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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pubblicato nella causa RG. n 21629/24 all'udienza dell'11/2/24 , mediante lettura la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Muratori Franco pec Parte_1
giusta procura su foglio separato . Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Gustavo Iandolo (pec t), giusta procura Email_2 notarile del 22/3/024 .
RESISTENTE
in persona del Responsabile degli atti Controparte_2 introduttivi del giudizio avv Nicola Pullano, rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
Anna Gabriele pec , giusta procura alle liti allegata alla memoria . Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione intimazione pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4/6/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
“accertata e dichiarata la nullità, illegittimità e/o inesistenza dei titoli sottesi all'intimazione opposta e/o della relativa presunta notifica, annullare gli stessi e l'iscrizione a ruolo in questa contenuta nonché l'intimazione opposta, nei limiti di competenza;
annullare l'intimazione opposta, per le motivazioni esposte in narrativa, in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'atto impugnato, nei limiti di competenza” Assumeva che in data 21/5/24 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione n 09720249060502673000 relativa all'avviso di addebito (ava) n 39720210015940765000 asseritamente notificato il 14/2/22 per contributi dovuti alla gestione separata anno 2012,oltre sanzioni ed interessi per euro 6949,30 ; che l'ava non era mai stato notificato per cui non era possibile procedere all'avvio delle procedure di riscossione;
che nel caso in cui si fosse provata la notifica, chiedeva di produrre gli originali;
che i crediti erano prescritti, essendo intervenuto il primo atto interruttivo con la presente intimazione;
che l'intimazione era carente di motivazione quanto all'indicazione della modalità di calcolo degli interessi e del tasso di interesse applicato . Concludeva come sopra. Si costituiva tardivamente l' che eccepiva l'inammissibilità dell'azione ,in quanto l'ava CP_1 era stato correttamente notificato e non era stato opposto nel termine di 40 giorni previsto dall'art 24 Dlgs 46/99 ,il difetto di legittimazione passiva per i vizi dell'intimazione; sosteneva che la prescrizione non era maturata in quanto prima l aveva proceduto alla CP_1 notifica dell'avviso bonario il 31/7/18 , poi era seguita la notifica dell'ava in data 14/2/22 e, poi, dell'intimazione ; che le sanzioni erano previste dalla legge;
che anche ai sensi dell'art 421 cpc poteva ammettersi la documentazione prodotta. Chiedeva il rigetto del ricorso . Si costituiva l' che controdeduceva alle deduzioni di parte Controparte_2 ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva per la notifica dell' avviso di competenza dell' CP_1
All'udienza la parte ricorrente chiedeva lo stralcio della documentazione prodotta dall' CP_1 in quanto tardivamente depositata a seguito di tardiva costituzione ed eccepiva sia
“l'inesistenza degli originali a cui le copie potrebbero essere ricondotte e comunque la non conformità delle copie rispetto agli originali le quali copie presentano punti , date, timbri illeggibili e decontestualizzate” La causa veniva discussa con pubblica lettura della sentenza La parte ricorrente assume di non aver mai avuto la notifica dell'avviso di addebito ed eccepisce quindi la prescrizione del credito con riferimento al credito contributivo risalente al 2012. L'azione pertanto proposta è un'azione recuperatoria all'opposizione all'avviso di addebito ex articolo 24 dlgs 46/99 sul presupposto della mancata notifica dell'avviso di addebito, proposta entro 40 giorni dalla notifica dell'intimazione proprio in funzione recuperatoria dell'opposizione all'avviso di addebito. Pertanto l'azione è ammissibile sotto tale aspetto. Tuttavia parte ricorrente assume essere decorsa la prescrizione per essere i contributi del 2012 e per aver avuto conoscenza dell'omissione solo con la notifica dell'intimazione di pagamento contenente l'avviso di addebito e notificata in data 21/5/24. L si costituisce tardivamente e assume essere intervenuta la notifica dell'avviso di CP_1 addebito in data 14/2/22, produce a tal fine la prova di detta notifica avvenuta a mezzo posta con raccomandata ritornata al mittente per compiuta giacenza e pertanto assume essere inammissibile l'opposizione all'avviso, posto che rispetto alla notifica di esso erano passati oltre 40 giorni. La parte ricorrente si oppone alla acquisizione della documentazione prodotta per essere la costituzione intervenuta oltre i termini previsti dall'articolo 416 cpc. In casi simili ,in cui la costituzione dell era avvenuta tardivamente con tardiva CP_1 produzione della documentazione volta a dimostrare la interruzione della prescrizione , la Suprema Corte è intervenuta chiarendo che nonostante la costituzione tardiva, la documentazione volta a dimostrare l'interruzione della prescrizione deve essere acquisita sulla base dei poteri ufficiosi che il giudice deve esercitare. Sostiene la Suprema Corte : “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 cod.proc.civ., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010); 13. tali principi sono stati ribaditi da questa Corte (Cass. nr. 14755 del 2018; Cass. nr. 18362 del 2020), nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., proprio in relazione a fattispecie sovrapponibili alla presente, in cui le pronunce di merito non avevano attivato i poteri officiosi in ordine al fatto interruttivo della prescrizione sul presupposto, erroneo, della tardiva costituzione nel giudizio in primo grado della parte tenuta alla produzione della prova documentale;
14. in conclusione, il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte perché ha escluso di poter attivare i poteri di ufficio, al fine di acquisire documenti in ipotesi decisivi ai fini dell'accertamento dell'interruzione del termine di prescrizione, solo perché prodotti dalla parte che si è tardivamente costituita nel giudizio di primo grado ( Cass ord 36455/23) Pertanto si ritiene che la documentazione debba essere acquisita , che la notifica sia stata effettuata e che sia idonea a dimostrare l'avvenuta conoscenza dell'avviso di addebito
,essendo la notifica stata realizzata mediante raccomandata il cui numero è indicato nel frontespizio dell'ava e che risulta , dopo aver il postino lasciato l'avviso di giacenza il 7/1/22, tornata al mittente per compiuta giacenza il 22/2/22 . Ogni contestazione effettuata a verbale sulle copie prodotte delle notifiche sono irrilevanti in quanto non viene affermato dove l'atto sarebbe difforme dall'originale e lo stesso appare leggibile in tutte le sue parti. Inoltre sul punto la Suprema Corte ha affermato con la sentenza n. 10326/14 che ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio in relazione all'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, è sufficiente per il Concessionario l'esibizione di copia della relativa relata (nell'ipotesi di notifica mediante messo notificatore), ovvero di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella (nell'ipotesi di notifica a mezzo posta raccomandata a.r.), non sussistendo alcun onere, per l'Agente della riscossione di esibizione di copia della cartella stessa nel suo contenuto integrale, “nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4 [oggi quinto], D.P.R. 602 del 1973, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa della “matrice” (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento” Ciò detto, la notifica intervenuta il 22/2/22 imponeva alla parte di opporsi all'ava nel termine di 40 giorni ,ex art 24 Dlgs 46/99 ,non avendolo fatto, la parte è decaduta dalla impugnativa dell'ava e quindi non può eccepire la prescrizione del credito diventato ormai irretrattabile essendo , poi, nuovamente la prescrizione stata interrotta con la presente intimazione Circa i vizi dell'intimazione , quanto alla mancata indicazione del tasso di interessi e del calcolo , tali vizi . sono al più riferiti all'ava , ma per essi vale quanto detto sopra anzi essi , essendo vizi di forma, dovevano essere fatti valere ex art 617 cpc nei 20 giorni dalla notifica dell'ava
, se invece riferiti all'intimazione , la stessa riporta nel corpo dell'atto solo l'ava stesso essendo il credito riferito a tale atto;
inoltre non è applicabile all'intimazione di pagamento la legge sul procedimento amministrativo relativamente alla necessaria motivazione dell'atto amministrativo per non essere l'intimazione un atto amministrativo. Deve respingersi il ricorso e la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso condanna l'opponente alle spese liquidate in euro 2424,00 in favore di ciascuna parte resistente oltre iva cpa e spese generali Roma 11/2/25 Il giudice