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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al N. 4316/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16.10.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto in data 7.1.2025 TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. ER IG, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ATTRICE- E
, in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Corrado Di Nardo e Carla Castelli, in virtù di procura agli atti, ed eletti- vamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale siti in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, CP_1
-CONVENUTO- Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex. Art. 2043 c.c. Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.2.2022 Parte_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il per Controparte_1 sentirlo condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c. e/o ex. art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta al suolo causata da una buca nel manto stradale intervenuta in data 13.4.2021, al- le ore 16 circa, in alla Via Kagoshima. CP_1
Parte attrice deduceva: che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali ivi esistenti nel tratto inferiore e perpendicolare a via Aniello Falcone, finiva per inciampare con il piede sinistro in una buca;
che nel cadere al suolo urtava violentemente con il polso sinistro;
che la buca non era in alcun modo visibile;
che la buca era causata dalla mancanza di alcuni sanpietrini posti sulle strisce pedonali;
che a seguito della caduta, recatasi al Presidio Ospedaliero C.T.O., le veniva dia- gnosticata una “Frattura a più frammenti articolare scomposta epifisi distrale radio-ulna a sinistra”” con una prognosi di 30 (trenta) giorni (come da referto del 13.4.2021); che in data 25.10.2021, l'attrice provvedeva a costituire in mora il CP_1
giusta raccomandata inviata a mezzo PEC in data 25.10.2021;
[...]
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che in data 22.11.2021 inviava al a mezzo PEC e per il trami- Controparte_1 te del suo procuratore, invito alla stipula di una convenzione di negoziazione as- sistita ex artt. 2,3,4,5,8 L. n. 162/2014; che il non aderiva, in quanto riteneva non opportuno transige- Controparte_1 re il danno, né formulare alcuna offerta;
L'attrice, pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“a) Accertare la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso del Comu- ne di Napoli;
b) Dichiarare l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. Controparte_1
e/o art.2043 c.c., nella causazione del danno de quo, a causa della mancata ma- nutenzione della strada;
c) Condannare lo stesso in persone del Sindaco p.t. al risar- Controparte_1 cimento di tutti i danni patiti per le lesioni riportate, patrimoniali e non;
d) Condannare il in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio, da attribuirsi all'avv. ER IG per anticipo fatto, rivalsa Iva, Cpa e maggiorazione 15% L.P.(…)” In data 27.02.2022 si costituiva il con comparsa di costituzio- Controparte_1 ne e risposta contestando in toto la domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, la convenuta eccepiva:
che risultava mancante la prova dei requisiti oggettivi (la non visibilità, l'imprevedibilità, l'assenza di segnaletica ad hoc ecc.) e soggettivi (diligenza dell'utente della strada ) della cd. insidia e/o trabocchetto e cioè della ritenuta causa principale dell'evento dannoso accorso alla ricorrente;
che il fatto storico non si era verificato così come dedotto in citazione;
che all'epoca dei fatti non era presente una buca in via Kagoshima;
che non risultava provato il nesso causale con il danno lamentato;
che non vi era menzione di alcun intervento e relativo verbale redatto da Pubbli-
che Autorità nell'immediatezza del fatto;
che mancava la responsabilità quale custode delle strade, in considerazione dell'estrema estensione del bene demaniale;
che il comportamento negligente dell'attore configura il caso fortuito esimente della responsabilità, sia in relazione ad una eventuale responsabilità ex art.2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.; che, seppure il comportamento colposo dell'attore non fosse tale da interrompere completamente il nesso causale, deve comunque ritenersi configurabile un con- corso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., 1° co. c.c. Il pertanto, concludeva chiedendo: Controparte_1
“1) Rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, ed in- fondata, e comunque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, e, comunque per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente;
2)) con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio”. Acquisita la documentazione prodotta, concessi i termini ex art 183 comma 6 cpc, era escusso il testimone che all'udienza del 29/11/2023 Testimone_1 dichiarava : “ADR sul capo 1, memorie 183.6 n 2 di parte attrice Sono la figlia di
e mi trovavo con mia madre il giorno 13.04.2021 alle ore 16.00 cir- Parte_1 ca a in Via Kagoshima. Preciso che mia madre abita a Via Calata S. CP_1
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che si trova nei presi di Via Aniello Falcone, a circa 600m. Io vivo in Per_1 via calata S Francesco 58 ed il giorno del sinistro ero a al lavoro in CP_1 smart working , perché in genere lavoro a Roma . Io e mia mamma dovevamo andare a fare delle commissioni al Vomero. Preciso, ancora, che mia madre si trovava con me all'uscita del supermercato Conad allocato a via Aniello Falco- ne e ci stavamo dirigendo verso Via Kagoshima”. ADR sul capo 2, memorie 183.6 n 2 di parte attrice: “Più precisamente mia madre che aveva una busta in mano e la sua borsa, stava per attraversare l'angolo tra Via Kagoshima e Via Aniello Falcone in direzione del Banco di Napoli. Ci sono in loco delle strisce pedonali usurate che non si vedono. Mia madre mise il piede sinistro in una buca sul manto stradale dove passano le auto in doppia direzione. La buca si trovava in prossimità di un tombino, al centro dell'attraversamento pedonale e Via Ka- goshima è una strada a doppio senso di marcia. ADR sui capi 3 e 4, memorie 183.6 n 2 di parte attrice: “Preciso che sul manto stradale ci stavano due tombi- ni e la buca era a ridosso di uno di essi. Non era segnalata e aveva del terriccio al suo interno, che la occultava perché mancavano due o più sanpietrini, anche se non sono certa del numero, ma la buca non era ben visibile ad occhio nudo. Mi vengono esibite le “foto strada prima 15.48.05” pdf, depositate l'11.04.2022 dall'attrice e riconosco nella foto 1 i due tombini accanto ai quali si vede la bu- ca. Nella prima foto si vedono i due tombini, nella seconda foto si vede anche la buca sul margine sinistro in alto dei due tombini, dove ha messo il piede mia madre. Nella terza foto si vede anche l'orma del piede di mia madre. Sono stata io a scattare le tre fotografie e le riconosco come stato dei luoghi al momento del sinistro. Mi vengono esibite anche le altre foto nominate “foto strada dopo 2” e confermo che dopo un paio di giorni dal sinistro la strada fu riparata, come si vede in queste due foto. Anche queste foto le ho scattate io come quelle di prima. Sono stata io ad accompagnare mia mamma in ospedale, con la mia auto. Preci- so che per effetto della caduta mia mamma si riversò a terra e, cadendo di peso per non battere la testa ha messo il polso sinistro sotto al corpo, fratturandoselo
” ADR sul capo 5, memorie 183.6 n 2 di parte attrice: “ è vero”. ADR sul capo 6, memorie 183.6 n 2 di parte attrice “ è vero”. ADR sul capo 7, memorie 183.6 n 2 di parte attrice: “è vero”. ADR: “ Non conosco il Sig. Parte_3
, ma posso dire che sul posto ci hanno soccorso varie persone che mi diede-
[...] ro dei numeri telefonici che io ho dato al legale di mia madre per una eventuale testimonianza”. Veniva espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice. Con perizia depositata in data 2.9.2024 il Prof. riconosceva, sotto il Per_2 profilo causale, la compatibilità delle lesioni riportate dall'istante con la dinamica traumatica riferita, consistente in una caduta al suolo a causa della presenza di una buca del manto stradale, quantificando i postumi permanenti nella misura del 8% di danno biologico, con una ITT di 4 giorni relativi ai periodi di ricovero ospedaliero e di 30 giorni di ITP al 75%, ed ulteriori 30 giorni di ITP al 50% quale sintesi a scalare di un più lungo periodo necessario per la progressiva de- fervescenza dell'acuzie post-traumatica. All'udienza del 16.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, ex art 190 cpc, con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali veniva a scadere il 7.1.2025.
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****************************** Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va parzialmen- te accolta. La presente fattispecie, come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. Siffatta norma prevede la responsabilità di soggetti che eserci- tano, a qualunque titolo, un potere effettivo sulle cose, gravando sugli stessi un conseguente obbligo di vigilanza volto ad impedire che tali cose arrechino danni a terzi. Non è, pertanto, condivisibile la tesi, avanzata in dottrina, secondo la qua- le, alla fattispecie concreta, sarebbe applicabile l'art. 2043 c.c., anziché l'art 2051 c.c., a causa dell'estensione del bene demaniale che non consentirebbe al custode di esercitare la custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa. Appare, certa- mente preferibile l'indirizzo, stigmatizzato in seno alla Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. trovi un limite solo con ri- guardo ai beni demaniali, la cui estensione renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, rimanendo applicabile in relazione ai beni dema- niali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata atti- vità di vigilanza. Orbene, ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, il suo accertamento dipende dall'esistenza del nesso cau- sale intercorrente tra la res in custodia e il danno, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 14065/2023). Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, al custode è fatta salva la prova libe- ratoria del caso fortuito, ossia dell'elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass. SS.UU n. 20943/2022). Quel che ne consegue è che, sul piano strettamente probatorio, spetterà al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico - l'esistenza, l'entità del danno e la sua derivazione cau- sale dalla cosa;
sul custode grava invece l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad inter- rompere quel nesso causale” (Cass. n. 8005/2010). Dunque, riassumendo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di le- gittimità sul punto, potrà affermarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). La norma, però, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità ex- tracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme re- stando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secon-
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do (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produ- zione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve ricono- scersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel prin- cipio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposi- zione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, doven- dosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causa- lità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque acci- dit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorben- te e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortuito dev'essere oggettiva – dal punto di vista probabilisti- co o della causalità adeguata – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode (sull'insieme di tali principi, cfr. da ul- timo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018 e Cas 14065/2023). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento interno (scoppio della caldaia, scarica elet- trica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va consi- derata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custo- de, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi cu- stode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non neces- sariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016). Tuttavia, la giurisprudenza ha inteso tem- prare, fino ad escludere, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. quando:
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a) la vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, con il suo comportamento vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n° 22898 e di recente Cass 16034/2023); b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligen- za della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2012, n° 13681); c) è la vittima, con il suo comportamento colposo ad aver usato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012, n° 21727). Tali principi vanno, però, a loro volta temperati, alla luce dell'applicazione, an- che ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmen- te attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cas- sazione civile 16149/2019). Orbene, resta da verificare se la situazione di pericolo fosse, anche solo in parte, prevedibile e superabile dal danneggiato con uno sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso concreto, tale da integrare un eventuale concorso ex art. 1227 comma 1 cc. La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che il concorso del dan- neggiato ex art 1227 comma 1 cc si realizzi ogni volta si accerti la concreta pos- sibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligen- za, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che: quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamen- to della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassa- zione Civ. 2525/2021). Tutto quanto sopra rilevato, è confermato dalle S.U. della Corte di cassazione, che con la decisione del 30/06/2022 n. 20943, hanno ribadito che «la responsabi- lità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suffi- ciente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». La Corte ha colto, in tale occasione, l'occasione per rimarcare ulteriori principi di carattere generale di questa particolare tipologia di responsabilità extracontrattua- le, così sintetizzabili: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabi- lità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneg- giato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dan-
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noso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrin- seche della prima"; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fatti- specie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimo- strare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da im- prevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascor- rere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la con- dotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione an- che ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di so- lidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto com- portamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolari- tà causale. Inoltre , ancor più di recente Cass 09/05/2024 n. 12760 riprendendo il ragiona- mento seguito dalle sezioni unite nel 2022 ha ulteriormente sostenuto che ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il dan- neggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodi- ta si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, es- sendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, inte- sa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determina- ti effetti, determinano lo sviluppo di un evento. In via definitiva, vengono così evocati i principi che caratterizzano l'attuale sta- tuto della responsabilità del custode sulla res, che si basa sia su elementi positivi
- la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa cu- stodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridi- camente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode
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dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – che negativi (l'impredicibilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente). Di recente Cass n. 14228 del 23/05/2023 si è nuovamente pronunciata afferman- do che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (con- corrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispon- denza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stes- so la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)”.
Ed ancora nella pronuncia 16034/2023 la Cassazione, sempre nel solco della pronuncia delle sezioni unite del 2022, ma in una prospettiva maggiormente se- vera, ha ulteriormente chiarito e precisato la rilevanza della condotta del danneg- giato sia in punto di caso fortuito che di applicazione dell'art 1227 comma 1 ed ha affermato :“(…)sul piano della struttura della fattispecie (…), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermedia- zione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani carat- terizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e cau- sa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratterizza- zione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente impreve- dibile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, (…) la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisti- camente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause so- pravvenute che escludono il rapporto di causalità cod.pen.), in tal modo degra- dando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la con- dotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di ef- ficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizza- zione della res, il danno non si sarebbe verificato;
4.2) il dato normativo va, per- tanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire
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tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preven- tiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello cau- sale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della re- sponsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi an- che solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3) l'irrilevanza della colpa del custode, quale crite- rio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affin- ché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una presun- zione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, men- tre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concre- te circostanze del caso;
4.4) ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, anche dalla già ricorda- ta pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di eccezione;
la capacità di vigilare la cosa, di man- tenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è ele- mento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, …) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode 5) non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legisla- tore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che appariva nell'art. 1384, 1° comma, Code Napoleon.
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Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto già oc- casione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenu- to di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia al- la configurazione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva;
a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio ogget- tivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può met- tersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il posses- so, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento co- stitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di cu- stodia in termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7) l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della re- sponsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della re- sponsabilità; nondimeno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è respon- sabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adot- tato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il pro- prietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manuten- zione o a vizio di costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibi- le per evitare il danno”); 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è sta- to tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispe- cie di volta in volta presa in considerazione;
quando la prova liberatoria è costi- tuita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il pro-
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prietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è re- sponsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”) è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verifi- cato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipote- si di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo); (…) 8.1) deve riba- dirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verificarsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall'assunto (come condivisibilmente os- servato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un do- vere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione. Il rischio, la crea- zione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente sceglie tra coloro ai quali il costo del danno può essere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribu- zione del costo del danno, punizione, perché tale scelta è stata fatta dal legislato- re”;8.2) in sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del cu- stode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita (…)pertanto, il giudice a quo ha correttamente ritenuto non predicabile alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla ca- duta dell'odierna ricorrente, individuando – con accertamento di fatto insinda- cabile in questa sede - nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
comportamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in altri termini, la ca- duta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a se stessa le conse- guenze pregiudizievoli derivanti(…)”. Calando tali principi nella fattispecie concreta, la ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice in citazione è stata confermata dalla deposizione della teste (
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, sentita all'udienza del 29.11.2023) quanto alle circostanze spazio- Tes_1 temporali dell'evento, ma l'esclusiva responsabilità del convenuto deve escluder- si in considerazione dei rilievi fotografici ritraenti il manto stradale del luogo dell'incidente.
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E', infatti, provata la dinamica dei fatti descritti dalla ricorrente, secondo la quale la stessa sarebbe inciampata in una buca posta sulle strisce pedonali site nel tratto inferiore di via Kagoshima e nelle immediate adiacenze di via Aniello Falcone. Tuttavia, quanto alla buca nella quale sarebbe inciampata , le risul- Parte_1 tanze fotografiche dimostrano che, benché non segnalata, potesse comunque es- sere vista da un pedone di media diligenza, e ciò indipendentemente dalla circo- stanza che la strada fosse a doppio senso di marcia. Infatti, pur volendosi ritenere l'attrice intenta a controllare il flusso automobilistico proveniente da ambo i lati della strada, la buca in oggetto non può comunque considerarsi esclusa dalla sua sfera di percezione visiva. A supportare tale conclusione vi sono le fotografie allegate in atti (“foto strada prima”), le quali ritraggono il tratto stradale attenzionato nel momento dell'incidente. Nella specie, dalle istantanee si può notare una differente colorazione del manto stradale, circostanza idonea ad escludere l'esistenza di una cd. insidia o traboc- chetto in senso stretto per il pedone, in quanto appare evidente la possibilità per quest'ultimo di poter distinguere il tratto di strada sano da quello dissestato. E ciò a maggior ragione se si tiene conto che la caduta si è verificata intorno alle 16,00 circa, momento della giornata in cui, atteso che non sono state allegate par- ticolari condizioni atmosferiche, è fatto notorio che la luce di quell'ora rende di- scretamente visibile la strada. Pertanto, se in linea di principio si ritiene che buche nascoste rappresentino un'insidia (Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014); nondimeno, ove il danneggiato possa rendersi conto edotto della presenza di “buche” egli è tenuto in ogni caso ad evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela ( in tal senso Cass 2019 n 17443 e Cass 2495/2022). Inoltre va detto che la signora non poteva non Pt_1 percepire il pericolo della strada che conosceva perché l'assenza dei sanpietrini era evidente, e quindi doveva evitare di tenere due borse della spesa in mano ed attraversare in quel punto specifico, avendo la possibilità di attendere e farsi aiu- tare dalla figlia in modo da avere anche un maggior equilibrio in fase di attraver- samento pedonale. Tali circostanze consentono di ritenere rilevante la condotta dell'attrice che per disattenzione non ha visto la buca e comunque ne ha sottovalutato la pericolosità, andando a mettervi il piede dentro e perdendo l'equilibrio anche per il peso delle buste della spesa . Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la condot- ta della danneggiata, la quale non notò un ostacolo agevolmente visibile in orario diurno ed in assenza di condizioni di luogo particolari che le avrebbero permesso di evitarlo, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 70% nel verificarsi del danno ed il risarcimento de- ve dunque essere proporzionalmente ridotto. In conclusione, va diminuito del 70 % il risarcimento spettante a in Parte_1 virtù del concorso del suo fatto colposo ex art. 1227 comma 1 cc, alla produzione del sinistro e, quindi, all'evento danno va affermata la responsabilità del conve- nuto nella residua misura del 30%. CP_1
Venendo al danno alla persona, si rimanda alla documentazione medica esibita ed esaminata dal CTU.
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Vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass n. 33742 del 16/11/2022 ) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulen- te tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei con- sulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle con- trarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del meri- to, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una spe- cifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderi- sca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spie- gazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Di recente si è poi affermato che “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazio- ne con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessaria- mente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di par- te che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazio- ni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità )”( Cass n. 15804 del 06/06/2024). Nessuna delle parti ha formulato osservazioni al consulente nei termini ex art 195 cpc e la semplice contestazione degli esiti della consulenza da parte del CP_1
( in comparsa conclusionale) appare oltremodo generica e non frutto di puntuale rilevo critico. Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferi- mento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orienta- mento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzio- nale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimonia- le di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimo- niale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni
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danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla per- sona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come le- sione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno esteti- co, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurispru- denza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di ran- go costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgi- mento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una re- cente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarci- mento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costitu- zionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul pia- no della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esisten- ziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 ago- sto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può con- notare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ), che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione ri- sarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quoti- diana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esi- stenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della sa- lute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, in- vece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce du- plicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pre- giudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibil- mente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore
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somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sof- ferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disisti- ma di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'e- sistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass n. 7513/2018). In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimo- niale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la li- quidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il dan- no patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nomina- listiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto dan- neggiato. Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costitu- zionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evita- re duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accerta- mento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normati- vamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le pre- sunzioni. In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla pre- messa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolo- re interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi so- no autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attrice, gli stessi sono solo in parte desumibili dalla documentazione allegata. In base alla relazione del CTU i postumi permanenti vanno quantificati nell'8% di danno biologico permanenti (“allo stato sono residuati esiti consolidati di frattura dell'epifisi distale di radio a sinistra con persistenza di mezzi di sintesi costituiti da placca e viti in metallo, con cicatrice chirurgica alla superficie vola- re del terzo distale dell'avambraccio lunga 4 cm, riduzione della pronazione del gomito risulta ai massimi gradi, lieve deviazione radiale del polso con riduzione di circa ½ in flesso-estensione ed ai massimi gradi dei movimenti di ulnarizza-
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zione e radializzazione, discreta ipotrofia a carico dell'eminenza ipotenar e lieve all'eminenza tenar associate a lieve deficit di forza di prensione”) con una ITT di 4 gg, una ITP di giorni 30 al 75% e 30 giorni al 50%; quanto alla sofferenza interiore patita, questo giudice fa sue le deduzione del CTU, secondo cui “ se- condo le conoscenze mediche, il livello di sofferenza conseguito alle lesioni subi- te dalla perizianda può essere quantificato in misura lieve-moderata”. Va riconosciuta la componente di sofferenza soggettiva nella sfera morale , alla luce della tipologia di lesione riscontrata che ha indubbiamente determinato in soggetto femminile (di età non particolarmente giovane ) un particolare dolore in specie per il recupero per l'effettuazione dell'intervento chirurgico documenta- to di riduzione cruenta e osteosintesi con placca e viti;
il dolore indubbiamente va presuntivamente riconosciuto anche per la terapia prolungata che è stata effet- tuata nei mesi seguenti all'intervento (cfr documenti medici in atti). Non va riconosciuta la personalizzazione ulteriore in assenza di prova specifica di una peculiare incidenza su singoli aspetti della vita di relazione della danneg- giata. Vanno applicate le Tabelle di Milano 2024 (cfr. in tema sent Cass n. 8532/2020:
“Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il cri- terio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”). In base a tali tabelle per le lesioni riscontrate, vanno applicati i seguenti importi
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 8% Punto danno biologico € 2.264,08 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 566,02 Punto danno non patrimoniale € 2.830,10
Punto base I.T.T. € 115,00 (€ 84+€31)
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 11.954,00
Componente sofferenza soggettiva € 2989
€ 14.943,00 E quindi in totale danno non patrimoniale risarcibile
Invalidità temporanea totale € 460,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.772,50
Spese mediche € 770,00
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Totale generale( 14.943+4.772.50+770) € 20.485,50
Il 30% di tale importo (di euro 20.485,50) a carico del convenuto ri- CP_1 conoscibile è pari ad euro 6.145,65 . Sulla predetta somma, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 1712/1995), decorrono gli interessi com- pensativi dalla produzione dell'evento di danno (05/07/2018). La recente pronuncia della Cassazione 3018/2023 stabilisce che “(…) il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcito- rio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ri- tiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esem- pio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo d'interessi sulla se- misomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass. Sez. U. n. 16990 del 2017; Id. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014)”. Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali su una somma inferiore a quella liquidata all'attualità e precisamente sull'importo di euro 5.724,33 dal 13.4.2021 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della sentenza. L'importo di euro 5.724,33 scaturisce alla semisomma tra il credito rivalutato al- la data della liquidazione (euro 6.145,65) e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero devalutato (pari ad € 5.303) secondo il seguente cal- colo:€ 6.145,65 +€ 5.303 = € 11.448,65 diviso 2= € 5.724,33 Infine, a partire dalla sentenza il debito si considera di valuta per cui vanno rico- nosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata (som- ma rivalutata + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente senten- za al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex dm 147/2022 (sul valore compreso tra 5.200,00 ed euro 26.000,00 in base al decisum
), con valori medi per la semplicità della lite e distrazione in favore del procura- tore anticipatario. Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a ca- rico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda attorea e dichiara la responsabilità per il 30
% del in persona del Sindaco pro tempore, nella produzione Controparte_1 causale dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio con concorso ex art. 1227 comma 1° cc dell'attrice Pt_1
alla causazione del sinistro nella misura del 70%;
[...]
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2. Condanna, per l'effetto, il convenuto in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della som- Parte_1 ma di euro 6.145,65oltre interessi legali sul minore importo di euro 5.303/00 a far data dal 13.4.2021 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3. Condanna il convenuto in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento - in favore di parte attrice - delle spese di giudizio, che si liquidano in € 300/00 per esborsi ed in € 5.077/00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di legge, con distra- zione in favore dell'avv. ER IG, ex art. 93 cpc per dichiarato anticipo;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Napoli il 9/2/2025 Il Giudice (dott.ssa Renata Palmieri)
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Giovanni Oronzo Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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, in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Corrado Di Nardo e Carla Castelli, in virtù di procura agli atti, ed eletti- vamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale siti in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, CP_1
-CONVENUTO- Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex. Art. 2043 c.c. Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.2.2022 Parte_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il per Controparte_1 sentirlo condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c. e/o ex. art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta al suolo causata da una buca nel manto stradale intervenuta in data 13.4.2021, al- le ore 16 circa, in alla Via Kagoshima. CP_1
Parte attrice deduceva: che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali ivi esistenti nel tratto inferiore e perpendicolare a via Aniello Falcone, finiva per inciampare con il piede sinistro in una buca;
che nel cadere al suolo urtava violentemente con il polso sinistro;
che la buca non era in alcun modo visibile;
che la buca era causata dalla mancanza di alcuni sanpietrini posti sulle strisce pedonali;
che a seguito della caduta, recatasi al Presidio Ospedaliero C.T.O., le veniva dia- gnosticata una “Frattura a più frammenti articolare scomposta epifisi distrale radio-ulna a sinistra”” con una prognosi di 30 (trenta) giorni (come da referto del 13.4.2021); che in data 25.10.2021, l'attrice provvedeva a costituire in mora il CP_1
giusta raccomandata inviata a mezzo PEC in data 25.10.2021;
[...]
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che in data 22.11.2021 inviava al a mezzo PEC e per il trami- Controparte_1 te del suo procuratore, invito alla stipula di una convenzione di negoziazione as- sistita ex artt. 2,3,4,5,8 L. n. 162/2014; che il non aderiva, in quanto riteneva non opportuno transige- Controparte_1 re il danno, né formulare alcuna offerta;
L'attrice, pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“a) Accertare la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso del Comu- ne di Napoli;
b) Dichiarare l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. Controparte_1
e/o art.2043 c.c., nella causazione del danno de quo, a causa della mancata ma- nutenzione della strada;
c) Condannare lo stesso in persone del Sindaco p.t. al risar- Controparte_1 cimento di tutti i danni patiti per le lesioni riportate, patrimoniali e non;
d) Condannare il in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio, da attribuirsi all'avv. ER IG per anticipo fatto, rivalsa Iva, Cpa e maggiorazione 15% L.P.(…)” In data 27.02.2022 si costituiva il con comparsa di costituzio- Controparte_1 ne e risposta contestando in toto la domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, la convenuta eccepiva:
che risultava mancante la prova dei requisiti oggettivi (la non visibilità, l'imprevedibilità, l'assenza di segnaletica ad hoc ecc.) e soggettivi (diligenza dell'utente della strada ) della cd. insidia e/o trabocchetto e cioè della ritenuta causa principale dell'evento dannoso accorso alla ricorrente;
che il fatto storico non si era verificato così come dedotto in citazione;
che all'epoca dei fatti non era presente una buca in via Kagoshima;
che non risultava provato il nesso causale con il danno lamentato;
che non vi era menzione di alcun intervento e relativo verbale redatto da Pubbli-
che Autorità nell'immediatezza del fatto;
che mancava la responsabilità quale custode delle strade, in considerazione dell'estrema estensione del bene demaniale;
che il comportamento negligente dell'attore configura il caso fortuito esimente della responsabilità, sia in relazione ad una eventuale responsabilità ex art.2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.; che, seppure il comportamento colposo dell'attore non fosse tale da interrompere completamente il nesso causale, deve comunque ritenersi configurabile un con- corso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., 1° co. c.c. Il pertanto, concludeva chiedendo: Controparte_1
“1) Rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, ed in- fondata, e comunque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, e, comunque per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente;
2)) con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio”. Acquisita la documentazione prodotta, concessi i termini ex art 183 comma 6 cpc, era escusso il testimone che all'udienza del 29/11/2023 Testimone_1 dichiarava : “ADR sul capo 1, memorie 183.6 n 2 di parte attrice Sono la figlia di
e mi trovavo con mia madre il giorno 13.04.2021 alle ore 16.00 cir- Parte_1 ca a in Via Kagoshima. Preciso che mia madre abita a Via Calata S. CP_1
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che si trova nei presi di Via Aniello Falcone, a circa 600m. Io vivo in Per_1 via calata S Francesco 58 ed il giorno del sinistro ero a al lavoro in CP_1 smart working , perché in genere lavoro a Roma . Io e mia mamma dovevamo andare a fare delle commissioni al Vomero. Preciso, ancora, che mia madre si trovava con me all'uscita del supermercato Conad allocato a via Aniello Falco- ne e ci stavamo dirigendo verso Via Kagoshima”. ADR sul capo 2, memorie 183.6 n 2 di parte attrice: “Più precisamente mia madre che aveva una busta in mano e la sua borsa, stava per attraversare l'angolo tra Via Kagoshima e Via Aniello Falcone in direzione del Banco di Napoli. Ci sono in loco delle strisce pedonali usurate che non si vedono. Mia madre mise il piede sinistro in una buca sul manto stradale dove passano le auto in doppia direzione. La buca si trovava in prossimità di un tombino, al centro dell'attraversamento pedonale e Via Ka- goshima è una strada a doppio senso di marcia. ADR sui capi 3 e 4, memorie 183.6 n 2 di parte attrice: “Preciso che sul manto stradale ci stavano due tombi- ni e la buca era a ridosso di uno di essi. Non era segnalata e aveva del terriccio al suo interno, che la occultava perché mancavano due o più sanpietrini, anche se non sono certa del numero, ma la buca non era ben visibile ad occhio nudo. Mi vengono esibite le “foto strada prima 15.48.05” pdf, depositate l'11.04.2022 dall'attrice e riconosco nella foto 1 i due tombini accanto ai quali si vede la bu- ca. Nella prima foto si vedono i due tombini, nella seconda foto si vede anche la buca sul margine sinistro in alto dei due tombini, dove ha messo il piede mia madre. Nella terza foto si vede anche l'orma del piede di mia madre. Sono stata io a scattare le tre fotografie e le riconosco come stato dei luoghi al momento del sinistro. Mi vengono esibite anche le altre foto nominate “foto strada dopo 2” e confermo che dopo un paio di giorni dal sinistro la strada fu riparata, come si vede in queste due foto. Anche queste foto le ho scattate io come quelle di prima. Sono stata io ad accompagnare mia mamma in ospedale, con la mia auto. Preci- so che per effetto della caduta mia mamma si riversò a terra e, cadendo di peso per non battere la testa ha messo il polso sinistro sotto al corpo, fratturandoselo
” ADR sul capo 5, memorie 183.6 n 2 di parte attrice: “ è vero”. ADR sul capo 6, memorie 183.6 n 2 di parte attrice “ è vero”. ADR sul capo 7, memorie 183.6 n 2 di parte attrice: “è vero”. ADR: “ Non conosco il Sig. Parte_3
, ma posso dire che sul posto ci hanno soccorso varie persone che mi diede-
[...] ro dei numeri telefonici che io ho dato al legale di mia madre per una eventuale testimonianza”. Veniva espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice. Con perizia depositata in data 2.9.2024 il Prof. riconosceva, sotto il Per_2 profilo causale, la compatibilità delle lesioni riportate dall'istante con la dinamica traumatica riferita, consistente in una caduta al suolo a causa della presenza di una buca del manto stradale, quantificando i postumi permanenti nella misura del 8% di danno biologico, con una ITT di 4 giorni relativi ai periodi di ricovero ospedaliero e di 30 giorni di ITP al 75%, ed ulteriori 30 giorni di ITP al 50% quale sintesi a scalare di un più lungo periodo necessario per la progressiva de- fervescenza dell'acuzie post-traumatica. All'udienza del 16.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, ex art 190 cpc, con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali veniva a scadere il 7.1.2025.
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****************************** Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va parzialmen- te accolta. La presente fattispecie, come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. Siffatta norma prevede la responsabilità di soggetti che eserci- tano, a qualunque titolo, un potere effettivo sulle cose, gravando sugli stessi un conseguente obbligo di vigilanza volto ad impedire che tali cose arrechino danni a terzi. Non è, pertanto, condivisibile la tesi, avanzata in dottrina, secondo la qua- le, alla fattispecie concreta, sarebbe applicabile l'art. 2043 c.c., anziché l'art 2051 c.c., a causa dell'estensione del bene demaniale che non consentirebbe al custode di esercitare la custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa. Appare, certa- mente preferibile l'indirizzo, stigmatizzato in seno alla Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. trovi un limite solo con ri- guardo ai beni demaniali, la cui estensione renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, rimanendo applicabile in relazione ai beni dema- niali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata atti- vità di vigilanza. Orbene, ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, il suo accertamento dipende dall'esistenza del nesso cau- sale intercorrente tra la res in custodia e il danno, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 14065/2023). Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, al custode è fatta salva la prova libe- ratoria del caso fortuito, ossia dell'elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass. SS.UU n. 20943/2022). Quel che ne consegue è che, sul piano strettamente probatorio, spetterà al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico - l'esistenza, l'entità del danno e la sua derivazione cau- sale dalla cosa;
sul custode grava invece l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad inter- rompere quel nesso causale” (Cass. n. 8005/2010). Dunque, riassumendo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di le- gittimità sul punto, potrà affermarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). La norma, però, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità ex- tracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme re- stando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secon-
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do (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produ- zione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve ricono- scersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel prin- cipio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposi- zione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, doven- dosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causa- lità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque acci- dit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorben- te e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortuito dev'essere oggettiva – dal punto di vista probabilisti- co o della causalità adeguata – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode (sull'insieme di tali principi, cfr. da ul- timo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018 e Cas 14065/2023). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento interno (scoppio della caldaia, scarica elet- trica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va consi- derata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custo- de, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi cu- stode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non neces- sariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016). Tuttavia, la giurisprudenza ha inteso tem- prare, fino ad escludere, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. quando:
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a) la vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, con il suo comportamento vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n° 22898 e di recente Cass 16034/2023); b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligen- za della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2012, n° 13681); c) è la vittima, con il suo comportamento colposo ad aver usato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012, n° 21727). Tali principi vanno, però, a loro volta temperati, alla luce dell'applicazione, an- che ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmen- te attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cas- sazione civile 16149/2019). Orbene, resta da verificare se la situazione di pericolo fosse, anche solo in parte, prevedibile e superabile dal danneggiato con uno sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso concreto, tale da integrare un eventuale concorso ex art. 1227 comma 1 cc. La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che il concorso del dan- neggiato ex art 1227 comma 1 cc si realizzi ogni volta si accerti la concreta pos- sibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligen- za, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che: quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamen- to della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassa- zione Civ. 2525/2021). Tutto quanto sopra rilevato, è confermato dalle S.U. della Corte di cassazione, che con la decisione del 30/06/2022 n. 20943, hanno ribadito che «la responsabi- lità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suffi- ciente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». La Corte ha colto, in tale occasione, l'occasione per rimarcare ulteriori principi di carattere generale di questa particolare tipologia di responsabilità extracontrattua- le, così sintetizzabili: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabi- lità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneg- giato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dan-
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noso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrin- seche della prima"; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fatti- specie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimo- strare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da im- prevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascor- rere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la con- dotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione an- che ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di so- lidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto com- portamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolari- tà causale. Inoltre , ancor più di recente Cass 09/05/2024 n. 12760 riprendendo il ragiona- mento seguito dalle sezioni unite nel 2022 ha ulteriormente sostenuto che ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il dan- neggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodi- ta si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, es- sendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, inte- sa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determina- ti effetti, determinano lo sviluppo di un evento. In via definitiva, vengono così evocati i principi che caratterizzano l'attuale sta- tuto della responsabilità del custode sulla res, che si basa sia su elementi positivi
- la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa cu- stodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridi- camente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode
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dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – che negativi (l'impredicibilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente). Di recente Cass n. 14228 del 23/05/2023 si è nuovamente pronunciata afferman- do che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (con- corrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispon- denza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stes- so la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)”.
Ed ancora nella pronuncia 16034/2023 la Cassazione, sempre nel solco della pronuncia delle sezioni unite del 2022, ma in una prospettiva maggiormente se- vera, ha ulteriormente chiarito e precisato la rilevanza della condotta del danneg- giato sia in punto di caso fortuito che di applicazione dell'art 1227 comma 1 ed ha affermato :“(…)sul piano della struttura della fattispecie (…), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermedia- zione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani carat- terizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e cau- sa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratterizza- zione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente impreve- dibile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, (…) la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisti- camente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause so- pravvenute che escludono il rapporto di causalità cod.pen.), in tal modo degra- dando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la con- dotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di ef- ficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizza- zione della res, il danno non si sarebbe verificato;
4.2) il dato normativo va, per- tanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire
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tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preven- tiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello cau- sale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della re- sponsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi an- che solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3) l'irrilevanza della colpa del custode, quale crite- rio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affin- ché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una presun- zione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, men- tre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concre- te circostanze del caso;
4.4) ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, anche dalla già ricorda- ta pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad emanciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di eccezione;
la capacità di vigilare la cosa, di man- tenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è ele- mento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, …) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode 5) non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legisla- tore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che appariva nell'art. 1384, 1° comma, Code Napoleon.
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Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto già oc- casione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenu- to di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia al- la configurazione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva;
a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio ogget- tivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può met- tersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il posses- so, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento co- stitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di cu- stodia in termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7) l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della re- sponsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della re- sponsabilità; nondimeno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è respon- sabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adot- tato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il pro- prietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manuten- zione o a vizio di costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibi- le per evitare il danno”); 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è sta- to tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispe- cie di volta in volta presa in considerazione;
quando la prova liberatoria è costi- tuita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il pro-
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prietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è re- sponsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”) è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verifi- cato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipote- si di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo); (…) 8.1) deve riba- dirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verificarsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall'assunto (come condivisibilmente os- servato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un do- vere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione. Il rischio, la crea- zione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente sceglie tra coloro ai quali il costo del danno può essere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribu- zione del costo del danno, punizione, perché tale scelta è stata fatta dal legislato- re”;8.2) in sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del cu- stode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita (…)pertanto, il giudice a quo ha correttamente ritenuto non predicabile alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla ca- duta dell'odierna ricorrente, individuando – con accertamento di fatto insinda- cabile in questa sede - nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
comportamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in altri termini, la ca- duta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a se stessa le conse- guenze pregiudizievoli derivanti(…)”. Calando tali principi nella fattispecie concreta, la ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice in citazione è stata confermata dalla deposizione della teste (
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, sentita all'udienza del 29.11.2023) quanto alle circostanze spazio- Tes_1 temporali dell'evento, ma l'esclusiva responsabilità del convenuto deve escluder- si in considerazione dei rilievi fotografici ritraenti il manto stradale del luogo dell'incidente.
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E', infatti, provata la dinamica dei fatti descritti dalla ricorrente, secondo la quale la stessa sarebbe inciampata in una buca posta sulle strisce pedonali site nel tratto inferiore di via Kagoshima e nelle immediate adiacenze di via Aniello Falcone. Tuttavia, quanto alla buca nella quale sarebbe inciampata , le risul- Parte_1 tanze fotografiche dimostrano che, benché non segnalata, potesse comunque es- sere vista da un pedone di media diligenza, e ciò indipendentemente dalla circo- stanza che la strada fosse a doppio senso di marcia. Infatti, pur volendosi ritenere l'attrice intenta a controllare il flusso automobilistico proveniente da ambo i lati della strada, la buca in oggetto non può comunque considerarsi esclusa dalla sua sfera di percezione visiva. A supportare tale conclusione vi sono le fotografie allegate in atti (“foto strada prima”), le quali ritraggono il tratto stradale attenzionato nel momento dell'incidente. Nella specie, dalle istantanee si può notare una differente colorazione del manto stradale, circostanza idonea ad escludere l'esistenza di una cd. insidia o traboc- chetto in senso stretto per il pedone, in quanto appare evidente la possibilità per quest'ultimo di poter distinguere il tratto di strada sano da quello dissestato. E ciò a maggior ragione se si tiene conto che la caduta si è verificata intorno alle 16,00 circa, momento della giornata in cui, atteso che non sono state allegate par- ticolari condizioni atmosferiche, è fatto notorio che la luce di quell'ora rende di- scretamente visibile la strada. Pertanto, se in linea di principio si ritiene che buche nascoste rappresentino un'insidia (Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014); nondimeno, ove il danneggiato possa rendersi conto edotto della presenza di “buche” egli è tenuto in ogni caso ad evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela ( in tal senso Cass 2019 n 17443 e Cass 2495/2022). Inoltre va detto che la signora non poteva non Pt_1 percepire il pericolo della strada che conosceva perché l'assenza dei sanpietrini era evidente, e quindi doveva evitare di tenere due borse della spesa in mano ed attraversare in quel punto specifico, avendo la possibilità di attendere e farsi aiu- tare dalla figlia in modo da avere anche un maggior equilibrio in fase di attraver- samento pedonale. Tali circostanze consentono di ritenere rilevante la condotta dell'attrice che per disattenzione non ha visto la buca e comunque ne ha sottovalutato la pericolosità, andando a mettervi il piede dentro e perdendo l'equilibrio anche per il peso delle buste della spesa . Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la condot- ta della danneggiata, la quale non notò un ostacolo agevolmente visibile in orario diurno ed in assenza di condizioni di luogo particolari che le avrebbero permesso di evitarlo, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 70% nel verificarsi del danno ed il risarcimento de- ve dunque essere proporzionalmente ridotto. In conclusione, va diminuito del 70 % il risarcimento spettante a in Parte_1 virtù del concorso del suo fatto colposo ex art. 1227 comma 1 cc, alla produzione del sinistro e, quindi, all'evento danno va affermata la responsabilità del conve- nuto nella residua misura del 30%. CP_1
Venendo al danno alla persona, si rimanda alla documentazione medica esibita ed esaminata dal CTU.
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Vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass n. 33742 del 16/11/2022 ) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulen- te tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei con- sulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle con- trarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del meri- to, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una spe- cifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderi- sca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spie- gazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Di recente si è poi affermato che “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazio- ne con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessaria- mente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di par- te che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazio- ni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità )”( Cass n. 15804 del 06/06/2024). Nessuna delle parti ha formulato osservazioni al consulente nei termini ex art 195 cpc e la semplice contestazione degli esiti della consulenza da parte del CP_1
( in comparsa conclusionale) appare oltremodo generica e non frutto di puntuale rilevo critico. Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferi- mento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orienta- mento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzio- nale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimonia- le di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimo- niale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni
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danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla per- sona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come le- sione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno esteti- co, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurispru- denza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di ran- go costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgi- mento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una re- cente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarci- mento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costitu- zionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul pia- no della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esisten- ziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 ago- sto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può con- notare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ), che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione ri- sarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quoti- diana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esi- stenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della sa- lute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, in- vece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce du- plicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pre- giudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibil- mente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore
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somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sof- ferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disisti- ma di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'e- sistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass n. 7513/2018). In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimo- niale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la li- quidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il dan- no patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nomina- listiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto dan- neggiato. Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costitu- zionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evita- re duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accerta- mento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normati- vamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le pre- sunzioni. In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla pre- messa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolo- re interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi so- no autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attrice, gli stessi sono solo in parte desumibili dalla documentazione allegata. In base alla relazione del CTU i postumi permanenti vanno quantificati nell'8% di danno biologico permanenti (“allo stato sono residuati esiti consolidati di frattura dell'epifisi distale di radio a sinistra con persistenza di mezzi di sintesi costituiti da placca e viti in metallo, con cicatrice chirurgica alla superficie vola- re del terzo distale dell'avambraccio lunga 4 cm, riduzione della pronazione del gomito risulta ai massimi gradi, lieve deviazione radiale del polso con riduzione di circa ½ in flesso-estensione ed ai massimi gradi dei movimenti di ulnarizza-
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zione e radializzazione, discreta ipotrofia a carico dell'eminenza ipotenar e lieve all'eminenza tenar associate a lieve deficit di forza di prensione”) con una ITT di 4 gg, una ITP di giorni 30 al 75% e 30 giorni al 50%; quanto alla sofferenza interiore patita, questo giudice fa sue le deduzione del CTU, secondo cui “ se- condo le conoscenze mediche, il livello di sofferenza conseguito alle lesioni subi- te dalla perizianda può essere quantificato in misura lieve-moderata”. Va riconosciuta la componente di sofferenza soggettiva nella sfera morale , alla luce della tipologia di lesione riscontrata che ha indubbiamente determinato in soggetto femminile (di età non particolarmente giovane ) un particolare dolore in specie per il recupero per l'effettuazione dell'intervento chirurgico documenta- to di riduzione cruenta e osteosintesi con placca e viti;
il dolore indubbiamente va presuntivamente riconosciuto anche per la terapia prolungata che è stata effet- tuata nei mesi seguenti all'intervento (cfr documenti medici in atti). Non va riconosciuta la personalizzazione ulteriore in assenza di prova specifica di una peculiare incidenza su singoli aspetti della vita di relazione della danneg- giata. Vanno applicate le Tabelle di Milano 2024 (cfr. in tema sent Cass n. 8532/2020:
“Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il cri- terio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”). In base a tali tabelle per le lesioni riscontrate, vanno applicati i seguenti importi
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 8% Punto danno biologico € 2.264,08 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 566,02 Punto danno non patrimoniale € 2.830,10
Punto base I.T.T. € 115,00 (€ 84+€31)
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 11.954,00
Componente sofferenza soggettiva € 2989
€ 14.943,00 E quindi in totale danno non patrimoniale risarcibile
Invalidità temporanea totale € 460,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.772,50
Spese mediche € 770,00
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Totale generale( 14.943+4.772.50+770) € 20.485,50
Il 30% di tale importo (di euro 20.485,50) a carico del convenuto ri- CP_1 conoscibile è pari ad euro 6.145,65 . Sulla predetta somma, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 1712/1995), decorrono gli interessi com- pensativi dalla produzione dell'evento di danno (05/07/2018). La recente pronuncia della Cassazione 3018/2023 stabilisce che “(…) il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcito- rio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ri- tiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esem- pio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo d'interessi sulla se- misomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass. Sez. U. n. 16990 del 2017; Id. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014)”. Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali su una somma inferiore a quella liquidata all'attualità e precisamente sull'importo di euro 5.724,33 dal 13.4.2021 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della sentenza. L'importo di euro 5.724,33 scaturisce alla semisomma tra il credito rivalutato al- la data della liquidazione (euro 6.145,65) e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero devalutato (pari ad € 5.303) secondo il seguente cal- colo:€ 6.145,65 +€ 5.303 = € 11.448,65 diviso 2= € 5.724,33 Infine, a partire dalla sentenza il debito si considera di valuta per cui vanno rico- nosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata (som- ma rivalutata + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente senten- za al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex dm 147/2022 (sul valore compreso tra 5.200,00 ed euro 26.000,00 in base al decisum
), con valori medi per la semplicità della lite e distrazione in favore del procura- tore anticipatario. Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a ca- rico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda attorea e dichiara la responsabilità per il 30
% del in persona del Sindaco pro tempore, nella produzione Controparte_1 causale dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio con concorso ex art. 1227 comma 1° cc dell'attrice Pt_1
alla causazione del sinistro nella misura del 70%;
[...]
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2. Condanna, per l'effetto, il convenuto in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della som- Parte_1 ma di euro 6.145,65oltre interessi legali sul minore importo di euro 5.303/00 a far data dal 13.4.2021 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3. Condanna il convenuto in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento - in favore di parte attrice - delle spese di giudizio, che si liquidano in € 300/00 per esborsi ed in € 5.077/00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di legge, con distra- zione in favore dell'avv. ER IG, ex art. 93 cpc per dichiarato anticipo;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Napoli il 9/2/2025 Il Giudice (dott.ssa Renata Palmieri)
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Giovanni Oronzo Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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