Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2533/2016 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di
Napoli n° 14689/2015, pubblicata il 25/11/2015, vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Cilea n.215, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n°670, presso lo studio dell'avv.
Maria Laura Mainenti (c.f. , che la rappresenta e difende in C.F._1
virtù di mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.13/15 (c.f. ), in proprio e quale titolare dell'omonima ditta C.F._2
individuale, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ermanno Ferraro (c.f.
) presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli C.F._3
alla Piazza Vanvitelli n.24, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione in appello depositata il 30.09.2016;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato il 5 gennaio 2010, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, innanzi al
[...]
Tribunale di Napoli, , quale titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
al fine di sentirlo condannare, previo accertamento del rapporto di procacciamento di affari intercorso tra le parti, al pagamento delle provvigioni per la complessiva somma di € 17.141,80, oltre IVA e ritenuta d'acconto, interessi dal singole scadenze al soddisfo e svalutazione monetaria.
La società attrice, assumendo di aver svolto attività di procacciatore di affari per conto della ditta al fine di vendere prodotti della ditta Kohinoor, Weaving Controparte_1
Mills limied con sede in Pakistan, deduceva che:
1)- per effetto di tale attività la ditta convenuta, rappresentante della Ditta Kohinoor,
Weaving Mills Limited con sede in Pakistan, vendeva alla , che acquistava e, a CP_2
sua volta, vendeva anche a , e i prodotti della propria Pt_2 Per_1 Per_2
rappresentata conseguendo un notevole fatturato;
Per_3
2) - la vendita alla e, tramite quest'ultima, a , e era CP_2 Pt_2 Per_1 Per_2
avvenuta solo ed esclusivamente attraverso il lavoro svolto dalla società
[...]
la quale non si era limitata alla sola presentazione del cliente, ma aveva Parte_1
svolto, direttamente con l'amministratore della , la selezione degli articoli da CP_2
ordinare, stabilendo i quantitativi dei tessuti ed i tempi di consegna, riuscendo anche a far privilegiare la Kohinoor rispetto ad altre ditte concorrenti cinesi;
3) - la aveva anche collaborato per l'apertura delle Parte_1
lettere di credito seguendone gli sviluppi;
4) - la suddetta collaborazione aveva avuto inizio nel luglio 2006 ed era durata negli anni 2007 e 2008 e, secondo gli accordi intercorsi, alla Parte_1
spettavano provvigioni nella misura dell'1,50% sul fatturato, in quanto la ditta CP_1 avrebbe ottenuto dalla una provvigione del 3%; inoltre, il pagamento Per_3
sarebbe dovuto avvenire contestualmente al pagamento della merce da parte della e delle ditte per le quali la stessa aveva curato la vendita;
CP_2 CP_2
5) - in virtù degli accordi intercorsi, l'attività svolta dall'attrice riguardava i seguenti ordini e articoli: KOHHINOOR WEAVING MILLS LTD PER L'ANNO 2006 -
Ordine: KD-06-302 del 07.06.2006; Cliente;
Articoli acquistati: 1) CP_2
BROKEN mt. 25.000 al prezzo di $1,99 per un importo proforma di $ 49.750,00; imbarcato il 31.07.2006; 2) 3/1 FRONT mt. 25.000 al prezzo di $2,25 per un importo proforma di $ 56.250,00; imbarcato il 28.06.2006; 3) 3/1 TWILL 7x7 mt. 25.000 al prezzo di $1,84 per un importo proforma di $ 46.000,00; imbarcato il 28.06.2006; tutti con lettera di credito n. 8142AI57265; fattura n. KD06-386 del 12.06.2006; totale mt.
47.622,00; importo fattura $ 97.145,91; scadenza lettera di credito il 19.09.2006; -
Ordine: KD-06-323 del 16.04.2006; Cliente;
Articolo acquistato 3/1 CP_2 CP_3
mt. 30.000 al prezzo di $1,84 per un importo proforma di $ 54.900,00; imbarcato il
30.07.2006; lettera di credito n. 1948/MP; fattura n. KD06-499 del 26.07.2006; totale mt. 20.636,00; importo fattura $ 37.763,88; scadenza lettera di credito il 31.10.2006; -
Ordine: KD-06-840 del 16.04.2006; Cliente Articolo acquistato 30Dx20D Per_2
14X mt. 50.000 al prezzo di $2,15 per un importo proforma di $ 107.500,00; imbarcato il 15.12.2006; lettera di credito n. 8142AI58010; fattura n. KD06-1017 del 24.12.2006; totale mt. 43.034,00; importo fattura $ 90.801,74; scadenza lettera di credito il
30.03.2007; - Ordine: KD-06-841 del 08.09.2006; Cliente Articolo Per_2
acquistato 7Sx7S 68x38 mt. 25.000 al prezzo di $1,44 per un importo proforma di $
43.500,00; Ordine: KD06-842 del 08.09.2006; Cliente Articolo acquistato Per_2
16Sx6S 108xS mt. 25.000 al prezzo di $1,89 per un importo proforma di $ 47.250,00; entrambi imbarcati il 15.12.2006; lettera di credito n. 8142AI58010; fattura n. KD06-
1021 del 26.12.2006; totale mt. 47.259,00; - importo fattura $ 83.954,55; scadenza lettera di credito il 30.03.2007. KOHHINOOR WEAVING MILLS LTD PER
L'ANNO 2007 - Ordine: del 27.02.2007; Cliente;
Articoli Per_4 CP_2
acquistati: 1) - 16x6 108x50 mt. 24.230 al prezzo di $1,91; 2) 7x7 68x38T mt. 154 al prezzo di $1,74; 3) 7x7 68x38T mt.
1.026 al prezzo di $1,84; 4) 20x6 114x46 mt.
4.055 al prezzo di $1,95; tutti per un complessivo importo proforma di $ 56.342,35; imbarcati il 30.06.2007; con lettera di credito n. ICIM0003354; fattura n. KD07-448 del
26.06.2007; totale mt. 29.465,00; importo fattura $ 56.342,35; scadenza lettera di credito il 30.09.2007; - Ordine: del 02.03.2007; Cliente C.F._4 Per_2
Articolo acquistato 30x30 161x77 mt. 40.000 al prezzo di $1,71 per un importo proforma di $ 68.400,00; imbarcato il 30.04.2007; lettera di credito n. 070410
6024592/A; fattura n. KD07-300 del 30.04.2007; totale mt. 39.656,00; importo fattura
$ 67.811,76; scadenza lettera di credito il 30.07.2007; - Ordine: KD-07-218 del
19.03.2007; Cliente;
Articolo acquistato 7x7 68x38TW mt. 22.000 al prezzo CP_2
di $1,84 per un importo proforma di $ 40.480,00; imbarcato il 12.05.2007; lettera di credito n. ICIM0003199; fattura n. KD07-297 del 28.04.2007; totale mt. 20.305,00; importo fattura $ 37.361,20; scadenza lettera di credito il 30.07.2007; - Ordine: KD-
07-220 del 19.03.2007; Cliente;
Articolo acquistato 7x7 68x38TW mt. CP_2
22.000 al prezzo di $1,74 per un importo proforma di $ 38.80,00; imbarcato il
12.05.2007; lettera di credito n. ICIM0003199; fattura n. KD07-298 del 28.04.2007; totale mt. 20.422,00; importo fattura $ 35.534,28; scadenza lettera di credito il
30.07.2007; - Ordine: del 19.03.2007; Cliente;
Articolo Per_5 CP_2
acquistato 20x6 114x46 mt. 22.000 al prezzo di $1,95 per un importo proforma di $
42.900,00; imbarcato il 12.05.2007; lettera di credito n. ICIM0003199; fattura n.
KD07-316 del 05.05.2007; totale mt. 20.017,00; importo fattura $ 39.033,15; scadenza lettera di credito il 11.08.2007; - Ordine: del 19.03.2007; Cliente Per_6
; Articolo acquistato 20x6 114x46 mt. 22.000 al prezzo di $1,95 per un CP_2
importo proforma di $ 42.900,00; imbarcato il 12.05.2007; lettera di credito n.
ICIM0003199; fattura n. KD07-315 del 05.05.2007; totale mt. 17.984,00; importo fattura $ 35.068,80; scadenza lettera di credito il 11.08.2007; - Ordine: KD-07-299 del
17.04.2007; Cliente Articolo acquistato 20x6 114x46 mt. 45.000 al prezzo Per_2
di $1,95 per un importo proforma di $ 87.750,00; imbarcato il 30.07.2007; lettera di credito n. 225007 AC00062; fattura n. KD07-509 del 31.07.2007; totale mt. 46.197,00; importo fattura $ 90.084,15; scadenza lettera di credito il 06.11.2007; - Ordine: KD-
07-810 del 26.09.2007; Cliente Articoli acquistati: 14 30x12 130x62 mt. Per_2
10.000 al prezzo di $1,84; 2) 16x12 108x 64 mt. 10.000 al prezzo di $1,81; 3) 10x16
65x48 mt. 10.000 al prezzo di $1,98; 4) 10x10+ 70D68 mt. 10.000 al prezzo di $2,10; tutti per un complessivo importo proforma di $ 77.300,00; imbarcati il 18.11.2007; con lettera di credito n. 7521AI00711; fattura n. KD07-743 del 19.11.2007; totale mt.
36.916,00; importo fattura $ 71.655,63; scadenza lettera di credito il 24.02.2008; -
Ordine: KD-07-1016 del 23.11.2007; Cliente;
Articoli acquistati: 1) 7x7 Pt_2
68x36 TW mt. 25.000 al prezzo di $1,90; 2) 7x7 68x36 TW mt. 20.000 al prezzo di
$1,82; entrambi per un complessivo importo proforma di $ 83.900,00; imbarcati il
30.01.2008; con lettera di credito n. 95CIM 0003755; fattura n. KD08-097 del
15.02.2008; totale mt. 34.171,00; importo fattura $ 63.502,90; scadenza lettera di credito il 22.05.2008; - Ordine: KD-07-1030 del 30.11.2007; Cliente;
Pt_2
Articolo acquistato 10x10+70D mt. 44.000 al prezzo di $1,95; per un importo proforma di $ 85.800,00; imbarcato il 31.01.2008; con lettera di credito n. 4118302 84376LC; fattura n. KD08-090 del 13.02.2008; totale mt. 46.030,00; importo fattura $ 89.758,50; scadenza lettera di credito il 22.05.2008; - Ordine: KD-07-1031 del 30.11.2007;
Cliente ; Articolo acquistato - 10x16+70D mt. 44.000 al prezzo di $1,98; Pt_2
per un importo proforma di $ 87.120,00; imbarcato il 31.01.2008; con lettera di credito n. RO3082 /00002014; fattura n. KD08- 091 del 14.02.2008; totale mt. 42.602,00; importo fattura $ 84.351,96; scadenza lettera di credito il 22.05.2008. KOHHINOOR
WEAVING MILLS LTD PER L'ANNO 2008 - Ordine: KD-08-179 del 25.02.2008;
Cliente ; Articolo acquistato 10x10+70D mt. 46.000 al prezzo di $2,03; per Pt_2
un importo proforma di $ 93.380,00; imbarcato il 30.04.2008; con lettera di credito n.
CR3082/400 3610; fattura n. KD08-249 del 07.05.2008; totale mt. 44.133,00; importo fattura $ 89.589,99; scadenza lettera di credito il 16.08.2008; - Ordine: KD-08-228 del
05.03.2008; Cliente;
Articolo acquistato 10x10+70D SL mt. 45.000 al Pt_2
prezzo di $2,32; per un importo proforma di $ 104.400,00; imbarcato il 30.04.2008; con lettera di credito n. 4118304877 76LC; fattura n. KD08-240 del 03.05.2008; totale mt. 43.419,00; importo fattura $ 100.732,08; scadenza lettera di credito il 12.08.2008;
- Ordine: KD-08-266 del 14.03.2008; Cliente;
Articolo acquistato 5 Pt_2
20x10+70D II mt. 24.000 al prezzo di $2,55; per un importo proforma di $ 61.200,00; imbarcato il 15.05.2008; con lettera di credito n. 4118304877 76LC; fattura n. KD08-
276 del 20.05.2008; - totale mt. 24.359,00; importo fattura $ 62.115,45; scadenza lettera di credito il 23.08.2008; - Ordine: KD-08-287 del 18.03.2008; Cliente;
Per_1
Articoli acquistati: 1) 10x8+70D 60X mt. 45.000 al prezzo di $2,42; per un importo proforma di $ 108.900,00; imbarcato il 31.05.2008; 2) 10x10+70D 72 mt. 45.000 al prezzo di $2,12; per un importo proforma di $ 95.400,00; imbarcato il 31.05.2008; entrambi con lettera di credito n. CR3103/400 2269; fattura n. KD08-465 del
13.08.2008; totale mt. 90.108,00; importo fattura $ 200.074,56; scadenza lettera di credito il 22.11.2008; - Ordine: KD-08-289 del 18.03.2008; Cliente;
Articolo Per_1
acquistato 10x8+70D 60X mt. 45.000 al prezzo di $2,42; per un importo proforma di
$ 108.900,00; imbarcato il 15.09.2008 con lettera di credito n. CR3103/400 2268; fattura n. KD08-532 del 10.09.2008; totale mt. 44.118,00; importo fattura $ 71.912,34; scadenza lettera di credito il 15.12.2008; - Ordine: KD-08-290 del 18.03.2008; Cliente
; Articolo acquistato 10x10+70D 72 mt. 45.000 al prezzo di $2,12; per un Per_1
importo proforma di $ 95.400,00; imbarcato il 15.09.2008; con lettera di credito n.
CR3103/400 2368; fattura n. KD08-531 del 10.09.2008; totale mt. 46.943,00; importo fattura $ 67.128,49; scadenza lettera di credito il 15.12.2008”;
6) - poiché il fatturato per l'anno 2006 era stato di USD $ 309.666,09, per l'anno 2007 era stato di $ 670.503,68 e per l'anno 2008 era stato di $ 591.552,91, Pt_3 Pt_3
computando la provvigione all'1,5%, l'importo dovuto era di $ 4644,00 per Pt_3
l'anno 2006, $ 10.057,55 per l'anno 2007 e di $ 8.873,29 per l'anno 2008; e, dunque, tenuto conto che la media di cambio dell'euro per l'anno 2006 era stata di $ 1,30, per l'anno 2007 di $ 1,35 e per il 2008 di $ 1,45, ne discendeva che per l'anno 2006
l'importo dovuto dalla ditta alla ditta era di € 3.572,30, per l'anno CP_1 Pt_1
2007 era di € 7.450,03 e per l'anno 2008 era di € 6.119,51, per un totale complessivo di € 17.141,80 oltre IVA e ritenuta d'acconto, come dalle fatture pro-forma già trasmesse;
7) – la convenuta, sebbene invitata, con raccomandata a/r del 09.10.2009, al pagamento di quanto dovuto, non vi provvedeva, negando qualsivoglia rapporto con la
[...]
Parte_1
Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che l'attività svolta dalla Parte_1
è stata espletata su incarico e per accordo concluso con il sig.
[...] CP_1
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta , avente il
[...] Controparte_1
fine di vendere prodotti della ditta Kohinoor, Weaving Mills Limited con sede in
Pakistan – Dyeing Division 8 Street KM Manga Raiwind Road – b) per CP_4
effetto di ciò, accertare e dichiarare che per l'attività svolta dalla Parte_1
la ha acquistato anche per le ditte e i
[...] CP_2 Pt_2 CP_5 Per_2
prodotti rappresentati dalla ditta;
c) accertare e dichiarare Controparte_1
l'esistenza di un accordo economico tra le odierne parti in causa consistente nell'erogazione da parte della ditta ed in favore della società Controparte_1
istante, di una somma pari all'1,50% del fatturato con pagamento della provvigione contestualmente al pagamento della lettera di credito da parte del cliente e quindi alla scadenza dei 90 giorni dalla lettera di credito;
d) condannarsi, conseguentemente, la ditta ed il sig. in proprio, al pagamento della Controparte_1 Controparte_1
somma di € 17.141,80 oltre IVA e ritenuta d'acconto come dalle fatture pro-forma, tenuto conto che il fatturato per l'anno 2006 era stato di USD $ 309.666,09, per l'anno
2007 è stato di $ 670.503,68 e che per l'anno 2008 è stato di $ Pt_3 Pt_3
591.552,91, considerata la provvigione all'1,5%. Atteso che la media di cambio dell'euro per l'anno 2006 è stata di $ 1,30, per l'anno 2007 di $ 1,35 e per il 2008 di
$ 1,45, ne discende che per l'anno 2006 l'importo dovuto dalla ditta alla ditta CP_1
era di € 3.572,30, per l'anno 2007 è di € 7.450,03 e per l'anno 2008 è di € Pt_1
6.119,51, per un totale complessivo, si ripete, di € 17.141,80 oltre IVA e ritenuta
d'acconto, oltre interessi e svalutazione monetaria”. Con comparsa depositata in data 31.03.2010 si costituiva in giudizio , Controparte_1
nella qualità di titolare dell'omonima ditta, eccependo, preliminarmente,
l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro, attesa la natura di agenzia del rapporto dedotto dalla controparte, nonché la nullità della procura a margine dell'atto introduttivo e, nel merito, l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'infondatezza della avversa domanda. In particolare, il convenuto deduceva di non aver mai avuto rapporti con la società Parte_1
nè di aver mai stipulato alcun contratto e/o accordo con la società attrice, né di aver convenuto il pagamento di qualsiasi pretesa provvigione e neanche nella pretesa percentuale indicata. Deduceva di aver avuto rapporti con , Parte_4
qualificatosi agente commerciale e, quindi, collega di , il quale aveva Controparte_1
interesse a far acquistare i tessuti in questione dalle società rappresentate dallo stesso
. Aggiungeva che, per il tramite di , aveva conosciuto Pt_1 Parte_4 [...]
rappresentante e socio della Ekotex srl e allo stesso riconducibili anche le CP_6
atre ditte indicate in citazione.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “in via preliminare e assorbente, dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'improponibilità e l'infondatezza di ogni domanda formulata con l'atto introduttivo del presente giudizio, per l'assoluto difetto di legittimazione attiva della attuale attrice, in ordine Parte_1
alle domande stesse e comunque per la mancanza di titolarità in capo ad essa società attrice del diritto di pretendere il riconoscimento dell'esistenza di qualsivoglia assunto rapporto del genere dedotto ed il consequenziale pagamento di qualsiasi pretesa
“provvigione” ed, in via gradata, rispetto ad ogni eccezione di cui sopra, dichiarare
l'inammissibilità e comunque l'improponibilità e l'infondatezza delle predette domande, per le motivazioni esposte in premessa, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza dell'Ecc.mo Giudice adito e la competenza del Giudice del Lavoro presso il tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Portici, a decidere la controversia in esame, il tutto con ogni provvedimento consequenziale;
2) in via gradata e salvo gravame, dichiarare, per la causale esposta, la nullità della procura apposta sull'atto introduttivo del presente giudizio e, quindi, dell'atto stesso, con ogni pronuncia consequenziale;
3) in via ancora più gradata e salvo gravame, dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata dalla Parte_1
attrice, con l'atto introduttivo del presente giudizio con ogni pronuncia
[...]
consequenziale; 4) in caso di sua opposizione, condannare genericamente la
[...]
attuale attrice, in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
risarcimento, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., dei danni subiti e subendi dall'attuale comparente sig. da liquidarsi in separato giudizio;
5) sempre Controparte_1
condannare la attuale attrice, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Espletata la fase di trattazione e istruzione della causa, le parti precisavano le definitive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art
190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n°14689/2015, pubblicata in data 25/11/2015, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “Rigetta la domanda proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_1
proprio e quale titolare dell'omonima ditta, in quanto infondata per carenza di prova sulla legittimazione attiva;
Condanna la società attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Il Giudizio di appello
Con atto di citazione notificato in data 17/05/2016 la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la predetta sentenza deducendo, con il primo motivo di gravame, l'“erronea prospettazione dei fatti, error in procedendo, violazione del principio del chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c, erronea applicazione di norme di legge e di principi di diritto, vizio di motivazione e omessa pronuncia”, impugnando la decisione esattamente nella parte da pag.7, primo capoverso, a pag.9 in cui si svolge il percorso argomentativo sulla carenza probatoria in ordine alla legittimazione attiva.
L'appellante si doleva dell'errato convincimento maturato dal Giudice di prime cure sulla scorta di una errata interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché dell'omessa e/o errata applicazione di principi di diritto alla fattispecie concreta. In particolare, evidenziava l'errore in cui l'adito Giudicante sarebbe incorso laddove: 1) dapprima qualifica il rapporto tra (sebbene dipendente, all'epoca dei fatti, della Parte_4
società e quale rapporto intercorrente tra un Parte_1 Controparte_1
“procacciatore d'affari” ed un imprenditore e, più precisamente, qualifica l'attività svolta da per conto di ai fini della Parte_4 Controparte_1
commercializzazione dei prodotti della riconoscendo il conseguente diritto Per_3
del primo ad ottenere il pagamento della provvigione da parte del secondo;
tuttavia, successivamente, sulla scorta di un'errata interpretazione delle risultanze probatorie, afferma l'impossibilità di effettuarne una quantificazione;
2) rileva la carenza di legittimazione attiva della società attesa la mancanza di prova, Parte_1
sia in ordine all'esistenza di pretesi rapporti con il , sia in ordine alla spendita CP_1
del nome della società da parte di , che, pertanto, secondo la Parte_4
ricostruzione operata dal Giudice di prime cure, avrebbe agito in proprio. Invece, secondo l'appellante, si tratterebbe non della questione della legitimatio ad causam, ma di una questione di merito attinente alla effettiva titolarità del rapporto dedotto in lite con la conseguenza che “il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del Giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio”. Al riguardo, osservava che la parte appellata nulla avrebbe provato in primo grado, atteso che le dichiarazioni testimoniali ivi rese avrebbero ad oggetto circostanze apprese “de relato” e che la stessa parte avrebbe “fatto acquiescenza nel momento in cui non ha impugnato con il regolamento di competenza l'ordinanza del Giudice del
Lavoro che denegava la propria competenza. Riconoscendo così che il rapporto è intercorso con la Quindi sul punto si è formato il Parte_1 Parte_1
giudicato anche relativamente alla titolarità del rapporto e, quindi, non è più possibile entrare nel merito con conseguente inammissibilità di un eventuale appello incidentale sul punto”. Evidenziava, altresì, che l'appellante avrebbe provato sia la propria legittimazione attiva, sia la titolarità del proprio diritto;
infatti, mediante l'escussione dei testimoni , amministratore e socio della Ecotex, e , CP_6 Testimone_1
segretaria dell'ufficio , l'appellante avrebbe fornito piena prova in ordine: 1) Pt_1
all'esistenza del rapporto tra la società per il tramite Parte_1
del proprio dipendente , e , titolare dell'omonima Parte_4 Parte_5
ditta appellata;
2) alla vendita dei prodotti Kohinoor di cui il aveva la CP_1
rappresentanza, alla Ecotex e, tramite quest'ultima, alla , e in Pt_2 Per_7 Per_1
seguito all'incontro avvenuto tra , nella qualità di dipendente della Parte_4
società e l'amministratore della Ecotex, 3) alla Parte_1 CP_6
collaborazione dell'ufficio alle pratiche di apertura delle lettere di credito Pt_1
nell'interesse della;
4) alla conoscenza da parte di che Parte_6 Parte_5
lavorava con il padre e i fratelli in forma societaria. Inoltre, secondo Parte_4
l'appellante, risulterebbe provato documentalmente che: 1) la Parte_7
è una ditta di rappresentanza e che i suoi dipendenti (tra cui anche
[...] Pt_4
) sono agenti di commercio, regolarmente iscritti all' e con
[...] Pt_8
regolare posizione contributiva;
2) è un dipendente della società Parte_4
appellante e, in rappresentanza della medesima società, avrebbe procurato un affare alla ditta , anche perché altrimenti avrebbe operato in regime di concorrenza CP_1
sleale; 3) l'esistenza di un rapporto tra la società e il;
e ciò Parte_1 CP_1
attraverso i singoli ordini, le lettere di credito, le fatture, la corrispondenza a mezzo e- mail intercorsa tra il , la cui e- mail è usata dall'Ufficio, e il;
tutti gli Pt_1 CP_1
ordini, i quantitativi e il prezzo, tra l'altro, mai contestati dal . Ancora, il CP_1
Giudice di prime cure avrebbe errato nel limitare l'assunzione, sia della prova testimoniale che dell'interrogatorio formale, solo su alcuni capi rispetto a tutti quelli articolati dall'attrice/appellante nonché nel limitare il numero di testi, pregiudicando, in tal modo, la possibilità per l'odierna appellante di fornire adeguata prova in ordine all'eccepita carenza di legittimazione attiva. Pertanto, l'appellante chiedeva di ammettersi detta prova orale con tutti i testi indicati e provvedersi alla sua assunzione in grado di appello. Deduceva, altresì, l'appellante che la sentenza gravata sarebbe errata anche per ciò che concerne l'applicabilità della normativa in ordine alla spendita del nome, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, l'esistenza del potere di rappresentanza, non necessitando il procacciamento di affari della forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, sarebbe desumibile anche da fatti concludenti ed univoci (ex art. 1388 c.c.). Rilevava che la Parte_1
nello svolgimento della propria attività commerciale, al fine “di realizzare
[...]
quell'attività organizzata di cui all'art.2082 c.c. e cioè l'organizzazione di capitale e lavoro” si avvaleva spesso della collaborazione di altre persone alle quali andrebbe riconosciuto il potere di rappresentanza e, di conseguenza, gli atti da esse compiuti sarebbero riconducibili direttamente all'imprenditore e il terzo contraente potrebbe ritenere concluso, nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa, il contratto stipulato dall'ausiliare nell'esercizio delle mansione affidategli a prescindere dal conferimento della rappresentanza (Cass 11039/1991; Cass 1339/2014); inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che, ai sensi dell'art 1705 c.c, in caso di mandato senza rappresentanza, il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. L'appellante asseriva di essere una società a carattere familiare in cui ognuno opera in un diverso settore (abiti da sposa, tessuti italiani, importazione) e che “nel caso di specie è risultato provato il coinvolgimento della società attraverso la sua struttura” Parte_1
alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni e , che Testimone_1 CP_6
confermavano i contatti della ditta appellata anche con il fratello di Parte_4
e con la segretaria dell' . Sempre secondo l'appellante la sentenza Parte_9
sarebbe errata laddove il Giudice di prime cure: 1) afferma la carenza di legittimazione attiva della società appellante per carenza di prova anche in considerazione della circostanza che la corrispondenza tra e era Controparte_1 Parte_4 intercorsa su indirizzo e-mail personale di quest'ultimo; 2) afferma che le fatture pro- forma, unico elemento da cui poter desumere la riconducibilità dell'attività alla società, in quanto ad essa intestate, sono comunque prive della prova in ordine alla spedizione.
A detta dell'appellante, dette affermazioni esorbiterebbero dai limiti del potere decisionale del primo Giudice che si sarebbe pronunciato su circostanze comunque non contestate dalla controparte. Al riguardo, precisava che le e-mail ricevute dall Pt_9
erano indirizzate principalmente alla posta personale di e
[...] Parte_4
lavorate dalla segretaria dell'Ufficio.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamentava l'“erronea applicazione di norme di legge, vizio di motivazione e omessa pronuncia” laddove il primo Giudice afferma l'impossibilità di procedere, in ogni caso, ad una quantificazione delle provvigioni “posto che l'unica prova dell'entità e dell'effettiva stipula di affari è contenuta in un documento sintetico di formazione unilaterale, apparendo poco verosimile che di tutte le operazioni indicate intrattenute tra la e la Controparte_7
ditta , la società asseritamente procacciatrice non abbia conservato alcuna CP_1
traccia documentale né tantomeno delle lettere di credito che pretende di aver curato direttamente”. E ciò in quanto, secondo l'appellante, ai sensi dell'art.115 c.p.c.,
l'appellato non avrebbe mai contestato né gli ordini, né l'indicazione dei nomi dei clienti, né i quantitativi di merce acquistata, né il prezzo di vendita (tutti analiticamente indicati nell'atto di citazione), ma soltanto “il calcolo ed i conteggi relativi alle percentuali applicate”. Per tali motivi, l'appellante avrebbe fornito piena prova sia in merito all'oggetto del contratto, ossia gli ordini sui quali avrebbe dovuto essere computata la provvigione e per i quali sarebbe stato onere della provare Parte_6
il fatto estintivo della pretesa, sia in merito alla misura della provvigione pari alla metà di quella percepita da quest'ultima (3%) e, dunque, l'1,5%. L'appellante sosteneva che privo di alcun valore sarebbe il documento tardivamente depositato dalla difesa del convenuto/appellato, per la prima volta con le note ex art.183, 6° comma, III termine c.p.c., in forza del quale il sosteneva di avere percepito una percentuale pari CP_1
all'1% dalla che era assolutamente fuori da ogni logica di mercato, dato Per_3 che le percentuali oscillerebbero tra il 3% ed il 5%, così come, tra l'altro, emergerebbe dalla prova testimoniale espletata in primo grado.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento delle provvigioni maturate per l'anno 2006 nella misura di € 3.572,30; per l'anno 2007 nella misura di € 7.450,03 e per l'anno 2008 nella misura di € 6.119,51; per un totale complessivo pari ad € 17.141,80 oltre IVA;
in subordine, qualora si dovesse ritenere ammissibile la suddetta percentuale dell'1% della provvigione, chiedeva il riconoscimento di provvigioni maturate per l'anno 2006 nella misura di € 2.012,62; per l'anno 2007 nella misura di € 4.525,00 e per l'anno
2008 nella misura di € 4.288,46; per un totale complessivo pari ad € 10.843,98 oltre
IVA; in via ancora più subordinata, nell'ipotesi in cui l'adito collegio ritenesse condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure circa la carenza di prova sul punto, atteso che “l'unica prova dell'entità e dell'effettiva stipula di affari è contenuta in un documento sintetico di formazione unilaterale”, l'appellante chiedeva di essere ammesso all'espletamento di prova testimoniale e con gli altri testi indicati.
Infine, quale ulteriore motivo di impugnazione la società appellante lamentava la
“mancata e/o omessa applicazione di una norma di diritto”, dolendosi dell'erroneità della sentenza gravata poiché il Giudice non avrebbe tenuto in considerazione nella quantificazione delle spese del notevole lasso di tempo intercorso, dall'inizio del giudizio alla sua definizione, per effetto delle infondate eccezioni sollevate dal convenuto/appellato in ordine all'incompetenza per materia del Giudice adito, nonché in ordine alla carenza di potere dell'amministratore a conferire il mandato. Chiedeva, in ipotesi di rigetto dell'appello, la compensazione totale o parziale delle spese alla luce dell'infondatezza delle eccezioni sollevate ex adverso.
Pertanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: a) in via principale accogliere l'appello proposto dalla in persona del Parte_10
legale rapp.te p.t. nei confronti di in proprio e quale titolare Controparte_1
dell'omonima ditta con condanna al pagamento della somma di € 17.141,80 oltre IVA ed oltre interessi maturati dalle singole scadenze al soddisfo;
b) in via subordinata rispetto a quanto dedotto sub a) accogliere l'appello proposto dalla Parte_10
in persona del legale rapp. p.t. nei confronti di in
[...] Controparte_1
proprio e quale titolare dell'omonima ditta con condanna al pagamento della somma alla somma di € 10.843,98 oltre IVA ed oltre interessi maturati dalle singole scadenze al soddisfo;
c) via ancor più subordinata rispetto a quanto dedotto sub b) accogliersi
l'appello proposto dalla in persona del legale rapp. Parte_10
p.t., nei confronti di in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1
con condanna al pagamento della maggior/minor somma che la Corte intenderà liquidare;
d) in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi la Corte di Appello non ritenesse essere stata raggiunta la prova sulla legittimazione attiva e la titolarità nonché sull'attività che è stata svolta dalla società e Pt_1 Parte_7
sull'ammontare dell'importo dovuto per la quantificazione delle provvigioni, si chiede rimettersi la causa sul ruolo ammettendo l'interrogatorio formale ed i capi di prova articolati e non ammessi in primo grado e precisamente: - relativamente all'interrogatorio formale i capi 1) , 8), 9) , 11), 12), 13) , 14) , 15), 16) e 18); - relativamente alla prova testimoniale i capi di prova di cui ai capi: 1) , 8), 9) 10), 11),
12), 13) , 14) , 15), 16) e 18) con i testi già escussi ed ampliando la lista testi, che era stata limitata a due, anche agli altri testi già indicati;
e) ci si riporta integralmente alle richieste istruttorie tutte articolate ivi compreso a quelle non ammesse e con i testi indicati. Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio e, quindi, con conseguente rimborso delle somme che sono state già pagate dalla società appellante all'appellata per il primo grado pari ad € 4.085,54 come da fattura allegata. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello alla luce dell'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte convenuta e reiterate anche con la costituzione in appello, compensarsi in tutto o in parte le spese di lite del primo e del secondo grado”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa depositata in data 30.09.2016
l'appellato si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del gravame di cui chiedeva il rigetto. In particolare, l'appellato ribadiva la carenza di legittimazione attiva di controparte e la carenza di prova in ordine all'esistenza di qualsivoglia rapporto, di qualsivoglia “incarico di procacciamento di affari” e di qualsivoglia accordo con la società appellante, anche in ordine al preteso pagamento di provvigioni. L'appellato confutava precisamente i motivi di gravame alla luce di una contrapposta lettura delle emergenze processuali, evidenziando la correttezza della decisione impugnata soprattutto in punto di apprezzamento delle risultanze istruttorie orali e documentali. Concludeva come di seguito: “1) in via preliminare, dichiarare, per le causali esposte, la nullità e, comunque, l'inammissibilità dell'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio, con ogni pronuncia connessa e consequenziale;
2) in via gradata e salvo gravame, dichiarare, per le causali esposte in premessa, inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza l'avversa impugnazione e ogni domanda con la stessa formulata, con ogni pronuncia connessa e consequenziale;
3) in via ancora più gradata e sempre salvo gravame, per quanto necessario, accogliere ogni domanda, eccezione, deduzione
e richiesta, principale e subordinata, di merito ed istruttoria, formulate dall'attuale comparente sig. nel primo grado del presente giudizio con ogni Controparte_1
relativo atto e verbale, che abbiansi in questa sede per espressamente riproposte e trascritte, parola per parola, nessuna esclusa e/o eccettuata, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art.346 c.p.c .e di ogni altra norma relativa, con ogni pronuncia consequenziale;
4) sempre condannare la “ attuale Parte_7
appellante, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore distrattario ex art.93 c.p.c.”.
Fatte precisate le definitive conclusioni, la Corte riservava la causa in decisione, concedendo i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I Motivi della decisione
In via preliminare, va rigettata l'eccezione in atti di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in quanto priva di fondamento. Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
03/11/2020, n. 24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è chiaramente possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione gravata nel senso prospettato dall'appellante.
L'appello è infondato nel merito e va rigettato sulla base delle ragioni di seguito illustrate.
I motivi di gravame per la loro intima connessione meritano una trattazione unitaria.
Giova evidenziare che l'appellato , sin dalla comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta nella precedente fase di giudizio, contestava la titolarità, dal lato attivo, del rapporto dedotto in giudizio dalla controparte. Al riguardo, il deduceva di CP_1
essere stato contattato da , il quale, nell'espletamento della dichiarata Parte_4
sua attività di agente commerciale, aveva presentato il a CP_1 CP_6 legale rappresentante e socio della Ekotex s.r.l., precisando che mai Parte_4
aveva dichiarato di agire per la società attrice o fatto alcun riferimento alla predetta società e che non vi era stato alcun procacciamento di affari da parte della società nell'interesse del . CP_1
A fronte della chiara contestazione in ordine alla titolarità del credito di cui alla domanda di pagamento delle provvigioni come azionata dalla società
[...]
incombeva sicuramente sulla società istante fornire la Parte_1
dimostrazione dei propri assunti e dell'attività svolta di procacciamento di affari nell'interesse del , in ossequio alla prescrizione di cui all'art 2697 cpc. Ma a CP_1
tanto non ha adeguatamente provveduto l'odierna appellante.
Anche a seguito del rinnovato apprezzamento delle emergenze istruttorie va confermata la sentenza appellata di rigetto della domanda introduttiva di giudizio.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, “non vi è alcuna prova documentale dei contatti tra il e la detta società, né la spendita del nome della società da CP_1
parte del che appare aver agito personalmente in proprio…appare poco Pt_1
verosimile che la società asseritamente procacciatrice non abbia conservato alcuna traccia documentale, né tanto meno delle lettere di credito che pretende di aver curato direttamente”.
Inoltre, nessuno dei testi escussi ha mai espressamente menzionato, nella ricostruzione concreta della vicenda controversa, la società istante, avendo fatto i testi di parte attrice utilizzo piuttosto dell'espressione “ ”, che non è suscettibile di Parte_9
interpretazione inequivoca, dovendo sottolinearsi che era conosciuto Parte_4
quale procacciatore di affari in proprio, come riferito dal teste operatore Tes_2
del settore tessile, sia italiano che estero. L'incertezza degli elementi istruttori ai fini della prova di quanto sostenuto dall'appellante deriva anche dal fatto che l'indirizzo e- mail utilizzato per la corrispondenza era quello personale di . Occorre Parte_4
poi valorizzare nel ragionamento probatorio il contenuto delle e-mail prodotte in giudizio che danno conto di alcune negoziazioni e del compenso che Parte_4
avrebbe maturato sulle stesse e la cui corresponsione quest'ultimo richiedeva espressamente come proprio personale diritto (in particolare v. e mail del 27.03.2009, in atti, “…se hai deciso di non riconoscere le provvigioni sulle quali ci eravamo accordati vorrei che me lo dicessi apertamente, perché non sono abituato ad elemosinare le mie spettanze”) con conseguente emersione obiettiva di una attività svolta in proprio da nell'interesse del . Parte_4 CP_1
Le spese del primo grado sono state correttamente regolate in applicazione del principio della soccombenza dell'odierna parte appellante, stante la considerazione del solo esito finale del giudizio con il rigetto della domanda introduttiva e non rilevando il rigetto di eccezioni preliminari o pregiudiziali di controparte.
La richiesta di assumere prova orale in appello è stata formulata genericamente e senza esplicitazione da parte dell'istante del risultato utile che ne sarebbe allo stesso conseguito dal suo espletamento.
Alla luce delle complessive acquisizioni processuali gli assunti dell'appellante sono rimasti sforniti di adeguata dimostrazione in giudizio e, pertanto, l'appello va rigettato con conferma della sentenza appellata.
Le spese del giudizio di appello
Stante il rigetto dell'appello e in applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico della società appellante in favore dell'appellato con attribuzione al suo procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Le spese vanno liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 147/2022, con riguardo a causa di valore da euro 5.201 a euro 26.000, tenuto conto della natura e valore delle effettive attività difensive svolte e dell'assenza di attività istruttoria.
Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di , quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n°
14689/2015, pubblicata il 25/11/2015, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, in euro 4.888,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv.to Ermanno Ferraro per dichiarazione di fattone anticipo;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 05.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio dr.ssa Aurelia D'Ambrosio