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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1625/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Pietro Carè Giudice.
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1625 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza camerale del 12.12.2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Jano n. 17/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cosenza (CS), alla Via Carlo Bilotti n. 29, giusta procura in atti;
E
(C.F ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Jano n. 17/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Carvetta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro (CZ), alla Milano n. 8, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 9 ottobre 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 30 aprile 2005, in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2005, n. 4, parte II, Serie A, Uff. 4), premettendo che dalla loro unione erano nati due figli: (20.06.2006) e (02.05.2010). Per_1 Per_2
A fondamento della domanda, rappresentavano che:
- divenuto impossibile il proseguo della convivenza, i coniugi si erano separati consensualmente, all'esito dell'udienza presidenziale del 12 gennaio 2023, nel procedimento R.G. n. 1335/2022, definito con decreto di omologazione del Presidente del Tribunale di Catanzaro, n. cronol. 1881/2023 del 10.03.2023;
- dalla data della separazione a oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici, che ripercorrevano i medesimi accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, che di seguito si riportano:
“DISPOSIZIONI INERENTI I FIGLI
In sede di separazione consensuale, gli istanti, hanno chiesto- sussistendone le condizioni di fattibilità- l'affidamento condiviso dei figli, e , con collocamento Persona_3 Persona_4 paritario e mantenimento diretto, stabilendo, di comune accordo un Piano Genitoriale.
Atteso che il suddetto Piano Genitoriale, è funzionale a tutta la compagine familiare, si chiede che lo stesso rimanga invariato. Lo stesso, infatti, si intende integralmente trascritto e riportato nel presente atto.
DIPOSIZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE
L'abitazione familiare, che è ubicata in Catanzaro alla Via Jano n. 17/B è di proprietà del sig.
[...]
e quindi non si deve disporre sul punto, mente la Sig.ra ha stabilito la sua residenza Pt_2 Pt_1 in Catanzaro, in Via dei Garofani n.5.
I coniugi provvedono autonomamente alla loro sussistenza non vantando nessun diritto l'uno nei confronti dell'altro essendo di comune accordo cessata la comunione materiale e spirituale.
Entrambi i coniugi si impegnano a mantenersi con le proprie risorse economiche. Le deduzioni fiscali
a favore dei minori saranno equamente divise tra madre 50% e padre 50%.”
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12 dicembre 2025, la cui celebrazione era sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte di trattazione, i ricorrenti depositavano note con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data il Collegio si riservava la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
12.01.2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 10 marzo 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle condizioni formalizzate nel ricorso introduttivo, riproduttive di quelle della separazione, sopra riportate e trascritte, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse dei figli.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Vista la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Catanzaro (CZ), in data 30 aprile 2005, tra (C.F. Parte_1
), nata a [...], il [...], e (C.F C.F._1 Parte_2
), nato a [...], il [...], trascritto nei registri dello stato civile C.F._2 con atto dell'anno 2005, n. 4, parte II, Serie A, Uff. 4;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 12 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Pietro Carè Giudice.
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1625 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza camerale del 12.12.2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Jano n. 17/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cosenza (CS), alla Via Carlo Bilotti n. 29, giusta procura in atti;
E
(C.F ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Jano n. 17/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Carvetta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro (CZ), alla Milano n. 8, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 9 ottobre 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 30 aprile 2005, in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2005, n. 4, parte II, Serie A, Uff. 4), premettendo che dalla loro unione erano nati due figli: (20.06.2006) e (02.05.2010). Per_1 Per_2
A fondamento della domanda, rappresentavano che:
- divenuto impossibile il proseguo della convivenza, i coniugi si erano separati consensualmente, all'esito dell'udienza presidenziale del 12 gennaio 2023, nel procedimento R.G. n. 1335/2022, definito con decreto di omologazione del Presidente del Tribunale di Catanzaro, n. cronol. 1881/2023 del 10.03.2023;
- dalla data della separazione a oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici, che ripercorrevano i medesimi accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, che di seguito si riportano:
“DISPOSIZIONI INERENTI I FIGLI
In sede di separazione consensuale, gli istanti, hanno chiesto- sussistendone le condizioni di fattibilità- l'affidamento condiviso dei figli, e , con collocamento Persona_3 Persona_4 paritario e mantenimento diretto, stabilendo, di comune accordo un Piano Genitoriale.
Atteso che il suddetto Piano Genitoriale, è funzionale a tutta la compagine familiare, si chiede che lo stesso rimanga invariato. Lo stesso, infatti, si intende integralmente trascritto e riportato nel presente atto.
DIPOSIZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE
L'abitazione familiare, che è ubicata in Catanzaro alla Via Jano n. 17/B è di proprietà del sig.
[...]
e quindi non si deve disporre sul punto, mente la Sig.ra ha stabilito la sua residenza Pt_2 Pt_1 in Catanzaro, in Via dei Garofani n.5.
I coniugi provvedono autonomamente alla loro sussistenza non vantando nessun diritto l'uno nei confronti dell'altro essendo di comune accordo cessata la comunione materiale e spirituale.
Entrambi i coniugi si impegnano a mantenersi con le proprie risorse economiche. Le deduzioni fiscali
a favore dei minori saranno equamente divise tra madre 50% e padre 50%.”
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12 dicembre 2025, la cui celebrazione era sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte di trattazione, i ricorrenti depositavano note con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data il Collegio si riservava la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
12.01.2023) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 10 marzo 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle condizioni formalizzate nel ricorso introduttivo, riproduttive di quelle della separazione, sopra riportate e trascritte, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse dei figli.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Vista la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Catanzaro (CZ), in data 30 aprile 2005, tra (C.F. Parte_1
), nata a [...], il [...], e (C.F C.F._1 Parte_2
), nato a [...], il [...], trascritto nei registri dello stato civile C.F._2 con atto dell'anno 2005, n. 4, parte II, Serie A, Uff. 4;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 12 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo