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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 737/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 28/10/2025 alle ore 12.06, innanzi al giudice LE VE, sono comparsi:
Per essuno compare Parte_1
Per compare l'avv. DINI GIOVANNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte convenuta conclude come da comparsa di costituzione e risposta;
a chiarimenti del giudice, dà atto che la somma offerta nella fase stragiudiziale all'assicurato è stata interamente corrisposta.
La parte rinuncia alla discussione orale della causa e rinuncia altresì ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
LE VE
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE VE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 737/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. FARETRA PASQUALINA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. DINI GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
( ) C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento di tutti i danni Pt_1 patiti e patiendi per il sinistro di cui è causa, per i fatti e i motivi come esposti in narrativa;
- E per l'effetto,: condannare la Compagnia di Assicurazioni – in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, in forza della polizza n. 1/2873/77/174035019, a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore la somma di euro 10.000,00 come in narrativa determinata o quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre spese, rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
- Con vittoria di spese, e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” (cfr. atto di citazione).
Parte convenuta: “in via principale accertare e dichiarare come congruo l'importo di € 672,00 offerto all'attore a titolo di risarcimento del danno e per l'effetto rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, non essendo l'evento storico dedotto da qualificarsi come “infortunio”. in via subordinata pagina 2 di 6 liquidare il danno nella misura che verrà accertata in corso di causa anche all'esito dell'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio tesa a stabilire se si sia in presenza o meno di infortunio indennizzabile. Con vittoria di spese e di lite” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'attore ha agito in giudizio nei confronti della propria compagnia di assicurazioni per il pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di indennizzo, in virtù di polizza infortuni stipulata inter partes, per i danni subiti in conseguenza di caduta accidentale occorsa in data 24.09.2020, durante le operazioni di carico e scarico del proprio veicolo, a seguito della quale riportava un trauma al polso sinistro.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che non risulta controversa inter partes (e, in ogni caso, trattasi di circostanze dimostrate per tabulas: cfr. doc. 5 produzione di parte attrice) la avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione per cui è causa, “polizza infortuni Premium n. 1/2873/77/174035019", nonché la sua validità al momento di verificazione del sinistro sotteso alla domanda attorea.
Tanto premesso, è dirimente ai fini del decidere la CTU medico legale disposta in corso di causa, la quale, pur accertando l'avveramento del rischio assicurato, ovverosia il verificarsi dell'infortunio denunziato dall'attore, ha escluso la sussistenza di postumi invalidanti, avendo il consulente riconosciuto solo danni per spese mediche sostenute e per inabilità temporanea.
Si riportano di seguito le considerazioni medico-legali svolte dal CTU incaricato dott. Persona_1
[...]
<
a seguito dell'infortunio lavorativo da lui subito in data 24.09.20. Parte_1
Nell'esame della documentazione medica prendo atto che viene fatto riferimento a due diverse tipologie diagnostiche: tenosinovite - peritendinite e sindrome del tunnel carpale. Trattasi di patologie diverse tra di loro con origine e sintomatologie differenti. Tenosinovite e peritendinite sono sinonimi che indicano l'infiammazione di una guaina tendinea su base acuta.
Nel caso in esame, accertamenti diagnostici eseguiti nei mesi successivi al traumatismo , hanno evidenziato l'interessamento di sindrome del tunnel carpale con eventuale indicazione a trattamento chirurgico.
La sindrome del tunnel carpale interessa il canale del polso in cui passano il nervo mediano e i nove tendini flessori delle dita che vanno dall'avambraccio alla mano.
L'aumento di pressione sul nervo o il suo schiacciamento sono all'origine di questa sindrome. Tale patologia ha esclusivamente origine infiammatoria cronica, non traumatica.
pagina 3 di 6 Dobbiamo però distinguere le due diverse patologie: la tendinite è un infiammazione acuta post traumatica che ha una risoluzione in tempi molto brevi, mentre la sindrome del tunnel carpale origina prevalentemente in ambito lavorativo dopo anni di movimenti ripetuti e/o traumatismi ripetuti. In questo caso spesso la risoluzione è esclusivamente chirurgica.
Su tali semplici definizioni è giustificato riconoscere che la sindrome del tunnel carpale non può essere messa in relazione con il traumatismo che il p. ha riportato in data 24.09.20.
La sintomatologia attualmente lamentata, parestesie ed interessamento motorio del III dito, si è sicuramente prodotta nel corso degli anni e può essere giustificata con l'attività prevalentemente manuale compiuta dal p. nell'ambito della propria mansione specifica.
Ritengo pertanto che non sussistano postumi a seguito del traumatismo riferito, anche perchè
l'esame obiettivo evidenziato non ha rilevato limitazioni articolari apprezzabili.
Faccio presente che il p. si è presentato a visita presso il Pronto Soccorso Ospedaliero dopo 3 giorni dall'evento traumatico, indice di una patologia di non particolare rilievo e di non particolare interessamento articolare.
La limitazione articolare e la sintomatologia attuale sono da riferirsi alla pregressa patologia a carico del tunnel carpale della mano sx.
Su tali osservazioni ritengo che si debba riconoscere l'infortunio da lui subito ma allo stato attuale non residuano postumi indennizzabili secondo gli estremi di polizza infortunistica in ambito privato.
Sulla base della tipologia dell'infortunio subito, sul racconto espresso dal p., sulla certificazione redatta al momento, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito nel corso delle operazioni peritali, posso ritenere giusto liquidare gg. 4 di temporanea totale al 100% in quanto si tratta di infortunistica privata.
Giorni 7 possono essere riconosciuti nella misura percentuale del 50% in quanto il p. riprendeva gradualmente una porzione della propria autonomia.
Faccio presente che gli accertamenti presentati sono stati eseguiti prevalentemente per indagini inerenti la sindrome del tunnel carpale e pertanto non tutte le spese sono da riconoscersi.
Per quanto attiene alle spese mediche sostenute e presenti in atti, prendo visione di una fattura redatta in data 20.10.20 da LL AR dell'importo di € 55,25 per ecografia muscolo tendinea, giustificata e congrua. Fattura redatta da LL AR in data 21.10.20 dell'importo di € 34,31 per rx, giustificata e congrua. Ricevuta redatta da in data 22.10.20 dell'importo di € Controparte_3
54,00 per visita ortopedica, giustificata e congrua. Fattura redatta da LL AR in data 13.11.20 dell'importo di € 38,00 per rm muscoloscheletrica, giustificata e congrua. Ricevuta redatta da in data 30.12.20 dell'importo di € 65,00, per visita specialistica ortopedica, Controparte_4 pagina 4 di 6 non giustificata e congrua in quanto già eseguita e non pertinente alla patologia in discussione.
Fattura redatta da LL AR dell'importo di € 71,10 in data 21.01.21 per emg tunnel carpale sx, non giustificata e congrua, in quanto finalizzata ad analizzare patologia non pertinente alla causa in discussione. Ricevuta redatta da in data 27.01.2021 dell'importo di € 85,00, per visita Pt_2 specialistica chirurgica, non giustificata e congrua, in quanto finalizzata ad analizzare patologia non pertinente alla causa in discussione>>.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere medico-scientifico e perché immuni da censure sul piano logico, anche avuto riguardo alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni critiche svolte dal CTP di parte attrice.
Tanto appurato, si rileva che il contratto assicurativo inter partes, per quanto di interesse, prevede, per l'inabilità temporanea, una diaria di euro 50,00, mentre, per rimborso spese mediche, uno scoperto del 10% con minimo di euro 50,00.
Avuto riguardo alla inabilità temporanea accertata dal CTU (gg. 4 di temporanea totale al 100%, gg. 7 di temporanea parziale al 50%) e quindi applicando la diaria prevista in polizza, si ottiene che l'indennizzo spettante all'attore a tale titolo è pari ad euro 375,00, mentre le spese mediche rimborsabili ammontano ad euro 131,55 ( spese ritenute giustificate e congrue dal CTU pari ad euro 181,56, sottratti i 50 euro di franchigia).
Ne deriva che l'indennizzo complessivamente dovuto all'attore ai sensi di polizza in conseguenza del sinistro denunziato è dunque pari a complessivi euro 506,56.
Pertanto, avendo la compagnia di assicurazioni riconosciuto nella fase stragiudiziale un importo di euro
672,00 a ristoro di ogni pregiudizio subito dall'attore, quindi superiore all'ammontare accertato in questo giudizio, nulla deve essere ulteriormente corrisposto all'attore dalla convenuta a titolo di indennizzo per i danni subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa.
La domanda attorea va dunque integralmente rigettata.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della attrice e sono liquidate ex DM
55/2014 tenuto conto del valore della controversia, della natura del procedimento e dell'attività processuale svolta, in considerazione del valore dell'affare (da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con applicazione di compensi inferiori ai valori medi per tutte le fasi, attesa la non elevata difficoltà delle questioni sottese alla decisione, l'assenza di istruttoria orale e la forma semplificata di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies cpc.
Le spese di c.t.u. si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede: pagina 5 di 6 1. rigetta la domanda attera;
2. condanna l'attore a rifondere in favore della convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a., se dovute come per legge.
3. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, così come liquidate in corso di causa con decreto del 4.12.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
LE VE
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 28/10/2025 alle ore 12.06, innanzi al giudice LE VE, sono comparsi:
Per essuno compare Parte_1
Per compare l'avv. DINI GIOVANNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte convenuta conclude come da comparsa di costituzione e risposta;
a chiarimenti del giudice, dà atto che la somma offerta nella fase stragiudiziale all'assicurato è stata interamente corrisposta.
La parte rinuncia alla discussione orale della causa e rinuncia altresì ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
LE VE
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE VE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 737/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. FARETRA PASQUALINA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. DINI GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
( ) C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento di tutti i danni Pt_1 patiti e patiendi per il sinistro di cui è causa, per i fatti e i motivi come esposti in narrativa;
- E per l'effetto,: condannare la Compagnia di Assicurazioni – in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, in forza della polizza n. 1/2873/77/174035019, a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore la somma di euro 10.000,00 come in narrativa determinata o quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre spese, rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
- Con vittoria di spese, e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” (cfr. atto di citazione).
Parte convenuta: “in via principale accertare e dichiarare come congruo l'importo di € 672,00 offerto all'attore a titolo di risarcimento del danno e per l'effetto rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, non essendo l'evento storico dedotto da qualificarsi come “infortunio”. in via subordinata pagina 2 di 6 liquidare il danno nella misura che verrà accertata in corso di causa anche all'esito dell'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio tesa a stabilire se si sia in presenza o meno di infortunio indennizzabile. Con vittoria di spese e di lite” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'attore ha agito in giudizio nei confronti della propria compagnia di assicurazioni per il pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di indennizzo, in virtù di polizza infortuni stipulata inter partes, per i danni subiti in conseguenza di caduta accidentale occorsa in data 24.09.2020, durante le operazioni di carico e scarico del proprio veicolo, a seguito della quale riportava un trauma al polso sinistro.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che non risulta controversa inter partes (e, in ogni caso, trattasi di circostanze dimostrate per tabulas: cfr. doc. 5 produzione di parte attrice) la avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione per cui è causa, “polizza infortuni Premium n. 1/2873/77/174035019", nonché la sua validità al momento di verificazione del sinistro sotteso alla domanda attorea.
Tanto premesso, è dirimente ai fini del decidere la CTU medico legale disposta in corso di causa, la quale, pur accertando l'avveramento del rischio assicurato, ovverosia il verificarsi dell'infortunio denunziato dall'attore, ha escluso la sussistenza di postumi invalidanti, avendo il consulente riconosciuto solo danni per spese mediche sostenute e per inabilità temporanea.
Si riportano di seguito le considerazioni medico-legali svolte dal CTU incaricato dott. Persona_1
[...]
<
a seguito dell'infortunio lavorativo da lui subito in data 24.09.20. Parte_1
Nell'esame della documentazione medica prendo atto che viene fatto riferimento a due diverse tipologie diagnostiche: tenosinovite - peritendinite e sindrome del tunnel carpale. Trattasi di patologie diverse tra di loro con origine e sintomatologie differenti. Tenosinovite e peritendinite sono sinonimi che indicano l'infiammazione di una guaina tendinea su base acuta.
Nel caso in esame, accertamenti diagnostici eseguiti nei mesi successivi al traumatismo , hanno evidenziato l'interessamento di sindrome del tunnel carpale con eventuale indicazione a trattamento chirurgico.
La sindrome del tunnel carpale interessa il canale del polso in cui passano il nervo mediano e i nove tendini flessori delle dita che vanno dall'avambraccio alla mano.
L'aumento di pressione sul nervo o il suo schiacciamento sono all'origine di questa sindrome. Tale patologia ha esclusivamente origine infiammatoria cronica, non traumatica.
pagina 3 di 6 Dobbiamo però distinguere le due diverse patologie: la tendinite è un infiammazione acuta post traumatica che ha una risoluzione in tempi molto brevi, mentre la sindrome del tunnel carpale origina prevalentemente in ambito lavorativo dopo anni di movimenti ripetuti e/o traumatismi ripetuti. In questo caso spesso la risoluzione è esclusivamente chirurgica.
Su tali semplici definizioni è giustificato riconoscere che la sindrome del tunnel carpale non può essere messa in relazione con il traumatismo che il p. ha riportato in data 24.09.20.
La sintomatologia attualmente lamentata, parestesie ed interessamento motorio del III dito, si è sicuramente prodotta nel corso degli anni e può essere giustificata con l'attività prevalentemente manuale compiuta dal p. nell'ambito della propria mansione specifica.
Ritengo pertanto che non sussistano postumi a seguito del traumatismo riferito, anche perchè
l'esame obiettivo evidenziato non ha rilevato limitazioni articolari apprezzabili.
Faccio presente che il p. si è presentato a visita presso il Pronto Soccorso Ospedaliero dopo 3 giorni dall'evento traumatico, indice di una patologia di non particolare rilievo e di non particolare interessamento articolare.
La limitazione articolare e la sintomatologia attuale sono da riferirsi alla pregressa patologia a carico del tunnel carpale della mano sx.
Su tali osservazioni ritengo che si debba riconoscere l'infortunio da lui subito ma allo stato attuale non residuano postumi indennizzabili secondo gli estremi di polizza infortunistica in ambito privato.
Sulla base della tipologia dell'infortunio subito, sul racconto espresso dal p., sulla certificazione redatta al momento, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito nel corso delle operazioni peritali, posso ritenere giusto liquidare gg. 4 di temporanea totale al 100% in quanto si tratta di infortunistica privata.
Giorni 7 possono essere riconosciuti nella misura percentuale del 50% in quanto il p. riprendeva gradualmente una porzione della propria autonomia.
Faccio presente che gli accertamenti presentati sono stati eseguiti prevalentemente per indagini inerenti la sindrome del tunnel carpale e pertanto non tutte le spese sono da riconoscersi.
Per quanto attiene alle spese mediche sostenute e presenti in atti, prendo visione di una fattura redatta in data 20.10.20 da LL AR dell'importo di € 55,25 per ecografia muscolo tendinea, giustificata e congrua. Fattura redatta da LL AR in data 21.10.20 dell'importo di € 34,31 per rx, giustificata e congrua. Ricevuta redatta da in data 22.10.20 dell'importo di € Controparte_3
54,00 per visita ortopedica, giustificata e congrua. Fattura redatta da LL AR in data 13.11.20 dell'importo di € 38,00 per rm muscoloscheletrica, giustificata e congrua. Ricevuta redatta da in data 30.12.20 dell'importo di € 65,00, per visita specialistica ortopedica, Controparte_4 pagina 4 di 6 non giustificata e congrua in quanto già eseguita e non pertinente alla patologia in discussione.
Fattura redatta da LL AR dell'importo di € 71,10 in data 21.01.21 per emg tunnel carpale sx, non giustificata e congrua, in quanto finalizzata ad analizzare patologia non pertinente alla causa in discussione. Ricevuta redatta da in data 27.01.2021 dell'importo di € 85,00, per visita Pt_2 specialistica chirurgica, non giustificata e congrua, in quanto finalizzata ad analizzare patologia non pertinente alla causa in discussione>>.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere medico-scientifico e perché immuni da censure sul piano logico, anche avuto riguardo alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni critiche svolte dal CTP di parte attrice.
Tanto appurato, si rileva che il contratto assicurativo inter partes, per quanto di interesse, prevede, per l'inabilità temporanea, una diaria di euro 50,00, mentre, per rimborso spese mediche, uno scoperto del 10% con minimo di euro 50,00.
Avuto riguardo alla inabilità temporanea accertata dal CTU (gg. 4 di temporanea totale al 100%, gg. 7 di temporanea parziale al 50%) e quindi applicando la diaria prevista in polizza, si ottiene che l'indennizzo spettante all'attore a tale titolo è pari ad euro 375,00, mentre le spese mediche rimborsabili ammontano ad euro 131,55 ( spese ritenute giustificate e congrue dal CTU pari ad euro 181,56, sottratti i 50 euro di franchigia).
Ne deriva che l'indennizzo complessivamente dovuto all'attore ai sensi di polizza in conseguenza del sinistro denunziato è dunque pari a complessivi euro 506,56.
Pertanto, avendo la compagnia di assicurazioni riconosciuto nella fase stragiudiziale un importo di euro
672,00 a ristoro di ogni pregiudizio subito dall'attore, quindi superiore all'ammontare accertato in questo giudizio, nulla deve essere ulteriormente corrisposto all'attore dalla convenuta a titolo di indennizzo per i danni subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa.
La domanda attorea va dunque integralmente rigettata.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della attrice e sono liquidate ex DM
55/2014 tenuto conto del valore della controversia, della natura del procedimento e dell'attività processuale svolta, in considerazione del valore dell'affare (da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con applicazione di compensi inferiori ai valori medi per tutte le fasi, attesa la non elevata difficoltà delle questioni sottese alla decisione, l'assenza di istruttoria orale e la forma semplificata di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies cpc.
Le spese di c.t.u. si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede: pagina 5 di 6 1. rigetta la domanda attera;
2. condanna l'attore a rifondere in favore della convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a., se dovute come per legge.
3. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, così come liquidate in corso di causa con decreto del 4.12.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
LE VE
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