Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:
a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;
b) Protocollo annesso;
c) Scambio di Note.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:
a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;
b) Protocollo annesso;
c) Scambio di Note.