Sentenza breve 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 20/06/2025, n. 12212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12212 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12212/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05842/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5842 del 2025, proposto da GI EL RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI TI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa
- del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e del Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023;
- del Decreto Prot. n. 374 del 31.3.2025 di approvazione della graduatoria per la classe di concorso A030 – MUSICA, dei relativi allegati e in ogni caso della graduatoria stessa;
- del Decreto del Direttore Generale DPIT-DGPER n. 78 del 17 gennaio 2024, “Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale”;
- del Decreto del Direttore Generale DPIT-DGPER n. 90 del 18 gennaio 2024 “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023 n. 2575”;
- gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
- della nota del 4 marzo 2025 dell’U.S.R. Lazio inoltrata a parte ricorrente;
- del riepilogo della valutazione dei titoli, delle operazioni e dei verbali di valutazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale e dei titoli dichiarati;
- dei riscontri, anche ove taciti, successivi e non conosciuti, ai reclami presentati a seguito della pubblicazione della graduatoria;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, lamentando un’erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli e, in particolare, al titolo di laurea posseduto;
Rilevato che la ricorrente, con atto depositato il 16.6.2025 ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso in esame, alla luce della rettifica in autotutela disposta dall’amministrazione, che le ha riconosciuto il punteggio richiesto, domandando la definizione della controversia con condanna di parte resistente alle spese di lite;
Ritenuto che alla luce della dichiarazione del ricorrente e dell’ottenimento del bene della vita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, infine, che le spese possono compensarsi in ragione della condotta tenuta dall’amministrazione, salva la refusione del contributo unificato che va posta a carico della resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato effettivamente versato, in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO