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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/05/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1863/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Massimo Velli, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, in virtù CP_1 P.IVA_1 di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito degli infortuni professionali del
2.11.2012 e del 28.6.217, è residuato un danno biologico nella misura del 40%, ovvero di altra percentuale ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrispondere l'adeguamento della rendita vitalizia, oltre accessori di legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.7.2021, il sig. esponeva di aver subìto, Parte_2 in data 2.11.2012, un infortunio sul lavoro all'esito del quale, in base alla valutazione medico-legale operata dal resistente , erano residuati postumi permanenti nella CP_2 misura del 28%, con la seguente diagnosi: “esiti di frattura basicervicale del collo del femore dx con applicazione di mezzi di sintesi, la frattura composta dalla rotula dx, nonché riportava cicatrici chirurgiche all'anca dx;
ipertrofia e ipotonia muscolare della coxo-femorale ridotta ½; articolarità del ginocchio dx ridotta di ½”.
1 Rappresentava di aver subìto, in data 28.6.2017, altro infortunio sul lavoro, riportando la “frattura alla testa del perone a sx”, con quantificazione del danno all'integrità psico-fisica, da parte dell' nella misura del 3%. CP_1
Affermava che l' aveva riconosciuto complessivamente, per entrambi gli eventi CP_2 occorsi, una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 30%.
Esponeva che, in ragione dell'aggravarsi del proprio stato di salute, aveva richiesto, in data 7.8.2020, di essere sottoposto a visita di revisione.
Precisava che l' con provvedimento del 28.9.2020, aveva confermato la CP_1 precedente stima. Vano il ricorso amministrativo del 16.12.2020.
Instava per il riconoscimento di postumi invalidanti in misura del 40%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando nel merito l'avversa prospettazione.
Rappresentava la correttezza della valutazione medico-legale espressa nella fase amministrativa, in quanto congrua rispetto all'obiettività riscontrata ed alla tabella di valutazione del danno biologico di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/20000.
Evidenziava, pertanto, l'infondatezza dell'avversa pretesa, che non aveva trovato giustificazione alcuna nella documentazione medica prodotta. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso indicati.
L'accertamento demandato con l'atto introduttivo, avente natura tecnico-specialistica, connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, ha reso necessaria la nomina di C.T.U. medico-legale, in persona del dott.
, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cass. civ., sez. lav., Persona_1
09/06/2000, n. 7933).
Nella relazione versata in atti, il C.T.U. ha osservato quanto segue: “Dall'analisi della documentazione sanitaria ammessa a prova e dal risultato dell'esame clinico obiettivo praticato in data 02/09/2022 è risultato che il Sig. (n. 21/11/1972) è un 49enne che a seguito di Parte_1 due antecedenti (rispetto alla visita) eventi traumatici del 02/11/2012 e 28/06/2017 (la cui genesi infortunistica lavorativa è stata pacificamente accolta dall' ) riportò le seguenti lesioni: fratture CP_1 agli arti inferiori destro (basi-cervicale/sottocapitata del femore e composta della rotula nel 2012) e sinistro (della testa del perone nel 2017). La frattura del femore destro fu trattata con intervento chirurgico di osteosintesi metallica (applicazione di 3 viti). POSTUMI/MENOMAZIONI Apprezzabilità radiografica di: accentuazione di fenomeni artrosici all'anca destra (presenti anche al controlato) e al ginocchio sinistro, nonché di persistenza delle viti di osteosintesi all'anca medesima. Apprezzabilità
2 clinico-obiettiva di: cicatrici chirurgiche poco visibili, tondeggianti al 1/3 superiore della faccia laterale della coscia destra;
moderata ipotonotrofia muscolare alla coscia destra (- 3 cm. al 1/3 medio rispetto al controlato); deficit funzionale dell'anca destra (arresto elastico a 90° con intra-extra rotazione dolorosa e possibile per 5-10°), attendibile dolore alla digitopressione in corrispondenza della originaria frattura della testa del perone alla gamba sinistra;
accorciamento dell'arto destro di circa 2 cm. con conseguente sfumato valgismo (5-10°) al ginocchio sinistro;
cadenza deambulatoria a destra. QUANTIFICAZIONE DELLA INVALIDITA' ALLA DATA (02/08/2022) DÌ VISITA DI C.T.U.
Quanto sopra detto circa la diagnosi di lesività menomativa, il caso va discusso in riferimento al riconoscimento (oggetto di ricorso giudiziario) di un tasso di invalidità del 30% calcolato dalla CP_1 somma delle complessive invalidità da attribuirsi ai/alle postumi/menomazione derivate dalle lesioni prodottesi a causa dei due infortuni lavorativi occorsi al Sig. . Per la valutazione della invalidità Pt_2
(in termini di danno biologico) sono state prese a riferimento nel caso di specie le seguenti voci di cui alla tabella che per Legge si applica nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (D.M. 12 luglio
2000). Applicando un criterio riduzionistico che comunque trova limitazioni operative dovendosi considerare innegabili aspetti di coesistenza e concorrenza menomativa sull'organo statico- deambulatorio delle menomazioni residuate dalle originarie lesioni si giunge a prospettare un tasso complessivo di invalidità del 38% in termini di danno biologico. Per concludere occorre anche considerare che il quadro artrosico oggi apprezzato ad entrambe le anche ma maggiormente a destra con probabilità prossima alla certezza comporterà la necessità di protesizzazione alla destra precoce rispetto alla sinistra”.
Sulla scorta di tali osservazioni, il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale: “Il Sig. (n. 21/11/1972) è un 49enne che a seguito di due eventi traumatici Parte_1 infortunistici del 02/11/2012 e 28/06/2017 (la cui genesi lavorativa è stata pacificamente accolta dall' ) riportò le seguenti lesioni: fratture agli arti inferiori destro (basi-cervicale/sottocapitata CP_1 del femore trattata con intervento di applicazione di 3 viti di osteosintesi e composta della rotula nel
2012) e sinistro (della testa del perone nel 2017). • La condizione invalidante -documentata, in continua evoluzione peggiorativa, riscontrata nel ricorrente porta al riconoscimento alla data di visita di c.t.u. (02/08/2022) di un tasso di invalidità del 38%. • Il quadro artrosico oggi apprezzato ad entrambe le anche ma maggiormente a destra con probabilità prossima alla certezza comporterà la necessità di protesizzazione alla destra precoce rispetto alla sinistra”.
A seguito delle contestazioni mosse dall'istituto resistente, il giudicante, con provvedimento del 23.11.2023, invitava il C.T.U. designato a depositare una sintetica nota integrativa, in ordine al valore dell'invalidità aggravata attribuito ad ogni lesione tabellata, con esplicitazione del calcolo riduzionistico eseguito.
Alla luce di tali richieste, il dott. , in data 5.12.2023, depositava nota Persona_1 integrativa chiarendo quanto segue: “Le valutazioni espresse nel verbale del 28/09/2020 CP_1 oggetto di ricorso sono riportate in forma sintetica e didascalica nella tabella che segue. … Si fa rilevare che: a) la valutazione del danno espressa dall' in data 28/09/2020 non ha tenuto conto CP_1 degli esiti anatomici della frattura del femore e dell'accorciamento all'arto inferiore sinistro;
b) le menomazioni valutate sono seguite a lesioni causate da due diversi infortuni lavorativi e per ciò i rispettivi danni vanno intesi come “policroni professionali”; c) le originarie lesioni infortunogene
(Fratture basicervicale del collo femore e della rotula a destra nonché della testa del perone a sinistra)
3 hanno interessato gli arti inferiori e, esclusa la cicatrice chirurgica, tutte le menomazioni da esse derivate oggi incidono sullo stesso organo/apparato ovvero nel caso de quo concorrono ad invalidare
l'organo statico-deambulatorio; d) secondo il “sistema dei danni composti” (concernenti le menomazioni coesistenti e concorrenti) derivati dagli infortuni professionali, il calcolo del danno biologico complessivo è stato effettuato non come una sommatoria (20+5+3+3 = 31 per l' ; CP_1
3+3+5+20+8+3 = 45 per il sottoscritto) ma in maniera “sincretica” pervenendo al 30 % (l' ) e al CP_1
38% (il sottoscritto); e) per la determinazione del quantum di invalidità intesa in termini di danno biologico nella normativa in vigore (D.Lgs n. 38/2000) e antecedente (D.P.R. n. 1124/65) non è stato previsto il ricorso a formule matematiche. In altri termini “il sistema tabellare” vigente “non indica formule riduzionistiche matematiche” e “il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva di tutti i singoli danni”, si ripete “effettuata senza applicazione di formule matematiche” ed affidata al “sapiente risultato dell'apprezzamento medico-legale” …. Per tutto quanto sopra rilevato si conferma il tasso complessivo di invalidità del 38% intesa in termini di danno biologico”.
2. Il contenuto dell'elaborato, frutto dell'esercizio del contraddittorio giudiziale tra le parti ed il consulente, è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento.
In specie, il C.T.U., nella nota integrativa, ha chiarito la valutazione delle singole patologie aggravate ed ha precisato la stima definitiva già formulata, evidenziando di aver riscontrato significative limitazioni funzionali agli arti inferiori del ricorrente.
Di conseguenza, si ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente, il quale, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha riconosciuto una percentuale d'inabilità più elevata rispetto a quella riconosciuta dall' e segnatamente in CP_1 misura pari al 38% come danno biologico permanente.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va accolta parzialmente, ossia nei limiti di quanto stimato dal C.T.U., con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente alla erogazione, da parte del resistente , di ogni conseguente provvidenza di legge CP_2 connessa al maggior grado di menomazione psicofisica riportato a seguito del dedotto aggravamento, in specie con revisione della rendita ex art. 83 D.P.R. 1124/1965.
La pronuncia di condanna viene emessa in forma generica ex art. 112 c.p.c., sicché la liquidazione andrà operata dall' in misura differenziale rispetto a quanto già CP_1 corrisposto, con decorrenza, ex art. 84 T.U., dal primo rateo successivo alla data individuata dal C.T.U. (2.8.2022), non sussistendo elementi, soprattutto tra quelli forniti dal consulente, che permettano di retrodatare il riconoscimento del grado percentile d'inabilità accertato sin dalla data della domanda amministrativa di aggravamento.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra
4 interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dalla stessa data del 2.8.2022.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la parziale fondatezza del ricorso impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965, ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore, elemento a cui si aggiunge il differimento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum ed ai sensi dell'art. 13 co. 1 c.p.c., con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno definitivamente ed interamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara che, per effetto dell'aggravamento dell'inabilità conseguente agli infortuni del 2.11.2012 e del 28.6.2017, è derivata, in danno di una Parte_2 menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 38%;
2. per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p. t., all'erogazione, in CP_1 favore di , delle conseguenti provvidenze di legge, con decorrenza dal Parte_2 primo rateo successivo al 2.8.2022, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione a decorrere dalla stessa data;
3. compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.350,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Avellino, lì 2.5.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1863/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Massimo Velli, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, in virtù CP_1 P.IVA_1 di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito degli infortuni professionali del
2.11.2012 e del 28.6.217, è residuato un danno biologico nella misura del 40%, ovvero di altra percentuale ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrispondere l'adeguamento della rendita vitalizia, oltre accessori di legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.7.2021, il sig. esponeva di aver subìto, Parte_2 in data 2.11.2012, un infortunio sul lavoro all'esito del quale, in base alla valutazione medico-legale operata dal resistente , erano residuati postumi permanenti nella CP_2 misura del 28%, con la seguente diagnosi: “esiti di frattura basicervicale del collo del femore dx con applicazione di mezzi di sintesi, la frattura composta dalla rotula dx, nonché riportava cicatrici chirurgiche all'anca dx;
ipertrofia e ipotonia muscolare della coxo-femorale ridotta ½; articolarità del ginocchio dx ridotta di ½”.
1 Rappresentava di aver subìto, in data 28.6.2017, altro infortunio sul lavoro, riportando la “frattura alla testa del perone a sx”, con quantificazione del danno all'integrità psico-fisica, da parte dell' nella misura del 3%. CP_1
Affermava che l' aveva riconosciuto complessivamente, per entrambi gli eventi CP_2 occorsi, una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 30%.
Esponeva che, in ragione dell'aggravarsi del proprio stato di salute, aveva richiesto, in data 7.8.2020, di essere sottoposto a visita di revisione.
Precisava che l' con provvedimento del 28.9.2020, aveva confermato la CP_1 precedente stima. Vano il ricorso amministrativo del 16.12.2020.
Instava per il riconoscimento di postumi invalidanti in misura del 40%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando nel merito l'avversa prospettazione.
Rappresentava la correttezza della valutazione medico-legale espressa nella fase amministrativa, in quanto congrua rispetto all'obiettività riscontrata ed alla tabella di valutazione del danno biologico di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/20000.
Evidenziava, pertanto, l'infondatezza dell'avversa pretesa, che non aveva trovato giustificazione alcuna nella documentazione medica prodotta. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso indicati.
L'accertamento demandato con l'atto introduttivo, avente natura tecnico-specialistica, connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, ha reso necessaria la nomina di C.T.U. medico-legale, in persona del dott.
, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cass. civ., sez. lav., Persona_1
09/06/2000, n. 7933).
Nella relazione versata in atti, il C.T.U. ha osservato quanto segue: “Dall'analisi della documentazione sanitaria ammessa a prova e dal risultato dell'esame clinico obiettivo praticato in data 02/09/2022 è risultato che il Sig. (n. 21/11/1972) è un 49enne che a seguito di Parte_1 due antecedenti (rispetto alla visita) eventi traumatici del 02/11/2012 e 28/06/2017 (la cui genesi infortunistica lavorativa è stata pacificamente accolta dall' ) riportò le seguenti lesioni: fratture CP_1 agli arti inferiori destro (basi-cervicale/sottocapitata del femore e composta della rotula nel 2012) e sinistro (della testa del perone nel 2017). La frattura del femore destro fu trattata con intervento chirurgico di osteosintesi metallica (applicazione di 3 viti). POSTUMI/MENOMAZIONI Apprezzabilità radiografica di: accentuazione di fenomeni artrosici all'anca destra (presenti anche al controlato) e al ginocchio sinistro, nonché di persistenza delle viti di osteosintesi all'anca medesima. Apprezzabilità
2 clinico-obiettiva di: cicatrici chirurgiche poco visibili, tondeggianti al 1/3 superiore della faccia laterale della coscia destra;
moderata ipotonotrofia muscolare alla coscia destra (- 3 cm. al 1/3 medio rispetto al controlato); deficit funzionale dell'anca destra (arresto elastico a 90° con intra-extra rotazione dolorosa e possibile per 5-10°), attendibile dolore alla digitopressione in corrispondenza della originaria frattura della testa del perone alla gamba sinistra;
accorciamento dell'arto destro di circa 2 cm. con conseguente sfumato valgismo (5-10°) al ginocchio sinistro;
cadenza deambulatoria a destra. QUANTIFICAZIONE DELLA INVALIDITA' ALLA DATA (02/08/2022) DÌ VISITA DI C.T.U.
Quanto sopra detto circa la diagnosi di lesività menomativa, il caso va discusso in riferimento al riconoscimento (oggetto di ricorso giudiziario) di un tasso di invalidità del 30% calcolato dalla CP_1 somma delle complessive invalidità da attribuirsi ai/alle postumi/menomazione derivate dalle lesioni prodottesi a causa dei due infortuni lavorativi occorsi al Sig. . Per la valutazione della invalidità Pt_2
(in termini di danno biologico) sono state prese a riferimento nel caso di specie le seguenti voci di cui alla tabella che per Legge si applica nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (D.M. 12 luglio
2000). Applicando un criterio riduzionistico che comunque trova limitazioni operative dovendosi considerare innegabili aspetti di coesistenza e concorrenza menomativa sull'organo statico- deambulatorio delle menomazioni residuate dalle originarie lesioni si giunge a prospettare un tasso complessivo di invalidità del 38% in termini di danno biologico. Per concludere occorre anche considerare che il quadro artrosico oggi apprezzato ad entrambe le anche ma maggiormente a destra con probabilità prossima alla certezza comporterà la necessità di protesizzazione alla destra precoce rispetto alla sinistra”.
Sulla scorta di tali osservazioni, il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale: “Il Sig. (n. 21/11/1972) è un 49enne che a seguito di due eventi traumatici Parte_1 infortunistici del 02/11/2012 e 28/06/2017 (la cui genesi lavorativa è stata pacificamente accolta dall' ) riportò le seguenti lesioni: fratture agli arti inferiori destro (basi-cervicale/sottocapitata CP_1 del femore trattata con intervento di applicazione di 3 viti di osteosintesi e composta della rotula nel
2012) e sinistro (della testa del perone nel 2017). • La condizione invalidante -documentata, in continua evoluzione peggiorativa, riscontrata nel ricorrente porta al riconoscimento alla data di visita di c.t.u. (02/08/2022) di un tasso di invalidità del 38%. • Il quadro artrosico oggi apprezzato ad entrambe le anche ma maggiormente a destra con probabilità prossima alla certezza comporterà la necessità di protesizzazione alla destra precoce rispetto alla sinistra”.
A seguito delle contestazioni mosse dall'istituto resistente, il giudicante, con provvedimento del 23.11.2023, invitava il C.T.U. designato a depositare una sintetica nota integrativa, in ordine al valore dell'invalidità aggravata attribuito ad ogni lesione tabellata, con esplicitazione del calcolo riduzionistico eseguito.
Alla luce di tali richieste, il dott. , in data 5.12.2023, depositava nota Persona_1 integrativa chiarendo quanto segue: “Le valutazioni espresse nel verbale del 28/09/2020 CP_1 oggetto di ricorso sono riportate in forma sintetica e didascalica nella tabella che segue. … Si fa rilevare che: a) la valutazione del danno espressa dall' in data 28/09/2020 non ha tenuto conto CP_1 degli esiti anatomici della frattura del femore e dell'accorciamento all'arto inferiore sinistro;
b) le menomazioni valutate sono seguite a lesioni causate da due diversi infortuni lavorativi e per ciò i rispettivi danni vanno intesi come “policroni professionali”; c) le originarie lesioni infortunogene
(Fratture basicervicale del collo femore e della rotula a destra nonché della testa del perone a sinistra)
3 hanno interessato gli arti inferiori e, esclusa la cicatrice chirurgica, tutte le menomazioni da esse derivate oggi incidono sullo stesso organo/apparato ovvero nel caso de quo concorrono ad invalidare
l'organo statico-deambulatorio; d) secondo il “sistema dei danni composti” (concernenti le menomazioni coesistenti e concorrenti) derivati dagli infortuni professionali, il calcolo del danno biologico complessivo è stato effettuato non come una sommatoria (20+5+3+3 = 31 per l' ; CP_1
3+3+5+20+8+3 = 45 per il sottoscritto) ma in maniera “sincretica” pervenendo al 30 % (l' ) e al CP_1
38% (il sottoscritto); e) per la determinazione del quantum di invalidità intesa in termini di danno biologico nella normativa in vigore (D.Lgs n. 38/2000) e antecedente (D.P.R. n. 1124/65) non è stato previsto il ricorso a formule matematiche. In altri termini “il sistema tabellare” vigente “non indica formule riduzionistiche matematiche” e “il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva di tutti i singoli danni”, si ripete “effettuata senza applicazione di formule matematiche” ed affidata al “sapiente risultato dell'apprezzamento medico-legale” …. Per tutto quanto sopra rilevato si conferma il tasso complessivo di invalidità del 38% intesa in termini di danno biologico”.
2. Il contenuto dell'elaborato, frutto dell'esercizio del contraddittorio giudiziale tra le parti ed il consulente, è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento.
In specie, il C.T.U., nella nota integrativa, ha chiarito la valutazione delle singole patologie aggravate ed ha precisato la stima definitiva già formulata, evidenziando di aver riscontrato significative limitazioni funzionali agli arti inferiori del ricorrente.
Di conseguenza, si ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente, il quale, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha riconosciuto una percentuale d'inabilità più elevata rispetto a quella riconosciuta dall' e segnatamente in CP_1 misura pari al 38% come danno biologico permanente.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va accolta parzialmente, ossia nei limiti di quanto stimato dal C.T.U., con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente alla erogazione, da parte del resistente , di ogni conseguente provvidenza di legge CP_2 connessa al maggior grado di menomazione psicofisica riportato a seguito del dedotto aggravamento, in specie con revisione della rendita ex art. 83 D.P.R. 1124/1965.
La pronuncia di condanna viene emessa in forma generica ex art. 112 c.p.c., sicché la liquidazione andrà operata dall' in misura differenziale rispetto a quanto già CP_1 corrisposto, con decorrenza, ex art. 84 T.U., dal primo rateo successivo alla data individuata dal C.T.U. (2.8.2022), non sussistendo elementi, soprattutto tra quelli forniti dal consulente, che permettano di retrodatare il riconoscimento del grado percentile d'inabilità accertato sin dalla data della domanda amministrativa di aggravamento.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra
4 interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dalla stessa data del 2.8.2022.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la parziale fondatezza del ricorso impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965, ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore, elemento a cui si aggiunge il differimento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum ed ai sensi dell'art. 13 co. 1 c.p.c., con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno definitivamente ed interamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara che, per effetto dell'aggravamento dell'inabilità conseguente agli infortuni del 2.11.2012 e del 28.6.2017, è derivata, in danno di una Parte_2 menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 38%;
2. per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p. t., all'erogazione, in CP_1 favore di , delle conseguenti provvidenze di legge, con decorrenza dal Parte_2 primo rateo successivo al 2.8.2022, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione a decorrere dalla stessa data;
3. compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.350,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Così deciso in Avellino, lì 2.5.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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