Decreto cautelare 3 giugno 2022
Ordinanza collegiale 28 giugno 2022
Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/09/2025, n. 16407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16407 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16407/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06140/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6140 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Angelo Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione), Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
della mancata ammissione prova orale concorso ordinario per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A012, a causa della presenza di n.1 quesito errato essendo stata riscontrata la possibilita' di fornire piu' risposte corrette.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA -OMISSIS- IL 19/2/2023:
della relativa graduatoria di merito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;
Vista la dichiarazione dell’11 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola Secondaria, indetto con D.D. 499/2020 e succ. mod. int., in relazione alla classe concorsuale A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; a seguito di non ammissione alla prova orale, ha proposto impugnazione in questa Sede lamentando la decisiva presenza di quesito erratamente formulato; ha poi gravato con motivi aggiunti la graduatoria finale nella parte in cui non ha contemplato il suo nominativo.
Successivamente, la stessa parte, con dichiarazione depositata l’11 settembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO