Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 535/2024 RGA avverso l'ordinanza n. cronol. 1114/2024 del 19.7.2024 (R. G. n. 370/2023) emessa dal Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro;
avente ad oggetto: procedimento ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998; posta in discussione all'udienza collegiale del 06/02/2025; promossa da:
(Cod. Parte_1
Fisc. – P.I. ), in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria
Maddalena Berloco ed Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Bologna (BO), presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto stesso;
- appellante;
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli P_ C.F._1
Avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Milano (MI);
- appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
1
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata ordinanza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << […] 1) Con ricorso ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998, ha convenuto in giudizio l innanzi alla P_ T_
Sezione Lavoro del Tribunale di Piacenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' consistente nell'aver negato al ricorrente, per il T_ periodo 8/8/2016 – 28/2/2022 l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n. 153) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie e dal figlio minore residente all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 8/8/2016 – 28/2/2022 computando nel nucleo familiare la moglie e il figlio minore residenti in [...], secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica ai lavoratori con cittadinanza T_ italiana aventi familiari all'estero; 3) condannare a pagare al ricorrente la T_ somma di 3.602,38 euro o la diversa somma che risulterà dovuta per il periodo
8/8/2016 – 28/2/2022 a titolo di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione;
4) condannare l' al T_ pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino sudanese e titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti rilasciato in data 22.04.2016 (doc. 1 parte ricorrente); prima di tale data e a decorrere dal 21.09.2011, di essere stato titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, rinnovato alle scadenze;
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2006, da ultimo presso Alba S.r.l. (doc. 2 parte ricorrente);
- di avere una moglie e un figlio risiedenti in Sudan (docc. 4, 5 e 6 parte ricorrente);
2 - che presentava all domanda di autorizzazione ad includere nel nucleo T_ familiare, a far data dal 08.08.2016 e dal 24.01.2019, ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF, la moglie ed il figlio residenti in [...](doc. 3 parte ricorrente);
- che il suo nucleo familiare aveva sempre risieduto in Sudan fino al 2021, quando la moglie e il figlio minore arrivavano in Italia a seguito di ricongiungimento familiare (doc. 7 parte ricorrente);
- che la domanda di autorizzazione veniva respinta in ragione dell'assenza di convenzioni con il Sudan in materia di prestazioni familiari (doc. 8 parte ricorrente);
- che presentava domande di pagamento degli ANF con riferimento ai medesimi familiari e ai periodi decorrenti dal 08.08.2016 al 30.06.2021, ma che le stesse erano respinte con la seguente motivazione: “nucleo non autorizzato” (docc. 9 e
10 parte ricorrente);
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto ricevuto, con contestuale istanza di riesame (doc. 11 parte ricorrente);
- che, per gli anni oggetto di causa, la moglie ed i figli non disponevano in Sudan
(né altrove) di alcun reddito e, non godevano, né in Sudan, né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento
(doc. 12 parte ricorrente);
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU e 730 (docc. 2 e 13 parte ricorrente).
Ciò premesso, parte ricorrente ha sostenuto la natura illegittima del diniego dell' in quanto contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento T_ tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo. Parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui non può essere negato l'assegno familiare al soggiornante di lungo periodo (o al titolare di un permesso unico), adducendo, come motivazione, che i suoi familiari risiedono in un paese terzo. Infatti, tale beneficio viene accordato ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i risiedano i loro familiari. Ritenuta la natura discriminatoria della condotta tenuta dall' e richiamata T_ giurisprudenza di merito pronunciata in casi analoghi, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
3 1.1) L' si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 09.10.2023, T_ chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo l'errore nella scelta del rito (sommario di cognizione). Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 e l'improponibilità dello stesso per carenza della previa domanda amministrativa di anf/prest con riguardo ai periodi di godimento della Cassa Integrazione in deroga e della Naspi. Nel merito, sottolineava che l'assegno per il nucleo familiare rappresentava una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE. Contestava la natura discriminatoria del diniego dell'ente. Contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto. Contestava la diretta applicabilità nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE. Contestava i conteggi inerenti all'importo rivendicato. Assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. […] >>.
Nelle note autorizzate depositate in data 18.10.2023, l'allora ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento di € 374,88 per il periodo dal 01.07.2021 al
28.02.2022, così riducendo la sua domanda in maniera corrispondente.
In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa era decisa all'esito dell'udienza del 18.07.2024, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale di Piacenza definiva la vertenza con ordinanza n. cronol. 1114/2024 del 19.7.2024 (R. G. n. 370/2023), così statuendo: “(…) 1. dichiara il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da al ricorrente T_ P_
(C.F. ) per il riconoscimento dell'assegno per il
[...] C.F._1 nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/88 e per l'effetto:
2. ordina ad T_ di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti;
3. condanna al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore del ricorrente, T_ nella misura di € 3.227,50, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
4. condanna a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio e liquidate in T_ complessivi € 1.865,00, oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, disattese le eccezioni preliminari/pregiudiziali sollevate dall' , innanzi menzionate, ha ritenuto T_
4 sussistente la condotta discriminatoria denunciata dal sig. P_
(richiamando sul punto, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia del
25.11.2020, causa C-303/19; Corte Costituzionale sentenza n. 67 del 11.3.2022 e
Cass. civ., sez. lavoro, ord. 09.11.2022, n. 33016) ed ha verificato la spettanza nei Parte_ suoi confronti dell' per l'intero periodo dedotto in causa. Con ricorso depositato telematicamente in data 13/08/2024, l' ha spiegato T_ appello nei confronti della predetta ordinanza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza n. cronol. 1114/2024 del 19.7.2024 (R. G. n. 370/2023) emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Piacenza, in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare il ricorso avversario inammissibile per intervenuta DECADENZA ex art. 47 DPR. n.
639/1970 (v. narrativa); ancora in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare il ricorso avversario improponibile per carenza di domanda amministrativa di pagamento dell'anf con riguardo ai periodi di godimento della Cassa Integrazione in deroga (v. narrativa); sempre in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso avversario con riguardo al periodo di godimento della e con riguardo al periodo dal 1.7.2021 al 28.2.2022, per carenza di Pt_3 interesse ad agire (v. narrativa); in via principale, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio.”. Nello spiegato atto di gravame, l'Istituto appellante ha dedotto in via preliminare:
“1) In punto di intervenuta decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970”; “2) In punto di improponibilità del ricorso avversario per carenza di domanda amministrativa Parte di pagamento dell con riguardo al periodo di godimento della Cassa Integrazione in deroga”; e “3) In punto di inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse ad agire con riguardo al periodo di godimento della con riguardo al periodo dal 1.7.2021 al 28.2.2022”. Pt_3
Nel merito, l ha eccepito che l'allora ricorrente/attuale appellato non avrebbe T_
“mai (né in sede amministrativa, né sede giudiziale) depositato la documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”.
Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la P_ fondatezza dei motivi di gravame ex adverso proposti sulla scorta delle
5 prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va innanzitutto esaminato e disatteso il primo motivo di appello proposto dall , a mezzo del quale T_
l'Istituto appellante ha reiterato in questa sede l'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970, svolta in prime cure e motivatamente disattesa dal Giudice a quo.
Al riguardo, si osserva che l' ha individuato correttamente le disposizioni T_ sulla decadenza applicabili al caso di specie, interpretandole tuttavia in modo erroneo. Infatti, in tema di corretta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 DPR 639/70, si è pronunciata la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SSUU, sent. 12718/2009) affermando il seguente principio di diritto:
In particolare, si legge ancora nella suddetta pronuncia: “emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' a seguito di un precedente T_ ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto il T_ termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; T_
o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua T_ volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo
1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6).”.
L'interpretazione suddetta appare conforme al principio generale secondo il quale le norme che impongono decadenze sono di stretta interpretazione (cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. lav., Sent. 18.9.2019 n. 23300; Cass. 25.5.2012 n. 8350), posto che l'art. 47 DPR 639/70 individua esclusivamente le tre ipotesi sopra menzionate, e, in particolare per l'ipotesi di mancata presentazione di un tempestivo ricorso amministrativo, prevede che il termine di decadenza (triennale o annuale) dall'azione giudiziaria decorre “dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.”. Ai sensi dell'art. 47 cit., il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo – dal quale dipende il decorso del termine di decadenza – deve essere calcolato dalla data di presentazione della domanda di prestazione, cui vanno aggiunti complessivi 300 giorni, senza che sia prevista alcuna altra ipotesi. È pertanto priva di base normativa l'eccezione di
7 decadenza dedotta dalla difesa dell , che ha fatto decorrere il termine di T_ decadenza annuale non dal trecentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di prestazione, bensì dal centottantesimo giorno successivo al provvedimento di diniego della domanda emesso dall'Istituto.
I termini di cui all'art. 47, comma 3 DPR 639/1970, dunque, nel caso di specie sono stati rispettati, stanti le date sotto indicate:
7.8.2021 – data di presentazione delle domande di autorizzazione e pagamento
3.6.2022 – data di esaurimento del procedimento amministrativo (+ 300 giorni)
1.6.2023 – data di esperimento dell'azione giudiziaria per cui è causa.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio, pertanto, risulta esser stato introdotto entro il termine di un anno prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo che decorre dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione (e pagamento) degli ANF.
L'ordinanza qui appellata, quindi, merita conferma nella parte in cui nel disattendere l'eccezione di decadenza in esame ha osservato che: << (…) A norma dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, “Per le controversie in materia di trattenimento pensionistico l'azione giudiziaria può esser proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Va, nella specie, considerato che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della L. n. 88/1989 e ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n.
438/1992 e che tale termine decorre, in base a quanto disposto dal 2 comma dell'art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data
8 di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (si veda sul punto, Cass., sez. lav., n. 12073/2003).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che: la domanda amministrativa è stata presentata in data 07.08.2021; il termine ultimo di esaurimento del procedimento amministrativo è scaduto in data 03.06.2022 (alla data della domanda di prestazione sono stati aggiunti 300 giorni, costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si sono aggiunti 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale ed ulteriori 90 giorni per la relativa decisione;
ciò dal momento che, nel caso di specie, il ricorso amministrativo non è stato proposto nei termini); il ricorso è stato depositato in data 01.06.2023.
Ne deriva che il termine di decadenza annuale sopradescritto è stato rispettato.
(…) >>.
In ragione di quanto sopra esposto, ad avviso di questa Corte, il primo motivo di appello proposto dall va respinto. T_
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di appello proposto dall' , T_
a mezzo del quale l'Ente appellante ha coltivato in questa sede l'eccezione “di improponibilità del ricorso avversario per carenza di domanda amministrativa di pagamento dell'Anf con riguardo al periodo di godimento della Cassa Integrazione in deroga”. Sul punto, il Tribunale di Piacenza nell'ordinanza qui appellata ha correttamente osservato che: “Quanto, poi, all'eccezione svolta dall' circa la mancata T_ proposizione della domanda amministrativa nelle specifiche modalità previste dall'Ente Pubblico per il periodo in cui il ricorrente è stato titolare di di Pt_3
Cassa Integrazione in deroga, giova considerare che il fatto che l' prevede, T_ per tali periodi, una procedura telematica diversa non incide sulla sussistenza del diritto agli ANF del ricorrente per l'intero periodo in oggetto. D'altro canto, la Parte legge non prescrive modalità diverse per la presentazione della domanda di a seconda che il richiedente sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o di trattamento di disoccupazione, essendo unicamente una divisione organizzativa interna richiesta dall'Ente Pubblico.”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di una puntuale applicazione al caso di specie dei principi regolatori della
9 materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
A sostegno delle considerazioni espresse sul punto dal Tribunale di Piacenza nell'ordinanza appellata appare opportuno richiamare, per gli ampi riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti e per la completezza del sotteso ragionamento logico-giuridico, la sentenza n. 141/2021 R.S. del Tribunale di Ravenna, Sezione
Lavoro, emessa e pubblicata in data 27/05/2021 (confermata integralmente con sentenza di questa Corte d'Appello n. 446/2022 depositata il 14/06/2022), ove in relazione alla reiezione di speculare eccezione d'improcedibilità svolta dall' T_ in fattispecie analoga a quella per cui è causa, si ha modo di leggere: <<[…] Anche la questione relativa all'eccezione di improponibilità della domanda è comunque infondata.
– per il caso di ricorrente impiegato in agricoltura, settore in relazione al T_ quale l'Istituto eroga direttamente la prestazione – sostiene che la domanda di
“mera” autorizzazione alla percezione degli assegni familiari non è sufficiente ad integrare il requisito di proponibilità della domanda giudiziale, posto che avrebbe dovuto essere inoltrata direttamente una domanda di percezione delle somme relative agli A.N.F.. Secondo tale modus procedendi viola l'art. 443 c.p.c., T_ secondo il cui 1° comma “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non
è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”. L'eccezione (…) si ritiene essere infondata e ciò alla luce sia della ratio del meccanismo di cui all'art. 443 c.p.c., sia alla luca dei principi espressi dalla S.C. circa lo stesso, sia alla luce dei principi processuali in tema di identificazione dell'azione. Nel caso di specie ad veniva chiesta esattamente la prestazione – nel senso T_ di bene della vita – rivendicata in questa sede, ossia gli assegni familiari. T_ negava, nel merito, tale prestazione, in fase amministrativa, esprimendo le ragioni che ostavano al riconoscimento degli assegni in questione. Ne consegue che la finalità deflattiva (“La preventiva presentazione della domanda amministrativa
10 degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l.
n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale”: Cass. n. 2760/2019) del procedimento amministrativo non è stata raggiunta, non per la mancata specifica domanda del ricorrente, bensì per il diniego motivatamente espresso da già in via amministrativa. T_
Non vi è dubbio, alla luce del decorso amministrativo (e poi processuale) della domanda del ricorrente, che anche una eventuale nuova domanda in via amministrativa subirebbe la stessa sorte di quella già presentata, con la conseguente inutilità di ripercorrere (per fini deflattivi non realizzati per rigetto nel merito da parte di una ulteriore fase amministrativa. T_
Inoltre, come anticipato, anche i principi enunciati dalla S.C. in tema di art. 443
c.p.c. confermano tale conclusione, poste:
- l'irrilevanza dell'utilizzo di formulari predisposti dall o di formule T_ sacramentali (“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la T_ domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente;
ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost”: Cass. n. 24869/2019; Cass. n. 14412/2019): il ricorrente voleva gli assegni familiari e li ha chiesti in via amministrativa, pur avendo sbagliato modulistica;
la prestazione richiesta è stata, quindi, perfettamente delineata in fase amministrativa, tanto che già in T_ quella fase gliela ha motivatamente negata nel merito;
- la necessità che la prestazione richiesta in via amministrativa sia la stessa
11 richiesta in sede giudiziale (“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile il ricorso volto ad ottenere l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti per mancanza di prova della domanda amministrativa, non reputando sufficiente quella diretta all'accertamento sanitario ai fini dell'invalidità civile)”: Cass. n. 19767/2017), ciò che, come detto, si è puntualmente verificato nel caso di specie, dovendo aversi riguardo al bene della vita anelato (qui , sempre senza formule sacramentali, indispensabilità Pt_2 dell'uso di formulari, al fine di non creare cause di improponibilità non previste dalla legge. Dunque, con la specifica domanda di autorizzazione agli assegni familiari per il quinquennio a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda è indubbio che il ricorrente volle chiedere e chiese gli assegni familiari in questione, prestazione che pure indubbiamente si rifiutò, nel merito, di T_ corrispondere. (…)>>.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del secondo motivo di appello proposto dall' . T_
Parimenti destituito di fondamento appare il terzo motivo di appello formulato dall' a mezzo del quale è stata coltivata in questa sede l'eccezione “di T_ inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse ad agire con riguardo al periodo di godimento della e con riguardo al periodo dal Pt_3
1.7.2021 al 28.2.2022”, in correlazione a tale periodo, infatti, durante il quale i familiari dell'odierno appellato erano effettivamente arrivati in Italia, l'Ente di previdenza, costituendosi in giudizio, ha dato atto della spettanza degli ANF in favore dell'allora ricorrente e di avergli pagato. durante il periodo di fruizione della Naspi (dal 16.12.2021 al 28.2.2022) la somma di euro € 374,88.
Pur a fronte di tali circostanze, non può tuttavia ritenersi essere venuto meno l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del sig. pure in correlazione a P_ tale periodo, in quanto lo stesso ha allegato e documentato nelle note conclusive Parte_ del giudizio che il proprio credito per dal 1.7.2021 al 28.2.2022 non è stato
12 integralmente soddisfatto dall neppur a seguito di tale formale T_ riconoscimento, come meglio appresso indicato.
A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione anche del terzo motivo di gravame formulato dall' . T_
Di contro, risultano essere fondate le doglianze di merito svolte dall' con T_ quello che può considerarsi il quarto motivo di gravame.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 - compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del
D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio
1988, n. 153.
L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
13 età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio
1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio
14 della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.
Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì
i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale
è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è
15 inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”. Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' , nello spiegato atto di gravame, ha T_ contestato, reiterando speculare eccezione svolta in prime cure e disattesa dal
Giudice a quo, che: “Il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare.”.
Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, “coglie nel segno” e conduce alla pressoché integrale reiezione di tutte le domande formulate dall'allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio.
In proposito occorre analizzare la questione dell'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia. Tale materia è disciplinata da alcune norme di legge,
16 tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1° e 2 d.P.R. 394/1999, secondo cui: «I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma
2, del testo unico».
L'art. 3, commi 2°, 3° e 4°, d.P.R. 445/2000 prevede altresì: «2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il
Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri».
In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e
17 fatti certificabili da autorità italiane;
negli altri casi, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33 co. 2 e 3 d.P.R. 445/2000).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc.
Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della pubblica amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La tesi dell'allora ricorrente, secondo cui la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo.
In particolare, si deve osservare che l'art. 2, co. 2, lett. b) D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49 co. 1 l. 289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali «ulteriori redditi», restando comunque imprescindibile la «certificazione, anche negativa, rilasciata dagli
Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali» di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) D.M. 12 maggio 2003.
14.
Inoltre, l'art. 2 co 3 D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che «le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione Lavoro
18 emessa e pubblicata il 12/04/2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza emessa il 16/05/2024, in causa n. 528/2023 RG CA).
A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 20.09.2004, n. 18856; conforme: Cass. civ., sez. lav.,
25.07.2002, n. 10981).
Ciò posto, va, quindi, osservato che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato per gli anni rilevanti ai fini della domanda, a dispetto di quanto da lui sostenuto, non può ritenersi “provato documentalmente”. Ed invero, con specifico riferimento al proprio reddito personale, l'allora ricorrente, odierno appellato, si è limitato a produrre sub. docc. 13 e 14 fasc. di primo grado le proprie dichiarazioni dei redditi 2021-2022 e le proprie C.U. per gli anni 2016-2021, produzione di per sé insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per A.N.F. devono altresì essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero, ecc.. Quanto al reddito dei componenti del proprio nucleo familiare, l'odierno appellato si è limitato a produrre sub. doc. 12 fasc. di primo grado un'autocertificazione, sulla cui inidoneità probatoria si è già detto, autenticata dall'Ambasciata della
Repubblica del Sudan di Roma, in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che la propria consorte non percepisce “alcun reddito in Sudan in conformità al certificato rilasciato dalle autorità sudanesi competenti”, certificato che, tuttavia, non è accluso alle produzioni dell'allora ricorrente. Non emerge, dunque, sulla base di quali indicazioni, asseritamente tratte da un
“certificato rilasciato dalla autorità sudanesi competenti”, l'autocertificazione reddituale in parola sia stata desunta. Neppure è specificato a quale arco temporale di afferenza l'autocertificazione reddituale in questione sia riferita. Inoltre rimangano comunque esclusi dall'attestazione i redditi all'estero dell'appellato, gli eventuali redditi del coniuge prodotti al di fuori del Sudan e gli eventuali redditi
19 del figlio minore, rispetto ai quali non vi sono produzioni.
Ne discende che la condizione d'impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata e, sul piano delle allegazioni, costituisce un semplice sottinteso inespresso della domanda.
Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così
Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in subiecta materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971,
i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003;
13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 / 2017) e secondo cui
“nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646
/ 2012 e 17642 / 2016)”
A conforto delle suesposte valutazioni, si osserva che questa Corte si è già
20 pronunciata recentemente su diversi ricorsi in appello promossi contro l' T_ aventi ad oggetto analoga questione, confermando le sentenze emesse in primo grado favorevoli, in punto di carenza di prova del requisito reddituale, all'assunto dell' , odierno appellante (tra le prime, v. sentenza Corte d'Appello di T_
Bologna, sezione lavoro, n 784/2021 del 05.10.2021). Questa Corte infatti, ha ritenuto, per quel che qui interessa ai fini del presente decidere e contrariamente all'assunto del Tribunale di Piacenza di cui all'ordinanza impugnata, che “…. il ha infatti allegato al ricorso le proprie dichiarazioni dei redditi, mod. 730 CP_2
(doc. 18 e 19) presentate per gli anni 2016 e 2017, che peraltro riportano l'indicazione come viventi a carico di coniuge e cinque figli (l'attuale domanda concerne coniuge e sei figli), pacificamente costituenti mere dichiarazioni di scienza (e non autocertificazioni), e che attestano, ai fini della vivenza a carico, soglie e componenti di reddito non omogenei rispetto a quelli richiesti in autocertificazione ai fini degli A.N.F…” (in senso conforme si vedano anche Cass.
6953/2023; Cass. 6954/2023; Cass. 2600/2025; Cass. 2603/2025 e Cass.
2604/2025 che hanno confermato sentenze di questa Corte di Appello del tenore di quella sopra riportata).
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall ed in parziale T_ riforma dell'ordinanza del Tribunale di Piacenza qui gravata, vanno respinte le pretese dell'allora ricorrente relative ai periodi 8.8.2016/30.6.2017; 1.7.2017 –
30.6.2018; 1.7.2018/31.12.2018; 1.1.2019/30.6.2019; 1.7.2019/30.6.2020;
1.7.2020/30.6.2021.
Quanto al periodo 1.7.2021/28.2.2022 durante il quale i familiari dell'odierno appellato erano effettivamente arrivati in Italia, l' , costituendosi in giudizio, T_ ha dato atto della spettanza degli ANF in favore dell'allora ricorrente e di avergli pagato, durante il periodo di fruizione della Naspi (dal 16.12.2021 al 28.2.2022), la somma di € 374,88. Ciò nondimeno, in correlazione a tale periodo, l'odierno appellato è ancora creditore nei confronti dell' della somma di € 510,56 oltre T_ accessori di legge, risultante dal seguente conteggio, che non è stato oggetto di specifica e tempestiva contestazione - reddito di riferimento anno 2020 €
24.565,00: dovuto per la coniuge e un figlio minore: € 73,18 x 8 mesi = € 585,44
+ (maggiorazione ex art. 5 DL 79/21): € 37,50 x 1 figlio x 8 mesi = € 300,00 =
885,44 euro - 374,88 = 510,56.
21 In assenza di una specifica contestazione di tale conteggio di parte appellata, e verificatane la correttezza, questa Corte non può che prenderlo a riferimento.
La parziale reciproca soccombenza, la complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare e l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali l'allora ricorrente ha prodotto svariati precedenti giurisprudenziali di segno contrario sub. docc. 19, 20 e 22 fasc. di primo grado), complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio in misura pari al 50%, con condanna dell' al pagamento della residua parte, T_ liquidata come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi del procedimento ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame e la ripetitività delle difese svolte).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando sul punto T_
l'ordinanza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, accerta e dichiara che il sig. ha diritto al riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare P_ di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/88 limitatamente al periodo 1.7.2021/28.2.2022;
- per l'effetto, dato atto che per tale periodo l'odierno appellato ha già percepito la somma di € 374,88 a titolo di assegno per il nucleo familiare, condanna l a T_ corrispondergli l'ulteriore somma di € 510,56 per il medesimo titolo, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- rigetta, quanto al resto, le pretese azionate in giudizio dal sig. con P_ il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
- compensa fra le parti in causa le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna l al pagamento della residua parte che si liquida, per il T_ primo grado, in € 443,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva come per legge e, per il secondo
22 grado, in € 481,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva come per legge, somma tutte da distrarsi in favore dei difensori dell'odierno appellato dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.02.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
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