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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14/04/2025 al n. 982 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato ad [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AURIEMMA ANGELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
1 CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 14/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 17/12/2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Napoli (al n.1, parte II, serie A, sezione I, anno 2017). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 17/06/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Pertanto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 06/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel rispetto reciproco.
2) Prendere atto della rinuncia dei coniugi a qualsiasi disposizione patrimoniale in proprio favore dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
3) Prendere atto delle condizioni di cui in premessa” ovvero:
“1. quanto agli arredi presenti nella ex casa coniugale, la SI rinuncia alla restituzione Parte_1 degli stessi nonché all'eventuale richiesta di vendita degli immobili ivi presenti, il accetta la condizione;
Pt_2
2
2. quanto alla finanziaria relativa all'acquisto dell'Iphone 16 pro, essendo che è stata attivata dal SI.
[...]
nonostante il cellulare sia in possesso della SI.ra , lo stesso s'impegna ad onerare la Pt_2 Parte_1 predetta finanziaria fino al termine;
3. quanto alla finanziaria relativa all'acquisto dell'auto tg. DA098WE modello Peugeot 107, essendo che allo stesso modo è stata attivata dal lo stesso s'impegna ad onerare il pagamento fino al Parte_3 Pt_4 termine della finanziaria;
4. quanto alla finanziaria attivata dal padre della SI.ra , tale di cui il Parte_1 Persona_1
è garante, attivata con la Santander Consumer Bank, il SI. si ritiene sollevato da Pt_2 Parte_2 qualsiasi responsabilità inerente il mancato pagamento delle rate relative al predetto finanziamento.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
7. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19/04/1991, e , nato ad [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Napoli (NA) il 17/12/2016 (atto n. 1, Parte II, Serie A, Sezione
I, Anno 2017);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
✓ prende atto di ogni pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 23/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14/04/2025 al n. 982 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato ad [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AURIEMMA ANGELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
1 CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 14/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 17/12/2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Napoli (al n.1, parte II, serie A, sezione I, anno 2017). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 17/06/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Pertanto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 06/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel rispetto reciproco.
2) Prendere atto della rinuncia dei coniugi a qualsiasi disposizione patrimoniale in proprio favore dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
3) Prendere atto delle condizioni di cui in premessa” ovvero:
“1. quanto agli arredi presenti nella ex casa coniugale, la SI rinuncia alla restituzione Parte_1 degli stessi nonché all'eventuale richiesta di vendita degli immobili ivi presenti, il accetta la condizione;
Pt_2
2
2. quanto alla finanziaria relativa all'acquisto dell'Iphone 16 pro, essendo che è stata attivata dal SI.
[...]
nonostante il cellulare sia in possesso della SI.ra , lo stesso s'impegna ad onerare la Pt_2 Parte_1 predetta finanziaria fino al termine;
3. quanto alla finanziaria relativa all'acquisto dell'auto tg. DA098WE modello Peugeot 107, essendo che allo stesso modo è stata attivata dal lo stesso s'impegna ad onerare il pagamento fino al Parte_3 Pt_4 termine della finanziaria;
4. quanto alla finanziaria attivata dal padre della SI.ra , tale di cui il Parte_1 Persona_1
è garante, attivata con la Santander Consumer Bank, il SI. si ritiene sollevato da Pt_2 Parte_2 qualsiasi responsabilità inerente il mancato pagamento delle rate relative al predetto finanziamento.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
7. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19/04/1991, e , nato ad [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Napoli (NA) il 17/12/2016 (atto n. 1, Parte II, Serie A, Sezione
I, Anno 2017);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
✓ prende atto di ogni pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 23/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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