Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 00463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2024, proposto da
Acciona Energia Global Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro, Stefano Lucarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Scirocco S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota MASE n. prot. 141640 del 30/7/2024, comunicata in pari data alla ricorrente, in relazione al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica on-shore, in attesa di VIA, ID 10489, “Campovaglio” nei comuni di Tempio Pausania (SS) e Aglientu (SS), e per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’adozione dei relativi provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto depositato presso questo Tribunale il 30 aprile 2025, previamente notificato alla P.A., la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha domandato la compensazione delle spese di lite;
Rilevato che, nell’udienza pubblica del 21 maggio 2025, le Amministrazioni resistenti hanno aderito a tale richiesta;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Tito Aru |
IL SEGRETARIO