, oltre ad € 758,39 per interessi e compensi stragiudiziali, anche questa mai ricevuta prima né in altro modo conosciuta dalla 4) che, in Controparte_2 data 15/02/2021, la ha notificato all'odierna opponente il decreto ingiuntivo n. CP_1
175/2021, col quale il Giudice di Pace di Prato, in data 04/02/2021, aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di € 1.207,80, oltre interessi legali di mora sul Controparte_2 capitale, nonché spese di procedura liquidate in € 460,00 per compensi ed € 21,50 per anticipi iscrizione;
5) che l'opponente mai ha ordinato né commissionato alcun prodotto a controparte ed è singolare che la abbia richiesto il pagamento di una fattura a distanza di oltre 8 anni, CP_1 avente ad oggetto n. 400 tappi di fibrocemento;
6) che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto;
7) che anche il doc. n. 2) allegato al ricorso monitorio della – ovvero il ddt n. 251 del 17/07/2012 - è privo di fondatezza posto che CP_1 non vi è riportato il numero di colli, il peso, il vettore, la data del ritiro, l'inizio del trasporto, la firma del conducente o il luogo di consegna e, inoltre, l'opponente contesta fermamente la propria sottoscrizione in calce;
8) che appare inverosimile che una società agisca a tutela di un proprio asserito credito a distanza di nove anni da una fornitura, così come è singolare il fatto che la perentoria richiesta di chiarimenti dell'Immobiliare sia stata del tutto inevasa, tenuto conto CP_2 che la non ha fornito alcuna documentazione in risposta alla richiesta effettuata da CP_1 parte dell'intimata; 9) che i predetti aspetti sono suscettibili di valutazione ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
3 Instaurato il contraddittorio, si era costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e demandato perché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma integrale del decreto ingiuntivo de quo ovvero, in subordine, la condanna al pagamento della somma di € 968,00 oltre interessi legali di mora dal dì CP_5 Controparte_2 del dovuto al saldo effettivo;
col favore delle spese di lite.
In particolare, a sostegno delle contestazioni sollevate, la convenuta opposta aveva addotto quanto segue: a) che la è una società operante nel settore edile, per il commercio all'ingrosso e al CP_1 minuto di materiale e attrezzatura per l'edilizia; b) che, nel mese di Luglio 2012, alcuni incaricati della presso un cantiere di Capannori (LU) si sono recati per un'urgenza presso Controparte_2 il magazzino di Altopascio (LU), chiedendo al procacciatore d'affari della società opposta,
[...]
, il materiale edile descritto in fattura;
c) che il sig. ha consegnato direttamente ai CP_3 CP_3 richiedenti il materiale de quo e, in seguito, la ha emesso fattura alla debitrice CP_1 intimandole il pagamento della merce consegnata, rilasciando pedissequo DDT;
d) che la società opponente, contrariamente a quanto asserito, si occupa di costruzione e ristrutturazione di beni immobili in genere e, dunque, appare verosimile l'utilità della merce compravenduta per l'attività lavorativa da questa svolta;
e) che, in seguito alla sostituzione del legale rappresentante della società comparente nel 2018, è stata intrapresa una complessa opera di ristrutturazione aziendale ed è stata attenzionata la situazione creditoria della stessa, con conseguente attivazione per la riscossione delle pretese rimaste inevase;
f) che, in seguito al rilievo dell'erroneità della fattura allegata all'intimazione effettuata nei confronti dell' in data 01/09/2020 da parte Controparte_2 della quest'ultima provvedeva al nuovo inoltro alla debitrice della fattura corretta, la n. CP_1
247/2012 di € 968,00, in data 09/09/2020, a cui non ha fatto seguito alcuna contestazione da parte del Geom. g) che le eccezioni ex adverso sollevate nell'atto di citazione in opposizione al CP_6 decreto ingiuntivo notificato da parte della sono del tutto infondate in quanto la fattura CP_1 commerciale allegata al ricorso per D.I. è accompagnata dalle scritture contabili autenticate, che fanno piena prova ai sensi dell'art. 2710 c.c., ed il disconoscimento avversario della sottoscrizione del DDT allegato alla fattura in oggetto non rispetta i requisiti di cui all'art. 215 c.p.c. poiché non è accompagnato da un'articolata dichiarazione di diversità della firma contestata rispetto alla sottoscrizione di tutti gli altri organi rappresentativi;
h) che, come si evince dal DDT n. 251/2012, oltre che dalla fattura azionata, il materiale compravenduto dall'opponente era diretto verso la sede legale della stessa – sita in via Antonio Rossi 14/A Fraz. Lunata, Capannori – nonché della
Eglas S.r.l., altra società di cui il Geom. detiene l'80% delle quote sociali;
i) che, inoltre, la CP_6 non avrebbe potuto emettere alcuna fattura se non a seguito della comunicazione dei dati CP_1
4 societari della debitrice e, pertanto, è priva di pregio l'eccezione per cui l' mai Controparte_2 avrebbe intrattenuto alcun rapporto commerciale con la l) che l'opposizione ex adverso CP_1 spiegata non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, dunque, sussistono i presupposti perché venga concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di Pace, ritenuto che l'opposizione promossa dall'Immobiliare fosse fondata CP_2 su prova scritta, essendo contestato il rapporto sotteso alla fattura azionata, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Il giudizio di primo grado è stato istruito esclusivamente mediante produzione documentale e, vertendo la decisione su questioni di mero diritto, ritenuta la causa matura per la decisione, il GdP ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 23/02/2022, ove la causa è stata poi trattenuta in decisione.
Il Giudice di Pace di Prato, con la sentenza appellata, ha motivato la decisione sulla base delle seguenti considerazioni: 1) a seguito della contestazione del rapporto sotteso alla fattura n. 247/12 sollevata dall'opponente, parte convenuta opposta non ha adempiuto all'onere di provare il diritto di credito sottostante alla pretesa azionata con ricorso monitorio;
2) la prova testimoniale demandata dalla con memoria ex art. 320 c.p.c., qualora espletata, non sarebbe stata
CP_1 idonea a provare la sussistenza di un rapporto giuridicamente vincolante tra la e la
CP_1 in quanto i soggetti che avrebbero ordinato e ricevuto la merce non sono Controparte_2 soggetti qualificati per obbligare la società opponente, non ricoprendo alcun titolo legale né ruoli né funzioni all'interno della società, la quale non ha riconosciuto la firma apposta sul DDT allegato dalla 3) il teste indicato dalla nella propria memoria conclusiva – ,
CP_1 CP_1 Controparte_3 procacciatore d'affari della – qualora escusso, non avrebbe potuto provare il rapporto tra le
CP_1 due parti riferendo di aver ricevuto l'ordine da incaricati della e di aver Controparte_2 consegnato la merce ad un capo cantiere della stessa;
4) dalla produzione documentale agli atti, emerge chiaramente la nullità della fattura azionata, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che dovrà dunque essere revocato;
5) stante la soccombenza totale di parte opposta
CP_1
l'opponente avrà diritto alla rifusione delle spese di lite sostenute per il giudizio de quo, quantificate in € 1.205,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge ed esborsi per € 76,00.
Parte appellante in persona del suo legale rappresentante p.t., ritenendo la sentenza CP_1 gravata errata ed ingiusta, l'ha impugnata chiedendone la riforma totale sulla base dei seguenti motivi: a) la motivazione della sentenza appellata è erronea e/o contraddittoria in ordine ad un punto decisivo e controverso della causa, nonché erronea e/o apparente per violazione dell'art. 132, c. 4, c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., poiché il Giudice di Pace non ha ritenuto ammissibile la prova
5 testimoniale demandata dall'opposta con memoria ex art. 320 c.p.c. motivando detto rigetto per il
“ravvisato difetto di prova, in ordine al rapporto sottostante la fattura azionata in via monitoria”, benché la non solo vi avesse assolto in via documentale, ma avesse altresì offerto di adempiervi CP_1 mediante la richiesta di ammissione di prova testimoniale, risultando dunque la motivazione resa dal Giudice di Pace riduttiva e priva di sostanza argomentativa, limitandosi a riproporre acriticamente le argomentazioni e le deduzioni contenute negli scritti difensivi di parte opponente;
b) la valutazione e l'interpretazione delle produzioni documentali agli atti sono omissive e/o erronee, così come erronea è l'applicazione delle norme di diritto in relazione ad un punto controverso della causa, in quanto il provvedimento impugnato appare censurabile nella parte in cui il GdP non ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del rapporto giuridico sorto tra le parti basandosi sull'erronea interpretazione dei documenti agli atti e dei fatti di causa, che, al contrario, appaiono tutti gravi, precisi e concordanti nel fornire supporto alla pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente, risultando per tabulas la circostanza per cui la avesse intrattenuto rapporti CP_2 con l'impresa “ ” nello stesso periodo dell'intervenuta compravendita, avendo già Controparte_3 noleggiato nel medesimo anno alla delle casseformi (cfr. fattura n. 15/2012 sub all. 5b) CP_2 memoria ex art. 320 c.p.c. parte opposta), utilizzate ove vi è necessità di dare forma al calcestruzzo e per la cui posa in opera è necessario il materiale acquistato dalla con fattura n. 247/12, CP_1 ossia i tappi in fibrocemento che servono per chiudere le aperture di ancoraggio delle casseformi, tenuto conto anche del fatto che questa merce fosse stata consegnata al medesimo cantiere, attuale sede della;
c) il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso non solo in virtù della Controparte_2 fattura n. 247/12, ma anche in virtù del DDT n. 251 del 17/07/12, attestante la consegna della merce, e delle scritture contabili autenticate, che, peraltro, non sono state oggetto di contestazione da parte dell'opponente e che, pur non costituendo piena prova, sono elementi indiziari idonei, in concorso con altre risultanze, a concretare una valida presunzione di prova, anche a favore dell'imprenditore che le ha prodotte in giudizio, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., e, dunque,
l'omessa valutazione di detti elementi, accompagnata dalla carenza di motivazione in merito alla loro inidoneità a costituire valida fonte di prova, si traduce in un ulteriore vizio del procedimento di primo grado;
d) il Gdp ha, altresì, errato laddove ha affermato che “i soggetti che avrebbero ricevuto la merce non sono soggetti qualificati per obbligare la società non avendo alcun titolo legale, CP_2 né ruoli, né funzioni…”, poiché, al contrario, risultavano idonei ad obbligare la ai sensi CP_2 dell'art. 1388 c.c., avendo agito in qualità di rappresentanti della medesima, con spendita del nome della stessa, con la conseguenza che gli effetti del contratto di vendita si sarebbero direttamente prodotti in capo al rappresentato;
e) del tutto erroneo appare inoltre l'intervenuto accertamento, da parte del GdP, dell'avvenuto disconoscimento della firma apposta sul DDT da parte della CP_2
6 poiché effettuato in maniera irrituale da un soggetto terzo (appunto la rispetto Controparte_2 al sottoscrittore e, in ogni caso, mediante una contestazione generica;
f) la statuizione del Giudice di prime cure è, altresì, viziata per erronea interpretazione dell'art. 21 DPR 633/1972 nella parte in cui questi ha classificato come nulla la fattura azionata dalla in via monitoria, poiché, al CP_1 contrario, la fattura n. 247/12 rispetta i requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge e, perciò, il documento contabile gode della presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato.
Per tali ragioni, l'appellante ha formulato richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni de quibus: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:
Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la fondatezza della presente impugnazione, in riforma della sentenza n. 307/22, emessa dal Giudice di Pace di Prato, pubblicata il 24.06.22 e non notificata, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla con integrale conferma del Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 175/21 emesso dal Giudice di Pace di Prato in ogni sua parte.
Sempre nel merito: in riforma della sentenza impugnata, condannare la al Controparte_2 pagamento delle somme corrisposte in esecuzione dalla sentenza n. 307/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Prato pari ad €. 1.917,18 – ivi compresa l'imposta di registro - oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo pagamento, nonché alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.”.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha contestato, in Controparte_2 via preliminare, l'ammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e, nel merito, in quanto infondate, tutte le censure mosse dalla nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha CP_1 chiesto, per contro, la conferma sulla base delle seguenti motivazioni.
In particolare, la società appellata ha eccepito la logicità e coerenza della motivazione adottata dal
Giudice di prime cure a sostegno del proprio rigetto all'assunzione delle istanze istruttorie orali formulate da controparte, in quanto le circostanze dedotte a fondamento della richiesta de qua sono estremamente generiche, indefinite ed hanno ad oggetto soggetti terzi indeterminati, privi di connessione con le parti e dunque inidonei ad assolvere all'onere probatorio gravante sulla CP_1
In terzo luogo, la società appellata ha eccepito l'infondatezza del secondo motivo di appello relativo alla presunta omessa e/o erronea valutazione delle produzioni documentali, in quanto è ormai circostanza pacificamente ammessa che le scritture contabili e le fatture prodotte in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a cognizione piena, non abbiano ivi alcuna rilevanza probatoria, trattandosi di atti di formazione unilaterale. L' ha, altresì, eccepito Controparte_2 che nulla è stato prodotto nel periodo compreso tra il 2012 – anno di emissione della fattura contestata - ed il 2020 – anno del sollecito rivolto dalla alla società comparente – a sostegno CP_1 della circostanza secondo la quale l'appellata sarebbe venuta a conoscenza della fattura in oggetto solo 8 anni dopo la sua presunta emissione e, altresì, prive di fondamento appaiono le
7 ricostruzioni avversarie in ordine ad una complementarietà tra le casseformi ed i tappi di fibrocemento asseritamente acquistati dalla Infine, prive di rilievo appaiono le Controparte_2 asserzioni sul disconoscimento operato da un soggetto terzo rispetto al sottoscrittore del DDT, che
è stato formalmente effettuato ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e, in seguito al quale, controparte non si è neppure avvalsa dell'istanza di verificazione, rinunciando a tale produzione documentale, effettivamente consapevole dell'estraneità dell' a detto documento. Controparte_2
In terzo luogo, la società appellata ha contestato l'infondatezza del terzo motivo di gravame ex adverso proposto relativamente al valore della controversia tenuto conto che lo stesso è stato CP_ dichiarato nell'atto di citazione in opposizione a in un ammontare compreso nello scaglione tra 1.100,00 e 5.000,00, peraltro mai contestato da controparte all'atto della costituzione in giudizio, poiché è dato pacifico che agli importi in linea capitale debbano sommarsi anche gli interessi di mora richiesti da controparte e concessi inaudita altera parte con decreto del Giudice, ovvero dal giorno di scadenza delle singole fatture al saldo, che, nel caso di specie, sono ben 8 anni.
Per tali motivi, la si è costituita in giudizio demandando, in via Controparte_2 preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ex art. 348bis CP_1
c.p.c. e, nel merito, di rigettare ogni domanda dell'appellante e, quindi, respingere l'appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. CP_1
307/2022 del GdP Prato;
col favore delle spese di lite di ogni grado di giudizio.
Ritenuta necessaria l'escussione della prova testimoniale richiesta da parte appellante, non essendo ritenute corrette le valutazioni del GdP sulla mancata ammissione di tale prova ai sensi dell'art. 2210 c.c., la causa è stata istruita mediante istruttoria testimoniale del teste , escusso Controparte_3 all'udienza del 19/03/2024.
Sostituito il Giudice titolare della causa, all'udienza del 30/10/2024, preso atto del tempestivo deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni nel termine assegnato alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*****
In via preliminare si respinge l'eccezione dell'appello avendo il medesimo rispettato i requisiti richiesta dalla legge.
Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Sebbene, infatti, il primo giudice abbia errato nel non ammettere le prove testimoniali richieste dalla parte, odierna appellante, all'esito dell'istruttoria orale svolta in questo grado di giudizio non può dirsi che quest'ultima abbia assolto al proprio onere probatorio.
8 Come noto, infatti, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, risultando, al contrario, convenuto in senso sostanziale.
L'onere della prova, quindi, grava sul convenuto opposto, attore in senso sostanziale, il quale deve dimostrare il fondamento del proprio diritto di credito.
Ebbene, nel caso in esame, la società convenuta opposta, odierna appellante, a fronte delle contestazioni di controparte relative sia all'esistenza di rapporti contrattuali con l'ingiungente sia all'effettiva esecuzione della prestazione aveva l'onere di provarli.
Tuttavia, dalla documentazione in atti e dalle testimonianze assunte non può dirsi che tale onere sia stato assolto.
Non vi è prova del contratto intercorso tra le parti né vi è prova dell'esecuzione della prestazione oggetto della fattura commerciale azionata nel giudizio monitorio.
La fattura commerciale, pur essendo prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, così come le scritture contabili autenticate, hanno valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale.
Il DDT allegato in atti è piuttosto generico, non essendo riportati il numero di colli, il peso, il vettore, la data del ritiro, l'inizio del trasporto, il luogo di consegna e la firma del conducente, ed il testimone escusso, oltre ad essere teste di dubbia attendibilità (essendo socio della odierna appellante e durante l'escussione si è girato a guardare la figlia presente in aula probabilmente per trovare il suo consenso) ha rilasciato dichiarazioni generiche. In particolare, il medesimo non ha saputo dire chi si sia recato presso il suo magazzino per ordinare il materiale oggetto della fattura né chi abbia ricevuto il predetto ordine, non ha saputo dire chi fossero i suoi dipendenti e ha confermato l'esistenza del rapporto contrattuale solo perché aveva visionato i documenti. Si è inoltre confuso circa il nominativo della società che necessitava di dette forniture.
Si osserva, infine, che la circostanza dedotta da parte appellanta circa il fatto che la avesse CP_2 intrattenuto rapporti con l'impresa “ ” nello stesso periodo dell'intervenuta Controparte_3 compravendita, avendo già noleggiato nel medesimo anno alla non ha alcun Controparte_8 rilievo nel presente giudizio, sia perché l'asserito rapporto contrattuale (per il quale è prodotta solo fattura commerciale) è intercorso con altro soggetto e non con la stessa ed inoltre, non ha CP_1 nessun collegamento con il rapporto oggetto del presente giudizio. Né tali deduzioni, se provate, possono costituire elemento indiziario, in assenza di ulteriori elementi probatori in atti.
Pertanto, all'esito del giudizio di appello la sentenza del giudice di primo grado deve essere confermata.
9 Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori medi).
Si dà, infine, atto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 essendo l'impugnazione integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello e in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 307/22 emessa dal Giudice di
Pace di Prato in data 23.6.2022;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
DPR 115/2002 essendo l'impugnazione integralmente respinta.
Prato, 20/3/2025 Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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