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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del giudice dott.ssa Gisella Ciniglio ha pronunciato seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3638 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2020, avente ad oggetto: 'opposizione a decreto ingiuntivo" trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. all'udienza non partecipata del 15 gennaio 2025
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall' avv. Renato Caiazza, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il cui studio in Siano (Sa), via F. Spinelli n. 33, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
opponente
contro
(CF: ) e (CF: CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3
) rappresentati e difesi dall'avv. Fioravante Ronca, presso il cui studio in Cava dei Tirreni (SA),
[...]
alla via N. Longobardo, 2, (fraz. S. Pietro) elettivamente domiciliano, giusta procura in atti.
Opposti
Conclusioni: per parte opponente: “(…) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. Pt_1
, ai coniugi e , per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto,
[...] CP_1 Pt_2
respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”. per parte opposta: “(…) rigetto della spiegata istanza (interinale) di sospensione, ---- -atteso che trattasi --senza alcuna ombra di dubbio, (siccome ritenuto in sede di rilascio della sua immediata pagina 1 di 6 esecutività)-- di un credito fondato su atti pubblici, e comunque tutti scritti, oltre che su documenti comunque bancari e condominiali----- nel merito, il totale rigetto dell'opposizione, (siccome avanzata
e proposta), perché, (per tutto quanto sopra), palesemente infondata (oltre che, per gli evidenziati conflitti, -in quanto contro atti pubblici-, anche, sotto certi aspetti, manifestamente inammissibile e improponibile), sia in fatto che in diritto, (in ogni caso non provata, né provabile, come rilevato). Con integrale conferma dell'opposto D.I. Con tutte le conseguenze in ordine alle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 514/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 05.04.2020, conveniva in giudizio i sigg.ri Parte_1
e al fine di ottenere la revoca dell'anzidetto decreto con il quale venne Parte_2 CP_1 ingiunto all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di euro 7.891,00 oltre interessi e spese legali, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dagli odierni opposti avente ad oggetto il pagamento delle somme relative ai lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato deliberati in data 18 maggio 2015 . CP_2
In particolare, parte opponente – nei termini come argomentati nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia – ha contestato l'avversa pretesa creditoria sulla base delle seguenti circostanze: all'assemblea del 18.05.2015, venivano approvati dal lavori di manutenzione Controparte_3 straordinaria, con contestuale incarico alla ditta “D'Amato Costruzioni”, per un totale di €. 102.589,91, cosi come da computo metrico relativo all'anno 2015. In seguito alla ripartizione della suddetta spesa,
l'opponente avrebbe dovuto corrispondere l'importo complessivo di € 23.120,03, suddiviso in n. 27 rate. Che dopo l'approvazione del deliberato assembleare e precisamente in data 15.07.2016
pagina 2 di 6 l'opponente vendeva ai sigg.ri e l'immobile di sua proprietà sito all'interno del CP_1 Pt_2
Condominio che nel corso delle trattative gli odierni opposti richiedevano, come Controparte_3 condizione necessaria all'acquisto, il rifacimento del tetto e del cappotto ad opera del sig. ed il Pt_1 pagamento di una parte (€. 14.000,00) delle spese di manutenzione straordinaria, da addebitare sul prezzo finale, per godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Secondo la prospettazione dell'opponete le parti si erano ripromesse che eventuali variazioni sul prezzo finale da pagare alla ditta titolare dei lavori, sarebbero state poste a carico degli acquirenti. Che in data 19.01.2018 veniva approvato un nuovo computo metrico;
che la differenza di prezzo dipendeva dalla ristrutturazione dei balconi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
Iil precedente G.U. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e rinviava la causa per l'esame delle richieste istruttorie all'udienza del 06.10.2021.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa dopo alcuni rinvii dettati dal carico del ruolo, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza non partecipata del 15 gennaio 2025.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
E' opportuno preliminarmente precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria
(che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il
pagina 3 di 6 dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente,
l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché
l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302).
Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria oggetto addotta dall'originario ricorrente in base al compendio probatorio acquisito nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass.
528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
pagina 4 di 6 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modificativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Corte di Cassazione
S.U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n. 15677 del 03/07/2009).
Passando all'esame della fattispecie, ritiene il Tribunale che gli opposti abbiano dato prova del loro credito nei confronti del Pt_1
Per giurisprudenza costante le spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria deliberate prima della vendita gravano sul venditore, risultando irrilevante che gli stati di ripartizione delle spese siano stati approvati dopo la vendita (cfr. Cass. 15547 del 2017).
Nel caso di vendita di un immobile la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che per stabilire il soggetto sul quale grava l'onere di partecipare alle spese condominiali straordinarie occorre verificare il momento in cui è stata approvata la delibera che approva i lavori con la commissione del relativo appalto e la ripartizione dei relativi oneri. (Cass.
2.5.2013 n. 10325).
Ancora: “in tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro”. (Cassazione civile sez. II, 28/04/2021,
n.11199).
Posti questi principi di ordine generale, nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che parte opponente non ha in alcun modo dimostrato che l'aumento delle spese sia dipeso da lavori deliberati successivamente alla vendita;
né risulta provato un “diverso accordo” tra le parti oltre alla espressa previsione pattizia di accollo da parte degli acquirenti della limitata quota di spese di € 14.000,00.
pagina 5 di 6 Invero, ricade nella normale alea dei lavori edilizi, salvo prova contraria o particolari previsioni contrattuali in questa sede non dedotte, che il computo metrico consuntivo si discosti da quello preventivo.
Di contro gli opposti hanno documentato: l'esistenza dell'accollo per la sola quota di € 14.000,00, il pagamento di complessivi € 21.891,42 sulla scorta di quanto deliberato dai condomini nelle assemblee del 18/5/15 e 19/11/15 e del correlativo computo metrico finale, ritualmente approvato in data 19/1/18; nonché che al momento della stipula del contratto di compravendita, la delibera che aveva approvato i lavori, con la commissione del relativo apparto e la ripartizione dei relativi oneri, era già stata approvata.
Da tutto quanto osservato la spiegata opposizione non può che essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 514/2020 dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, formulazione vigente, in ragione della semplicità e serialità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 514/2020 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta che si liquidano in euro € 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ciniglio
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