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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 9440/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Marco Tiberino
-Opponente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. da avv. Gianluca Miano
-Opposto-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con D.I. n. 868/2024 del 09.06.2024 era ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 171.496,13 oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese e competenze, a titolo di versamento dei contributi soggettivi e integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, dei contributi minimi soggettivi e di maternità per gli anni 2016, 2018, 2019 e 2020 nonché dei contributi minimi integrativi degli anni 2016 e 2017.
1
Parte opponente disconosce integralmente la documentazione prodotta da eccepisce la prescrizione quinquennale del credito CP_1 previdenziale;
infine sostiene che la pretesa creditoria di CP_1 sia sprovvista di riscontro probatorio e di un titolo che giustifichi tali richieste.
Parte opposta, insiste per il rigetto dell'opposizione.
Nel presente giudizio non può dirsi maturata alcuna prescrizione quinquennale sui crediti opposti.
Difatti, come richiamato da parte opposta, l'art. 66 della L. n.
247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
”;
[...]
mentre, l'art. 19 della legge n. 576/80 stabilisce che: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con CP_1 il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
Quanto al dedotto disconoscimento di parte opponente della documentazione prodotta da parte opposta, ciò che viene riferito non è sufficiente a contrastare le risultanze documentali, perché privo di una contestazione specifica di singoli atti.
In ogni caso, il credito vantato dalla Cassa Forense deriva dalle dichiarazioni reddituali compilate e inviate dalla professionista, su cui si basano i calcoli dei contributi dovuti.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
2 Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 868/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 7.500,00, oltre RSG, IVA e CA.
Bari, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 9440/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Marco Tiberino
-Opponente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. da avv. Gianluca Miano
-Opposto-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con D.I. n. 868/2024 del 09.06.2024 era ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 171.496,13 oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese e competenze, a titolo di versamento dei contributi soggettivi e integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, dei contributi minimi soggettivi e di maternità per gli anni 2016, 2018, 2019 e 2020 nonché dei contributi minimi integrativi degli anni 2016 e 2017.
1
Parte opponente disconosce integralmente la documentazione prodotta da eccepisce la prescrizione quinquennale del credito CP_1 previdenziale;
infine sostiene che la pretesa creditoria di CP_1 sia sprovvista di riscontro probatorio e di un titolo che giustifichi tali richieste.
Parte opposta, insiste per il rigetto dell'opposizione.
Nel presente giudizio non può dirsi maturata alcuna prescrizione quinquennale sui crediti opposti.
Difatti, come richiamato da parte opposta, l'art. 66 della L. n.
247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
”;
[...]
mentre, l'art. 19 della legge n. 576/80 stabilisce che: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con CP_1 il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
Quanto al dedotto disconoscimento di parte opponente della documentazione prodotta da parte opposta, ciò che viene riferito non è sufficiente a contrastare le risultanze documentali, perché privo di una contestazione specifica di singoli atti.
In ogni caso, il credito vantato dalla Cassa Forense deriva dalle dichiarazioni reddituali compilate e inviate dalla professionista, su cui si basano i calcoli dei contributi dovuti.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
2 Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 868/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 7.500,00, oltre RSG, IVA e CA.
Bari, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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