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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa IA MU Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 152/25 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
(CUI ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale allegata al ricorso dall'avv. Carmela Grillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via E. Toti n. 32;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono domiciliati;
Resistenti
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
****
Con ricorso depositato in data 16.1.25 , cittadino pakistano, ha Parte_1 tempestivamente impugnato il provvedimento del 28.11.24, notificato il 24.12.24, con cui il
Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha esposto: di essere presente sul territorio nazionale dal 2018, di aver avanzato una domanda di protezione internazionale che gli è stata rigettata;
di avere sempre lavorato dal momento dell'arrivo in Italia, dapprima senza contratto e dal 2021 con contratti regolari;
di essere stato infine assunto il 19.1.23 presso la Yume di Liu Suilan con contratto a tempo determinato poi trasformato, a far data dal 1.4.24, in contratto a tempo indeterminato;
di avere la regolare disponibilità di un alloggio a Foligno e di essersi ormai integrato nel territorio nazionale.
Lamentando, quindi, una valutazione superficiale da parte dell'amministrazione delle motivazioni sottese alla domanda di permesso di soggiorno, ha concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento del provvedimento di diniego e il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il , pur correttamente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati comunicati il 27.1.2025, non ha fatto pervenire osservazioni.
Disposta nel procedimento incidentale iscritto al n. 152-1/25 R.G. la sospensione del provvedimento impugnato, all'esito dell'udienza del 23.4.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
Alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l. 130/2020 (seppur, infatti, non possa evincersi dai documenti la data di presentazione della domanda, nel provvedimento impugnato è indicato che il ricorrente ha proposto istanza ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 d.lgs.
286/1998 ante novella di cui alla l. n. 50/2023) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n.
286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass.
Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…”
(Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili
(per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi al caso di specie, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un buon livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto ingresso in Italia nel 2018 e ha comprovato - mediante il deposito dei contratti di assunzione del 17.12.21 della e del 19.1.23 della Yume di Liu Suilan nonché Parte_2 della comunicazione di conversione di quest'ultimo contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle buste paga dal gennaio 2024 al febbraio 2025 (ad eccezione dei mesi di maggio e luglio 2024) e della Certificazione Unica 2024 - di aver svolto attività lavorativa con obiettiva continuità e di essere attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato come aiuto cameriere (cfr. doc. 2, 3, 4, 7 e 8 allegati al ricorso e documenti allegati alla note di trattazione per l'udienza del 23.4.25) dal quale ricava i mezzi di sussistenza necessari per un'esistenza dignitosa. Ha inoltre comprovato, mediante il deposito di copia della Comunicazione di cessione di fabbricato (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), di avere la disponibilità di un immobile e di avere a sé intestato una carta Poste
Pay (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Non è revocabile in dubbio che il reperimento di attività lavorative, divenute stabili mediante la stipula di contratto a tempo indeterminato, costituisca indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza;
considerato altresì che il richiedente si è allontanato dal proprio Paese da circa 7 anni, ne consegue che il rimpatrio lo esporrebbe alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Dalla consultazione del casellario giudiziario, per altro, non emergono motivi ostativi.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide: 1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI 05SRSC0), nato in [...] Parte_1 il 14.8.1998, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè IA MU
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa IA MU Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 152/25 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
(CUI ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale allegata al ricorso dall'avv. Carmela Grillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via E. Toti n. 32;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono domiciliati;
Resistenti
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
****
Con ricorso depositato in data 16.1.25 , cittadino pakistano, ha Parte_1 tempestivamente impugnato il provvedimento del 28.11.24, notificato il 24.12.24, con cui il
Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha esposto: di essere presente sul territorio nazionale dal 2018, di aver avanzato una domanda di protezione internazionale che gli è stata rigettata;
di avere sempre lavorato dal momento dell'arrivo in Italia, dapprima senza contratto e dal 2021 con contratti regolari;
di essere stato infine assunto il 19.1.23 presso la Yume di Liu Suilan con contratto a tempo determinato poi trasformato, a far data dal 1.4.24, in contratto a tempo indeterminato;
di avere la regolare disponibilità di un alloggio a Foligno e di essersi ormai integrato nel territorio nazionale.
Lamentando, quindi, una valutazione superficiale da parte dell'amministrazione delle motivazioni sottese alla domanda di permesso di soggiorno, ha concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento del provvedimento di diniego e il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il , pur correttamente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati comunicati il 27.1.2025, non ha fatto pervenire osservazioni.
Disposta nel procedimento incidentale iscritto al n. 152-1/25 R.G. la sospensione del provvedimento impugnato, all'esito dell'udienza del 23.4.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
Alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l. 130/2020 (seppur, infatti, non possa evincersi dai documenti la data di presentazione della domanda, nel provvedimento impugnato è indicato che il ricorrente ha proposto istanza ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 d.lgs.
286/1998 ante novella di cui alla l. n. 50/2023) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n.
286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass.
Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…”
(Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili
(per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi al caso di specie, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un buon livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto ingresso in Italia nel 2018 e ha comprovato - mediante il deposito dei contratti di assunzione del 17.12.21 della e del 19.1.23 della Yume di Liu Suilan nonché Parte_2 della comunicazione di conversione di quest'ultimo contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle buste paga dal gennaio 2024 al febbraio 2025 (ad eccezione dei mesi di maggio e luglio 2024) e della Certificazione Unica 2024 - di aver svolto attività lavorativa con obiettiva continuità e di essere attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato come aiuto cameriere (cfr. doc. 2, 3, 4, 7 e 8 allegati al ricorso e documenti allegati alla note di trattazione per l'udienza del 23.4.25) dal quale ricava i mezzi di sussistenza necessari per un'esistenza dignitosa. Ha inoltre comprovato, mediante il deposito di copia della Comunicazione di cessione di fabbricato (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), di avere la disponibilità di un immobile e di avere a sé intestato una carta Poste
Pay (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Non è revocabile in dubbio che il reperimento di attività lavorative, divenute stabili mediante la stipula di contratto a tempo indeterminato, costituisca indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza;
considerato altresì che il richiedente si è allontanato dal proprio Paese da circa 7 anni, ne consegue che il rimpatrio lo esporrebbe alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Dalla consultazione del casellario giudiziario, per altro, non emergono motivi ostativi.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide: 1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI 05SRSC0), nato in [...] Parte_1 il 14.8.1998, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè IA MU