Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 581/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10.4.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione.
Sono presenti:
E' presente, per l'appellante in persona del L.R.P.T., per delega dell'Avv. Parte_1
Gerardo Marano, l'Avv. Nevio Santoro, il quale si riporta al ricorso in appello e ne chiede l'integrale accoglimento. Si riporta, altresì, alla documentazione in atti.
L'Avv. Nevio Santoro, nell'interesse dell'appellante, conclude per l'emissione dei seguenti provvedimenti: 1) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso proposto avverso il verbale di contravvenzione recante n. 400, registro cronologico n. 360/13, del 27/05/2013, elevato dall' Parte_2
, nonché proposto avverso la diffida della
[...] [...]
Parte_3
Prot. Gen. n. 70140 XI.II, del 10/07/2013, dichiarando la nullità, e/o
[...]
inefficacia e/o disponendo l'annullamento degli atti impugnati perché illegittimi, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Gerardo Marano.
Impugna tutto l'avverso dedotto, eccepito e prodotto perché infondato in fatto ed in diritto, ivi incluse le avverse conclusioni. Precisa che l'appellato non ha proposto appello incidentale relativamente alla statuizione del Giudice di prime cure che ha compensato le spese di lite nonostante il rigetto dell'opposizione e, per tali motivi, nella malaugurata ipotesi di rigetto della presente impugnazione, nessuna riforma potrà intervenire relativamente al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado.
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Il Giudice invita alla discussione della causa la parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. 581/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente
SENTENZA
causa iscritta al n. 581/2017 R.G.
TRA parte elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) al Corso Parte_1
Umberto I, n. 543 n. 21 presso lo studio dell'Avv. GERARDO MARANO (C.F.
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._1
- APPELLANTE
E
2
in persona del l.r.p.t. elettivamente Controparte_1
domiciliata in alla P.zza Matteotti 1 presso lo studio dell'Avv. Daniela Mauriello Pt_2
(c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._2
- APPELLATA
-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3402 del Giudice di Pace di Marigliano, depositata il 27.06.2016
Conclusioni: come da verbale nella parte che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso in appello la proponeva impugnazione avverso la sentenza di Parte_1
cui sopra resa dal Giudice di Pace di Marigliano con la quale veniva rigettato il ricorso in opposizione a sanzioni amministrative per violazione alle norme del codice della strada e rassegnava le seguenti conclusioni “1) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso proposto avverso il verbale di contravvenzione recante n. 400, registro cronologico n. 360/13, del 27/05/2013, elevato dall' Parte_2
, nonché proposto avverso la diffida della
[...] [...]
Parte_3
Prot. Gen. n. 70140 XI.II, del 10/07/2013, dichiarando la nullità, e/o
[...]
inefficacia e/o disponendo l'annullamento degli atti impugnati perché illegittimi, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Gerardo Marano.”
Si costituiva la chiedendo “- preliminarmente, dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; - in via gradata, dichiarare
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l'avverso appello infondato per le ragioni tutte suesposte e, conseguentemente, confermare la sentenza n.3402/2016 del Giudice di Pace di Marigliano. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali di studio e oneri riflessi in luogo di IVA e CPA”.
Ricostruito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente come in epigrafe riassunte, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto
2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato con conferma della sentenza resa in primo grado, con le integrazioni di seguito specificate.
Quanto al primo motivo di ricorso l'appellante lamenta l'illegittima violazione degli artt. 112 c.p.c., 23, comma 1, 13 bis e 13 quater e 196 del d.lgs. 285/1992 oltre che degli artt. 5 e 6 della l. 689/1981. In particolare, l'appellante ritiene sussistente non un'obbligazione solidale quanto un obbligo “in via gradata” che opererebbe solo nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione.
L'assunto è del tutto destituito di fondamento ed in vero, il comma 3 dell'art.6 l. n. 689 del 1981 statuisce che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
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Sul punto la giurisprudenza risulta consolidata nel ritenere che Sez. 2 - , Sentenza n. 129 del 04/01/2022 in tema di sanzioni amministrative emesse, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale del soggetto, ex art. 6, l. n. 689 del 1981, è configurabile, ai sensi del comma 3, quando sia provata la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario ovvero sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente opponente, non essendo sufficiente che questi ne abbia tratto giovamento, ma essendo necessario che l'affissione dei manifesti sia avvenuta per suo conto.
Calando i suddetti principi nella fattispecie in esame, non solo per sua Parte_1
stessa ammissione negli atti di causa, al tempo della commessa violazione risultava essere fruitrice della cartellonistica pubblicitaria per la quale è stata emessa la sanzione, ma ha altresì affermato di aver essa stessa commissionato l'affissione del messaggio pubblicita- rio.
Parimenti infondato il secondo motivo di appello sulla presunta incompetenza dell'ente appellato all'emissione della sanzione, essendo la strada sulla quale è stata commesse l'infrazione incontestatamente una strada provinciale.
Sul punto l'art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992 prevede che “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme” Non ignora questo giudice che la stessa norma precisa che “all'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è (…) provinciale” e pur tuttavia la , Controparte_1
sul punto, deduceva la totale assenza della specifica autorizzazione tecnica di cui alla salvezza della presente norma, pertanto, essendo mancata l'autorizzazione di cui all'art. 23, c.d.s. non può ritenersi sussistente la competenza comunale.
Ne discende la conferma della sentenza resa in primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese si è tenuto conto del D.M.
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55/2014, considerato il valore della controversia, l'assenza di fase istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
Stante il rigetto integrale della impugnazione si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del citato art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di giudizio, che si liquidano per il presente grado in €.662,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) condanna l'appellante soccombente al pagamento, in favore dello Stato, di ulteriore importo pari a quello dovuto quale contributo unificato.
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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