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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5894/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5894/2018 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA P. UMBERTO 79 AUGUSTA\; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BURGI FABRIZIA e dall'avv. GIOVANNA TORBINI, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA XXV APRILE 47 Controparte_1 C.F._2
AUGUSTA; rappresentato e difeso dall'avv. CACOPARDO ANTONELLA giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2018, ha proposto opposizione alla Parte_1 esecuzione ex art. 615 c.p.c. co I, con richiesta di sospensione, avverso l'atto di precetto notificato dalla in data 19.06.2018, per la complessiva somma di euro 2383,28, in virtù ed Controparte_1
esecuzione della ordinanza del Tribunale di Siracusa, del 4.10.2013, resa nel giudizio di revisione dell'assegno divorzile n.1137.2013 RG. ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato;
2) nel merito, dichiarare che l'opponente nulla deve in forza del suddetto titolo per avvenuta compensazione tra i rispettivi crediti e pertanto dichiarare la inefficacia del precetto notificato;
3) condannare la signora alle spese e onorari del presente giudizio”. Controparte_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della proposta opposizione, Controparte_1 contestandone l'inammissibilità o improcedibilità, avendo lo stesso opponente, con distinto e successivo atto di opposizione, depositato nel corso della procedura esecutiva n. 1299/2018 R.G.Es., proposto la medesima domanda del presente giudizio;
essendo l'esecuzione forzata già iniziata, giusta atto di pignoramento presso terzi, l'opposizione al precetto doveva essere iniziata o proseguita dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di G.E. Nel merito ha contestato la pretesa avversa evidenziando che l'assegno divorzile non è pignorabile, né sequestrabile, né può essere oggetto di compensazione.
La causa è stata istruita documentalmente.
Infine, all'udienza del 23 ottobre 2024, la prima dinanzi a questo giudice, la causa, all'esito del deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
1.In riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio va richiamato quanto già statuito dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 3 aprile 2019 che deve intendersi richiamata nel presente provvedimento.
2.Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione.
E' sufficiente sul punto rilevare che la pendenza del presente giudizio si è determinata con la notifica dell'opposizione, avvenuta il 29 giugno 2018, mentre il debitore ha avuto conoscenza del pignoramento pagina 2 di 5 presso terzi soltanto con la notifica del relativo atto, avvenuta il 10 luglio 2018, momento in cui il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, in base alla scissione degli effetti della notifica (C.
Cost. n. 477/2002).
3. Il giudizio di opposizione a precetto configura un accertamento negativo del credito con la conseguenza che incombe sul debitore l'onere di dedurre e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del debito che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo e non anteriormente, atteso che, in quest'ultimo caso, tali fatti possono essere fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (C. Civ. n. 5635/2017). Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato assume la veste sostanziale e processuale di attore, sì che le eccezioni dal medesimo sollevate costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e come tali, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, in forza del quale l'attore ha l'onere di provare i fatti che pone a fondamento della stessa (C. Civ. n. 4380/2012).
Il Tribunale osserva che , con la presente opposizione, ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza dei presupposti della compensazione fino all'importo portato dall'atto di precetto, per l'importo appunto di euro 2.383,28.
Sul punto al fine di verificare la fondatezza della spiegata opposizione occorre verificare se, nel caso di specie, può operare la compensazione tra il credito precettato dall'opposta- costituito da assegno di mantenimento nei confronti della moglie- e altro credito vantato dalla parte opponente costituto, nel caso di specie, da spese di giudizio.
La compensazione, come modo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattivo che determina l'elisione di due reciproche obbligazioni fino al limite della loro concorrenza, come disciplinato dagli artt. 1241 e ss. c.c., presuppone l'autonomia dei rapporti giuridici da cui hanno origine i contrapposti debiti e crediti delle parti.
Ciò posto, ai fini dell'operatività della compensazione va osservato che per ciò che attiene a quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento dell'ex coniuge, la Suprema Corte, "ha escluso che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione", poichè non trova applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447 c.c., comma 2, (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9686 del 26/05/2020)" (in questo senso Cass. Civ. Sez.III, Sent. 7/12/2021 nr.38980).
pagina 3 di 5 Si legge infatti nella pronuncia resa da Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9686 che “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento
(art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass.,
19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5); la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 c.c., n. 4 e art. 2778 c.c., n. 17, ha rimarcato come il primo sia un "minus" compreso nei quindi più ampi secondi (Corte Cost., 21/01/2000, n. 17, p. 2); d'altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente "in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa" (Corte Cost., 30/11/1988, p. 2); il ben più esteso perimetro, rispetto a quello alimentare, del credito in parola, è stato confermato di recente dalla complessiva rilettura dell'assegno divorzile e di mantenimento a seguito di separazione, data dalla giurisprudenza di questa Corte: l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
diversamente, l'assegno divorzile dev'essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, essendo volto - seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale - al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., Sez. U., 11/07/2018, n. 18287,
Cass., 26/06/2019, n. 17098); il distinguo essenziale con l'importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie pagina 4 di 5 esigenze di sopravvivenza, è testualmente confermato dall'art. 156, c.c., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che in quest'ultimo caso non vi sia la più lata spettanza;
si comprende come gli obblighi civilistici del genitore differenzino, nell'ipotesi del figlio, il parametro del bisogno, in misura non replicabile al riguardo del coniuge”.
In conclusione la Corte ha condivisibilmente affermato il seguente principio: “deve pertanto escludersi che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione”.
In definitiva, applicando il criterio sopra esposto alla vicenda in esame, va ritenuta legittima la compensazione del controcredito fatto valere da . D'altra parte l'esistenza del Parte_1 controcredito, oltre ad essere dimostrata, non è stata oggetto di contestazione né nell'an né nel quantum da parte della difesa della convenuta.
L'opposizione spiegata va integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto dichiara che non Parte_1 Controparte_1
ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente al fine di ottenere Parte_1
il coattivo pagamento delle somme intimate con atto di precetto notificato in data 19 giugno 2018;
-condanna l'opposto a corrispondere all'opponente le spese di lite che si liquidano in Euro 1701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 14 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5894/2018 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA P. UMBERTO 79 AUGUSTA\; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BURGI FABRIZIA e dall'avv. GIOVANNA TORBINI, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA XXV APRILE 47 Controparte_1 C.F._2
AUGUSTA; rappresentato e difeso dall'avv. CACOPARDO ANTONELLA giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2018, ha proposto opposizione alla Parte_1 esecuzione ex art. 615 c.p.c. co I, con richiesta di sospensione, avverso l'atto di precetto notificato dalla in data 19.06.2018, per la complessiva somma di euro 2383,28, in virtù ed Controparte_1
esecuzione della ordinanza del Tribunale di Siracusa, del 4.10.2013, resa nel giudizio di revisione dell'assegno divorzile n.1137.2013 RG. ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato;
2) nel merito, dichiarare che l'opponente nulla deve in forza del suddetto titolo per avvenuta compensazione tra i rispettivi crediti e pertanto dichiarare la inefficacia del precetto notificato;
3) condannare la signora alle spese e onorari del presente giudizio”. Controparte_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della proposta opposizione, Controparte_1 contestandone l'inammissibilità o improcedibilità, avendo lo stesso opponente, con distinto e successivo atto di opposizione, depositato nel corso della procedura esecutiva n. 1299/2018 R.G.Es., proposto la medesima domanda del presente giudizio;
essendo l'esecuzione forzata già iniziata, giusta atto di pignoramento presso terzi, l'opposizione al precetto doveva essere iniziata o proseguita dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di G.E. Nel merito ha contestato la pretesa avversa evidenziando che l'assegno divorzile non è pignorabile, né sequestrabile, né può essere oggetto di compensazione.
La causa è stata istruita documentalmente.
Infine, all'udienza del 23 ottobre 2024, la prima dinanzi a questo giudice, la causa, all'esito del deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
1.In riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio va richiamato quanto già statuito dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 3 aprile 2019 che deve intendersi richiamata nel presente provvedimento.
2.Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione.
E' sufficiente sul punto rilevare che la pendenza del presente giudizio si è determinata con la notifica dell'opposizione, avvenuta il 29 giugno 2018, mentre il debitore ha avuto conoscenza del pignoramento pagina 2 di 5 presso terzi soltanto con la notifica del relativo atto, avvenuta il 10 luglio 2018, momento in cui il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, in base alla scissione degli effetti della notifica (C.
Cost. n. 477/2002).
3. Il giudizio di opposizione a precetto configura un accertamento negativo del credito con la conseguenza che incombe sul debitore l'onere di dedurre e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del debito che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo e non anteriormente, atteso che, in quest'ultimo caso, tali fatti possono essere fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (C. Civ. n. 5635/2017). Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato assume la veste sostanziale e processuale di attore, sì che le eccezioni dal medesimo sollevate costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e come tali, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, in forza del quale l'attore ha l'onere di provare i fatti che pone a fondamento della stessa (C. Civ. n. 4380/2012).
Il Tribunale osserva che , con la presente opposizione, ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza dei presupposti della compensazione fino all'importo portato dall'atto di precetto, per l'importo appunto di euro 2.383,28.
Sul punto al fine di verificare la fondatezza della spiegata opposizione occorre verificare se, nel caso di specie, può operare la compensazione tra il credito precettato dall'opposta- costituito da assegno di mantenimento nei confronti della moglie- e altro credito vantato dalla parte opponente costituto, nel caso di specie, da spese di giudizio.
La compensazione, come modo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattivo che determina l'elisione di due reciproche obbligazioni fino al limite della loro concorrenza, come disciplinato dagli artt. 1241 e ss. c.c., presuppone l'autonomia dei rapporti giuridici da cui hanno origine i contrapposti debiti e crediti delle parti.
Ciò posto, ai fini dell'operatività della compensazione va osservato che per ciò che attiene a quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento dell'ex coniuge, la Suprema Corte, "ha escluso che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione", poichè non trova applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447 c.c., comma 2, (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9686 del 26/05/2020)" (in questo senso Cass. Civ. Sez.III, Sent. 7/12/2021 nr.38980).
pagina 3 di 5 Si legge infatti nella pronuncia resa da Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9686 che “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento
(art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sè (Cass.,
19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5); la diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 c.c., n. 4 e art. 2778 c.c., n. 17, ha rimarcato come il primo sia un "minus" compreso nei quindi più ampi secondi (Corte Cost., 21/01/2000, n. 17, p. 2); d'altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente "in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa" (Corte Cost., 30/11/1988, p. 2); il ben più esteso perimetro, rispetto a quello alimentare, del credito in parola, è stato confermato di recente dalla complessiva rilettura dell'assegno divorzile e di mantenimento a seguito di separazione, data dalla giurisprudenza di questa Corte: l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
diversamente, l'assegno divorzile dev'essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, essendo volto - seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale - al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., Sez. U., 11/07/2018, n. 18287,
Cass., 26/06/2019, n. 17098); il distinguo essenziale con l'importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie pagina 4 di 5 esigenze di sopravvivenza, è testualmente confermato dall'art. 156, c.c., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che in quest'ultimo caso non vi sia la più lata spettanza;
si comprende come gli obblighi civilistici del genitore differenzino, nell'ipotesi del figlio, il parametro del bisogno, in misura non replicabile al riguardo del coniuge”.
In conclusione la Corte ha condivisibilmente affermato il seguente principio: “deve pertanto escludersi che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione”.
In definitiva, applicando il criterio sopra esposto alla vicenda in esame, va ritenuta legittima la compensazione del controcredito fatto valere da . D'altra parte l'esistenza del Parte_1 controcredito, oltre ad essere dimostrata, non è stata oggetto di contestazione né nell'an né nel quantum da parte della difesa della convenuta.
L'opposizione spiegata va integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto dichiara che non Parte_1 Controparte_1
ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente al fine di ottenere Parte_1
il coattivo pagamento delle somme intimate con atto di precetto notificato in data 19 giugno 2018;
-condanna l'opposto a corrispondere all'opponente le spese di lite che si liquidano in Euro 1701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 14 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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