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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8496 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 8083/2025 del Ruolo Generale Previdenza tra
, elett. dom.ta in Napoli, al Centro Direzionale Isola C/2, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Grazia Esposito, dal quale è rapp.ta e dif.sa, per procura in calce al ricorso;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino CP_1
Di Feo, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del Per_1
22.3.2024 (rep. 37875/7313) elettivamente domiciliato in Napoli via A. De Gasperi
n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_1
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 31.3.2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' ed ha impugnato la nota del 14.06.2024 con la quale l' CP_1 CP_2 convenuto informava la ricorrente che “erano state riscosse quote di assegno non spettanti” per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2024, per un importo complessivo pari a € 39.921,84.
Dedotta l'illegittimità del comportamento di parte convenuta, stante la genericità della nota dalla quale non si evincevano le esatte motivazioni dell'indebito e 2
argomentata l'assenza di comportamenti dolosi della ricorrente, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1.accertare che la signora nulla deve all' a titolo di ripetizione Parte_1 CP_1 dell'indebito pari ad € 39.921,84 sulla pensione cat. AS n. 0404521 di cui alla nota
del 14.06.2024; CP_1
2. per l'effetto dichiarare la assoluta irripetibilità dell'indebito concernente il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2024 per intempestività della richiesta, con conseguente annullamento dei provvedimenti emessi dall'Istituto erogatore a carico della ricorrente;
3. la sospensione della trattenuta sulla pensione del ricorrente, essendo per lo stesso
l'unica fonte di sostentamento, in subordine disporre la immediata ed eventuale restituzione di somme eventualmente detratte dalla pensione della signora
[...]
a titolo di ripetizione dell'indebito; Parte_1
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
L' si è costituito in giudizio e ha dedotto la fondatezza dell'azione di ripetizione CP_1 dei ratei di assegno sociale già corrisposti sulla base delle seguenti circostanze:
-che la prestazione di assegno sociale di cui era titolare la ricorrente non era dovuta in quanto la stessa aveva mantenuto la residenza presso il coniuge separato , (in via
Tufarelli 19, scala C interno 9 piano 3, San Giorgio a Cremano) nel mentre la sentenza di separazione stabiliva che il coniuge avrebbe Persona_2 spostato la propria residenza altrove, appena possibile;
-che solo nel mese di luglio 2024 il mutava la propria residenza, ossia in Pt_1 data successiva alla ricostituzione del trattamento da cui si originava il debito impugnato;
-che da tanto discendeva l'esistenza di una simulazione di separazione tra i due coniugi con conseguente obbligo della ricorrente di dichiarare , nei vari modelli red presentati nel periodo in considerazione, anche i redditi del coniuge;
-che tale conclusione risultava avvalorata dalla ulteriore circostanza che il
[...]
, nei Modelli Unici presentati nel corso degli anni , aveva continuato ad Per_2 inserire la ricorrente come parte del nucleo familiare ai fini delle detrazioni fiscali;
-che a seguito alla domanda n. 9107000618730 del 11/03/2025,l ' aveva CP_2 ripristinato la pensione con decorrenza dal mese di luglio 2024 (ovvero, da quando 3
il sig. modificava la sua residenza), per cui il conseguente credito veniva in Pt_1 parte compensato con il debito oggetto di contestazione, residuando un debito di euro 28.379,36 (all. prospetto indebito).
Ha ,pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, di accertare l'infondatezza del ricorso e per l'effetto rigettarlo;
in via gradata, accertare che residua il minor debito di euro 28.379,36 e per l'effetto rigettare la domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa, come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
2)La domanda è fondata e va accolta .
La prestazione in godimento della ricorrente è un trattamento assistenziale .
La giurisprudenza ha, da tempo, fissato il principio secondo cui «in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto» (Cassazione, Sezioni Unite, 4 agosto
2010, n. 18046). In tale prospettiva, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, competa, appunto, all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (cfr. Cassazione, n. 11504 del 2004; Cassazione
n. 2032 del 2006). Conferma del suddetto assunto sembra potersi ricavare nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della causa debendi elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo e che, pertanto, grava l'attore della relativa prova (cfr., tra le altre, Cassazione, n. 1557 del 1998;
Cassazione, n. 17146 del 2003; Cassazione, n. 2903 del 2007).
La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018, ha poi rammentato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito 4
formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò a causa dell' “... affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia ...”.
Si è andato, dunque , affermando , con riferimento all'indebito assistenziale, un quadro giurisprudenziale ( cfr. Cass. 13223/2019 , 26036/19 e 28771/2018 ) tale per cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito previdenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
-l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
-l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta
(Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato del beneficiario;
secondo la Cassazione, quindi, l' può chiedere la restituzione CP_1 dell'indebito solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. 5
La portata di tali norme, sempre secondo la Suprema Corte, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici.
Pertanto, la Cassazione ha affermato che l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva e con particolare riguardo alla fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass.
n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) è stato riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
3) Fermi i principi innanzi esposti, si osserva che, nella fattispecie in esame, non risulta rigorosamente provata la paventata simulazione di separazione -ritenuta sussistente da parte dell'Istituto – tra la ricorrente ed il coniuge separato ,
[...]
. Per_2
Ed invero, a fronte dell'accertamento della mancanza del requisito reddituale , con provvedimento del 14.06.2024, l' ha richiesto la restituzione di somme CP_1 percepite da gennaio 2019 al giugno 2024, senza alcuna specifica deduzione circa la riferibilità all'accipiens dell'erogazione indebita né all'insussistenza delle condizioni di un legittimo affidamento da parte della stessa. La , infatti, per Pt_1 il periodo imputato - come del resto dichiarato all'Ente per tutto l'arco temporale in considerazione - era priva di reddito personale.
Sempre sul medesimo punto della riferibilità alla ricorrente della condotta simulatoria, e quindi della indebita percezione, si osserva che nella comunicazione 6
dell'Istituto del 14/06/2024 si da atto del fatto che il ricalcolo avveniva in conseguenza della “dell'accertamento di redditi di importo superiore rispetto ai limiti stabiliti dalla legge” ma, a rigore ,non può dirsi provato il dolo della parte, risultando anzi ,per tabulas , che la dichiarazione dei redditi da parte dell'assistita fosse stata presentata .
A maggior ragione , poi , deve rilevarsi come dalla stessa memoria dell' si evince CP_1 che era stato il coniuge separato a non aver dato esecuzione all'impegno assunto in sede di separazione personale e cioè che avrebbe cambiato la Persona_2 propria residenza appena possibile .
Allo stesso modo , non sembra riferibile alla ricorrente la condotta del citato coniuge separato , che avrebbe continuato a indicare la come componente del suo Pt_1 nucleo familiare, allo scopo di usufruire delle detrazioni fiscali.
E' ben noto che l' art. 3 commi 6 e 7 della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età
e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale".
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali, risultanti nel caso specifico dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente . Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento, ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio, atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso. Inoltre, poiché oggetto della domanda
è una prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
In altre parole , trattandosi di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass.
6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, 7
apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
(cfr. Cass. Sez. 6 Lavoro, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020 e Cass. Sezione
Lavoro, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021).
L' ha dedotto che la ricorrente avrebbe reso dichiarazioni fraudolente sul CP_1 proprio reddito che , persistendo la convivenza con il coniuge separato nella medesima abitazione, andava cumulato a quello di dal gennaio Persona_2
2019 e fino al giugno 2024, epoca del cambio di residenza del marito separato. La tesi dell'esistenza di una separazione simulata tra i due , tuttavia, non può desumersi dal solo protrarsi della convivenza , che è una evenienza spesso ricollegabile allo stato di bisogno di uno dei coniugi dopo la separazione , e nel caso di specie addebitabile al solo comportamento tenuto dal marito separato.
Le considerazioni esposte portano ad escludere ogni compensazione tra le somme oggetto dell'indebito gennaio 2019/giugno 2024 e somme risultanti a credito per effetto di successive riliquidazioni operate dall' ma non contemplate dagli CP_2 specifici provvedimenti impugnati nel presente giudizio .
Va , pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'indebito contestato .
4)Le spese del giudizio , stante la controvertibilità delle considerazioni espresse e l'esistenza di giurisprudenza di merito difforme, restano in parte compensate , nella misura di 1/3 ; per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non tenuta alla Parte_1 restituzione dei ratei , relativi al trattamento cat. AS n. 0404521 ,percepiti dall'1.01.2019 al 30.06.2024, per € 39.921,84 e di cui alla nota del 14.06.2024; CP_1
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio per 1/3 e condanna l' alla rifusione CP_1 dei residui 2/3, liquidati in complessivi € 2194,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli il 19.11.2025 Il Giudice 8
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 8083/2025 del Ruolo Generale Previdenza tra
, elett. dom.ta in Napoli, al Centro Direzionale Isola C/2, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Grazia Esposito, dal quale è rapp.ta e dif.sa, per procura in calce al ricorso;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino CP_1
Di Feo, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del Per_1
22.3.2024 (rep. 37875/7313) elettivamente domiciliato in Napoli via A. De Gasperi
n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_1
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 31.3.2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' ed ha impugnato la nota del 14.06.2024 con la quale l' CP_1 CP_2 convenuto informava la ricorrente che “erano state riscosse quote di assegno non spettanti” per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2024, per un importo complessivo pari a € 39.921,84.
Dedotta l'illegittimità del comportamento di parte convenuta, stante la genericità della nota dalla quale non si evincevano le esatte motivazioni dell'indebito e 2
argomentata l'assenza di comportamenti dolosi della ricorrente, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1.accertare che la signora nulla deve all' a titolo di ripetizione Parte_1 CP_1 dell'indebito pari ad € 39.921,84 sulla pensione cat. AS n. 0404521 di cui alla nota
del 14.06.2024; CP_1
2. per l'effetto dichiarare la assoluta irripetibilità dell'indebito concernente il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2024 per intempestività della richiesta, con conseguente annullamento dei provvedimenti emessi dall'Istituto erogatore a carico della ricorrente;
3. la sospensione della trattenuta sulla pensione del ricorrente, essendo per lo stesso
l'unica fonte di sostentamento, in subordine disporre la immediata ed eventuale restituzione di somme eventualmente detratte dalla pensione della signora
[...]
a titolo di ripetizione dell'indebito; Parte_1
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
L' si è costituito in giudizio e ha dedotto la fondatezza dell'azione di ripetizione CP_1 dei ratei di assegno sociale già corrisposti sulla base delle seguenti circostanze:
-che la prestazione di assegno sociale di cui era titolare la ricorrente non era dovuta in quanto la stessa aveva mantenuto la residenza presso il coniuge separato , (in via
Tufarelli 19, scala C interno 9 piano 3, San Giorgio a Cremano) nel mentre la sentenza di separazione stabiliva che il coniuge avrebbe Persona_2 spostato la propria residenza altrove, appena possibile;
-che solo nel mese di luglio 2024 il mutava la propria residenza, ossia in Pt_1 data successiva alla ricostituzione del trattamento da cui si originava il debito impugnato;
-che da tanto discendeva l'esistenza di una simulazione di separazione tra i due coniugi con conseguente obbligo della ricorrente di dichiarare , nei vari modelli red presentati nel periodo in considerazione, anche i redditi del coniuge;
-che tale conclusione risultava avvalorata dalla ulteriore circostanza che il
[...]
, nei Modelli Unici presentati nel corso degli anni , aveva continuato ad Per_2 inserire la ricorrente come parte del nucleo familiare ai fini delle detrazioni fiscali;
-che a seguito alla domanda n. 9107000618730 del 11/03/2025,l ' aveva CP_2 ripristinato la pensione con decorrenza dal mese di luglio 2024 (ovvero, da quando 3
il sig. modificava la sua residenza), per cui il conseguente credito veniva in Pt_1 parte compensato con il debito oggetto di contestazione, residuando un debito di euro 28.379,36 (all. prospetto indebito).
Ha ,pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, di accertare l'infondatezza del ricorso e per l'effetto rigettarlo;
in via gradata, accertare che residua il minor debito di euro 28.379,36 e per l'effetto rigettare la domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa, come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
2)La domanda è fondata e va accolta .
La prestazione in godimento della ricorrente è un trattamento assistenziale .
La giurisprudenza ha, da tempo, fissato il principio secondo cui «in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto» (Cassazione, Sezioni Unite, 4 agosto
2010, n. 18046). In tale prospettiva, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, competa, appunto, all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (cfr. Cassazione, n. 11504 del 2004; Cassazione
n. 2032 del 2006). Conferma del suddetto assunto sembra potersi ricavare nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della causa debendi elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo e che, pertanto, grava l'attore della relativa prova (cfr., tra le altre, Cassazione, n. 1557 del 1998;
Cassazione, n. 17146 del 2003; Cassazione, n. 2903 del 2007).
La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018, ha poi rammentato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito 4
formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò a causa dell' “... affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia ...”.
Si è andato, dunque , affermando , con riferimento all'indebito assistenziale, un quadro giurisprudenziale ( cfr. Cass. 13223/2019 , 26036/19 e 28771/2018 ) tale per cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito previdenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
-l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
-l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta
(Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato del beneficiario;
secondo la Cassazione, quindi, l' può chiedere la restituzione CP_1 dell'indebito solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. 5
La portata di tali norme, sempre secondo la Suprema Corte, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici.
Pertanto, la Cassazione ha affermato che l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva e con particolare riguardo alla fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass.
n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) è stato riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
3) Fermi i principi innanzi esposti, si osserva che, nella fattispecie in esame, non risulta rigorosamente provata la paventata simulazione di separazione -ritenuta sussistente da parte dell'Istituto – tra la ricorrente ed il coniuge separato ,
[...]
. Per_2
Ed invero, a fronte dell'accertamento della mancanza del requisito reddituale , con provvedimento del 14.06.2024, l' ha richiesto la restituzione di somme CP_1 percepite da gennaio 2019 al giugno 2024, senza alcuna specifica deduzione circa la riferibilità all'accipiens dell'erogazione indebita né all'insussistenza delle condizioni di un legittimo affidamento da parte della stessa. La , infatti, per Pt_1 il periodo imputato - come del resto dichiarato all'Ente per tutto l'arco temporale in considerazione - era priva di reddito personale.
Sempre sul medesimo punto della riferibilità alla ricorrente della condotta simulatoria, e quindi della indebita percezione, si osserva che nella comunicazione 6
dell'Istituto del 14/06/2024 si da atto del fatto che il ricalcolo avveniva in conseguenza della “dell'accertamento di redditi di importo superiore rispetto ai limiti stabiliti dalla legge” ma, a rigore ,non può dirsi provato il dolo della parte, risultando anzi ,per tabulas , che la dichiarazione dei redditi da parte dell'assistita fosse stata presentata .
A maggior ragione , poi , deve rilevarsi come dalla stessa memoria dell' si evince CP_1 che era stato il coniuge separato a non aver dato esecuzione all'impegno assunto in sede di separazione personale e cioè che avrebbe cambiato la Persona_2 propria residenza appena possibile .
Allo stesso modo , non sembra riferibile alla ricorrente la condotta del citato coniuge separato , che avrebbe continuato a indicare la come componente del suo Pt_1 nucleo familiare, allo scopo di usufruire delle detrazioni fiscali.
E' ben noto che l' art. 3 commi 6 e 7 della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età
e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale".
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali, risultanti nel caso specifico dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente . Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento, ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio, atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso. Inoltre, poiché oggetto della domanda
è una prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
In altre parole , trattandosi di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass.
6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, 7
apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
(cfr. Cass. Sez. 6 Lavoro, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020 e Cass. Sezione
Lavoro, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021).
L' ha dedotto che la ricorrente avrebbe reso dichiarazioni fraudolente sul CP_1 proprio reddito che , persistendo la convivenza con il coniuge separato nella medesima abitazione, andava cumulato a quello di dal gennaio Persona_2
2019 e fino al giugno 2024, epoca del cambio di residenza del marito separato. La tesi dell'esistenza di una separazione simulata tra i due , tuttavia, non può desumersi dal solo protrarsi della convivenza , che è una evenienza spesso ricollegabile allo stato di bisogno di uno dei coniugi dopo la separazione , e nel caso di specie addebitabile al solo comportamento tenuto dal marito separato.
Le considerazioni esposte portano ad escludere ogni compensazione tra le somme oggetto dell'indebito gennaio 2019/giugno 2024 e somme risultanti a credito per effetto di successive riliquidazioni operate dall' ma non contemplate dagli CP_2 specifici provvedimenti impugnati nel presente giudizio .
Va , pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'indebito contestato .
4)Le spese del giudizio , stante la controvertibilità delle considerazioni espresse e l'esistenza di giurisprudenza di merito difforme, restano in parte compensate , nella misura di 1/3 ; per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non tenuta alla Parte_1 restituzione dei ratei , relativi al trattamento cat. AS n. 0404521 ,percepiti dall'1.01.2019 al 30.06.2024, per € 39.921,84 e di cui alla nota del 14.06.2024; CP_1
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio per 1/3 e condanna l' alla rifusione CP_1 dei residui 2/3, liquidati in complessivi € 2194,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli il 19.11.2025 Il Giudice 8
Dr.ssa Maria Gallo