Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBB3497/ IN NOME D 02 dal Sig. S per diritti 1.55 11.12.03.02 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pizancimento SEZIONE TERZA CIVILE Банкі Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16719/99Dott. GA FIDUCCIA Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron.8353 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Rep. 897 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NT ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 55 diritti € per RIZZI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ------ IL CANCELLIERE MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, difeso dall'avvocato RAFFAELE CHIARIELLO con CANCELLERIA studio in 70051 BARLETTA VIA GENERALE M. STAGNI' 7, giusta delega in atti;
1 ricorrente contro €1,55 1.3000 CANCELLERIA RAS SPA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' (già RAS L'Assicuratrice Italiana), in persona dei legali rappresentanti Ing. Filippo Ceccarini e Dr. Leonardi DG710491 2001 Tacconi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 2087 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 556/98 della Corte d'Appello di BARI, emessa 22/04/98 e depositata il 01/06/99 (R.G. 829/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 5.3.84 RI GI e EL CI, quali genitori esercenti la potestà sul minore RI GA, convenivano dinanzi il Tribu- nale di Bari la Ras, quale impresa designata alla ge- stione del fondo di garenzia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da sinistro stradale verifi- catosi il 2.12.81. In detta data il piccolo RI veni- va investito da un motociclo, il cui conducente era ri- masto ignoto, riportando gravi lesioni. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la SOC. convenuta con- domanda e, nelcludendo per la improponibilità della merito, per il rigetto della stessa. All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza del 7.9.92 acco- 2 glieva la domanda condannando la Ras al risarcimento del danni che liquidava in lire 65.494.609, oltre in- teressi. Avverso detta sentenza proponeva impugnazione la mentre il RI chiedeva il rigetto del gravame. Ras, La corte di Appello di Bari con sentenza dell'1.6.98 accoglieva per quanto di ragione l'appello riducendo la somma dovuta a lire 43.613.000, oltre interessi legali sulla somma predetta di anno in anno rivalutata a de- correre dal 19.5.82 sino all'11.2.93. Condannava il RI alla restituzione di quanto percepito in più compensando per un terzo le spese di entrambi i gradi. Osservava, tra l'altro, la Corte che la dichiarata incostituzionalità (C.C. 560/87) dell'art. 21 della 1. 990/69 nella parte in cui non prevedeva l'adeguamento ai valori monetari dei limiti dei massimali dell'assicurazione obbligatoria della r.c.a., non ha avuta, la conseguenza di rimuove re ogni limite di mas- simale per l'obbligazione risarcitoria del fondo di ga- ranzia nelle ipotesi di cui alla lettera a) comma I dell'art. 19, in quanto alla stregua del criterio di coincidenza dei suddetti limiti dettato dal successivo art. 21, siffatta obbligazione deve ritenersi non su- scettibile di eccedere i massimali individuati per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle ta- belle vigenti al momento del sinistro. Pertanto, poiché al momento del sinistro il massimale era di venti mi- lioni per ogni danneggiato, a tale limite bisognava fare riferimento per determinare la entità del danno da fissarsi in complessive lire 43.613.000, oltre interes- si determinati in via equitativa nella misura del 4%, sulla somma rivalutata anno per anno. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il RI affidandolo a due motivi. che ha pre- Ha resistito con controricorso la Ras sentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione il RI, denun- ziata la violazione dell'art. 21 della 1. 990/69, non- ché la insufficiente motivazione della sentenza con ri- ferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello di Bari abbia erroneamente applicato, nel pronunziare condanna contro la impresa designata il massimale minimo di legge vi- gente all'epoca del sinistro e pari a lire venti milio- ni. Al contrario, assume il ricorrente, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale 560/87 andava ap- mo-plicato non il massimale previsto dalle tabelle al mento del sinistro (dpr 776/77) ma trattandosi di una 4 situazione in via di definizione e, quindi, ancora pen- dente, doveva trovare applicazione il massimale di cui al dpr. 457/82. La doglianza non ha fondamento. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa corte (12194/97) la dichiarazione di illegittimità co- stituzionale dell'art. 21 della 1. 990/69 nella parte in cui non prevedeva l'adeguamento ai valori monetari dei limiti dei massimali della assicurazione obbligato- ria r.c.a. non ha avuto la conseguenza di rimuovere ogni limite di massimale per la obbligazione risarcito- ria del fondo di garanzia per le vittime della strada nelle ipotesi di cui alla lettera a) comma I dell'art. 19 stessa legge, in quanto alla stregua del criterio di coincidenza dei suddetti limiti, dettato dal successivo art. 21, siffatta obbligazione deve ritenersi non su- scettibile di eccedere i massimali individuati per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle ta- belle vigenti al momento del sinistro. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello ha rilevato che all'epoca del sinistro (2.12.81) il massimale assicurativo era di venti milio- ni per cui a tale limite bisognava fare riferimento per la determinazione del danno del quale doveva rispondere la impresa designata con l'aggiunta della rivalutazione 5 attesa la accertata "mala gestio", calcolata sulla base del massimale minimo legale (cfr. Cass. 10765/99). L'impugnata sentenza non merita, pertanto, la pro- posta censura avendo correttamente e con esaustiva mo- tivazione applicato il suddetto principio di diritto posto che alla data del sinistro il minimo di garanzia per i veicoli ad uso privato era di lire venti milioni per ogni persona danneggiata. Con il secondo mezzo di impugnazione il RI, de- nunziata la violazione dell'art. 1282 cc in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la corte di Appello abbia erroneamente ridotto gli interessi legali nella misura del 4%, dovendo gli stessi essere determinati nella misura del 5%. Si osserva in contrario che i secondi giudici nel riconoscere gli interessi per ritardato pagamento li hanno liquidati facendo riferimento alla sentenza di questa corte (SS.UU. 1712/95) secondo la quale il danno da lucro cessante può anche essere liquidato in via equitativa anche con l'attribuzione degli interessi la cui misura va determinata secondo il pregiudizio sof- ferto. Sulla base di tale affermazione giurisprudenziale la corte barese ha calcolato gli interessi secondo il tasso medio equitativamente fissato nel 4 % annuo. La pronunzia sul punto è, quindi, corretta +21 come tale si sottrae ad ogni critica. Conclusivamente, va disatteso anche il secondo mez- Zo e con esso l'intero ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4.12.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Doggi, ii 1.3.0. Gina Casolia Gasoli IL CANCELLERE C1 F R O Gina Casoli C 1097 20,66 45ST TO 149.77 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2. 03_0418 Iscritto a ruolo il. Art. D. 1954 12 ла 7