Sentenza 18 maggio 1977
Massime • 4
L''affarè - la cui conclusione per effetto dell'intervento del mediatore genera il diritto di quest'ultimo alla provvigione - deve intendersi in senso generico ed empirico, come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio fra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di Atti strumentali, piu o meno complessi con pluralita di soggetti, indipendentemente dall'attivita del mediatore. (nella specie, il mediatore aveva stabilito contatti fra tre societa, per la vendita, dalla prima alle altre due, di settori diversi di un complesso industriale e, all'esito di un'articolata vicenda, l'affare si era realizzato con l'acquisto dell'intero pacchetto azionario della prima societa da parte di una quarta, che aveva, nel frattempo, incorporata una delle prime due interessate alla compera di frazioni del complesso industriale suddetto, ed il successivo parziale suo trasferimento all'altra di tali interessate nonche ad un'ulteriore. Il giudice del merito ha ritenuto sussistente, nella vicenda, il diritto del mediatore alla provvigione nei confronti della parte venditrice del cennato intero pacchetto azionario e la cs, in applicazione del suesposto principio di diritto, ha rigettato il motivo di ricorso avverso tale decisione).*
Nel concetto di opera intermediatrice, nell'ampia e generica formulazione dell'art 1754 cod civ, rientra non solo la presentazione dei possibili contraenti ma anche l'intromissione fra soggetti che stiano gia trattando, sempre che l'intervento sia accettato e sia determinante per la positiva conclusione delle trattative, qualunque sia la natura delle difficolta che esso contribuisca a superare agevolando la realizzazione dell'affare.*
La prova contraria deve essere chiesta, con indicazione delle persone da far esaminare, nella prima risposta successiva alle deduzioni dell'altra parte, anche quando si intenda espletare prova contraria diretta o controprova sugli stessi fatti articolati dall'avversario, sebbene in tal caso non occorra l'articolazione delle corrispondenti circostanze negative. Soltanto se la controprova sia stata tempestivamente chiesta, il giudice puo avvalersi del potere discrezionale, non sindacabile in Cassazione, di concedere alle parti un termine per formulare od integrare le indicazioni relative alle persone da escutere come testi. ( V 1051/72, mass n 355819).*
Quando alcuno conferisce al mediatore l'incarico di procurargli la conclusione di un affare e si iniziano trattative indipendenti, una delle quali a cura del mediatore nei confronti di un soggetto e l'altra condotta direttamente dall'interessato con persona diversa, l'opera svolta dal mediatore, in un momento successivo, per comporre,nell'ambito dell'unico affare oggetto dell'incarico,gli interessi dei due aspiranti alla conclusione di esso, costituisce pur sempre espletamento dell'incarico originario ricevuto ed il mediatore ha diritto alla provvigione anche se l'affare sia concluso formalmente dal committente con il solo soggetto non presentatogli dal mediatore, ma che non avrebbe stipulato senza il previo accordo con l'altro aspirante.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1977, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1977 |
Testo completo
La prova contraria deve essere chiesta, con indicazione delle persone da far esaminare, nella prima risposta successiva alle deduzioni dell'altra parte, anche quando si intenda espletare prova contraria diretta o controprova sugli stessi fatti articolati dall'avversario, sebbene in tal caso non occorra l'articolazione delle corrispondenti circostanze negative. Soltanto se la controprova sia stata tempestivamente chiesta, il giudice puo avvalersi del potere discrezionale, non sindacabile in Cassazione, di concedere alle parti un termine per formulare od integrare le indicazioni relative alle persone da escutere come testi. ( V 1051/72, mass n 355819).*