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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/07/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1137/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 16.6.2022 al numero 1137/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 3149/2021 emessa dal
Tribunale di Firenze il 7.12.2021 e pubblicata il 9.12.2021 pendente fra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Chiericati (C.F. C.F._3
) e dall'avv. Francesca Albanese (C.F. ), C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto
Nannelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._6 del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata da Controparte_3
[...] già (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_4 P.IVA_4
Roberto Parretti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._7 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(C.F. ), non in proprio Controparte_5 P.IVA_5 ma nella qualità di mandataria di (C.F. e P.IVA Controparte_6
), rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Mario Palmieri (C.F. P.IVA_6
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._8 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(C.F., P. I.V.A. Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_7
PARTE APPELLATA CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni e diversa contraria istanza, deduzione o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, Sez. III Civile,
n. 3149/2021 pubblicata il 09.12.2021, G.I. dott. Mario Ferreri, a definizione del procedimento sub R.G. n. 19245/2016, comunicata in data 09.12.2021 e MAI notificata, In via principale e pregiudiziale di rito: - Accertare e dichiarare, per tutti
i motivi di cui al presente atto, il difetto di legittimazione attiva della creditrice
[...]
a mezzo della mandataria e, per CP_6 Controparte_5
l'effetto, dichiararne l'estromissione dal processo;
Nel merito: - Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della sedicente cessionaria intervenuta ad agire nei confronti degli appellanti e, in particolare, Accertando e dichiarando: -
l'inesistenza del diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi dedotti, accertando e dichiarando:− l'usurarietà del mutuo e le sue conseguenze come in narrativa anche sulla insussistenza del titolo esecutivo e conseguentemente la nullità della risoluzione contrattuale illegittima, - Depurare il piano di ammortamento originario della quota di interessi e ricontabilizzare i pagamenti effettuati dal mutuatario alla sola quota capitale delle rate del piano;
-
Dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto l'atto di precetto, e
2 conseguentemente, dichiarare nulli e di nessun giuridico effetto gli atti ulteriori, quali la notifica del pignoramento, la trascrizione del pignoramento l'apertura del procedimento esecutivo, e per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Firenze la cancellazione della trascrizione del pignoramento ed estinguere l'odierna procedura esecutiva immobiliare;
- In ogni caso - accertare e dichiarare la nullità del tasso corrispettivo per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, art. 117, co. 4-6, T.U.B., con conseguente operatività dell'articolo 117 comma 7 del T.U.B. e conseguente inazionabilità del mutuo come titolo esecutivo con conseguente illegittimità della risoluzione del contratto;
-
Dichiarare nullo il tasso corrispettivo in quanto indicizzato su parametro Euribor in periodo di manipolazione;
- Accertare e dichiarare l'applicazione di anatocismo occulto in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, co. 2, c.c. e art. 117, co.
4, T.U.B. e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento al tasso minimo
B.O.T. ovvero in subordine al tasso legale semplice, e conseguente inazionabilità del mutuo come titolo esecutivo con conseguente illegittimità della risoluzione del contratto;
- In tutti i casi valorizzare le somme anticipatamente versate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria - In ogni caso: dichiarare non dovuta la prestazione inesattezza più onerosa richiesta dalla ai mutuatari sia nel CP_7 caso di usura che in caso di nullità del tasso e quindi dichiarare che gli attori non si sono mai resi inadempienti nel pagamento delle rate ai sensi dell'at. 1218 c.c. -
Sugli Interventi - dichiarare che gli intervenuti nella procedura non possono proseguire la presente procedura esecutiva per effetto dell'inesistenza originaria del titolo esecutivo da cui essa trae origine per i motivi di cui in narrativa Sulle spese: - Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge, per entrambi i gradi di giudizio, spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. e pregiudizialmente e contemporaneamente In via istruttoria: - disporsi apposita
CTU contabile volta a determinare i tassi effettivi pattuiti nel contratto di mutuo sia con riferimento al tasso moratorio, sia con riferimento al tasso corrispettivo. In particolare si determini il TEG e l'ISC o TAEG alla stipula avendo riguardo alle pattuizioni indicate nel contratto - In caso di riscontrato superamento della soglia di usura del tasso moratorio depuri il piano di ammortamento originario della quota interessi, ricontabilizzi i pagamenti effettuati dal mutuatario oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alla sola quota capitale delle rate di piano;
- In caso di riscontrata nullità del tasso corrispettivo ex art. 117 TUB comma 6, riformuli il
3 piano di ammortamento al tasso minimo dei Bot ricontabilizzando i pagamenti effettuati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a tale piano riformulato;
Accerti se sussiste anatocismo occulto nel piano di ammortamento originario e, laddove riscontrato, ricalcoli il suddetto piano al tasso minimo B.O.T. ovvero in subordine al Tasso Legale Semplice. - Accertata la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo, provveda il C.T.U. a determinarlo.
Parte appellata““Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze: Controparte_1
1) respingere perché inammissibile e infondato l'appello avversario;
2) vittoria di spese e di onorari. In via istruttoria: 1) Si producono i documenti in premessa e il fascicolo di primo grado. 2) Si ripropongono tutte le domande, eccezioni, istanze
e deduzioni formulate in primo grado che sono da intendersi integralmente ritrascritte”.
Parte appellata“Nel rito Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Firenze dichiarare, in tesi, l'appello inammissibile per i motivi di cui all'art. 348 bis cpc con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese
e compensi professionali anche del presente giudizio di appello. Nel merito Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello e le domande formulate da parte attrice appellante in quanto infondati in fatto ed in diritto e confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente giudizio di appello”.
Parte appellata “in via preliminare e Controparte_5 principale: accertato che l'appello proposto dai sigg. Parte_2 Parte_1
e con l'atto di citazione notificato il 09.06.2022 non ha una
[...] Parte_3 ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi meglio espressi in narrativa, per l'effetto dichiararne l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.
348 bis c.p.c.; nel merito: dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove, così come espressamente qualificate nel presente atto, respingere tutte le domande proposte dagli appellanti Parte_2 Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 09.06.2022, in quanto
[...] Parte_3 inammissibili e/o infondate e comunque meritevoli di rigetto per tutti i motivi meglio espressi in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 3149/2021 Sent. emessa in data 07.12.2021 dal Tribunale di Firenze
– Giudice: dott. M. Ferreri - pubblicata in data 09.12.2021 a definizione del procedimento n. 19245/2016 R.G. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio.”
4 *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto, avanti al Tribunale di Firenze, il giudizio di merito Parte_3
a seguito di ordinanza emessa in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., con la quale il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare
R.G.E. n.712/2015, introdotta da parte di , Controparte_8 oggi e nell'ambito della quale erano intervenuti ex art. 111 Controparte_1
c.p.c. (nel proseguo: ), mandataria della Controparte_5 CP_5 [...]
quest'ultima cessionaria del credito vantato dal CP_6 Controparte_1
e Controparte_7
Esponevano gli opponenti in primo grado di aver ricevuto, in data 19.11.2015, la notifica da parte del dell'atto di precetto per Controparte_8 la somma di € 542.668,90, in virtù del contratto di mutuo fondiario n. 53448 stipulato in data 25.09.2008, per l'importo finanziato di € 650.000,00, che la parte mutuataria si impegnava a rimborsare in n. 180 rate mensili, e che prevedeva un
TAN variabile iniziale del 5,796% (parametro Euribor 1 mese aumentato di uno spread pari all'1,25%), un ISC (Indice Sintetico di Costo) del 6,0393%, un tasso nominale di mora del 7,80% (determinato da una maggiorazione di due punti sul tasso nominale e comunque nel rispetto della legge 108/96); precisavano che il tasso soglia, alla data della stipula del contratto, era del 8,940%.
Deducevano la nullità del titolo esecutivo costituito dal suddetto contratto di mutuo per violazione della legge in materia di trasparenza bancaria ex art. 117, comma 6, TUB, e per usurarietà del tasso effettivo di mora, così come risultante dall'elaborato peritale prodotto.
In particolare, in relazione al primo profilo di nullità del contratto di mutuo, chiedevano il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT e la declaratoria di inazionabilità del titolo esecutivo per illiquidità del credito;
deducevano che dalla perizia tecnica di parte elaborata seguendo le disposizioni in tema di trasparenza della Banca d'Italia era emerso come, a fronte di un ISC contrattualmente convenuto nella misura del 6,0393%, il tasso effettivamente applicato alla parte mutuataria TAEG fosse più sfavorevole, ovvero del 6,07%, ciò comportando una causa di nullità della clausola per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. ed ex art. 117, commi 6 e 7, del
5 TUB, dovendo di conseguenza essere applicato il tasso minimo dei BOT in sostituzione di quello convenzionale.
Lamentavano inoltre, l'usurarietà dell'anatocismo del tasso effettivo di mora di cui all'art.3 del contratto di mutuo, che non ne prevedeva l'applicazione alla sola quota capitale della rata scaduta, ma anche agli interessi;
così facendo, il tasso di mora, benché dichiarato in contratto in misura inferiore alla soglia di usura, in realtà la superava;
nel caso di specie, il tasso effettivo di mora veniva dichiarato al 7,80 %, ma era effettivamente applicato nella misura del 18,56%, e quindi superiore alla soglia di usura del 8,940%.
Eccepivano la nullità clausola di salvaguardia contrattualmente prevista perché contraria a norma imperativa ove applicata al contratto al momento della stipula, e quindi incapace di neutralizzare l'usurarietà del tasso, con la conseguente applicazione dell'art.1815 c.c.
Inoltre, dalle nullità rilevate consistenti nell'usurarietà del tasso di mora e nella violazione della legge in materia di trasparenza bancaria ex art. 117 TUB, derivava la richiesta di riformulazione del piano restitutorio, depurato dalla quota interessi nel primo caso, e al tasso minimo dei BOT nel secondo.
Argomentavano che la parte mutuataria aveva pagato per anni una prestazione non dovuta ed eccessiva rispetto al dovuto, per poi cessare, a buon diritto, i pagamenti;
non poteva dunque alla medesima imputarsi un ritardato pagamento, con la conseguente illegittimità della risoluzione del contratto da parte della e il diritto della mutuataria di proseguire nei pagamenti sulla base del CP_7 piano di ammortamento alla stipula depurato della quota di interessi non dovuti.
Circa l'intervento di eccepivano che la creditrice procedente aveva CP_9 intrapreso la procedura esecutiva n. 712/2015 RGE pur essendo totalmente sprovvista di un valido titolo esecutivo, e che da ciò conseguiva l'impossibilità per i creditori intervenuti, ancorchè titolati, di proseguire la suddetta procedura.
Si costituiva in giudizio società costituita per la fusione tra Controparte_1 il e la Controparte_8 Controparte_10 contestando in fatto ed in diritto le domande avversarie, ed eccependo la legittimità del recesso dal contratto di mutuo operato dalla banca in data
9.12.2014, per grave inadempimento dei mutuatari ex art. 40, comma 2, TUB, in quanto i medesimi, al giorno del recesso, erano inadempienti nel pagamento di ben 35 rate, composte da € 123.443,80 di capitale ed € 19.392,70 di interessi corrispettivi, e che comunque, ai sensi dell'art. 9 del capitolato delle condizioni
6 generali del contratto, i mutuatari erano decaduti dal beneficio del termine avendo subito un'iscrizione ipotecaria giudiziale, ipotesi prevista dall'art. 1186 c.c., poichè le parti avevano incluso contrattualmente anche la suddetta fattispecie quale circostanza rivelatrice dello stato di insolvenza.
Circa l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria ex art. 117, comma 6, TUB, con ricalcolo del piano di ammortamento e determinazione dei soli interessi BOT, deduceva che controparte non aveva dato prova, né negli atti di causa, né nell'elaborato peritale, dell'erroneo calcolo dell'ISC del contratto di mutuo e che comunque anche una sua eventuale erronea indicazione non avrebbe comportato né la nullità del contratto, né l'applicazione dell'art. 117, comma 6,
TUB ma, al più, avrebbe avuto conseguente risarcitorie.
Contestava l'usurarietà del tasso moratorio, alla luce della prevista clausola di salvaguardia, rilevando che l'anatocismo non si potesse mai verificare nei mutui con ammortamento “alla francese” e che l'art. 5 del contratto di mutuo prevedeva legittimamente la produzione di interessi moratori sulle intere rate scadute dalla loro scadenza e fino al momento del pagamento;
inoltre, ai sensi della concorde giurisprudenza di legittimità sul punto e delle istruzioni di Banca d'Italia, eccepiva come errata la tesi avversaria secondo cui gli interessi corrispettivi si sommerebbero con quelli moratori.
Si costituiva in giudizio rilevando di Controparte_7 essere stata destinataria della notifica del suddetto giudizio di merito, sebbene estranea alla lite avente ad oggetto il contratto di mutuo fondiario stipulato dai mutuatari con il creditore procedente , e di essere intervenuta nella CP_8 procedura RGE 712/2015 in virtù di atto di precetto per la complessiva somma di
€ 258.751,44, oltre interessi legali, come indicati nel decreto ingiuntivo n. 41/2011 emesso in data 21.1.2011 dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di OL.
Deduceva che anche qualora il titolo esecutivo del fosse CP_8 viziato dall'applicazione di interessi usurari, ciò non sarebbe stato sufficiente ad integrare una nullità del medesimo ab origine tale da pregiudicare anche le legittime ragioni della , essendosi comunque CP_7 Controparte_7 concretizzate le ipotesi per la risoluzione del contratto, così come correttamente argomentato nell'ordinanza di rigetto della sospensione del GE per cui le quote degli interessi supposti come indebitamente pagate risultavano comunque inferiori alla quota del capitale non pagato nelle 35 rate scadute;
in ogni caso, la parte
7 mutuataria era comunque decaduta dal beneficio del termine in virtù dell'iscrizione ipotecaria giudiziale.
Con la memoria difensiva del 30.1.2021, e con la memoria conclusionale del
20.9.2021, la parte opponente introduceva nel giudizio, per la prima volta, nuove domande di nullità inerenti all'illegittimo anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese e all'indeterminatezza del tasso pattuito, alla nullità del tasso corrispettivo per esser stato pattuito su parametro Euribor in periodo di manipolazione, domande sulle quali le controparti e CP_5 Controparte_2 dichiaravano di non accettare il contraddittorio in quanto domande nuove e tardive.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.3149/2021 del 7.12.2021, pubblicata il 9.12.2021, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta la domanda proposta dai sigg. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
2) Condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute le spese di lite che liquida per ciascuna di euro esse in 3500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti”.
Argomentava il primo giudice che le parti opponenti non avevano provato, per mezzo di idonea allegazione, l'applicazione da parte della banca di un TAEG superiore a quello contrattualmente stabilito pari al 6,0393%, che risultava provata per tabulas la decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine, risultando iscritta sul bene oggetto di esecuzione, in data successiva alla stipula del contratto di mutuo e all'iscrizione di ipoteca volontaria, un'ipoteca giudiziale in favore della Controparte_7
Circa la contestazione in merito all'usurarietà del tasso effettivo di mora, richiamava le argomentazioni di diritto e di fatto già espresse dal Tribunale di
Firenze nel provvedimento reso nel procedimento di reclamo RG 15671/2016, promosso avverso l'ordinanza del 3.10.2016, evidenziando come non dovesse procedersi a sommatoria tra l'interesse moratorio previsto in contratto ed interesse corrispettivo, stante la differente natura e funzione cui tali tassi assolvono.
Infine, argomentava che gli opponenti non avevano soddisfatto l'onere probatorio che impone alla parte che deduce la violazione dell'usura bancaria di fornire la prova dell'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge
108/1996, non avendo dimostrato l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
8 2. Il giudizio di secondo grado
2.1 e hanno appellato la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza ed hanno rassegnato le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Hanno dedotto i seguenti motivi:
1) In via preliminare e processuale: difetto di legittimazione della cessionaria del credito intervenuta nel processo di primo grado – Mancata prova della ricomprensione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione.
La quale mandataria di era Controparte_5 Controparte_6 intervenuta nel giudizio di primo grado ex art.111 c.p.c in virtù di una cessione del credito conclusa con il già , Controparte_1 Controparte_8 in cui sarebbe ricompreso anche il credito per cui è causa, senza tuttavia fornire la prova di esserne la nuova titolare, essendo allo scopo insufficiente la produzione della G.U. in assenza di produzione del contratto di cessione con indicazione del credito tra quelli ceduti.
2) Primo motivo di impugnazione sul primo motivo di decisione - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. - carenza probatoria - infondatezza – nullità del tasso corrispettivo ex art, 117 comma 6 – 7 tub
– sussistenza.
Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere priva di adeguato supporto probatorio la censura di nullità di cui all'art.117, comma 6, TUB, in quanto il TAEG, previsto nella misura del 6,0393%, sarebbe comprovato dalla produzione del contratto di mutuo stesso;
inoltre, nella fattispecie in esame, il TAEG effettivo applicato sarebbe stato più alto dell'ISC pubblicizzato, così integrando la nullità del tasso corrispettivo e la sua sostituzione di imperio con il tasso minimo dei BOT ai sensi del successivo comma 7 dell'art. 117 TUB.
Infatti, dall'elaborato peritale di parte prodotto nel giudizio, avente carattere indiziario, sarebbe risultato un TAEG effettivo applicato dello 6,07%, in luogo del
TAEG dichiarato dello 6,0393%, ed un TAEG effettivo applicato dello 6,55%, in luogo di un TAEG dichiarato dello 6,0393%, comprensivo di tutti i costi compreso quello assicurativo.
3) Secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione art. 40 comma 2 T.U.B. – mancata decadenza degli attori dal beneficio del termine.
9 Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere “provata per tabulas la decadenza dei debitori dal beneficio del termine risultando iscritta sul bene oggetto di esecuzione, in data successiva alla stipula del contratto di mutuo e all'iscrizione di ipoteca volontaria, un'ipoteca giudiziale in favore della Controparte_7
”, considerando che la fase di merito oggetto dell'opposizione era spiegata
[...] contro il creditore procedente ossia, (poi Controparte_8
) e che la era solamente CP_1 Controparte_7 intervenuta in causa non essendo il principale creditore procedente.
Inoltre, gli appellanti avevano dedotto fino dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado le nullità del contratto di mutuo fondiario n. 53448 del 25.9.2008, che avevano come conseguenza quella di determinare la sostituzione delle clausole nulle ex tunc e quindi di rideterminare il piano di ammortamento secondo legge;
i mutuatari non erano pertanto decaduti dal beneficio del termine e l'azione esecutiva era stata instaurata del tutto illegittimamente per assenza originaria del titolo esecutivo che impedirebbe anche la prosecuzione della procedura su impulso dei creditori intervenuti.
4) Terzo motivo della decisione: violazione e falsa applicazione della legge antiusura n. 108/1996, della legge di interpretazione autentica
n.24/2001, dell'art. 1815 comma 2 c.c. – tasso effettivo di mora - usurarietà ab origine - gratuità del finanziamento.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado ribadendo l'eccezione di usurarietà del tasso effettivo di mora, verificato sulla quota capitale della rata scaduta, poiché il tasso nominale di mora indicato in contratto era un tasso meramente apparente mentre, nei fatti, il tasso effettivo di mora applicato era più elevato per effetto dell'anatocismo legale del tasso di mora sulla rata intera;
in particolare, il tasso effettivo di mora era risultato essere pari al 18,56% sulla prima rata, e quindi superiore al tasso di usura del tempo pari all'8,94%, come risultante dalla perizia tecnica di parte, e tale valore non era stato calcolato tramite la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora.
Ha insistito quindi nel ritenere che l'art. 3 del contratto di mutuo non prevede l'applicazione del tasso di mora sulla sola sorte capitale della rata scaduta, ma, al contrario, sulla rata intera e quindi anche sugli interessi corrispettivi della rata ritardata.
Inoltre, la parte appellante ha dichiarato di dissentire dalle conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
10 19597/2020, allorquando, ritenuta comunque la necessità di effettuare il vaglio antiusura anche con riferimento agli interessi moratori, conclude che, qualora i medesimi interessi moratori siano sopra soglia, in luogo di questi si applicano, in ogni caso, quelli corrispettivi;
piuttosto, in simili ipotesi, si applicherebbe l'art. 1815, comma 2, c.c. con conseguente gratuità del rapporto.
5) Nullità rilevabili d'ufficio – presenti in atti – non rilevate in primo grado e che si eccepiscono per la prima volta nel presente grado di appello: Euribor – pattuizione di tasso variabile su parametro in periodo di accertata manipolazione – nullità della clausola di determinazione del tasso – art. 117, comma 7, TUB.
La parte appellante ha eccepito che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 25.9.2008 prevedendo un tasso variabile determinato sulla base dell'Euribor
a un mese, oltre i punti di spread, e che la Commissione Europea, con provvedimento del 4.12.2013, ha rilevato che esso è stato oggetto di manipolazione nel periodo tra settembre 2005 e maggio 2008, con effetti accertati fino a maggio 2009; da ciò deriverebbe la nullità del tasso corrispettivo basato sull'Euribor per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, con conseguente sostituzione ipso iure con quello minimo dei BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
6) Piano di ammortamento alla francese – violazione artt. 1283-1284
c.c. e 117, co. vii, t.u.b. – nullità ab origine per applicazione del metodo finanziario della capitalizzazione composta –indeterminatezza del tasso – sostituzione del tasso corrispettivo con quello minimo BOT o in via subordinata del tasso legale semplice.
Secondo la parte appellante il mutuo stipulato, che prevede il c.d. piano di ammortamento alla francese, caratterizzato da rata costante e regime finanziario dell'interesse composto, in realtà celerebbe un fenomeno di anatocismo vietato e che comporterebbe la nullità ab origine del piano di ammortamento per violazione dell'art. 1283 c.c., che non ammette la produzione di interessi su interessi se non nei casi di interessi scaduti, e degli artt. 117, comma 4, TUB, 1418 c.c. e 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, considerato che il tasso di interesse effettivamente applicato risulta occultamente maggiorato rispetto a quello pattuito in contratto in ragione del piano come applicato dalla banca.
7) Mancata indicazione di TAE – capitalizzazione composta – indeterminatezza del tasso effettivamente applicato.
11 Il contratto di mutuo enuncerebbe unicamente il T.A.N applicato, nella misura dello 5,796%, non presentando però l'indicazione del T.A.E, ossia del tasso effettivo applicato al contratto che, nell'ipotesi di rimborso frazionato quale quello oggetto di causa, differisce dal T.A.N, con conseguente nullità parziale del contratto in relazione alla clausola di determinazione del tasso, per difetto di indicazione del tasso effettivo annuo, e sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo BOT.
8) Con riferimento alla condanna alle spese di lite.
La parte appellante ha chiesto espressamente la riforma del capo condannatorio delle spese di lite in favore delle odierne appellate disposta dal
Giudice di primo grado in virtù del principio della soccombenza ex art. 92 c.p.c..
9) Riproposizione delle istanze istruttorie avanzate ma non ammesse in I grado.
La parte appellante ha insistito nella richiesta di ammissione di CTU tecnico contabile, non condividendo la decisione del Giudice di prime cure che l'aveva ritenuta non necessaria.
2.2 Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta con la quale ha rassegnato le conclusioni sopra riportate ed ha riproposto le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
Circa il primo motivo di impugnazione, relativo alla carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito originario del Controparte_1 [...]
ne ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza, precisando che Controparte_5 la causa di opposizione all'esecuzione e il relativo processo esecutivo erano iniziati allorquando il credito era, pacificamente, nella titolarità del CP_1 CP_1 essendo la cessione del credito avvenuta in corso di causa;
nel giudizio, comunque, esisteva almeno un legittimo contraddittore della parte appellante.
Circa il secondo motivo di appello, ha contestato nuovamente che il contratto Part di mutuo prevedesse un errore nel calcolo dell' a svantaggio dei mutuatari, deducendo che tale allegazione non era stata provata dagli odierni appellanti e, Part comunque, una erronea indicazione dell' non avrebbe comportato una maggiore onerosità del finanziamento, ma solamente una erronea rappresentazione del costo complessivo per il cliente, da cui deriverebbero esclusivamente conseguenze risarcitorie a carico della banca.
Circa il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto la correttezza del ragionamento del Giudice di primo grado, che aveva dichiarato gli appellanti
12 decaduti dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 9 del capitolato delle condizioni generali del contratto, laddove veniva prevista la decadenza al verificarsi di una ipotesi prevista dall'art. 1186 c.c., avendo le parti incluso pattiziamente alcune circostanze ritenute rivelatrici dello stato di insolvenza previsto dalla norma del codice civile, tra cui anche l'iscrizione di ipoteche successiva a quella del mutuo, circostanza questa effettivamente verificatasi in quanto i avevano subito Parte_2 un'iscrizione ipotecaria giudiziale.
Circa il quarto motivo di appello, relativo alla pattuizione di interessi moratori usurari in forza della capitalizzazione insista nel sistema di ammortamento del contratto, tanto da determinare un TEG superiore al tasso soglia e quindi un'usura genetica, ha rilevato che l'anatocismo non potesse mai verificarsi nei mutui con ammortamento “alla francese” e che, comunque, gli interessi moratori non sarebbero usurari anche perché il contratto prevedeva la pattuizione della clausola di salvaguardia che, in ogni caso, renderebbe legittimo il contratto di mutuo;
sarebbe inoltre errata la tesi per cui gli interessi corrispettivi si sommerebbero con i moratori per il calcolo della verifica del superamento del tasso soglia ex art. 2 L.
108/1996.
Relativamente al quinto motivo di appello, ha evidenziato che le doglianze relative alla manipolazione del tasso Euribor erano state avanzate per la prima volta in appello e che la parte appellante non aveva dimostrato che, a fronte del contratto di mutuo stipulato il 25.9.2008, e cioè dopo la cessazione della manipolazione dell'Euribor avvenuta in data 30.5.2008, il cartello anticoncorrenziale sarebbe comunque occultamente proseguito e avrebbe coinvolto l'appellata Controparte_1
In merito al sesto motivo di appello, ha negato che il piano di ammortamento alla francese determini un meccanismo anatocistico, come confermato dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto.
Circa il settimo motivo di impugnazione, inerente la nullità del mutuo per indeterminatezza degli interessi applicati, ha rilevato come fosse la stessa parte appellante a dolersi dell'erronea indicazione del tasso ISC, che quindi doveva considerarsi perfettamente esposto nel contratto;
in ogni caso, il tasso era assolutamente determinabile e la parte appellante non avrebbe allegato, né provato in che cosa sarebbe consistita l'indeterminabilità del tasso di interesse.
Infine, ha dedotto l'infondatezza dell'ottavo motivo di impugnazione, in quanto il Giudice di primo grado aveva correttamente applicato il principio della
13 soccombenza, e la CTU richiesta era inammissibile perché esplorativa e comunque non necessaria.
2.3 Si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per essere l'impugnazione pretestuosa e destituita di ogni fondamento, e dunque tale da non avere ragionevole probabilità di essere accolta, e di confermare la sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Ha ribadito di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove introdotte dalla odierna parte appellante nel giudizio di primo grado nella memoria difensiva del 30.1.2021 e nella memoria conclusionale del 20.9.2021, in quanto tardive, come già dedotto nelle proprie note del 6.10.2021, rilevando per mero scrupolo difensivo che le eccezioni relative alla presunta applicazione di un tasso di interesse anatocistico ed indeterminato in quanto calcolate secondo il sistema dell'ammortamento alla francese sono infondate in quanto esso non comporta l'applicazione di interessi anatocistici, né presenta il problema di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali poiché, per pacifica giurisprudenza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali;
anche l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
Relativamente all'eccezione di nullità del tasso Euribor, ha dedotto che la parte appellante, oltre a non aver provato che la pattuizione di cui al contratto di mutuo sia stata affetta da manipolazioni di sorta, non aveva neppure dimostrato che le fattispecie illecite accertate dalla Commissione Europea nel periodo 2005-
2008 avessero, neppur in minima misura, interessato il contratto in oggetto.
Ha precisato infine di essere intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Firenze n. 712/2015 sulla base del decreto ingiuntivo n. 41/2011 emesso in data 21.1.2011 dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di OL, notificato in data 28.1.2011 e munito di formula esecutiva il 22.3.2011 oggetto di causa di opposizione decisa dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
4034/2014, che aveva confermato in toto il decreto ingiuntivo n. 41/2011 e respinto l'opposizione, e quindi sulla base di un titolo pienamente autonomo ed
14 efficace ed idoneo a proseguire tale procedura esecutiva anche qualora quello della banca procedente venisse ritenuto illegittimo.
2.4 Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_5
e risposta con la quale ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni sopra riportate e riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
Ha premesso di non accettare il contraddittorio sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto domanda nuova ed inammissibile, e ha rilevato di aver depositato nel fascicolo telematico del giudizio di primo grado, in data
20.12.2018, l'atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. con il quale la cessionaria precisava e documentava di essere divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore tra i Controparte_1 quali rientravano i crediti vantati nei confronti degli odierni appellanti, allegando allo stesso atto d'intervento la copia Gazzetta Ufficiale del 7.6.2018, Parte II n. 65
(doc. 3 fascicolo di primo grado ). Tale pubblicazione rinviava all'elenco di CP_5 tutti crediti inclusi nella cessione in blocco, disponibile al sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, dal quale era possibile rinvenire il numero identificativo dei singoli rapporti di credito ceduti e la specificazione della loro causa giustificativa;
nel caso di specie, i crediti vantati nei confronti degli appellanti erano indicati alla pagina 64) di tale elenco mediante il numero sofferenza “11240720” e tale numero indicativo (NDG) era peraltro già noto ai mutuatari per effetto della “Comunicazione di avvenuta cessione del credito pro soluto e contestuale diffida al pagamento”, inviata da con raccomandata CP_5
A/R e ricevuta dai debitori in data 16.10.2018 (doc. 4 fascicolo secondo grado
). L'appellata ha inoltre prodotto nel giudizio di secondo grado dichiarazione CP_5 datata 18.11.2022 della cedente, per confermare l'operazione Controparte_1 finanziaria discussa, individuando specificamente le linee di credito, rinvenibili dai debitori con le informazioni già in loro possesso, nonché la legittimazione della cessionaria nel credito oggetto di causa.
Circa il primo motivo di appello, ha rilevato che la parte appellante non ha assolto all'onere della prova in merito all'applicazione del TAEG in misura diversa da quella contrattualmente stabilita, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo la produzione della perizia tecnica di parte, priva tra l'altro del dettaglio, periodo per periodo, delle somme effettivamente corrisposte dai mutuatari in rapporto con
15 gli importi che, secondo gli appellanti, si sarebbero dovuti pagare, il tutto in relazione all'ammontare complessivo della somma mutuata;
in ogni caso, la violazione dell'obbligo informativo da adempiersi mediante la corretta indicazione Part del TAEG o dell' non produrrebbe comunque l'invalidità del contratto di mutuo, né della clausola relativa agli interessi, ma potrebbe, tutt'al più, assurgere a fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale, peraltro mai invocata dagli appellanti.
In merito al secondo motivo di appello, connesso al primo, ha dedotto la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto dirimente l'intervenuta iscrizione ipotecaria effettuata dalla Controparte_7 ai fini della decadenza dal beneficio del termine.
[...]
Relativamente al terzo motivo di appello, ha sostenuto la non usurarietà del contratto di mutuo fondiario ai sensi della delibera CICR del 9.2.2000 e dell'art. 5 del medesimo contratto.
Circa il quarto e quinto motivo di appello, ha dichiarato di non accettare il contradditorio poiché inerente argomentazioni introdotte tardivamente con le memorie conclusionali del primo grado, e, circa il sesto motivo di appello, poiché domanda del tutto nuova.
Per scrupolo difensivo, in merito al quarto motivo di appello inerente la manipolazione del tasso Euribor, ha eccepito che gli appellanti non avevano provato che la pattuizione consacrata nel mutuo stipulato dagli appellanti fosse mai stata affetta da manipolazioni di sorta, non avendo dimostrato che le fattispecie illecite asseritamente accertate dalla Commissione Europea nel periodo
2005-2008 avessero, in qualche misura, interessato il contratto de quo, nè che il tasso applicato al contratto avesse subito qualche “scostamento artificioso”; inoltre, l'istituto mutuante non era ricompreso nel novero delle banche che avrebbero partecipato a intese illecite o di cartello. In ogni caso, l'eventuale violazione di regole di condotta e/o di correttezza non consentirebbe la declaratoria di nullità della clausola contrattuale impugnata, ma legittimerebbe soltanto una domanda risarcitoria.
Il quinto motivo di appello, oltre che del tutto sfornito di prova, sarebbe infondato perché la tesi di una ontologica illegittimità del piano di ammortamento alla francese era smentita da un uniforme indirizzo giurisprudenziale.
Circa il sesto motivo di appello, nessuna norma stabiliva un obbligo di indicazione del TAN.; infatti, l'art. 117 TUB prevedeva l'indicazione, nel contratto
16 di mutuo, del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito”, onere documentale che, nel caso di specie, era stato assolto con chiara indicazione, nel testo contrattuale, del saggio degli interessi corrispettivi e moratori, ma non degli altri indici variamente nominati nella prassi bancaria (ISC, TAEG, TAN, TAE), che integrano dei meri indicatori, ma certamente non dei tassi per i quali si applichi la prescrizione di cui all'art. 117 TUB.
Si è opposta, infine, alla richiesta di ammissione della CTU.
2.5 Con ordinanza del 22.1.2025, la Corte ha dichiarato assorbita ogni altra istanza, ed ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**
3. Le istanze istruttorie riproposte dall'appellante devono essere dichiarate inammissibili perché irrilevanti ai fini della decisione sulla scorta delle motivazioni che seguono. Cont Quanto all'eccezione sollevata dalle parti appellate e CP_12 di inammissibilità dell'appello, è sufficiente osservare come la circostanza che
[...] questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., renda detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr.
Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n. 10422).
L'appello va rigettato.
3.1 In via preliminare, la parte appellante ha eccepito il difetto di legittimazione del cessionario, per mancanza della prova dell'effettiva titolarità del credito, con riferimento all'intervento, nel giudizio di primo grado, ex art. 111
c.p.c. di , mandataria di effettuato in virtù di una CP_5 Controparte_6 cessione del credito conclusa con il già Controparte_1 Controparte_8
, in cui sarebbe ricompreso anche il credito per cui è causa;
[...] [...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, Controparte_5 ha eccepito l'inammissibilità della suddetta domanda, sollevata per la prima volta in appello, e sulla quale ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Premesso che l'eccezione della parte appellante vada correttamente qualificata come contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso, che attiene al merito della controversia, e non come eccezione di carenza di legittimazione attiva, ovvero della titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto (Cass. civ. n. 32814/2023, Cass.
17 civ. n. 7776/2017), osserva la Corte che detta contestazione non possa dirsi tardiva, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio e dunque non soggetta a termini preclusivi.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2951/2016, ha infatti definitivamente statuito che il convenuto possa contestare in ogni fase del giudizio la titolarità del diritto dedotto dall'attore: “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per
l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”. La successiva ordinanza n. 39528/2021 della
Suprema Corte ha chiarito che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta non una eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Venendo ad analizzare il merito della questione, la cessione del credito in blocco da già , a Controparte_1 Controparte_8 [...]
è stata documentata tramite produzione dell'avviso pubblicato sulla CP_6
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7.6.2018, Parte II n. 65 (doc. 3 fascicolo di primo grado ); tale pubblicazione rinvia all'elenco di tutti crediti CP_5 inclusi nella cessione in blocco, disponibile al sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, dal quale è possibile rinvenire il numero identificativo dei singoli rapporti di credito ceduti;
nel caso di specie, i crediti vantati nei confronti degli appellanti sono indicati alla pagina 64) di tale elenco mediante il numero sofferenza “11240720”.
Unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello , quale CP_5 mandataria di ha altresì depositato dichiarazione del Controparte_6
18.11.2022 (doc. 5 fascicolo di secondo grado ), con la quale CP_5 CP_1
conferma la stipula, in data 1.6.2018, dell'atto di cessione in blocco,
[...] intervenuto tra e di linee di credito, ivi incluse Controparte_6 Controparte_1 quelle afferenti agli odierni appellanti, ed identificate con l'NDG 11240720; il suddetto codice identificativo era stato già comunicato alle parti appellanti a mezzo raccomandata del 30.9.2018, avente ad oggetto la “Comunicazione di avvenuta cessione del credito pro soluto e contestuale diffida al pagamento” (doc. 4 fascicolo
18 di secondo grado ), e pertanto l'inclusione del proprio credito nel blocco CP_5 ceduto era perfettamente conoscibile dai mutuanti.
Ciò appare sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario e, per essa, della mandataria . Controparte_13 CP_5
3.2 Il primo motivo è infondato.
Lamenta l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere priva di adeguato supporto probatorio la censura di nullità di cui all'art. 117, comma 6, TUB, in quanto il TAEG, previsto nella misura del 6,0393%, sarebbe comprovato dalla produzione del contratto di mutuo stesso;
inoltre, nella fattispecie in esame, il TAEG effettivo applicato nella misura del 6,07%, sarebbe stato più alto di quello pubblicizzato in contratto, pari al 6,0393%.
In realtà, il ragionamento del primo Giudice appare condivisibile: se effettivamente la misura del TAEG contrattualmente prevista risulta dimostrata per tabulas dalla produzione del contratto di mutuo, tuttavia la parte appellante non ha assolto l'onere della prova, sulla stessa incombente, relativamente al TAEG effettivamente applicato, non essendo allo scopo sufficiente la produzione dell'elaborato di parte, privo del raffronto tra le somme effettivamente corrisposte dai mutuatari e quelle che avrebbero dovuto pagare in virtù del contratto di mutuo.
Ciò premesso, osserva il Collegio come abbia valenza dirimente, ai fini dell'infondatezza del motivo di impugnazione, la circostanza che, secondo la prevalente giurisprudenza, l'allegazione relativa alla difformità del TAEG/ISC rilevato in concreto rispetto a quello dichiarato in contratto riguardi non un'ipotesi di nullità contrattuale rilevabile d'ufficio bensì, semmai, una condotta eventualmente qualificabile in termini di inadempimento.
Il predetto "indicatore", infatti, lungi dallo svolgere alcuna funzione o valore di "regola di validità", tantomeno essenziale, del contratto, costituisce un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, avente cioè lo scopo di porre il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi,
e non incide né sul contenuto della prestazione a carico del cliente, in quanto non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell'operazione, né sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, che sono definite dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali;
per questo, l'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono, ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti né, tantomeno,
19 comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. In questo senso, tale erronea indicazione può, semmai, costituire violazione di una regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
In questo senso, la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
25199/2024: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs.
n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”; analogamente, Cassazione n. 4597/2023.
3.3 Il secondo motivo è parimenti infondato.
La Corte, premesso che il contratto di mutuo non possa dichiararsi nullo, perché risultano infondati tutti i motivi dedotti in proposito dalla parte appellante, come verrà argomentato nel proseguo, e che conseguentemente non possa procedersi alla sostituzione delle clausole nulle, osserva come il ragionamento del
Giudice di primo grado, in merito alla decadenza degli appellanti dal beneficio del termine, sia corretto.
L'art. 9 del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo, letteralmente prevede la decadenza dal beneficio del temine del mutuatario e la risoluzione del contratto, tra le altre, nelle ipotesi di “iscrizioni di ipoteca legali o giudiziali sopravvenute a carico del Cliente o del terzo datore di ipoteca che – a giudizio della Banca – possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito”, e nelle ipotesi di cui all'art. 40, comma 2, TUB, ovvero in caso di ritardato pagamento verificatosi almeno sette volte, anche non consecutive.
Nel caso di specie, risultano essersi verificate entrambe le ipotesi di decadenza dal termine in quanto, al momento della risoluzione operata dal
[...] con raccomandata 9.12.2014 (doc. 15 fascicolo di primo grado CP_1 [...]
, i mutuatari erano morosi di n. 33 rate ed avevano subito, in data CP_14
24.3.2011, e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo avvenuta
20 il 25.9.2008, iscrizione ipotecaria da parte della CP_7 Controparte_7 in virtù del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, Sezione
[...] distaccata di OL (doc. 5 fascicolo di primo grado;
invero, risulta CP_9 irrilevante e non osta all'applicazione della clausola sopra richiamata, la circostanza che l'iscrizione ipotecaria sia avvenuta a favore della Controparte_7
creditrice intervenuta, e non a favore di , creditore
[...] CP_1 principale.
3.4 Il terzo motivo, è infondato.
L'appellante insiste nel sostenere che il tasso nominale di mora indicato in contratto fosse un tasso meramente apparente mentre, nei fatti, il tasso effettivo di mora applicato fosse più elevato per effetto dell'anatocismo legale del tasso di mora sulla rata intera;
in particolare, il tasso effettivo di mora era risultato essere pari al 18,56% sulla prima rata, e quindi superiore al tasso di usura del tempo pari all'8,94%.
Il Collegio condivide l'argomentazione del primo Giudice laddove evidenzia, in primis, che la parte appellante ha dedotto l'usurarietà dei tassi di interesse applicati in modo del tutto generico, e non ha dimostrato specificatamente le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
La perizia di parte prodotta dall'odierno appellante dà atto che nel contratto di finanziamento in esame vengono pattuiti interessi di mora nella misura del tasso nominale maggiorato di 2 punti percentuali, quindi pari al 7,80%, e comunque nel rispetto della legge 108/1996, ma che le somme in scadenza nel piano di rimborso di un mutuo sono costituite dalle rate del piano di ammortamento che contengono una quota capitale e una di interessi;
l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata (capitale + interessi) determinerebbe un fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., così come sancito dalla Sentenza della Corte di
Cassazione del 20 febbraio 2003, n. 2593. In sostanza, l'appellante lamenta che il regime di ammortamento alla francese, previsto all'art. 6 del contratto di mutuo, determinerebbe un fenomeno anatocistico non consentito.
L'argomentazione non è condivisibile alla luce dei principi vigenti in materia, così come ampiamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e condivisi da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'invalidità dei piani di ammortamento alla francese. Infatti, con riferimento alle denunciate conseguenze 'anatocistiche' dell'ammortamento alla francese (fattispecie in cui gli interessi producono, a loro
21 volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi), le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.15130/2024, hanno ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 c.c.” (conf. v.
Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 34677/2022; Cass. n.
13144/2023; Cass. n. 27823/2023).
Deve dunque escludersi che nell'ammortamento alla francese la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo: “è, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
Anche con riferimento all'espressione interesse “composto” - ossia che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” -, la Suprema
Corte fa propri i precedenti di legittimità secondo cui “nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo" (Cass. n.
34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n.
27823/2023).
Dello stesso avviso, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.
1168/2025: “In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento "alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi
22 adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale”.
Inoltre, sempre in merito alla pretesa illegittimità del meccanismo anatocistico previsto nel contratto in esame, consistente nel computo degli interessi di mora non sulla quota capitale, ma sull'intera rata, comprensiva anche degli interessi corrispettivi, va evidenziato che la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora verrà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, citata dalla stessa parte appellante nella propria perizia tecnica.
Difatti, tale delibera del CICR prevede espressamente che "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica".
Nel caso di specie, l'art.5 del contratto di mutuo espressamente prevede l'applicazione del suddetto meccanismo di calcolo degli interessi di mora: in tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori, rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi.
3.5 Il quarto motivo, è infondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che le eccezioni di nullità di cui al quarto ed al quinto motivo di appello risultano formulate solamente in sede di memorie conclusionali di primo grado, mentre l'eccezione di nullità di cui al sesto motivo di appello costituisce domanda nuova ex art. 345 c.p.c.; tuttavia la Corte procede al loro esame in ossequio al principio, sancito dalla Sezioni Unite, per cui “il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del
23 gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.”
(Cass. civ., sez. un., n. 7294/2017).
Con il quarto motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust attesa la manipolazione del tasso Euribor, così come accertato dalla Commissione Europea nel dicembre del 2013.
Invero, dalla decisione della Commissione europea del 4.12.2013 emerge che le “pratiche collusive” accertate e sanzionate ex art. 101 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea hanno interessato alcuni specifici operatori
(otto), in un determinato periodo temporale (settembre 2005 al maggio 2008).
Nella fattispecie per cui è causa, la banca mutuante risulta del tutto estranea alle pratiche collusive accertate dalla Commissione;
inoltre, il mutuo è stato erogato in data 25.9.2008, e dunque in epoca successiva al periodo oggetto delle decisioni.
A tale proposito, la Corte di Cassazione (III Sezione, n. 12007 del 3.5.2024) ha affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE (…) Il riferimento, quanto al tasso variabile, al parametro Euribor non è in alcun modo in collegamento esecutivo con l'accertata condotta anti-competitiva, né è diretto a
24 realizzarne gli scopi illeciti e quindi non vi è ragione alcuna per la sanzione di invalidità “derivata””.
La citata sentenza, dunque, sottolinea anche l'importanza di fornire prove concrete dell'alterazione del parametro esterno del valore dell'Euribor e del danno subito per dimostrare la nullità parziale delle clausole.
In conclusione, anche in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte, sembra da escludersi la nullità del contratto di mutuo in esame per violazione della normativa antitrust e manipolazione del tasso Euribor, poiché non risulta che , già Controparte_15 [...]
oggi abbia partecipato alla pratica Controparte_16 Controparte_1 collusiva, né vi sono elementi per ritenere che la banca si sia consapevolmente avvalsa delle altrui pratiche collusive con pregiudizio della sua controparte contrattuale.
3.6 Parimenti, il quinto motivo di appello è infondato.
La parte appellante eccepisce che il mutuo stipulato prevede il c.d. piano di ammortamento alla francese, caratterizzato da rata costante e regime finanziario dell'interesse composto, che in realtà celerebbe un fenomeno di anatocismo vietato e che comporterebbe la nullità ab origine del piano di ammortamento per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'indeterminatezza del tasso di interesse.
Il motivo rimane parzialmente assorbito da quanto già argomentato nell'analisi del terzo motivo di appello in merito alla legittimità del meccanismo anatocistico previsto nel contratto in esame;
circa il profilo della lamentata indeterminatezza del tasso di interesse, risulta dirimente il recente orientamento sulla materia della Suprema Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15130/2024, hanno infatti statuito che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nello stesso senso, argomenta la Corte di Cassazione con la recente
Ordinanza n. 7382/2025: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna
25 capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale
e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
3.7 Anche il sesto motivo di appello è infondato.
Lamenta l'appellante che il contratto di mutuo enuncerebbe unicamente il TAN applicato, nella misura dello 5,796%, non presentando però l'indicazione del T.A.E, ossia del tasso effettivo applicato al contratto che, nell'ipotesi di rimborso frazionato quale quello oggetto di causa, differisce dal TAN, con conseguente nullità parziale del contratto in relazione alla clausola di determinazione del tasso, per difetto di indicazione del tasso effettivo annuo, e sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo del BOT
Neppure la suddetta censura appare condivisibile ed è assorbita dalle argomentazioni di cui al primo motivo di appello;
così come il TAEG/ISC, anche il
TAE (Tasso annuo effettivo) non rientra tra i tassi di interesse o tra le condizioni economiche del contratto di mutuo. Pertanto, la loro mancata o errata indicazione non causa alcuna nullità, né di indeterminatezza del contratto.
Infatti, l'art. 117 TUB. prevede l'indicazione, nel contratto di mutuo, del “tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito”, ma non degli altri indici variamente nominati nella prassi bancaria (ISC,
TAEG, TAN, TAE), che integrano dei meri indicatori, ma certamente non dei tassi per i quali si applichi la prescrizione di cui all'art. 117 TUB.
In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
26 Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
3149/2021, emessa in data 7.12.2021 e pubblicata in data 9.12.2021 dal Tribunale di Firenze;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, nei confronti di ciascuna delle parti appellate costituite
[...]
e in € 6.946,00 per compensi CP_1 Controparte_2 Controparte_6 professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. compensa le spese di lite tra la parte appellante e la parte appellata non costituita Controparte_7
4. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.7.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 16.6.2022 al numero 1137/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 3149/2021 emessa dal
Tribunale di Firenze il 7.12.2021 e pubblicata il 9.12.2021 pendente fra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Chiericati (C.F. C.F._3
) e dall'avv. Francesca Albanese (C.F. ), C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto
Nannelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._6 del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata da Controparte_3
[...] già (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_4 P.IVA_4
Roberto Parretti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._7 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(C.F. ), non in proprio Controparte_5 P.IVA_5 ma nella qualità di mandataria di (C.F. e P.IVA Controparte_6
), rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Mario Palmieri (C.F. P.IVA_6
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._8 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(C.F., P. I.V.A. Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_7
PARTE APPELLATA CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni e diversa contraria istanza, deduzione o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, Sez. III Civile,
n. 3149/2021 pubblicata il 09.12.2021, G.I. dott. Mario Ferreri, a definizione del procedimento sub R.G. n. 19245/2016, comunicata in data 09.12.2021 e MAI notificata, In via principale e pregiudiziale di rito: - Accertare e dichiarare, per tutti
i motivi di cui al presente atto, il difetto di legittimazione attiva della creditrice
[...]
a mezzo della mandataria e, per CP_6 Controparte_5
l'effetto, dichiararne l'estromissione dal processo;
Nel merito: - Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della sedicente cessionaria intervenuta ad agire nei confronti degli appellanti e, in particolare, Accertando e dichiarando: -
l'inesistenza del diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi dedotti, accertando e dichiarando:− l'usurarietà del mutuo e le sue conseguenze come in narrativa anche sulla insussistenza del titolo esecutivo e conseguentemente la nullità della risoluzione contrattuale illegittima, - Depurare il piano di ammortamento originario della quota di interessi e ricontabilizzare i pagamenti effettuati dal mutuatario alla sola quota capitale delle rate del piano;
-
Dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto l'atto di precetto, e
2 conseguentemente, dichiarare nulli e di nessun giuridico effetto gli atti ulteriori, quali la notifica del pignoramento, la trascrizione del pignoramento l'apertura del procedimento esecutivo, e per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Firenze la cancellazione della trascrizione del pignoramento ed estinguere l'odierna procedura esecutiva immobiliare;
- In ogni caso - accertare e dichiarare la nullità del tasso corrispettivo per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, art. 117, co. 4-6, T.U.B., con conseguente operatività dell'articolo 117 comma 7 del T.U.B. e conseguente inazionabilità del mutuo come titolo esecutivo con conseguente illegittimità della risoluzione del contratto;
-
Dichiarare nullo il tasso corrispettivo in quanto indicizzato su parametro Euribor in periodo di manipolazione;
- Accertare e dichiarare l'applicazione di anatocismo occulto in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, co. 2, c.c. e art. 117, co.
4, T.U.B. e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento al tasso minimo
B.O.T. ovvero in subordine al tasso legale semplice, e conseguente inazionabilità del mutuo come titolo esecutivo con conseguente illegittimità della risoluzione del contratto;
- In tutti i casi valorizzare le somme anticipatamente versate con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria - In ogni caso: dichiarare non dovuta la prestazione inesattezza più onerosa richiesta dalla ai mutuatari sia nel CP_7 caso di usura che in caso di nullità del tasso e quindi dichiarare che gli attori non si sono mai resi inadempienti nel pagamento delle rate ai sensi dell'at. 1218 c.c. -
Sugli Interventi - dichiarare che gli intervenuti nella procedura non possono proseguire la presente procedura esecutiva per effetto dell'inesistenza originaria del titolo esecutivo da cui essa trae origine per i motivi di cui in narrativa Sulle spese: - Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge, per entrambi i gradi di giudizio, spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. e pregiudizialmente e contemporaneamente In via istruttoria: - disporsi apposita
CTU contabile volta a determinare i tassi effettivi pattuiti nel contratto di mutuo sia con riferimento al tasso moratorio, sia con riferimento al tasso corrispettivo. In particolare si determini il TEG e l'ISC o TAEG alla stipula avendo riguardo alle pattuizioni indicate nel contratto - In caso di riscontrato superamento della soglia di usura del tasso moratorio depuri il piano di ammortamento originario della quota interessi, ricontabilizzi i pagamenti effettuati dal mutuatario oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alla sola quota capitale delle rate di piano;
- In caso di riscontrata nullità del tasso corrispettivo ex art. 117 TUB comma 6, riformuli il
3 piano di ammortamento al tasso minimo dei Bot ricontabilizzando i pagamenti effettuati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a tale piano riformulato;
Accerti se sussiste anatocismo occulto nel piano di ammortamento originario e, laddove riscontrato, ricalcoli il suddetto piano al tasso minimo B.O.T. ovvero in subordine al Tasso Legale Semplice. - Accertata la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo, provveda il C.T.U. a determinarlo.
Parte appellata““Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze: Controparte_1
1) respingere perché inammissibile e infondato l'appello avversario;
2) vittoria di spese e di onorari. In via istruttoria: 1) Si producono i documenti in premessa e il fascicolo di primo grado. 2) Si ripropongono tutte le domande, eccezioni, istanze
e deduzioni formulate in primo grado che sono da intendersi integralmente ritrascritte”.
Parte appellata“Nel rito Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Firenze dichiarare, in tesi, l'appello inammissibile per i motivi di cui all'art. 348 bis cpc con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese
e compensi professionali anche del presente giudizio di appello. Nel merito Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello e le domande formulate da parte attrice appellante in quanto infondati in fatto ed in diritto e confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente giudizio di appello”.
Parte appellata “in via preliminare e Controparte_5 principale: accertato che l'appello proposto dai sigg. Parte_2 Parte_1
e con l'atto di citazione notificato il 09.06.2022 non ha una
[...] Parte_3 ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi meglio espressi in narrativa, per l'effetto dichiararne l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.
348 bis c.p.c.; nel merito: dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove, così come espressamente qualificate nel presente atto, respingere tutte le domande proposte dagli appellanti Parte_2 Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 09.06.2022, in quanto
[...] Parte_3 inammissibili e/o infondate e comunque meritevoli di rigetto per tutti i motivi meglio espressi in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 3149/2021 Sent. emessa in data 07.12.2021 dal Tribunale di Firenze
– Giudice: dott. M. Ferreri - pubblicata in data 09.12.2021 a definizione del procedimento n. 19245/2016 R.G. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio.”
4 *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto, avanti al Tribunale di Firenze, il giudizio di merito Parte_3
a seguito di ordinanza emessa in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., con la quale il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare
R.G.E. n.712/2015, introdotta da parte di , Controparte_8 oggi e nell'ambito della quale erano intervenuti ex art. 111 Controparte_1
c.p.c. (nel proseguo: ), mandataria della Controparte_5 CP_5 [...]
quest'ultima cessionaria del credito vantato dal CP_6 Controparte_1
e Controparte_7
Esponevano gli opponenti in primo grado di aver ricevuto, in data 19.11.2015, la notifica da parte del dell'atto di precetto per Controparte_8 la somma di € 542.668,90, in virtù del contratto di mutuo fondiario n. 53448 stipulato in data 25.09.2008, per l'importo finanziato di € 650.000,00, che la parte mutuataria si impegnava a rimborsare in n. 180 rate mensili, e che prevedeva un
TAN variabile iniziale del 5,796% (parametro Euribor 1 mese aumentato di uno spread pari all'1,25%), un ISC (Indice Sintetico di Costo) del 6,0393%, un tasso nominale di mora del 7,80% (determinato da una maggiorazione di due punti sul tasso nominale e comunque nel rispetto della legge 108/96); precisavano che il tasso soglia, alla data della stipula del contratto, era del 8,940%.
Deducevano la nullità del titolo esecutivo costituito dal suddetto contratto di mutuo per violazione della legge in materia di trasparenza bancaria ex art. 117, comma 6, TUB, e per usurarietà del tasso effettivo di mora, così come risultante dall'elaborato peritale prodotto.
In particolare, in relazione al primo profilo di nullità del contratto di mutuo, chiedevano il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT e la declaratoria di inazionabilità del titolo esecutivo per illiquidità del credito;
deducevano che dalla perizia tecnica di parte elaborata seguendo le disposizioni in tema di trasparenza della Banca d'Italia era emerso come, a fronte di un ISC contrattualmente convenuto nella misura del 6,0393%, il tasso effettivamente applicato alla parte mutuataria TAEG fosse più sfavorevole, ovvero del 6,07%, ciò comportando una causa di nullità della clausola per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. ed ex art. 117, commi 6 e 7, del
5 TUB, dovendo di conseguenza essere applicato il tasso minimo dei BOT in sostituzione di quello convenzionale.
Lamentavano inoltre, l'usurarietà dell'anatocismo del tasso effettivo di mora di cui all'art.3 del contratto di mutuo, che non ne prevedeva l'applicazione alla sola quota capitale della rata scaduta, ma anche agli interessi;
così facendo, il tasso di mora, benché dichiarato in contratto in misura inferiore alla soglia di usura, in realtà la superava;
nel caso di specie, il tasso effettivo di mora veniva dichiarato al 7,80 %, ma era effettivamente applicato nella misura del 18,56%, e quindi superiore alla soglia di usura del 8,940%.
Eccepivano la nullità clausola di salvaguardia contrattualmente prevista perché contraria a norma imperativa ove applicata al contratto al momento della stipula, e quindi incapace di neutralizzare l'usurarietà del tasso, con la conseguente applicazione dell'art.1815 c.c.
Inoltre, dalle nullità rilevate consistenti nell'usurarietà del tasso di mora e nella violazione della legge in materia di trasparenza bancaria ex art. 117 TUB, derivava la richiesta di riformulazione del piano restitutorio, depurato dalla quota interessi nel primo caso, e al tasso minimo dei BOT nel secondo.
Argomentavano che la parte mutuataria aveva pagato per anni una prestazione non dovuta ed eccessiva rispetto al dovuto, per poi cessare, a buon diritto, i pagamenti;
non poteva dunque alla medesima imputarsi un ritardato pagamento, con la conseguente illegittimità della risoluzione del contratto da parte della e il diritto della mutuataria di proseguire nei pagamenti sulla base del CP_7 piano di ammortamento alla stipula depurato della quota di interessi non dovuti.
Circa l'intervento di eccepivano che la creditrice procedente aveva CP_9 intrapreso la procedura esecutiva n. 712/2015 RGE pur essendo totalmente sprovvista di un valido titolo esecutivo, e che da ciò conseguiva l'impossibilità per i creditori intervenuti, ancorchè titolati, di proseguire la suddetta procedura.
Si costituiva in giudizio società costituita per la fusione tra Controparte_1 il e la Controparte_8 Controparte_10 contestando in fatto ed in diritto le domande avversarie, ed eccependo la legittimità del recesso dal contratto di mutuo operato dalla banca in data
9.12.2014, per grave inadempimento dei mutuatari ex art. 40, comma 2, TUB, in quanto i medesimi, al giorno del recesso, erano inadempienti nel pagamento di ben 35 rate, composte da € 123.443,80 di capitale ed € 19.392,70 di interessi corrispettivi, e che comunque, ai sensi dell'art. 9 del capitolato delle condizioni
6 generali del contratto, i mutuatari erano decaduti dal beneficio del termine avendo subito un'iscrizione ipotecaria giudiziale, ipotesi prevista dall'art. 1186 c.c., poichè le parti avevano incluso contrattualmente anche la suddetta fattispecie quale circostanza rivelatrice dello stato di insolvenza.
Circa l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria ex art. 117, comma 6, TUB, con ricalcolo del piano di ammortamento e determinazione dei soli interessi BOT, deduceva che controparte non aveva dato prova, né negli atti di causa, né nell'elaborato peritale, dell'erroneo calcolo dell'ISC del contratto di mutuo e che comunque anche una sua eventuale erronea indicazione non avrebbe comportato né la nullità del contratto, né l'applicazione dell'art. 117, comma 6,
TUB ma, al più, avrebbe avuto conseguente risarcitorie.
Contestava l'usurarietà del tasso moratorio, alla luce della prevista clausola di salvaguardia, rilevando che l'anatocismo non si potesse mai verificare nei mutui con ammortamento “alla francese” e che l'art. 5 del contratto di mutuo prevedeva legittimamente la produzione di interessi moratori sulle intere rate scadute dalla loro scadenza e fino al momento del pagamento;
inoltre, ai sensi della concorde giurisprudenza di legittimità sul punto e delle istruzioni di Banca d'Italia, eccepiva come errata la tesi avversaria secondo cui gli interessi corrispettivi si sommerebbero con quelli moratori.
Si costituiva in giudizio rilevando di Controparte_7 essere stata destinataria della notifica del suddetto giudizio di merito, sebbene estranea alla lite avente ad oggetto il contratto di mutuo fondiario stipulato dai mutuatari con il creditore procedente , e di essere intervenuta nella CP_8 procedura RGE 712/2015 in virtù di atto di precetto per la complessiva somma di
€ 258.751,44, oltre interessi legali, come indicati nel decreto ingiuntivo n. 41/2011 emesso in data 21.1.2011 dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di OL.
Deduceva che anche qualora il titolo esecutivo del fosse CP_8 viziato dall'applicazione di interessi usurari, ciò non sarebbe stato sufficiente ad integrare una nullità del medesimo ab origine tale da pregiudicare anche le legittime ragioni della , essendosi comunque CP_7 Controparte_7 concretizzate le ipotesi per la risoluzione del contratto, così come correttamente argomentato nell'ordinanza di rigetto della sospensione del GE per cui le quote degli interessi supposti come indebitamente pagate risultavano comunque inferiori alla quota del capitale non pagato nelle 35 rate scadute;
in ogni caso, la parte
7 mutuataria era comunque decaduta dal beneficio del termine in virtù dell'iscrizione ipotecaria giudiziale.
Con la memoria difensiva del 30.1.2021, e con la memoria conclusionale del
20.9.2021, la parte opponente introduceva nel giudizio, per la prima volta, nuove domande di nullità inerenti all'illegittimo anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese e all'indeterminatezza del tasso pattuito, alla nullità del tasso corrispettivo per esser stato pattuito su parametro Euribor in periodo di manipolazione, domande sulle quali le controparti e CP_5 Controparte_2 dichiaravano di non accettare il contraddittorio in quanto domande nuove e tardive.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.3149/2021 del 7.12.2021, pubblicata il 9.12.2021, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta la domanda proposta dai sigg. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
2) Condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute le spese di lite che liquida per ciascuna di euro esse in 3500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti”.
Argomentava il primo giudice che le parti opponenti non avevano provato, per mezzo di idonea allegazione, l'applicazione da parte della banca di un TAEG superiore a quello contrattualmente stabilito pari al 6,0393%, che risultava provata per tabulas la decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine, risultando iscritta sul bene oggetto di esecuzione, in data successiva alla stipula del contratto di mutuo e all'iscrizione di ipoteca volontaria, un'ipoteca giudiziale in favore della Controparte_7
Circa la contestazione in merito all'usurarietà del tasso effettivo di mora, richiamava le argomentazioni di diritto e di fatto già espresse dal Tribunale di
Firenze nel provvedimento reso nel procedimento di reclamo RG 15671/2016, promosso avverso l'ordinanza del 3.10.2016, evidenziando come non dovesse procedersi a sommatoria tra l'interesse moratorio previsto in contratto ed interesse corrispettivo, stante la differente natura e funzione cui tali tassi assolvono.
Infine, argomentava che gli opponenti non avevano soddisfatto l'onere probatorio che impone alla parte che deduce la violazione dell'usura bancaria di fornire la prova dell'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge
108/1996, non avendo dimostrato l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
8 2. Il giudizio di secondo grado
2.1 e hanno appellato la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza ed hanno rassegnato le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Hanno dedotto i seguenti motivi:
1) In via preliminare e processuale: difetto di legittimazione della cessionaria del credito intervenuta nel processo di primo grado – Mancata prova della ricomprensione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione.
La quale mandataria di era Controparte_5 Controparte_6 intervenuta nel giudizio di primo grado ex art.111 c.p.c in virtù di una cessione del credito conclusa con il già , Controparte_1 Controparte_8 in cui sarebbe ricompreso anche il credito per cui è causa, senza tuttavia fornire la prova di esserne la nuova titolare, essendo allo scopo insufficiente la produzione della G.U. in assenza di produzione del contratto di cessione con indicazione del credito tra quelli ceduti.
2) Primo motivo di impugnazione sul primo motivo di decisione - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. - carenza probatoria - infondatezza – nullità del tasso corrispettivo ex art, 117 comma 6 – 7 tub
– sussistenza.
Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere priva di adeguato supporto probatorio la censura di nullità di cui all'art.117, comma 6, TUB, in quanto il TAEG, previsto nella misura del 6,0393%, sarebbe comprovato dalla produzione del contratto di mutuo stesso;
inoltre, nella fattispecie in esame, il TAEG effettivo applicato sarebbe stato più alto dell'ISC pubblicizzato, così integrando la nullità del tasso corrispettivo e la sua sostituzione di imperio con il tasso minimo dei BOT ai sensi del successivo comma 7 dell'art. 117 TUB.
Infatti, dall'elaborato peritale di parte prodotto nel giudizio, avente carattere indiziario, sarebbe risultato un TAEG effettivo applicato dello 6,07%, in luogo del
TAEG dichiarato dello 6,0393%, ed un TAEG effettivo applicato dello 6,55%, in luogo di un TAEG dichiarato dello 6,0393%, comprensivo di tutti i costi compreso quello assicurativo.
3) Secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione art. 40 comma 2 T.U.B. – mancata decadenza degli attori dal beneficio del termine.
9 Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere “provata per tabulas la decadenza dei debitori dal beneficio del termine risultando iscritta sul bene oggetto di esecuzione, in data successiva alla stipula del contratto di mutuo e all'iscrizione di ipoteca volontaria, un'ipoteca giudiziale in favore della Controparte_7
”, considerando che la fase di merito oggetto dell'opposizione era spiegata
[...] contro il creditore procedente ossia, (poi Controparte_8
) e che la era solamente CP_1 Controparte_7 intervenuta in causa non essendo il principale creditore procedente.
Inoltre, gli appellanti avevano dedotto fino dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado le nullità del contratto di mutuo fondiario n. 53448 del 25.9.2008, che avevano come conseguenza quella di determinare la sostituzione delle clausole nulle ex tunc e quindi di rideterminare il piano di ammortamento secondo legge;
i mutuatari non erano pertanto decaduti dal beneficio del termine e l'azione esecutiva era stata instaurata del tutto illegittimamente per assenza originaria del titolo esecutivo che impedirebbe anche la prosecuzione della procedura su impulso dei creditori intervenuti.
4) Terzo motivo della decisione: violazione e falsa applicazione della legge antiusura n. 108/1996, della legge di interpretazione autentica
n.24/2001, dell'art. 1815 comma 2 c.c. – tasso effettivo di mora - usurarietà ab origine - gratuità del finanziamento.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado ribadendo l'eccezione di usurarietà del tasso effettivo di mora, verificato sulla quota capitale della rata scaduta, poiché il tasso nominale di mora indicato in contratto era un tasso meramente apparente mentre, nei fatti, il tasso effettivo di mora applicato era più elevato per effetto dell'anatocismo legale del tasso di mora sulla rata intera;
in particolare, il tasso effettivo di mora era risultato essere pari al 18,56% sulla prima rata, e quindi superiore al tasso di usura del tempo pari all'8,94%, come risultante dalla perizia tecnica di parte, e tale valore non era stato calcolato tramite la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora.
Ha insistito quindi nel ritenere che l'art. 3 del contratto di mutuo non prevede l'applicazione del tasso di mora sulla sola sorte capitale della rata scaduta, ma, al contrario, sulla rata intera e quindi anche sugli interessi corrispettivi della rata ritardata.
Inoltre, la parte appellante ha dichiarato di dissentire dalle conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
10 19597/2020, allorquando, ritenuta comunque la necessità di effettuare il vaglio antiusura anche con riferimento agli interessi moratori, conclude che, qualora i medesimi interessi moratori siano sopra soglia, in luogo di questi si applicano, in ogni caso, quelli corrispettivi;
piuttosto, in simili ipotesi, si applicherebbe l'art. 1815, comma 2, c.c. con conseguente gratuità del rapporto.
5) Nullità rilevabili d'ufficio – presenti in atti – non rilevate in primo grado e che si eccepiscono per la prima volta nel presente grado di appello: Euribor – pattuizione di tasso variabile su parametro in periodo di accertata manipolazione – nullità della clausola di determinazione del tasso – art. 117, comma 7, TUB.
La parte appellante ha eccepito che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 25.9.2008 prevedendo un tasso variabile determinato sulla base dell'Euribor
a un mese, oltre i punti di spread, e che la Commissione Europea, con provvedimento del 4.12.2013, ha rilevato che esso è stato oggetto di manipolazione nel periodo tra settembre 2005 e maggio 2008, con effetti accertati fino a maggio 2009; da ciò deriverebbe la nullità del tasso corrispettivo basato sull'Euribor per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, con conseguente sostituzione ipso iure con quello minimo dei BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
6) Piano di ammortamento alla francese – violazione artt. 1283-1284
c.c. e 117, co. vii, t.u.b. – nullità ab origine per applicazione del metodo finanziario della capitalizzazione composta –indeterminatezza del tasso – sostituzione del tasso corrispettivo con quello minimo BOT o in via subordinata del tasso legale semplice.
Secondo la parte appellante il mutuo stipulato, che prevede il c.d. piano di ammortamento alla francese, caratterizzato da rata costante e regime finanziario dell'interesse composto, in realtà celerebbe un fenomeno di anatocismo vietato e che comporterebbe la nullità ab origine del piano di ammortamento per violazione dell'art. 1283 c.c., che non ammette la produzione di interessi su interessi se non nei casi di interessi scaduti, e degli artt. 117, comma 4, TUB, 1418 c.c. e 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, considerato che il tasso di interesse effettivamente applicato risulta occultamente maggiorato rispetto a quello pattuito in contratto in ragione del piano come applicato dalla banca.
7) Mancata indicazione di TAE – capitalizzazione composta – indeterminatezza del tasso effettivamente applicato.
11 Il contratto di mutuo enuncerebbe unicamente il T.A.N applicato, nella misura dello 5,796%, non presentando però l'indicazione del T.A.E, ossia del tasso effettivo applicato al contratto che, nell'ipotesi di rimborso frazionato quale quello oggetto di causa, differisce dal T.A.N, con conseguente nullità parziale del contratto in relazione alla clausola di determinazione del tasso, per difetto di indicazione del tasso effettivo annuo, e sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo BOT.
8) Con riferimento alla condanna alle spese di lite.
La parte appellante ha chiesto espressamente la riforma del capo condannatorio delle spese di lite in favore delle odierne appellate disposta dal
Giudice di primo grado in virtù del principio della soccombenza ex art. 92 c.p.c..
9) Riproposizione delle istanze istruttorie avanzate ma non ammesse in I grado.
La parte appellante ha insistito nella richiesta di ammissione di CTU tecnico contabile, non condividendo la decisione del Giudice di prime cure che l'aveva ritenuta non necessaria.
2.2 Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta con la quale ha rassegnato le conclusioni sopra riportate ed ha riproposto le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
Circa il primo motivo di impugnazione, relativo alla carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito originario del Controparte_1 [...]
ne ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza, precisando che Controparte_5 la causa di opposizione all'esecuzione e il relativo processo esecutivo erano iniziati allorquando il credito era, pacificamente, nella titolarità del CP_1 CP_1 essendo la cessione del credito avvenuta in corso di causa;
nel giudizio, comunque, esisteva almeno un legittimo contraddittore della parte appellante.
Circa il secondo motivo di appello, ha contestato nuovamente che il contratto Part di mutuo prevedesse un errore nel calcolo dell' a svantaggio dei mutuatari, deducendo che tale allegazione non era stata provata dagli odierni appellanti e, Part comunque, una erronea indicazione dell' non avrebbe comportato una maggiore onerosità del finanziamento, ma solamente una erronea rappresentazione del costo complessivo per il cliente, da cui deriverebbero esclusivamente conseguenze risarcitorie a carico della banca.
Circa il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto la correttezza del ragionamento del Giudice di primo grado, che aveva dichiarato gli appellanti
12 decaduti dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 9 del capitolato delle condizioni generali del contratto, laddove veniva prevista la decadenza al verificarsi di una ipotesi prevista dall'art. 1186 c.c., avendo le parti incluso pattiziamente alcune circostanze ritenute rivelatrici dello stato di insolvenza previsto dalla norma del codice civile, tra cui anche l'iscrizione di ipoteche successiva a quella del mutuo, circostanza questa effettivamente verificatasi in quanto i avevano subito Parte_2 un'iscrizione ipotecaria giudiziale.
Circa il quarto motivo di appello, relativo alla pattuizione di interessi moratori usurari in forza della capitalizzazione insista nel sistema di ammortamento del contratto, tanto da determinare un TEG superiore al tasso soglia e quindi un'usura genetica, ha rilevato che l'anatocismo non potesse mai verificarsi nei mutui con ammortamento “alla francese” e che, comunque, gli interessi moratori non sarebbero usurari anche perché il contratto prevedeva la pattuizione della clausola di salvaguardia che, in ogni caso, renderebbe legittimo il contratto di mutuo;
sarebbe inoltre errata la tesi per cui gli interessi corrispettivi si sommerebbero con i moratori per il calcolo della verifica del superamento del tasso soglia ex art. 2 L.
108/1996.
Relativamente al quinto motivo di appello, ha evidenziato che le doglianze relative alla manipolazione del tasso Euribor erano state avanzate per la prima volta in appello e che la parte appellante non aveva dimostrato che, a fronte del contratto di mutuo stipulato il 25.9.2008, e cioè dopo la cessazione della manipolazione dell'Euribor avvenuta in data 30.5.2008, il cartello anticoncorrenziale sarebbe comunque occultamente proseguito e avrebbe coinvolto l'appellata Controparte_1
In merito al sesto motivo di appello, ha negato che il piano di ammortamento alla francese determini un meccanismo anatocistico, come confermato dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto.
Circa il settimo motivo di impugnazione, inerente la nullità del mutuo per indeterminatezza degli interessi applicati, ha rilevato come fosse la stessa parte appellante a dolersi dell'erronea indicazione del tasso ISC, che quindi doveva considerarsi perfettamente esposto nel contratto;
in ogni caso, il tasso era assolutamente determinabile e la parte appellante non avrebbe allegato, né provato in che cosa sarebbe consistita l'indeterminabilità del tasso di interesse.
Infine, ha dedotto l'infondatezza dell'ottavo motivo di impugnazione, in quanto il Giudice di primo grado aveva correttamente applicato il principio della
13 soccombenza, e la CTU richiesta era inammissibile perché esplorativa e comunque non necessaria.
2.3 Si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per essere l'impugnazione pretestuosa e destituita di ogni fondamento, e dunque tale da non avere ragionevole probabilità di essere accolta, e di confermare la sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Ha ribadito di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove introdotte dalla odierna parte appellante nel giudizio di primo grado nella memoria difensiva del 30.1.2021 e nella memoria conclusionale del 20.9.2021, in quanto tardive, come già dedotto nelle proprie note del 6.10.2021, rilevando per mero scrupolo difensivo che le eccezioni relative alla presunta applicazione di un tasso di interesse anatocistico ed indeterminato in quanto calcolate secondo il sistema dell'ammortamento alla francese sono infondate in quanto esso non comporta l'applicazione di interessi anatocistici, né presenta il problema di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali poiché, per pacifica giurisprudenza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali;
anche l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
Relativamente all'eccezione di nullità del tasso Euribor, ha dedotto che la parte appellante, oltre a non aver provato che la pattuizione di cui al contratto di mutuo sia stata affetta da manipolazioni di sorta, non aveva neppure dimostrato che le fattispecie illecite accertate dalla Commissione Europea nel periodo 2005-
2008 avessero, neppur in minima misura, interessato il contratto in oggetto.
Ha precisato infine di essere intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Firenze n. 712/2015 sulla base del decreto ingiuntivo n. 41/2011 emesso in data 21.1.2011 dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di OL, notificato in data 28.1.2011 e munito di formula esecutiva il 22.3.2011 oggetto di causa di opposizione decisa dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
4034/2014, che aveva confermato in toto il decreto ingiuntivo n. 41/2011 e respinto l'opposizione, e quindi sulla base di un titolo pienamente autonomo ed
14 efficace ed idoneo a proseguire tale procedura esecutiva anche qualora quello della banca procedente venisse ritenuto illegittimo.
2.4 Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_5
e risposta con la quale ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni sopra riportate e riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
Ha premesso di non accettare il contraddittorio sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto domanda nuova ed inammissibile, e ha rilevato di aver depositato nel fascicolo telematico del giudizio di primo grado, in data
20.12.2018, l'atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. con il quale la cessionaria precisava e documentava di essere divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore tra i Controparte_1 quali rientravano i crediti vantati nei confronti degli odierni appellanti, allegando allo stesso atto d'intervento la copia Gazzetta Ufficiale del 7.6.2018, Parte II n. 65
(doc. 3 fascicolo di primo grado ). Tale pubblicazione rinviava all'elenco di CP_5 tutti crediti inclusi nella cessione in blocco, disponibile al sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, dal quale era possibile rinvenire il numero identificativo dei singoli rapporti di credito ceduti e la specificazione della loro causa giustificativa;
nel caso di specie, i crediti vantati nei confronti degli appellanti erano indicati alla pagina 64) di tale elenco mediante il numero sofferenza “11240720” e tale numero indicativo (NDG) era peraltro già noto ai mutuatari per effetto della “Comunicazione di avvenuta cessione del credito pro soluto e contestuale diffida al pagamento”, inviata da con raccomandata CP_5
A/R e ricevuta dai debitori in data 16.10.2018 (doc. 4 fascicolo secondo grado
). L'appellata ha inoltre prodotto nel giudizio di secondo grado dichiarazione CP_5 datata 18.11.2022 della cedente, per confermare l'operazione Controparte_1 finanziaria discussa, individuando specificamente le linee di credito, rinvenibili dai debitori con le informazioni già in loro possesso, nonché la legittimazione della cessionaria nel credito oggetto di causa.
Circa il primo motivo di appello, ha rilevato che la parte appellante non ha assolto all'onere della prova in merito all'applicazione del TAEG in misura diversa da quella contrattualmente stabilita, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo la produzione della perizia tecnica di parte, priva tra l'altro del dettaglio, periodo per periodo, delle somme effettivamente corrisposte dai mutuatari in rapporto con
15 gli importi che, secondo gli appellanti, si sarebbero dovuti pagare, il tutto in relazione all'ammontare complessivo della somma mutuata;
in ogni caso, la violazione dell'obbligo informativo da adempiersi mediante la corretta indicazione Part del TAEG o dell' non produrrebbe comunque l'invalidità del contratto di mutuo, né della clausola relativa agli interessi, ma potrebbe, tutt'al più, assurgere a fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale, peraltro mai invocata dagli appellanti.
In merito al secondo motivo di appello, connesso al primo, ha dedotto la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto dirimente l'intervenuta iscrizione ipotecaria effettuata dalla Controparte_7 ai fini della decadenza dal beneficio del termine.
[...]
Relativamente al terzo motivo di appello, ha sostenuto la non usurarietà del contratto di mutuo fondiario ai sensi della delibera CICR del 9.2.2000 e dell'art. 5 del medesimo contratto.
Circa il quarto e quinto motivo di appello, ha dichiarato di non accettare il contradditorio poiché inerente argomentazioni introdotte tardivamente con le memorie conclusionali del primo grado, e, circa il sesto motivo di appello, poiché domanda del tutto nuova.
Per scrupolo difensivo, in merito al quarto motivo di appello inerente la manipolazione del tasso Euribor, ha eccepito che gli appellanti non avevano provato che la pattuizione consacrata nel mutuo stipulato dagli appellanti fosse mai stata affetta da manipolazioni di sorta, non avendo dimostrato che le fattispecie illecite asseritamente accertate dalla Commissione Europea nel periodo
2005-2008 avessero, in qualche misura, interessato il contratto de quo, nè che il tasso applicato al contratto avesse subito qualche “scostamento artificioso”; inoltre, l'istituto mutuante non era ricompreso nel novero delle banche che avrebbero partecipato a intese illecite o di cartello. In ogni caso, l'eventuale violazione di regole di condotta e/o di correttezza non consentirebbe la declaratoria di nullità della clausola contrattuale impugnata, ma legittimerebbe soltanto una domanda risarcitoria.
Il quinto motivo di appello, oltre che del tutto sfornito di prova, sarebbe infondato perché la tesi di una ontologica illegittimità del piano di ammortamento alla francese era smentita da un uniforme indirizzo giurisprudenziale.
Circa il sesto motivo di appello, nessuna norma stabiliva un obbligo di indicazione del TAN.; infatti, l'art. 117 TUB prevedeva l'indicazione, nel contratto
16 di mutuo, del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito”, onere documentale che, nel caso di specie, era stato assolto con chiara indicazione, nel testo contrattuale, del saggio degli interessi corrispettivi e moratori, ma non degli altri indici variamente nominati nella prassi bancaria (ISC, TAEG, TAN, TAE), che integrano dei meri indicatori, ma certamente non dei tassi per i quali si applichi la prescrizione di cui all'art. 117 TUB.
Si è opposta, infine, alla richiesta di ammissione della CTU.
2.5 Con ordinanza del 22.1.2025, la Corte ha dichiarato assorbita ogni altra istanza, ed ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**
3. Le istanze istruttorie riproposte dall'appellante devono essere dichiarate inammissibili perché irrilevanti ai fini della decisione sulla scorta delle motivazioni che seguono. Cont Quanto all'eccezione sollevata dalle parti appellate e CP_12 di inammissibilità dell'appello, è sufficiente osservare come la circostanza che
[...] questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., renda detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr.
Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n. 10422).
L'appello va rigettato.
3.1 In via preliminare, la parte appellante ha eccepito il difetto di legittimazione del cessionario, per mancanza della prova dell'effettiva titolarità del credito, con riferimento all'intervento, nel giudizio di primo grado, ex art. 111
c.p.c. di , mandataria di effettuato in virtù di una CP_5 Controparte_6 cessione del credito conclusa con il già Controparte_1 Controparte_8
, in cui sarebbe ricompreso anche il credito per cui è causa;
[...] [...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, Controparte_5 ha eccepito l'inammissibilità della suddetta domanda, sollevata per la prima volta in appello, e sulla quale ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Premesso che l'eccezione della parte appellante vada correttamente qualificata come contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso, che attiene al merito della controversia, e non come eccezione di carenza di legittimazione attiva, ovvero della titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto (Cass. civ. n. 32814/2023, Cass.
17 civ. n. 7776/2017), osserva la Corte che detta contestazione non possa dirsi tardiva, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio e dunque non soggetta a termini preclusivi.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2951/2016, ha infatti definitivamente statuito che il convenuto possa contestare in ogni fase del giudizio la titolarità del diritto dedotto dall'attore: “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per
l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”. La successiva ordinanza n. 39528/2021 della
Suprema Corte ha chiarito che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta non una eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Venendo ad analizzare il merito della questione, la cessione del credito in blocco da già , a Controparte_1 Controparte_8 [...]
è stata documentata tramite produzione dell'avviso pubblicato sulla CP_6
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7.6.2018, Parte II n. 65 (doc. 3 fascicolo di primo grado ); tale pubblicazione rinvia all'elenco di tutti crediti CP_5 inclusi nella cessione in blocco, disponibile al sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, dal quale è possibile rinvenire il numero identificativo dei singoli rapporti di credito ceduti;
nel caso di specie, i crediti vantati nei confronti degli appellanti sono indicati alla pagina 64) di tale elenco mediante il numero sofferenza “11240720”.
Unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello , quale CP_5 mandataria di ha altresì depositato dichiarazione del Controparte_6
18.11.2022 (doc. 5 fascicolo di secondo grado ), con la quale CP_5 CP_1
conferma la stipula, in data 1.6.2018, dell'atto di cessione in blocco,
[...] intervenuto tra e di linee di credito, ivi incluse Controparte_6 Controparte_1 quelle afferenti agli odierni appellanti, ed identificate con l'NDG 11240720; il suddetto codice identificativo era stato già comunicato alle parti appellanti a mezzo raccomandata del 30.9.2018, avente ad oggetto la “Comunicazione di avvenuta cessione del credito pro soluto e contestuale diffida al pagamento” (doc. 4 fascicolo
18 di secondo grado ), e pertanto l'inclusione del proprio credito nel blocco CP_5 ceduto era perfettamente conoscibile dai mutuanti.
Ciò appare sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario e, per essa, della mandataria . Controparte_13 CP_5
3.2 Il primo motivo è infondato.
Lamenta l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere priva di adeguato supporto probatorio la censura di nullità di cui all'art. 117, comma 6, TUB, in quanto il TAEG, previsto nella misura del 6,0393%, sarebbe comprovato dalla produzione del contratto di mutuo stesso;
inoltre, nella fattispecie in esame, il TAEG effettivo applicato nella misura del 6,07%, sarebbe stato più alto di quello pubblicizzato in contratto, pari al 6,0393%.
In realtà, il ragionamento del primo Giudice appare condivisibile: se effettivamente la misura del TAEG contrattualmente prevista risulta dimostrata per tabulas dalla produzione del contratto di mutuo, tuttavia la parte appellante non ha assolto l'onere della prova, sulla stessa incombente, relativamente al TAEG effettivamente applicato, non essendo allo scopo sufficiente la produzione dell'elaborato di parte, privo del raffronto tra le somme effettivamente corrisposte dai mutuatari e quelle che avrebbero dovuto pagare in virtù del contratto di mutuo.
Ciò premesso, osserva il Collegio come abbia valenza dirimente, ai fini dell'infondatezza del motivo di impugnazione, la circostanza che, secondo la prevalente giurisprudenza, l'allegazione relativa alla difformità del TAEG/ISC rilevato in concreto rispetto a quello dichiarato in contratto riguardi non un'ipotesi di nullità contrattuale rilevabile d'ufficio bensì, semmai, una condotta eventualmente qualificabile in termini di inadempimento.
Il predetto "indicatore", infatti, lungi dallo svolgere alcuna funzione o valore di "regola di validità", tantomeno essenziale, del contratto, costituisce un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, avente cioè lo scopo di porre il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi,
e non incide né sul contenuto della prestazione a carico del cliente, in quanto non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell'operazione, né sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, che sono definite dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali;
per questo, l'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono, ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti né, tantomeno,
19 comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. In questo senso, tale erronea indicazione può, semmai, costituire violazione di una regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
In questo senso, la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
25199/2024: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs.
n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”; analogamente, Cassazione n. 4597/2023.
3.3 Il secondo motivo è parimenti infondato.
La Corte, premesso che il contratto di mutuo non possa dichiararsi nullo, perché risultano infondati tutti i motivi dedotti in proposito dalla parte appellante, come verrà argomentato nel proseguo, e che conseguentemente non possa procedersi alla sostituzione delle clausole nulle, osserva come il ragionamento del
Giudice di primo grado, in merito alla decadenza degli appellanti dal beneficio del termine, sia corretto.
L'art. 9 del capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo, letteralmente prevede la decadenza dal beneficio del temine del mutuatario e la risoluzione del contratto, tra le altre, nelle ipotesi di “iscrizioni di ipoteca legali o giudiziali sopravvenute a carico del Cliente o del terzo datore di ipoteca che – a giudizio della Banca – possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito”, e nelle ipotesi di cui all'art. 40, comma 2, TUB, ovvero in caso di ritardato pagamento verificatosi almeno sette volte, anche non consecutive.
Nel caso di specie, risultano essersi verificate entrambe le ipotesi di decadenza dal termine in quanto, al momento della risoluzione operata dal
[...] con raccomandata 9.12.2014 (doc. 15 fascicolo di primo grado CP_1 [...]
, i mutuatari erano morosi di n. 33 rate ed avevano subito, in data CP_14
24.3.2011, e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo avvenuta
20 il 25.9.2008, iscrizione ipotecaria da parte della CP_7 Controparte_7 in virtù del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, Sezione
[...] distaccata di OL (doc. 5 fascicolo di primo grado;
invero, risulta CP_9 irrilevante e non osta all'applicazione della clausola sopra richiamata, la circostanza che l'iscrizione ipotecaria sia avvenuta a favore della Controparte_7
creditrice intervenuta, e non a favore di , creditore
[...] CP_1 principale.
3.4 Il terzo motivo, è infondato.
L'appellante insiste nel sostenere che il tasso nominale di mora indicato in contratto fosse un tasso meramente apparente mentre, nei fatti, il tasso effettivo di mora applicato fosse più elevato per effetto dell'anatocismo legale del tasso di mora sulla rata intera;
in particolare, il tasso effettivo di mora era risultato essere pari al 18,56% sulla prima rata, e quindi superiore al tasso di usura del tempo pari all'8,94%.
Il Collegio condivide l'argomentazione del primo Giudice laddove evidenzia, in primis, che la parte appellante ha dedotto l'usurarietà dei tassi di interesse applicati in modo del tutto generico, e non ha dimostrato specificatamente le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
La perizia di parte prodotta dall'odierno appellante dà atto che nel contratto di finanziamento in esame vengono pattuiti interessi di mora nella misura del tasso nominale maggiorato di 2 punti percentuali, quindi pari al 7,80%, e comunque nel rispetto della legge 108/1996, ma che le somme in scadenza nel piano di rimborso di un mutuo sono costituite dalle rate del piano di ammortamento che contengono una quota capitale e una di interessi;
l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata (capitale + interessi) determinerebbe un fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., così come sancito dalla Sentenza della Corte di
Cassazione del 20 febbraio 2003, n. 2593. In sostanza, l'appellante lamenta che il regime di ammortamento alla francese, previsto all'art. 6 del contratto di mutuo, determinerebbe un fenomeno anatocistico non consentito.
L'argomentazione non è condivisibile alla luce dei principi vigenti in materia, così come ampiamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e condivisi da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'invalidità dei piani di ammortamento alla francese. Infatti, con riferimento alle denunciate conseguenze 'anatocistiche' dell'ammortamento alla francese (fattispecie in cui gli interessi producono, a loro
21 volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi), le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.15130/2024, hanno ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 c.c.” (conf. v.
Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 34677/2022; Cass. n.
13144/2023; Cass. n. 27823/2023).
Deve dunque escludersi che nell'ammortamento alla francese la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo: “è, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
Anche con riferimento all'espressione interesse “composto” - ossia che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” -, la Suprema
Corte fa propri i precedenti di legittimità secondo cui “nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo" (Cass. n.
34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n.
27823/2023).
Dello stesso avviso, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.
1168/2025: “In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento "alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi
22 adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale”.
Inoltre, sempre in merito alla pretesa illegittimità del meccanismo anatocistico previsto nel contratto in esame, consistente nel computo degli interessi di mora non sulla quota capitale, ma sull'intera rata, comprensiva anche degli interessi corrispettivi, va evidenziato che la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora verrà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, citata dalla stessa parte appellante nella propria perizia tecnica.
Difatti, tale delibera del CICR prevede espressamente che "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica".
Nel caso di specie, l'art.5 del contratto di mutuo espressamente prevede l'applicazione del suddetto meccanismo di calcolo degli interessi di mora: in tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori, rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi.
3.5 Il quarto motivo, è infondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che le eccezioni di nullità di cui al quarto ed al quinto motivo di appello risultano formulate solamente in sede di memorie conclusionali di primo grado, mentre l'eccezione di nullità di cui al sesto motivo di appello costituisce domanda nuova ex art. 345 c.p.c.; tuttavia la Corte procede al loro esame in ossequio al principio, sancito dalla Sezioni Unite, per cui “il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del
23 gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.”
(Cass. civ., sez. un., n. 7294/2017).
Con il quarto motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust attesa la manipolazione del tasso Euribor, così come accertato dalla Commissione Europea nel dicembre del 2013.
Invero, dalla decisione della Commissione europea del 4.12.2013 emerge che le “pratiche collusive” accertate e sanzionate ex art. 101 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea hanno interessato alcuni specifici operatori
(otto), in un determinato periodo temporale (settembre 2005 al maggio 2008).
Nella fattispecie per cui è causa, la banca mutuante risulta del tutto estranea alle pratiche collusive accertate dalla Commissione;
inoltre, il mutuo è stato erogato in data 25.9.2008, e dunque in epoca successiva al periodo oggetto delle decisioni.
A tale proposito, la Corte di Cassazione (III Sezione, n. 12007 del 3.5.2024) ha affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE (…) Il riferimento, quanto al tasso variabile, al parametro Euribor non è in alcun modo in collegamento esecutivo con l'accertata condotta anti-competitiva, né è diretto a
24 realizzarne gli scopi illeciti e quindi non vi è ragione alcuna per la sanzione di invalidità “derivata””.
La citata sentenza, dunque, sottolinea anche l'importanza di fornire prove concrete dell'alterazione del parametro esterno del valore dell'Euribor e del danno subito per dimostrare la nullità parziale delle clausole.
In conclusione, anche in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte, sembra da escludersi la nullità del contratto di mutuo in esame per violazione della normativa antitrust e manipolazione del tasso Euribor, poiché non risulta che , già Controparte_15 [...]
oggi abbia partecipato alla pratica Controparte_16 Controparte_1 collusiva, né vi sono elementi per ritenere che la banca si sia consapevolmente avvalsa delle altrui pratiche collusive con pregiudizio della sua controparte contrattuale.
3.6 Parimenti, il quinto motivo di appello è infondato.
La parte appellante eccepisce che il mutuo stipulato prevede il c.d. piano di ammortamento alla francese, caratterizzato da rata costante e regime finanziario dell'interesse composto, che in realtà celerebbe un fenomeno di anatocismo vietato e che comporterebbe la nullità ab origine del piano di ammortamento per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'indeterminatezza del tasso di interesse.
Il motivo rimane parzialmente assorbito da quanto già argomentato nell'analisi del terzo motivo di appello in merito alla legittimità del meccanismo anatocistico previsto nel contratto in esame;
circa il profilo della lamentata indeterminatezza del tasso di interesse, risulta dirimente il recente orientamento sulla materia della Suprema Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15130/2024, hanno infatti statuito che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nello stesso senso, argomenta la Corte di Cassazione con la recente
Ordinanza n. 7382/2025: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna
25 capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale
e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
3.7 Anche il sesto motivo di appello è infondato.
Lamenta l'appellante che il contratto di mutuo enuncerebbe unicamente il TAN applicato, nella misura dello 5,796%, non presentando però l'indicazione del T.A.E, ossia del tasso effettivo applicato al contratto che, nell'ipotesi di rimborso frazionato quale quello oggetto di causa, differisce dal TAN, con conseguente nullità parziale del contratto in relazione alla clausola di determinazione del tasso, per difetto di indicazione del tasso effettivo annuo, e sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo del BOT
Neppure la suddetta censura appare condivisibile ed è assorbita dalle argomentazioni di cui al primo motivo di appello;
così come il TAEG/ISC, anche il
TAE (Tasso annuo effettivo) non rientra tra i tassi di interesse o tra le condizioni economiche del contratto di mutuo. Pertanto, la loro mancata o errata indicazione non causa alcuna nullità, né di indeterminatezza del contratto.
Infatti, l'art. 117 TUB. prevede l'indicazione, nel contratto di mutuo, del “tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito”, ma non degli altri indici variamente nominati nella prassi bancaria (ISC,
TAEG, TAN, TAE), che integrano dei meri indicatori, ma certamente non dei tassi per i quali si applichi la prescrizione di cui all'art. 117 TUB.
In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
26 Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
3149/2021, emessa in data 7.12.2021 e pubblicata in data 9.12.2021 dal Tribunale di Firenze;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, nei confronti di ciascuna delle parti appellate costituite
[...]
e in € 6.946,00 per compensi CP_1 Controparte_2 Controparte_6 professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. compensa le spese di lite tra la parte appellante e la parte appellata non costituita Controparte_7
4. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.7.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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