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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1919/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto De Robertis ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il Suo studio in Modena, Via Cardinal Morone n.8;
-Appellante- contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Gibertoni ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il Suo studio in Modena, Via del Teatro n. 1;
-Appellata- appellante incidentale-
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1916/2023 pubblicata in data 16.11.2023, revocava il decreto ingiuntivo emesso a favore di per l'importo di euro Parte_1
5.185,00, per canoni dovuti per il periodo luglio 2020-marzo 2021 in forza di contratto di insediamento di sturt up stipulato in data 27.03.2020. In particolare, il Tribunale riteneva che avesse corrisposto tutto quanto CP_1 dovuto fino al 15.07.2020, giorno in cui il locale concesso in godimento era stato rilasciato alla concedente ed era stato anticipatamente risolto il contratto. Riteneva inammissibile l'azione di arricchimento proposta dall'opponente per l'importo di euro 1.500 (già corrisposto in data 28.07.2020 per attività di supporto non ricompresa nel contratto di insediamento) e infondata quella di risarcimento danni. ha proposto appello avverso tale sentenza, affidandosi a tre motivi, con cui Parte_1 lamenta: I) Violazione dell'art 112 c.p.c.- Vizio di ultra-petizione e/o extra-petizione; II) Erronea applicazione dell'art. 1372 c.c.; III) Violazione dell'art 112 c.p.c.- Vizio di omessa pronuncia;
si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso gravame CP_1
e proponendo appello incidentale sulla avvenuta compensazione delle spese di lite.
*** L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Giudice “senza che nessuna delle parti lo domandasse o anche deducesse” abbia accertato la risoluzione del contratto per facta concludentia. Sul punto non può che richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte (cfr. cass. 4714/22) che ha affermato che “la risoluzione consensuale del contratto è un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale e può essere desunto, salvi i limiti di forma del negozio solutorio, dalla volontà manifestata dalle parti anche tacitamente. Laddove le parti abbiano allegato in giudizio di non avere interesse alla permanenza degli effetti del contratto, la risoluzione consensuale può essere oggetto di accertamento d'ufficio da parte del giudice..” (negli stessi termini cass. 23586/18) In armonia con tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto che, posto che la risoluzione consensuale costituisce una mera difesa, non è configurabile il vizio di ultrapetizione laddove la parte abbia chiesto la risoluzione per inadempimento e sia emerso dal processo che volontariamente le parti si siano sciolte dal vincolo contrattuale. Nel caso di specie corrisponde peraltro al vero che l'opponente -come evidenziato dal Giudice di prime cure- avesse allegato che “all'atto del rilascio dei locali, ha Pt_1 accettato la restituzione delle chiavi con ciò riconoscendo, ed accettando, l'intento risolutorio di , sia pure nell'ambito di più ampie difese in cui evidenziava CP_1 anche l'inadempimento di controparte. E sul punto il Tribunale, dopo aver premesso che in relazione alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo -la cui disciplina va applicata al caso di specie, in ragione della prevalenza del godimento immobiliare- vige il principio della libertà della forma, ha evidenziato come Pt_1
- abbia ricevuto indietro i locali (e le chiavi) il 15 luglio 2020;
- non abbia formulato -né al momento né in seguito- riserve, anche solo evidenziando la persistenza degli altrui obblighi;
- non l'abbia fatto neppure dopo aver ricevuto la mail del 28 luglio 2020 in cui, a riconsegna già avvenuta, comunicava di aver corrisposto il canone per CP_1
pag. 2/4 l'effettivo periodo di utilizzo (fino al 15/7), e non anche per il periodo residuo già ex adverso incluso nella fattura n.3 del 1 luglio 2020, relativa ai canoni del periodo luglio- settembre 2020;
- non abbia manifestato la disponibilità di continuare ad offrire i servizi indipendenti dalla altrui persistenza in loco (servizi accessori di cui al punto12). Né possono essere considerati elementi di segno contrario (così come indicato nel secondo motivo d'appello, nel quale si duole dell'errata applicazione Pt_1 dell'art.1372 c.c.) la mancata emissione di nota di credito, trattandosi di questione contabile, o l'emissione della fattura n.8/V20, essendo questa avvenuta nell'ottobre, dopo circa tre mesi dal rilascio. Non concorda infatti questa Corte in ordine al fatto che tre mesi siano un 'tempo più che ragionevole' anche per intraprendere l'azione giudiziale, non potendo peraltro l'appellante richiamare i rapporti tra e CP_1
BO OU (di cui lei stessa assumeva in primo grado la autonomia;
cfr. comparsa di risposta pag. 6: “Non bisogna assolutamente confondere (come fa ad arte controparte) i rapporti insorti tra e con quelli insorti tra e Pt_1 CP_1 CP_1
BO OU..”), o l'indicazione contenuta nella missiva del 15/7/2020, per nulla ambigua avuto riguardo alla successiva del 28/7/2020. Correttamente quindi il Giudice di prime cure ha ritenuto che gli elementi evidenziati portassero a ritenere risolto anticipatamente il contratto per facta concludentia. Infondato è infine il terzo motivo d'appello, con il quale la parte si duole che il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulle domande svolte dalle parti, motivo peraltro neppure compiutamente argomentato, essendosi limitata l'appellante a riportare uno stralcio di una sentenza, peraltro riferentesi a diversa fattispecie (contratto di mediazione). Invero sul punto il Giudice ha correttamente argomentato che “L'avvenuta risoluzione consensuale anticipata del contratto di insediamento rende inammissibile ogni diversa domanda solutoria e restitutoria qui proposta” Ne consegue pertanto che l'appello va respinto.
Quanto all'appello incidentale proposto da con riferimento alla avvenuta CP_1 compensazione delle spese in primo grado, si rileva che lo stesso è inammissibile, non avendo la parte provveduto agli adempimenti richiesti dall'art.436 c.p.c. (notifica della memoria di costituzione a controparte), come peraltro ammesso a verbale alla udienza del 7.03.2025.
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado vengono compensate nella misura di ¼, con condanna di alla refusione della restante parte che si liquida come in Pt_1 dispositivo
P.Q.M.
pag. 3/4 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1916/2023 del CP_1
Tribunale di Modena, così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_1
-compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di ¼, con condanna di alla refusione della restante parte che liquida in euro 2.180,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale e di quello incidentale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Deciso in Bologna il 07/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
pag. 4/4
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1919/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto De Robertis ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il Suo studio in Modena, Via Cardinal Morone n.8;
-Appellante- contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Gibertoni ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il Suo studio in Modena, Via del Teatro n. 1;
-Appellata- appellante incidentale-
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1916/2023 pubblicata in data 16.11.2023, revocava il decreto ingiuntivo emesso a favore di per l'importo di euro Parte_1
5.185,00, per canoni dovuti per il periodo luglio 2020-marzo 2021 in forza di contratto di insediamento di sturt up stipulato in data 27.03.2020. In particolare, il Tribunale riteneva che avesse corrisposto tutto quanto CP_1 dovuto fino al 15.07.2020, giorno in cui il locale concesso in godimento era stato rilasciato alla concedente ed era stato anticipatamente risolto il contratto. Riteneva inammissibile l'azione di arricchimento proposta dall'opponente per l'importo di euro 1.500 (già corrisposto in data 28.07.2020 per attività di supporto non ricompresa nel contratto di insediamento) e infondata quella di risarcimento danni. ha proposto appello avverso tale sentenza, affidandosi a tre motivi, con cui Parte_1 lamenta: I) Violazione dell'art 112 c.p.c.- Vizio di ultra-petizione e/o extra-petizione; II) Erronea applicazione dell'art. 1372 c.c.; III) Violazione dell'art 112 c.p.c.- Vizio di omessa pronuncia;
si è costituita in giudizio, contestando il fondamento dell'avverso gravame CP_1
e proponendo appello incidentale sulla avvenuta compensazione delle spese di lite.
*** L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Giudice “senza che nessuna delle parti lo domandasse o anche deducesse” abbia accertato la risoluzione del contratto per facta concludentia. Sul punto non può che richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte (cfr. cass. 4714/22) che ha affermato che “la risoluzione consensuale del contratto è un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale e può essere desunto, salvi i limiti di forma del negozio solutorio, dalla volontà manifestata dalle parti anche tacitamente. Laddove le parti abbiano allegato in giudizio di non avere interesse alla permanenza degli effetti del contratto, la risoluzione consensuale può essere oggetto di accertamento d'ufficio da parte del giudice..” (negli stessi termini cass. 23586/18) In armonia con tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto che, posto che la risoluzione consensuale costituisce una mera difesa, non è configurabile il vizio di ultrapetizione laddove la parte abbia chiesto la risoluzione per inadempimento e sia emerso dal processo che volontariamente le parti si siano sciolte dal vincolo contrattuale. Nel caso di specie corrisponde peraltro al vero che l'opponente -come evidenziato dal Giudice di prime cure- avesse allegato che “all'atto del rilascio dei locali, ha Pt_1 accettato la restituzione delle chiavi con ciò riconoscendo, ed accettando, l'intento risolutorio di , sia pure nell'ambito di più ampie difese in cui evidenziava CP_1 anche l'inadempimento di controparte. E sul punto il Tribunale, dopo aver premesso che in relazione alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo -la cui disciplina va applicata al caso di specie, in ragione della prevalenza del godimento immobiliare- vige il principio della libertà della forma, ha evidenziato come Pt_1
- abbia ricevuto indietro i locali (e le chiavi) il 15 luglio 2020;
- non abbia formulato -né al momento né in seguito- riserve, anche solo evidenziando la persistenza degli altrui obblighi;
- non l'abbia fatto neppure dopo aver ricevuto la mail del 28 luglio 2020 in cui, a riconsegna già avvenuta, comunicava di aver corrisposto il canone per CP_1
pag. 2/4 l'effettivo periodo di utilizzo (fino al 15/7), e non anche per il periodo residuo già ex adverso incluso nella fattura n.3 del 1 luglio 2020, relativa ai canoni del periodo luglio- settembre 2020;
- non abbia manifestato la disponibilità di continuare ad offrire i servizi indipendenti dalla altrui persistenza in loco (servizi accessori di cui al punto12). Né possono essere considerati elementi di segno contrario (così come indicato nel secondo motivo d'appello, nel quale si duole dell'errata applicazione Pt_1 dell'art.1372 c.c.) la mancata emissione di nota di credito, trattandosi di questione contabile, o l'emissione della fattura n.8/V20, essendo questa avvenuta nell'ottobre, dopo circa tre mesi dal rilascio. Non concorda infatti questa Corte in ordine al fatto che tre mesi siano un 'tempo più che ragionevole' anche per intraprendere l'azione giudiziale, non potendo peraltro l'appellante richiamare i rapporti tra e CP_1
BO OU (di cui lei stessa assumeva in primo grado la autonomia;
cfr. comparsa di risposta pag. 6: “Non bisogna assolutamente confondere (come fa ad arte controparte) i rapporti insorti tra e con quelli insorti tra e Pt_1 CP_1 CP_1
BO OU..”), o l'indicazione contenuta nella missiva del 15/7/2020, per nulla ambigua avuto riguardo alla successiva del 28/7/2020. Correttamente quindi il Giudice di prime cure ha ritenuto che gli elementi evidenziati portassero a ritenere risolto anticipatamente il contratto per facta concludentia. Infondato è infine il terzo motivo d'appello, con il quale la parte si duole che il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulle domande svolte dalle parti, motivo peraltro neppure compiutamente argomentato, essendosi limitata l'appellante a riportare uno stralcio di una sentenza, peraltro riferentesi a diversa fattispecie (contratto di mediazione). Invero sul punto il Giudice ha correttamente argomentato che “L'avvenuta risoluzione consensuale anticipata del contratto di insediamento rende inammissibile ogni diversa domanda solutoria e restitutoria qui proposta” Ne consegue pertanto che l'appello va respinto.
Quanto all'appello incidentale proposto da con riferimento alla avvenuta CP_1 compensazione delle spese in primo grado, si rileva che lo stesso è inammissibile, non avendo la parte provveduto agli adempimenti richiesti dall'art.436 c.p.c. (notifica della memoria di costituzione a controparte), come peraltro ammesso a verbale alla udienza del 7.03.2025.
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado vengono compensate nella misura di ¼, con condanna di alla refusione della restante parte che si liquida come in Pt_1 dispositivo
P.Q.M.
pag. 3/4 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1916/2023 del CP_1
Tribunale di Modena, così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_1
-compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di ¼, con condanna di alla refusione della restante parte che liquida in euro 2.180,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale e di quello incidentale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Deciso in Bologna il 07/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
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