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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 66/2016
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
TR Morabito Presidente
LA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO LE NI
appellante e
(C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._2
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello notificato il 11.2.2016, impugnava la sentenza n. Parte_1
1012/2015 del Tribunale di Locri, che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti. Controparte_1
La parte appellata non si costituiva, e l'appellante non compariva all'udienza del
26.5.2016 ed alla successiva udienza del 23.02.2017, in cui la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con decreto presidenziale del 31/10/2025 la Corte di Appello fissava la causa all'udienza del 24/11/2025 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter
c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti in merito alla estinzione del processo. Tanto premesso, e rilevato che:
- all'udienza del 24/11/2025 la parte appellante non depositava note;
- poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa dal ruolo deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
- le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
- la presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002, accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n.
19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1012/2015, così Parte_1 provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
LA Morrone TR Morabito
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 66/2016
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
TR Morabito Presidente
LA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO LE NI
appellante e
(C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._2
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello notificato il 11.2.2016, impugnava la sentenza n. Parte_1
1012/2015 del Tribunale di Locri, che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti. Controparte_1
La parte appellata non si costituiva, e l'appellante non compariva all'udienza del
26.5.2016 ed alla successiva udienza del 23.02.2017, in cui la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con decreto presidenziale del 31/10/2025 la Corte di Appello fissava la causa all'udienza del 24/11/2025 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter
c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti in merito alla estinzione del processo. Tanto premesso, e rilevato che:
- all'udienza del 24/11/2025 la parte appellante non depositava note;
- poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa dal ruolo deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
- le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
- la presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002, accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n.
19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1012/2015, così Parte_1 provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
LA Morrone TR Morabito
pag. 2/2