Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4086 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019 decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 20.1.2025 tra
(cod. fisc. E Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliati Parte_2 CodiceFiscale_2 in Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe de Simone, che li rappresenta e difende per procura alle liti a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellanti- e (cod. fisc. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 44, Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Amedeo Pomponio, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e ri- sposta;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
O S S E R V A T O che e hanno proposto appello av- Parte_1 Parte_2 verso la sentenza n. 23902/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, il 13.12.2023 nel giudizio iscritto al n. 72473 del r.g.a.c. dell'anno 2015 di quell'Ufficio giudiziario;
e la avessero raggiunto
[...] Controparte_1 un accordo e transatto la controversia, impegnandosi ad abbandonare il pre- sente giudizio a spese legali interamente compensate, e quindi ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, concludendo per la dichiarazione di estin- zione del presente giudizio di appello;
che in data 28.2.2022 la ha Controparte_1 depositato la propria accettazione della rinuncia agli atti da parte di Pt_3 nella Parte_1
che l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dun- que, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass., Sez. II,
3.8.1999 n. 8387); che l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedi- mento davanti al tribunale;
che – come si è detto sopra – le parti suddette, e la Parte_1 appellata, hanno trovato un accordo anche in ordine alle spese di lite, CP_1 espressamente concludendo perché venga disposta l'integrale compensa- zione delle spese di lite tra le stesse;
che l'altro appellante, , non ha rinunciato agli atti del pre- Parte_2 sente giudizio, ma – al contempo – non ha coltivato lo stesso: infatti, dopo la rinuncia agli atti da parte di non sono state deposi- Controparte_4 tate memorie conclusionali e note di udienza nel termine assegnato con de- creto di questo Collegio del 25.11.2024; che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti, premesso di avere stipulato con la Banca convenuta il contratto di mutuo rep. n. 19610 del 27.9.2001 alle seguenti condizioni: tasso effettivo di estinzione anticipata del contratto pari al 21,478%, tasso complessivo del mutuo (6.150% + 9.150%) superiore del 3.49% al tasso soglia antiusura e 2 tasso complessivo di mora al 30,729%, deducevano la nullità parziale del contratto ex art. 1815 c.c. per usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti e per indeterminatezza del tasso effettivo a causa della mancata indicazione dell''ISC e per effetto del piano di ammortamento alla francese, evidenziando la necessità, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura. della sommatoria tra tutte le spese relative al contratto e i tassi d'interesse pattuiti;
che, in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra Parte_1
e la e – soprattutto – della Controparte_1 conseguente estinzione anticipata del mutuo oggetto del presente giudizio da parte della suddetta appellante, è venuto meno l'interesse (anche) di
[...]
al presente giudizio;
Controparte_5
che, infatti, una volta estinto il rapporto di mutuo non permane – con tutta evidenza – un interesse del mutuante all'accertamento della nullità delle con- dizioni contrattuali a suo tempo pattuito, e segnatamente sia delle clausole relative agli interessi di mora, le quali non potranno più avere applicazione in futuro, mentre con riguardo al periodo contrattuale le posizioni di dare/avere tra le parti risultano definite;
sia della previsione del tasso corri- spettivo, non avendo allegato e provato, nel corso del Parte_2 giudizio di primo grado, di avere lo stesso – ed esclusivamente lui – provve- duto al pagamento delle rate di mutuo, e quindi ad avere diritto alla restitu- zione di quanto asseritamente indebitamente corrisposto alla banca;
che il giudice deve, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, vale a dire qualora risulti ritual- mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle spese di lite, dovendo il giudice in tale caso provvedere sulle stesse secondo il prin- cipio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 2.8.2004, n. 14775; Cass. 1°.4.2004, n. 6393); che, nel caso in esame, l'estinzione del rapporto di mutuo da parte dell'altra appellante e quanto sopra rilevato determina una situazione che ha eliminato la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e contraddire, il quale consiste nell'esigenza di ottenere un risultato
3 utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. 28.7.2004, n. 14194); che, quanto alle spese del presente grado di giudizio tra Parte_2
e la è necessario considerare Controparte_1 come lo stesso abbia proposto appello unitamente ad Parte_1
e, quindi, le difese svolte dall'appellata sono le medesime con riguardo all'appello proposto da entrambi gli appellanti;
e che, essendo intervenuto un accordo transattivo anche in ordine alle spese del presente giudizio tra la rinunciante agli atti e la appellata, sussistono gravi ed eccezionali CP_1 ragioni (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite anche tra e la Parte_2 Controparte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello proposto da Parte_4 avverso la sentenza n. 23902/2019 emessa dal Tribunale di Roma,
[...] in composizione monocratica, il 13.12.2023; dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al giu- dizio di appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
23902/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 13.12.2023; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Roma, 20.1.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
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