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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15523 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56093/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona della Giudice Silvia Albano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56093/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] - Parte_1 SP – Brasile;
, nato il [...] a [...] Controparte_1 Paolo - SP – Brasile;
, Parte_2 minore rappresentato dai genitori e Controparte_1
, nato il [...] a [...] - SP – Persona_1 Brasile;
, nata il [...] San Paolo - Parte_3 SP – Brasile;
, nato il [...] a [...] Parte_4
- SP – Brasile;
, nato il [...] a [...] Parte_5
- SP – Brasile;
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: C.F._1 ;
[...]
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro p.t., difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in virtù della comune discendenza dal sig.
, nato a Piedimonte San Germano (FR) in [...] Persona_2
27/09/1894 e successivamente emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino straniero. Il si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza della Controparte_2 domanda per la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno della stessa, dovendo ritenersi inammissibili eventuali integrazioni istruttorie, che l'art. 281 duodecies c.p.c. ammette solo quando tale esigenza sia determinata dalle difese di controparte. I ricorrenti non hanno fornito alcuna documentazione a sostegno della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, né in sede di ricorso né con il deposito delle note scritte per l'udienza del 28/10/2025, in cui è stata peraltro richiesta la decisione della causa. Alla luce della totale carenza di supporto probatorio in ordine alle origini italiane dell'avo e alla linea di discendenza che avrebbe determinato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte degli odierni ricorrenti, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-rigetta il ricorso;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 31/10/2025 LA GIUDICE Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona della Giudice Silvia Albano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56093/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] - Parte_1 SP – Brasile;
, nato il [...] a [...] Controparte_1 Paolo - SP – Brasile;
, Parte_2 minore rappresentato dai genitori e Controparte_1
, nato il [...] a [...] - SP – Persona_1 Brasile;
, nata il [...] San Paolo - Parte_3 SP – Brasile;
, nato il [...] a [...] Parte_4
- SP – Brasile;
, nato il [...] a [...] Parte_5
- SP – Brasile;
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: C.F._1 ;
[...]
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro p.t., difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in virtù della comune discendenza dal sig.
, nato a Piedimonte San Germano (FR) in [...] Persona_2
27/09/1894 e successivamente emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino straniero. Il si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza della Controparte_2 domanda per la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno della stessa, dovendo ritenersi inammissibili eventuali integrazioni istruttorie, che l'art. 281 duodecies c.p.c. ammette solo quando tale esigenza sia determinata dalle difese di controparte. I ricorrenti non hanno fornito alcuna documentazione a sostegno della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, né in sede di ricorso né con il deposito delle note scritte per l'udienza del 28/10/2025, in cui è stata peraltro richiesta la decisione della causa. Alla luce della totale carenza di supporto probatorio in ordine alle origini italiane dell'avo e alla linea di discendenza che avrebbe determinato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte degli odierni ricorrenti, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-rigetta il ricorso;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 31/10/2025 LA GIUDICE Silvia Albano