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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 691/23 R.Gen. vertente
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma in via Flaminia n. 334, presso lo studio degli Avv.ti
Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale Lazio, elettivamente domiciliato in CP_1
Tivoli Via Nazionale Tiburtina, 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
De Martino in virtù di procura generale alle liti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 10.2.2023, , premesso che Parte_1
mentre svolgeva – in data 25.8.2019 – le pulizie domestiche all'interno della propria abitazione cadeva rovinosamente da una scala riportando la frattura del malleolo tibiale sinistra, ha esposto di aver infruttuosamente esperito il procedimento amministrativo volto al riconoscimento della natura professionale dell'infortunio e, ritenendo illegittimo l'operato dell' ha CP_1
1 convenuto in giudizio quest'ultimo chiedendo il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro.
Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' il CP_1
quale ha dedotto che la domanda amministrativa era stata giustamente respinta per carenza dei requisiti di legge.
Istruito il giudizio mediante l'escussione di un testimone ed espletata una
Ctu medico legale, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che la legge n. 493/99 ha istituito, nel nostro ordinamento, una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
In particolare, l'art. 7, commi da 1 a 4, della cit. legge prevede che: “1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione".
2. L'assicurazione è gestita dall' .
3. CP_1
Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale”.
L'art 6, comma 2, stabilisce che “Ai fini delle disposizioni del presente capo: a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;
b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito
2 domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale”.
Nel caso di specie, non risulta contestata la sussistenza di tale ultimo requisito della prestazione di lavoro resa esclusivamente in ambito domestico.
Inoltre, l'espletata istruttoria ha permesso di accertare la dinamica dell'infortunio occorso alla , peraltro non specificatamente contestata Pt_1
dall' Nello specifico, il teste ha riferito che l'odierna CP_1 Testimone_1
ricorrente, mentre effettuava presso la propria abitazione la pulizia dei vetri, è caduta rovinosamente a terra ed è stata quindi immediatamente traportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Policlinico Tor Vergata, ove le è stata diagnosticata la frattura del malleolo.
Dunque, può ritenersi accertato che sussiste la c.d. “causa violenta” e che l'evento sia avvenuto nell'ambito domestico.
In proposito, è utile richiamare la Circolare n. 09 del 22.02.2001 CP_1 secondo cui “si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni: a) conseguenti al rischio che deriva dalla svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persona che costituiscono il nucleo familiare e dell' ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
b) verificatisi all' interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell' assicurato , delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali” (art. 2, 2° co.); “sono esclusi dall'assicurazione:
a) gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
b) gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;
c) gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari;
d) gli infortuni mortali”
(art. 2, 3° co.).
3 In punto di tutela, si rammenta che l'art. 9 della legge n. 493 del 1999 riconosce una rendita per inabilità permanente in caso di postumi pari o superiori al 16%.
L'art. 1, comma 534, della legge n. 145 del 2018 ha ampliato il perimetro della tutela, introducendo i commi 2-bis e 2-ter nel menzionato art. 9 legge n.
493 del 1999, alla stregua dei quali l'assicurato ha diritto ad un indennizzo
“una tantum” di euro 300,00 nell'ipotesi di postumi ricompresi tra il 6% ed il
15% nonché all'assegno per assistenza personale continuativa di cui all'art. 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
Orbene, per accertare il grado di inabilità permanente riportata dalla in conseguenza di detto evento infortunistico, è stata disposta una ctu Pt_1
medico legale.
Il Ctu medico-legale nominato (dr. ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta da “esiti di frattura del malleolo tibiale di sinistra trattata cruentemente con riduzione e osteosintesi mediante viti cannulate, accompagnata da distacco dell'epifisi distale peroneale”, menomazioni che, nel loro complesso, determinano un danno pari al 13% a decorrere dalla stabilizzazione dei postumi (1.1.2020).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono condivisibili, essendo la espletata indagine immune da profili di censurabilità non evidenziati dalle parti che non hanno mosso specifici rilievi critici alla perizia.
Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente, in relazione all'infortunio subìto in data 25.8.2019, alla prestazione una tantum di cui all'art. 9, comma 2-bis, legge n. 493 del 1999, con decorrenza dall'1.1.2020, oltre interessi legali dal 121° giorno fino al saldo.
Avuto riguardo al fatto che la domanda è stata accolta soltanto in minima parte (la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di una rendita parametrato ad un danno pari al 16%), le spese vanno compensate per intero.
4 Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
dichiara che ha subito, in data 25.8.2019, un Parte_1
infortunio lavorativo in ambito domestico tutelato dalla legge n. 493/99, in conseguenza del quale ha riportato un danno biologico permanente in misura pari al 13% con decorrenza 1.1.2020;
condanna l' ad erogare, in favore della predetta ricorrente, la CP_1
prestazione una tantum di cui all'art. 9, comma 2-bis, legge n. 493 del 1999, con la decorrenza indicata ed oltre interessi legali dal 121° giorno fino al saldo;
compensa per intero le spese processuali;
pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legale, già CP_1
liquidate con separato decreto;
Tivoli, 25.3.2025.
Il giudice
Alessio Di Pietro
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