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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
3) Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 104/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA
(C.F.: nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Marcello Anania (C.F.: C.F._2
; pec: ed elettivamente domiciliata presso
[...] Email_1
il suo studio sito a LE, in Via Valdemone n. 57
appellante
CONTRO
(C.F.: ) nato l'[...] a [...] Controparte_1 C.F._3
degli Albanesi (PA), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Martorana (C.F.: pec: ed elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliato presso il suo studio sito a LE, Via Alfonso Borrelli n. 50 appellato
1 E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
****
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di LE, esperite le formalità di rito:
- respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- revocare, annullare o con qualunque altra formulazione privare della propria efficacia e validità, per i motivi esposti nel presente ricorso la Sentenza n.
3650/2023, depositata il 20.07.2023 emessa dal Tribunale Civile di LE (nel procedimento R.G. n. 3229/2020), esclusivamente nella parte in cui il Giudice di
Primo Grado “Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore di a decorrere dal mese successivo a quello di Parte_1
pubblicazione della presente sentenza e fermo restando per il passato le statuizioni dell'ordinanza presidenziale, la somma di € 400,00 al mese a titolo di assegno divorzile”;
- respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- accertare e dichiarare che la Sig.ra per i motivi esposti nella Parte_1
presente comparsa, ha diritto di chiedere ed ottenere da parte del marito, il Sig.
il mantenimento mensile pari ad € 1.200,00, oltre la Controparte_1 rivalutazione calcolata annualmente in base ai dati ISTAT e ciò entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, o nella misura che sarà ritenuta giusta ed equa dall'Ill.mo Signor Giudice.
In via istruttoria si chiede l'interrogatorio formale del Sig. sul Controparte_2
seguente articolato: "vero è che la Sig.ra prima di sposarsi svolgeva la Parte_1 propria attività lavorativa a LE alle dipendenze di una ditta privata in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa si è dovuta dimettere poiché io ero stato assegnato presso la sede di . CP_3 Parte_2
In caso di esito negativo si chiede che lo stesso articolato venga formulato in favore della Sig.ra Via Giuseppe Pagano n. 14, Sig. Parte_3 Pt_1
2 Gaetano, Via Paolo Gigli n. 36 e Sig. , Cortile Tumminia n. 3. CP_4
Con vittoria delle spese di entrambe i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di LE:
- Rigettare l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Respinta ogni contraria istanza e difesa, anche di natura istruttoria, avversaria.
Vinte le spese di questo grado di giudizio.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiede il rigetto del ricorso.
* * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3659/2023 dei giorni 19/20.07.2023, il Tribunale di
LE, su ricorso di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
facendo seguito alla pronunzia non definitiva n. 2187/2021 dei giorni
20/24.05.2021 con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 15.09.1984:
- ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere in favore CP_1
della a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione Pt_1
della sentenza e fermo restando per il passato le statuizioni dell'ordinanza presidenziale, la somma mensile pari a € 400,00 a titolo di assegno divorzile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat F.O.I.;
- ha compensato le spese di lite tra le parti.
2. Proposto appello dalla con atto depositato il 18.01.2024, affidato a Pt_1 due motivi, nel contraddittorio con costituito e Controparte_1
resistente, e col P.G., il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con ordinanza collegiale dell'11.11.2024, è stato rimesso all'udienza del 10.01.2025 e successivamente assunto in deliberazione giusta ordinanza del 13.01.2025, senza
3 assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va preliminarmente rigettata la richiesta istruttoria formulata dall'appellante volta all'ammissione dell'interrogatorio formale del
, o in subordine di altri soggetti, in considerazione della CP_1
superfluità del contenuto del capitolato avente ad oggetto - come già correttamente rilevato dal primo giudice - una circostanza non specificamente contestata dall'appellato.
4. Con i due motivi di gravame, che possono essere unitariamente scrutinati in quanto strettamente connessi, la contesta il provvedimento Pt_1
impugnato nella parte relativa alla determinazione economica dell'assegno divorzile previsto in suo favore, stante la previsione di un quantum mensile sproporzionato rispetto alla situazione personale e patrimoniale delle parti, oltreché inferiore (pari a € 400,00) rispetto alla misura stabilita in sede di separazione (pari a € 600,00), sul rilievo che la condizione economica dell'obbligato, nonostante il suo stato di quiescenza a decorrere dal mese di febbraio 2022, risulterebbe comunque più agiata rispetto agli anni precedenti.
Lamenta, più specificamente, che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l'attuale condizione economica del : a ben vedere, CP_1 infatti, questi, affrancandosi dal mantenimento della figlia PE
(determinato in euro 600,00 al momento della separazione risalente al 2008) non avrebbe risentito affatto del proprio collocamento in quiescenza, risultando il decremento reddituale (da uno stipendio di euro 2.300,00 a un rateo pensionistico oscillante tra € 1.795,71 ed € 1.863,47 al mese) assorbito appunto dalla cessata contribuzione in favore della figlia, laddove poi anche la misura dell'assegno pensionistico sarebbe priva di certezza.
Contesta, poi, le circostanze che il Tribunale ha posto a fondamento della determinazione dell'assegno divorzile, costituite: dall'inerzia attribuitale nella ricerca di un'occupazione lavorativa nonostante il lungo
4 lasso temporale decorso dalla separazione del marito e nonostante un titolo di studio (diploma in ragioneria) abilitante;
dall'intervenuta indipendenza economica della figlia , che si sarebbe risolta nella possibilità, di PE quest'ultima, di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile nel quale essa era rimasta ad abitare appunto insieme alla figlia;
dalla diversa posizione reddituale del in seguito CP_1
all'intervenuto stato di quiescenza.
Con riguardo alla presunta mancata volontà di reperire un'occupazione lavorativa, ha richiamato l'attenzione della Corte sul fatto che prima di sposarsi essa aveva effettivamente lavorato presso una ditta, con contratto a tempo indeterminato, mentre dopo le nozze aveva seguito il marito e su sua richiesta aveva acconsentito a trasferirsi con lui a Polizzi Generosa, così sacrificando le proprie aspettative professionali e contribuendo, di contro, alla crescita personale, professionale ed economica del marito, il quale aveva avuto così avuto agio di dedicarsi all'attività lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana raggiungendo il grado di funzionario.
Precisa, quindi, che non corrisponderebbe al vero la circostanza, rilevata in prime cure, secondo cui, dopo la separazione, essa non si sarebbe diligentemente attivata per la ricerca di un'occupazione lavorativa, atteso che, nonostante l'età adulta e le conseguenti difficoltà legate alla ricollocazione nel mondo del lavoro, aveva invece cercato comunque di reperire un'occupazione mediante il “passaparola” e rispondendo a vari annunci pubblicati su riviste specializzate, nonché attraverso una specifica richiesta formalizzata nell'ottobre del 2013 all' , Parte_4 come risultante dagli atti acclusi al fascicolo di prime cure.
Con riferimento alla presunta indipendenza economica della figlia, evidenzia, poi, che non v'era prova che la stessa avesse reperito un'attività lavorativa, essendo stata la circostanza soltanto dichiarata delle parti.
Rileva, infine, che il giudice di prime cure non aveva adeguatamente tenuto conto della circostanza che la sua situazione economica aveva subito in breve tempo un depauperamento per effetto della riduzione della misura dell'assegno mensile (da € 1.200 a € 400,00), tant'è che, dovendo far fronte a 5 diverse spese, tra le quali spiccava il canone mensile di locazione pari a €
600,00, si troverebbe oggi costretta a chiedere aiuto economico alla propria famiglia d'origine.
4.1. L'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987 (d'ora in poi l. div.), stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
È noto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/2017 ha mutato il proprio orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5 comma 6 l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo
(come è stato il tenore di vita, indicato dalle SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n.
11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa, e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima
6 parte del medesimo comma.
L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 citato più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5 comma 6 prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due), “anche in relazione alle potenzialità future”.
In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa-compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5 comma 6 prima parte l. div.).
D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico - reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo, in via prevalente, il profilo assistenziale dell'assegno.
Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, 7 sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole.
Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6,
l'entità dell'assegno non va rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
4.2 Sulla scorta di tali premesse in diritto, attualizzate dai condivisibili criteri interpretativi espressi dalla Corte di nomofilachia, la pronunzia impugnata, ancorchè corretta nella complessiva valutazione delle emergenze processuali, va riformata nei limiti di seguito precisati.
E' senz'altro vero che lo squilibro economico sussistente tra le parti sussiste anche perché la ha fattivamente contribuito alla conduzione Pt_1
e all'organizzazione della vita familiare, sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali, come risulta dalle dimissioni dal lavoro formalizzate nel 1984 (ossia nello stesso anno in cui la coppia si sposava) che hanno indubbiamente favorito la crescita professionale ed economica del marito.
Con precipuo riferimento alla posizione economico-reddituale del
, la prospettazione dell'appellante non è tuttavia esaustiva, CP_1
non potendosi obliare che l'appellato si è trasferito da – Controparte_5
8 dove non sosteneva alcuna spesa abitativa - a LE per sottoporsi a trattamenti sanitari presso strutture site appunto nel capoluogo isolano, e sostiene oggi un canone di locazione pari a circa € 500,00 mensili, come risulta dal contratto in atti, attestante anche la natura transitoria della locazione.
Va, poi, rilevato, con riferimento all'obiezione sollevata in ordine alla natura non definitiva del rateo pensionistico, che la documentazione reddituale prodotta (CUD 2024) dall'appellato offre adeguata prova in proposito, e consente anche di apprezzare il trattamento di fine servizio percepito nell'anno 2023, il cui fondamento, com'è noto, è lo stesso su cui poggia il riconoscimento dell'assegno divorzile, a seguito del quale il ha già effettuato un bonifico alla pari a € 15.220,70 a titolo CP_1 Pt_1
di quota del 40% del TFS ex art. 12 bis l. 898/1970, costituente patrimonializzazione incidente sulle considerazioni rimesse a questa Corte.
Va infine precisato, attesa la censura sollevata dalla secondo cui Pt_1
nel giudizio di prime cure non risulta essere stato accertato che la figlia abbia un'occupazione lavorativa, che in sede di separazione (anno PE
2008) era stato previsto un assegno mensile pari a € 600,00 a carico del padre in favore della figlia (classe 1986), all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, successivamente revocato in sede di modifica delle condizioni di separazione con decreto del Tribunale e poi confermato da questa Corte con decreto n. 3173/2022 del 3.08.2022, proprio in considerazione della sua raggiunta indipendenza economica, dell'età matura, della sua qualificazione professionale e della sua capacità lavorativa (si segnala, per quel che qui rileva: “..la statuizione di revoca dell'importo dovuto dal , a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia CP_1
risulta ineccepibile in ragione dei dati oggettivamente riscontrabili e di PE quelli non contestati tra le parti (età anagrafica e attività lavorativa in atto)…”).
Risultando con ciò pienamente condivisili le considerazioni a tal riguardo svolte dal primo giudice, e dovendosi sottolineare come, a fronte delle convergenti dichiarazioni delle parti sull'attività lavorativa della figlia, sterilmente l'appellante deduce oggi che sul punto non sarebbe stata 9 raccolta alcuna prova.
Tanto impone la conferma del giudizio del Tribunale in punto di affermazione del diritto dell'odierna appellante alla percezione di un assegno divorzile con funzione perequativa-compensativa, segnatamente deputato a porre rimedio alla ravvisata disparità delle condizioni economico-patrimoniali dovuta alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare, che allo stato va rideterminato nella congrua misura di € 450,00 mensili, tenuto conto della lunga durata del matrimonio (circa 24 anni), dell'età e della condizione economica- reddituale dell'avente diritto (anni 65 e disoccupata), sul rilievo che siffatta misura deve essere proporzionalmente individuata in base alle sostanze economiche dell'obbligato. Va chiarito che la può oggi contare sul Pt_1
sinergico apporto economico della figlia convivente;
è ben vero che siffatta condizione potrebbe mutare, tenuto anche conto dell'età della figlia delle parti, oggi trentanovenne, e tuttavia si tratta di circostanza di tipo congetturale che al momento delle valutazioni rimesse a questa Corte non può trovare ingresso.
5. In ragione dell'esito complessivo dei due gradi del giudizio ricorrono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LE, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il P.G., definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
3659/2023 resa dal Tribunale di LE nei giorni 19/20.7.2023, impugnata da con ricorso depositato il 18.01.2024, nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- eleva con decorrenza dalla data della presente sentenza fino alla concorrenza di euro € 450,00 mensili, da rivalutare ogni anno secondo indici
ISTAT, l'assegno divorzile che è tenuto a versare a Controparte_1
; Parte_1
- dichiara le spese di entrambi i gradi del giudizio interamente compensate
10 tra le parti.
Così deciso a LE, il giorno 24 gennaio 2025, nella camera di consiglio della
Prima Sezione Civile della Corte di Appello.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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