Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5364/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in PALERMO, VIA CATANIA N.15, presso lo studio dell'Avv.
BELLAVISTA GUGLIELMO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA CATANIA n. 15, presso lo studio dell'Avv. LAZZANO GIULIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 14/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso sottoscritto e depositato in data 25/11/2024;
All'udienza del 14/2/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliaione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
, il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle
1
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e di darsi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento di residenza a mezzo lettera raccomandata A.R. e ciò anche ai fini della conoscenza del recapito reciproco e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie in futuro;
2) La SI.ra , unitamente ai figli minori e Parte_1 ER [...]
, continuerà ad abitare la casa coniugale, peraltro di Persona_2 proprietà esclusiva del SI. , sita in Palermo Via Nostra Donna del CP_1
Rotolo n. 3, con tutti gli arredi che attualmente la compongono, restando a carico del SI. l'onere del pagamento delle relative tasse, Controparte_1 utenze ed oneri condominiali ordinari e straordinari.
3) I figli minori della coppia ed ER Persona_2 resteranno affidati ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per i minori, relative anche alla loro istruzione ed alle cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni in materia di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui figli minori.
11 SI. , fatti salvi diversi accordi tra le parti, potrà Controparte_1 incontrare e tenere con sé i figli minori il Martedi ed il Giovedi dalle ore 13,00 alle ore 20,00 oltre i fine settimana alternati dalle ore 16,00 del Sabato alle ore 20,00 della Domenica;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno
15 giorni consecutivi con il padre e 15 con la madre;
durante le festività natalizie, resteranno alternativamente con genitori dal 24 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante tutte le altre festività in modalità alternata tra i genitori.
4) Il SI. si obbliga a corrispondere mediante bonifico Controparte_1 bancario alla SI.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma Parte_1
2 di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, nonché la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori ed (€ 200,00 per ER Persona_2 ciascun figlio). Tale somma, concordata tra le parti in considerazione delle attuali reciproche condizioni economiche e reddituali, verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
Le parti concordano che le spese straordinarie relative ai minori resteranno integralmente a carico del padre, fino a quando la madre non avrà trovato un'occupazione lavorativa stabile.
Con riferimento alle somme attualmente percepite dal SI. CP_1
a titolo di "Assegno Unico", le parti concordano che l'intero importo
[...] complessivo di € 400,00 circa continuerà ad essere riscosso da questi, il quale provvederà mensilmente al versamento in favore della moglie della somma di
€ 300,00 per i figli minori, mentre la restante somma di € 100,00 verrà impiegata dal padre per il pagamento della polizza assicurativa intestata al figlio presso Persona_3 Controparte_2
Inoltre, con particolare riferimento alle spese straordinarie, le parti, uniformandosi all'orientamento del Tribunale di Palermo, concordano che tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al
50%) anche in assenza di preventive accordo ed a semplice richiesta previa esibizione del relative document fiscale, siano comprese: le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche e di nterventi chirurgici eseguit ipresso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
SSN; d) tickets sanitari;
e) farmaci ed analis icliniche prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferiti alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera, abbonamento autobus e
3 metro); e) la mensa;
f) spese per progetti curricular indetti dalla scuola;
spese extrascolastiche relative a:
a) tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con ilconsenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è, invece, condizionato al preventive accordo tra i genitori, siano comprese:
Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e le lezioni private;
di specializzazione;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato ne lcaso di frequenza della università pubblica); spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. linguestraniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive ricreative e ludiche e pertinent attrezzature;
b) le spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f)
4 organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) il centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quail il diritto al rimborso è condizionato al preventive assenso di entrambi I coniugi, resta previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relative import all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro I sette giorni successivi, una eventuale alternative ameno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di riscontro, reputata consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di sua pertinenza); nel caso, invece, sia comunicato un preventive alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventive alternativo da lui proposto;
in relazione alle spese per le gites colastiche con pernottamento nonce alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
5) I coniugi hanno regolato ogni altro rapporto economico tra loro, dichiarandosi reciprocamente soddisfatti, null'altro avendo a pretendere l'uno dall'altro;
6) Le parti si prestano, ora per allora, reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o rinnovarli.
7) Le superiori condizioni avranno decorrenza dal momento della sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
5 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 3, P. 2, S. A, Anno 2009) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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