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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CORDER PAOLO, Presidente
GRASSO MAURIZIO, Relatore
DONELLA MARCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 398/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Verona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 2 e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 843 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 398 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 221 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 233 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 412 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 863 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, proprietaria di un'immobile in Verona, Indirizzo_1, categoria A/7 con relativo garage, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Verona nel marzo 2022, con i quali quest'ultimo le intimava il pagamento per detti immobili dell'IMU per le annualità dal 2017 al
2021 e la TASI per gli anni dal 2017 al 2019.
La Sig.a Ricorrente_1 rappresentava nel proprio ricorso il fatto che tale immobile era la propria abitazione principale e che pertanto per dette annualità aveva correttamente usufruito delle esenzioni IMU e TASI previste dalla legge.
Eccepiva poi, la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione in quanto non riportavano le ragioni del recupero a tassazione, ma si limitavano a riferire di un “omesso versamento”, impedendole pertanto, di comprendere le ragioni della contestazione e di esercitare il proprio diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio il Comune di Verona precisando che la richiesta di versamento dei tributi comunali era dovuta al fatto che la Sig.a Nominativo_1, a partire dal 17/05/2017 avrebbe destinato l'intero suo immobile a locazione turistica, senza comunicare al Comune la destinazione commerciale turistica di detto immobile.
In merito all'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione fa presente che in ciascun accertamento la motivazione “omesso versamento imposta IMU/TASI dovuta anno….” era da considerarsi adeguata e molto chiara , seppure estremamente concisa.
Il Comune evidenzia anche che il marito della Sig.a Ricorrente_1 risiede anagraficamente nel Comune di Negrar e quindi ritiene logico che la ricorrente risieda anagraficamente a Verona, ma dimori stabilmente, unitamente al marito, nella casa di Negrar di Valpolicella.
Depositava una memoria parte contribuente evidenziando che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere modificate od aggiornate durante la fase contenziosa.
In relazione all'attività di affitto turistico evidenzia che questa attività occupa solo una parte della propria abitazione e di aver comunque, sempre comunicato al Comune la propria attività come da documentazione in atti.
Rileva anche che in caso di locazione parziale dell'immobile, questo mantiene lo status di abitazione principale e quindi l'esenzione IMU.
Rileva anche che, le vicende riguardanti la residenza del marito sono irrilevanti in questo contesto, e ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 229/2022, la cui pronuncia ha una ormai riconosciuta efficacia retroattiva.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo fondate le eccezioni esposte dal Comune nella fase contenziosa.
Ha compensato le spese di giudizio.
Presenta appello la Sig.a Ricorrente_1 ribadendo preliminarmente la nullità dei provvedimenti impositivi per difetto di motivazione, in quanto solo nella fase contenziosa il Comune aveva esplicitato le ragioni del recupero, impedendo in tal modo alla contribuente di comprendere le ragioni delle contestazioni e di conseguenza impedendole l'esercizio del diritto di difesa.
Ribadisce di aver sempre comunicato al Comune l'esercizio dell'attività di affitto turistico che viene svolta solo su una parte dell'immobile nel quale abita, con la conseguenza che l'immobile, anche nel caso di locazione parziale, rimane esente IMU.
Nel resto ribadisce quanto già esposto in primo grado.
Si costituisce in giudizio il Comune di Verona e presenta appello incidentale.
Nel merito ribadisce che il provvedimento comunale riporta tutti i dati necessari per identificare gli immobili e giustificare la pretesa fiscale e pertanto non sarebbe stato compresso il diritto di difesa della contribuente.
Nel resto riporta le ragioni esposte in primo grado.
Nell'appello incidentale contesta la compensazione delle spese in primo grado.
Deposita una Memoria la sig.a Ricorrente_1 puntualizzando che tutti i motivi del recupero a tassazione adotti dal Comune nelle controdeduzioni di primo grado sono integralmente estranei alle motivazioni dei provvedimenti, tanto è che la ricorrente, nel ricorso di primo grado non ha spiegato e non poteva spiegare alcuna difesa sulle ragiono oggetto di “postuma” ed illegittima integrazione delle motivazioni.
Evidenzia che solo a seguito della costituzione in giudizio del Comune la contribuente è stata edotta delle motivazioni dei recuperi.
Nel resto puntualizza alcuni punti del proprio appello.
Deposita una memoria il Comune di Verona mettendo in maggiore evidenza le ragioni del proprio operato.
In data 26/1/2026 il Comune di Verona deposita una nota con la quale, oltre a ribadire che negli avvisi di accertamento erano stati indicati tutti gli elementi necessari alla comprensione della pretesa, allega sentenze a supporto delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva,
Ricorrente_1, preliminarmente, sia nel ricorso principale che in appello, ha eccepito la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione in quanto non riportavano le ragioni del recupero a tassazione, ma si limitavano a rappresentare l'omesso versamento.
Questa eccezione non può essere accolta per il motivo che la corrente maggioritaria della Corte di
Cassazione ritiene che, in materia di IMU, gli atti dell'ente impositore che riportano, oltre i periodi d'imposta a cui si riferiscono le singole pretese, l'analitica indicazione delle unità immobiliari con le relative rendite ed i relativi dati catastali, nonché i criteri di calcolo dell'imposta dovuta, debbano essere considerati sufficientemente motivati.
Ritiene anche la Corte di Cassazione che non sussista un onere del Comune di motivare specificamente sulla insussistenza del rivendicato diritto all'esenzione, perché si tratta di una eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta.
L'appello comunque va accolto nel merito per il motivo che la signora Ricorrente_1 ha dimostrato di avere diritto all'esenzione dall'imposta per gli immobili in questione che sono da considerarsi la sua abitazione principale
Infatti è pacifica e non contestata la residenza anagrafica della signora Ricorrente_1 nell'immobile in questione, come risulta anche dimostrata la dimora della contribuente sempre in questo immobile, che ha debitamente documentato che i consumi delle utenze sono del tutto congrui rispetto al ricorrere della dimora.
Il fatto, poi, che la signora Ricorrente_1 abbia adibito una parte della sua abitazione principale a locazione turistica, regolarmente dichiarata al Comune, non fa perdere il diritto all'esenzione IMU;
infatti in caso di locazione parziale dell'immobile adibito ad abitazione principale nella quale il proprietario continui a risiedervi ed a dimorarvi, si mantengono le agevolazioni sulla prima casa, ed in particolare rimane l'esenzione sul pagamento dell'IMU.
Al riguardo la sig.a Ricorrente_1, a differenza di quanto affermato dal Comune, ha documentato che solamente una parte della sua abitazione principale è stata adibita a locazione turistica ed ha documentato la propria residenza e dimora in questo immobile che pertanto deve essere considerato esente da IMU e TASI.
Risultano irrilevanti le questioni sollevate da Comune di Verona in relazione alla residenza del marito della sig.a Ricorrente_1 in un altro Comune per il motivo che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 229/2022, riconosciuta retroattiva, si è espressa sulla questione ristabilendo il diritto all'esenzione dall'IMU per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un'unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile.
Per quanto sopra, gli avvisi di accertamento in questione vanno annullati.
Per la particolare natura della vertenza e la articolazione di elementi di fatto e di diritto emergenti dagli atti di causa, sussistono motivate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla gli avvisi di accertamento in questione;
2) spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CORDER PAOLO, Presidente
GRASSO MAURIZIO, Relatore
DONELLA MARCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 398/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Verona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 2 e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 843 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 398 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 221 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 233 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 412 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 863 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, proprietaria di un'immobile in Verona, Indirizzo_1, categoria A/7 con relativo garage, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Verona nel marzo 2022, con i quali quest'ultimo le intimava il pagamento per detti immobili dell'IMU per le annualità dal 2017 al
2021 e la TASI per gli anni dal 2017 al 2019.
La Sig.a Ricorrente_1 rappresentava nel proprio ricorso il fatto che tale immobile era la propria abitazione principale e che pertanto per dette annualità aveva correttamente usufruito delle esenzioni IMU e TASI previste dalla legge.
Eccepiva poi, la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione in quanto non riportavano le ragioni del recupero a tassazione, ma si limitavano a riferire di un “omesso versamento”, impedendole pertanto, di comprendere le ragioni della contestazione e di esercitare il proprio diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio il Comune di Verona precisando che la richiesta di versamento dei tributi comunali era dovuta al fatto che la Sig.a Nominativo_1, a partire dal 17/05/2017 avrebbe destinato l'intero suo immobile a locazione turistica, senza comunicare al Comune la destinazione commerciale turistica di detto immobile.
In merito all'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione fa presente che in ciascun accertamento la motivazione “omesso versamento imposta IMU/TASI dovuta anno….” era da considerarsi adeguata e molto chiara , seppure estremamente concisa.
Il Comune evidenzia anche che il marito della Sig.a Ricorrente_1 risiede anagraficamente nel Comune di Negrar e quindi ritiene logico che la ricorrente risieda anagraficamente a Verona, ma dimori stabilmente, unitamente al marito, nella casa di Negrar di Valpolicella.
Depositava una memoria parte contribuente evidenziando che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere modificate od aggiornate durante la fase contenziosa.
In relazione all'attività di affitto turistico evidenzia che questa attività occupa solo una parte della propria abitazione e di aver comunque, sempre comunicato al Comune la propria attività come da documentazione in atti.
Rileva anche che in caso di locazione parziale dell'immobile, questo mantiene lo status di abitazione principale e quindi l'esenzione IMU.
Rileva anche che, le vicende riguardanti la residenza del marito sono irrilevanti in questo contesto, e ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 229/2022, la cui pronuncia ha una ormai riconosciuta efficacia retroattiva.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo fondate le eccezioni esposte dal Comune nella fase contenziosa.
Ha compensato le spese di giudizio.
Presenta appello la Sig.a Ricorrente_1 ribadendo preliminarmente la nullità dei provvedimenti impositivi per difetto di motivazione, in quanto solo nella fase contenziosa il Comune aveva esplicitato le ragioni del recupero, impedendo in tal modo alla contribuente di comprendere le ragioni delle contestazioni e di conseguenza impedendole l'esercizio del diritto di difesa.
Ribadisce di aver sempre comunicato al Comune l'esercizio dell'attività di affitto turistico che viene svolta solo su una parte dell'immobile nel quale abita, con la conseguenza che l'immobile, anche nel caso di locazione parziale, rimane esente IMU.
Nel resto ribadisce quanto già esposto in primo grado.
Si costituisce in giudizio il Comune di Verona e presenta appello incidentale.
Nel merito ribadisce che il provvedimento comunale riporta tutti i dati necessari per identificare gli immobili e giustificare la pretesa fiscale e pertanto non sarebbe stato compresso il diritto di difesa della contribuente.
Nel resto riporta le ragioni esposte in primo grado.
Nell'appello incidentale contesta la compensazione delle spese in primo grado.
Deposita una Memoria la sig.a Ricorrente_1 puntualizzando che tutti i motivi del recupero a tassazione adotti dal Comune nelle controdeduzioni di primo grado sono integralmente estranei alle motivazioni dei provvedimenti, tanto è che la ricorrente, nel ricorso di primo grado non ha spiegato e non poteva spiegare alcuna difesa sulle ragiono oggetto di “postuma” ed illegittima integrazione delle motivazioni.
Evidenzia che solo a seguito della costituzione in giudizio del Comune la contribuente è stata edotta delle motivazioni dei recuperi.
Nel resto puntualizza alcuni punti del proprio appello.
Deposita una memoria il Comune di Verona mettendo in maggiore evidenza le ragioni del proprio operato.
In data 26/1/2026 il Comune di Verona deposita una nota con la quale, oltre a ribadire che negli avvisi di accertamento erano stati indicati tutti gli elementi necessari alla comprensione della pretesa, allega sentenze a supporto delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva,
Ricorrente_1, preliminarmente, sia nel ricorso principale che in appello, ha eccepito la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione in quanto non riportavano le ragioni del recupero a tassazione, ma si limitavano a rappresentare l'omesso versamento.
Questa eccezione non può essere accolta per il motivo che la corrente maggioritaria della Corte di
Cassazione ritiene che, in materia di IMU, gli atti dell'ente impositore che riportano, oltre i periodi d'imposta a cui si riferiscono le singole pretese, l'analitica indicazione delle unità immobiliari con le relative rendite ed i relativi dati catastali, nonché i criteri di calcolo dell'imposta dovuta, debbano essere considerati sufficientemente motivati.
Ritiene anche la Corte di Cassazione che non sussista un onere del Comune di motivare specificamente sulla insussistenza del rivendicato diritto all'esenzione, perché si tratta di una eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta.
L'appello comunque va accolto nel merito per il motivo che la signora Ricorrente_1 ha dimostrato di avere diritto all'esenzione dall'imposta per gli immobili in questione che sono da considerarsi la sua abitazione principale
Infatti è pacifica e non contestata la residenza anagrafica della signora Ricorrente_1 nell'immobile in questione, come risulta anche dimostrata la dimora della contribuente sempre in questo immobile, che ha debitamente documentato che i consumi delle utenze sono del tutto congrui rispetto al ricorrere della dimora.
Il fatto, poi, che la signora Ricorrente_1 abbia adibito una parte della sua abitazione principale a locazione turistica, regolarmente dichiarata al Comune, non fa perdere il diritto all'esenzione IMU;
infatti in caso di locazione parziale dell'immobile adibito ad abitazione principale nella quale il proprietario continui a risiedervi ed a dimorarvi, si mantengono le agevolazioni sulla prima casa, ed in particolare rimane l'esenzione sul pagamento dell'IMU.
Al riguardo la sig.a Ricorrente_1, a differenza di quanto affermato dal Comune, ha documentato che solamente una parte della sua abitazione principale è stata adibita a locazione turistica ed ha documentato la propria residenza e dimora in questo immobile che pertanto deve essere considerato esente da IMU e TASI.
Risultano irrilevanti le questioni sollevate da Comune di Verona in relazione alla residenza del marito della sig.a Ricorrente_1 in un altro Comune per il motivo che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 229/2022, riconosciuta retroattiva, si è espressa sulla questione ristabilendo il diritto all'esenzione dall'IMU per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un'unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile.
Per quanto sopra, gli avvisi di accertamento in questione vanno annullati.
Per la particolare natura della vertenza e la articolazione di elementi di fatto e di diritto emergenti dagli atti di causa, sussistono motivate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla gli avvisi di accertamento in questione;
2) spese compensate.