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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/10/2025, n. 7785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7785 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8650/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice AM LA BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8650/2025 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IP LA, elettivamente domiciliata in VIA BELGIO 10 PALERMO presso lo studio della difenditrice e pertanto domiciliata ex lege presso il suo domicilio digitale
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- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
CRESCENZO ENRICO, elettivamente domiciliata in VIA OLMETTO N 3 20123
MILANO presso lo studio del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in via preliminare:
Si chiede la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, al fine della necessaria istruzione della causa, insistendo nelle richieste istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi, in particolare, si chiede di provvedere all'integrazione della C.T.U. tecnico – contabile affinchè l'esperto, esaminata la documentazione versata in atti, nonché gli ulteriori documenti che riterrà opportuno acquisire ex art. 198 c.p.c, operi un complessivo pagina 1 di 18 ricalcolo del rapporto di mutuo per cui è causa, nei termini e con i quesiti già precisati nei precedenti scritti difensivi. nel merito, si insiste nelle medesime conclusioni articolate negli scritti difensivi depositati:
1. In via prelimianre, qualora ritenuto necessario, benchè non richiesto dalla parte convenuta, disporre la rinnovazione della notifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire,
2. Nel merito, verificare, se la convenuta ha rispettato i limiti di finanziabilità del CP_2
cliente;
3. ritenere e dichiarare, stante l'omesso rispetto del limite di finanziabilità, la nullità del contratto di mutuo fondiario per cui è causa.
4. ritenere e dichiarare la nullità dell'applicazione e/o delle clausole che impongano costi e spese non pattuiti e non determinati per iscritto;
5. ritenere e dichiarare la nullità della clausola afferente agli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, per i motivi espressi in narrativa;
6. ritenere e dichiarare l'indeterminatezza del piano di ammortamento, per tutti i motivi espressi in narrativa;
7. statuire, conseguenzialmente, l'obbligo della convenuta a CP_2 corrispondere a titolo di ripetizione dell'indebito la complessiva somma di € 164.448,31;
8. ritenere e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione composta del piano di ammortamento e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso ex art. 117 co. 7 TUB in regime di capitalizzazione semplice;
9. statuire, conseguenzialmente, l'obbligo della convenuta a corrispondere a titolo di ripetizione CP_2 dell'indebito la complessiva somma di € 59.235,25;
10. accogliere per la forma il presente atto, dichiarandolo fondato sia in fatto che in diritto;
11. condannare la alla refusione e distrazione delle spese, diritti ed onorari di causa CP_2
oltre IVA e CPA;
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: pagina 2 di 18 - In via preliminare ed assorbente: statuire, accertare e dichiarare l'estinzione del processo ex-art. 50 c.p.c. e 125 disp. att c.p.c.;
Con vittoria delle spese di lite.
- In linea di estremo subordine e salvo gravame: rigettare integralmente la citazione e le domande ivi proposte in quanto a qualsiasi titolo infondate in fatto e diritto (e quanto alla domanda fondata sulla questione dell'Euribor dichiarare la propria incompetenza in quanto di competenza della Sezione Imprese);
In ogni caso rigettare qualsivoglia pretesa restitutoria, ripetitoria e/o di rideterminazione del dovuto in quanto infondata e non provata.
In via istruttoria: rigettare la chiesta CTU contabile in quanto inammissibile ed ultronea.
Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 4.3.2025 ha riassunto avanti a Parte_1
questo Tribunale il procedimento civile originariamente promosso il 16.4.2024 avanti al Tribunale di Palermo con il quale ha chiesto di dichiarare la nullità totale del mutuo fondiario da lei concluso con per Controparte_1 mancato rispetto del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB, nonché di dichiarare la nullità parziale di tale contratto relativamente alle clausole con le quali sono stati definiti gli interessi corrispettivi e il piano di ammortamento, siccome indeterminati e comportanti maggiori costi per la mutuataria, chiedendo di condannare quindi la convenuta a restituire all'attrice € 164.448,31 quale differenza tra gli importi pagati a titolo di interessi corrispettivi convenzionali e gli interessi corrispettivi calcolati al saggio legale previsto dall'art. 117.7 TUB, oltre alla restituzione di € 59.235,25 corrisposti come maggiori costi derivanti dall'applicazione di un piano di ammortamento a capitalizzazione composta in luogo di un ammortamento in regime di capitalizzazione semplice.
Tempestivamente costituitasi avanti al Tribunale di Palermo, la convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Controparte_1
Palermo a conoscere la presente controversia in favore del Tribunale di Milano individuato nel contratto di mutuo come foro convenzionale esclusivo e ha illustrato le ragioni per le quali contesta la fondatezza delle domande di parte attrice nel merito.
pagina 3 di 18 Compiute le verifiche preliminari da parte del Tribunale di Palermo, scambiate le memorie istruttorie tra le parti, all'esito dell'udienza di trattazione del 3.11.2024 è stato disposto rinvio a successiva udienza del 30.1.2025 ai fini della precisazione delle conclusioni in particolare sull'eccezione di incompetenza.
Il Tribunale di Palermo all'esito di tale udienza si è dichiarato incompetente a conoscere la controversia con ordinanza n. 565/2025 emessa lo stesso 30.1.2025 e pubblicata il 3.2.2025.
2. Con il ricorso in riassunzione ha ribadito le ragioni di fatto e Parte_1
diritto poste a fondamento delle domande oggetto del presente giudizio, trascrivendo l'originario atto di citazione e ha prodotto copia degli atti scambiati dalle parti avanti al Tribunale di Palermo e quelli pubblicati da tale giudice, oltre a copia del verbale del 7.12.2023 nel quale è stato attestato l'esito negativo del procedimento mediazione promosso dall'attrice prima di introdurre la domanda avanti al Tribunale di Palermo (doc. 1). L'attrice ha prodotto anche copia della consulenza tecnica di parte a sostegno contabile delle difese svolte (doc. 2).
In particolare : Parte_1
a. ha allegato di aver concluso il 16.7.2007 contratto di mutuo fondiario con del valore di € 180.000 per l'acquisto Controparte_1
della sua prima casa, da rimborsare in 348 rate mensili di importo pari a €
1.181,86 alla data di stipulazione del contratto, calcolate applicando un regime di ammortamento c.d. alla francese al tasso di interesse corrispettivo convenzionale rilevato alla data di stipulazione del contratto, con successiva applicazione di tasso di interesse corrispettivo variabile indicizzato all'euribor 3mesi/365+4,223%, pari alla data di stipulazione del contratto al
6,723%, corrispondente a un ISC (o TAEG) pari al 7,16% considerati gli ulteriori costi convenuti nel contratto (il contratto risulta prodotto in allegato alla consulenza di parte di cui al doc. 2 a pag. 251 ss.);
b. ha dedotto la nullità totale del contratto di mutuo per mancata allegazione al contratto di mutuo di alcuna perizia eseguita a cura della convenuta che dimostri il rispetto nel contratto del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, TUB in forza del quale l'importo dei finanziamenti non può superare dell'80% il valore dell'immobile ipotecato a loro garanzia, fatto che secondo la difesa di parte attrice comporta la nullità del mutuo per pagina 4 di 18 violazione di norma imperativa (richiamati sul punto gli arresti della Cass.
17252/2017 e successive conformi);
c. ha dedotto inoltre che i. la mancata specificazione nel contratto delle modalità di rilevazione del tasso variabile al quale è indicizzato il mutuo (euribor 3 mesi/365) per le rate mensili con scadenza diversa dai mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre renda indeterminata la misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale,
ii. la discrasia riscontrabile tra il TEG e il TAEG contrattuale,
iii. e l'indicizzazione a un tasso di interesse che tra il 2005 e il 2008 è stato manipolato da Royal Bank of CP_3 CP_1
Scotland e come accertato dalla Commissione Controparte_4
Europea (indicata dall'attrice anche come Corte Europea) con decisione del 4.12.2013; dimostrerebbe l'indeterminatezza del tasso concordato, chiedendo quindi di dichiarare la nullità parziale del contratto e, applicato il piano di ammortamento a tasso legale ai sensi dell'art. 1284 e 1283 c.c., di condannare la convenuta alla restituzione degli importi pagati in corso di esecuzione del contratto per effetto di tale clausola nulla pari a € 164.448,31;
d. ha dedotto poi che la mancata specificazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante indicata in contratto renderebbe indeterminata la misura dei canoni concordati, gravandoli di ulteriori costi non convenuti espressamente per iscritto e derivanti dall'adozione di un metodo di ammortamento alla francese più costoso di un piano di ammortamento all'italiana perché gli interessi sarebbero calcolati senza dare corso alla loro attualizzazione e in violazione degli artt. 821, 1175, 1194,
1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375 c.c., con la conseguenza che il piano di ammortamento convenuto nel contratto e allegato allo stesso (cfr. pag. 270 ss doc. 2 att.) deve essere ritenuto nullo e l'ammortamento del mutuo deve essere rideterminato applicando un piano in regime di capitalizzazione semplice, con restituzione dei maggiori costi sostenuti dalla mutuataria per effetto del regime finanziario applicato al mutuo, quantificati in € 59.235,25.
pagina 5 di 18 3. Con decreto del 26.3.2025 questa giudice ha fissato l'udienza del 18.9.2025 per la prosecuzione del processo, invitando parte convenuta a costituirsi nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c. ai sensi dell'art. 303 c.p.c. e dell'art. 125 disp. att. c.p.c.
4. si è successivamente costituita il 19.5.2025 Controparte_1 eccependo in via preliminare l'estinzione del presente giudizio per mancata tempestiva riassunzione entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza di incompetenza, scaduto il 5.5.2025, non essendosi perfezionata entro tale data la notificazione a cura dell'attrice del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza in prosecuzione (poi avvenuta solo il 16.6.2025), richiamando sul punto l'orientamento espresso dal Tribunale di Bologna con sentenza 1183/2022 che a sua volta ha richiamato l'orientamento della Cassazione espresso con le sentenze 9217/1995 e 10692/1992.
La convenuta ha inoltre contestato nel merito la fondatezza delle difese di parte attrice chiedendo di rigettare le domande attoree.
La convenuta ha evidenziato, in particolare, come l'art. 5 del contratto di mutuo indichi espressamente le modalità di revisione delle rate dovuta alla pattuizione di un mutuo a tasso variabile e ha evidenziato che il piano di ammortamento del mutuo
è stato consegnato alla mutuataria e da lei espressamente accettato al momento della conclusione del contratto;
la convenuta ha richiamato quindi la giurisprudenza della
Corte d'Appello di Milano (sent. 969/2025, 3304/2024) che ha escluso che il comportamento di manipolazione dell'euribor accertato dalla Commissione europea comporti la nullità di tutti i contratti indicizzati a tale tasso di interesse e in particolare nei casi in cui manchi la prova che il contratto sul quale si fonda il giudizio rientri tra quelli oggetto di valutazione della Commissione Europea, relativa nello specifico alle contrattazioni interbancarie nel mercato dei derivati, alle quali non ha peraltro partecipato direttamente la società convenuta ma solo altra società del medesimo gruppo.
5. La causa è stata istruita solo documentalmente.
6. Preliminarmente l'eccezione di estinzione del presente giudizio appare infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
7. ha infatti riassunto il giudizio da lei originariamente Parte_1
promosso avanti al Tribunale di Palermo con ricorso del 4.3.2025 con il quale ha manifestato inequivocabilmente la volontà di proseguire quel giudizio, richiamando pagina 6 di 18 espressamente l'ordinanza di incompetenza pronunciata il 3.2.2025 dal Tribunale di
Palermo e ritrascrivendo integralmente l'atto di citazione che ha dato origine a tale giudizio.
Benché il ricorso in prosecuzione non contenesse l'indicazione dell'udienza nella quale proseguire il giudizio prevista dall'art. 125, comma 1, n. 5 disp. att. c.p.c. e l'invito rivolto a parte convenuta a costituirsi nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c. previsto dall'art. 125, comma 1, n. 6 c.p.c., tali elementi sono contenuti nel decreto del 26.3.2025 con il quale è stata fissata l'udienza in prosecuzione di quel giudizio.
Parte convenuta, costituitasi prima dello scadere del termine della sua costituzione tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c., ha tuttavia eccepito l'avvenuta estinzione del processo, per non esserle stato notificato il ricorso in prosecuzione e il decreto di fissazione dell'udienza entro il termine previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza.
Si ritiene, tuttavia, l'eccezione di parte convenuta non sia fondata e debba essere rigettata.
Come chiarito dalla Cassazione “quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso” (così Cass., Sez. II,
30.7.2018, n. 20068).
Secondo la Cassazione, quindi, al fine di valutare se un atto processuale costituisce valida prosecuzione del precedente giudizio, è necessario che l'atto processuale posto in essere nei previsti dal giudice a quo o, in mancanza, dall'art. 307, comma
3, c.p.c. consenta di desumere inequivocabilmente l'intenzione della parte proponente di proseguire il giudizio inizialmente promosso.
pagina 7 di 18 Tale pronuncia, che richiama orientamento già espresso dalla Cass. Sez. Unite con sentenza del 28.12.2007 n. 27183, appare in linea con i più recenti arresti della giurisprudenza legittimità volti a dare attuazione al principio di economicità dell'azione processuale, direttamente desunto dal principio della ragionevole durata processo di cui all'art. 111 Cost., in applicazione del quale il giudice è tenuto a evitare che il processo si traduca in un inutile dispendio di attività processuale, circostanza che si verifica ogni volta in cui l'adozione di una pronuncia definitiva del singolo procedimento in rito non incida sul diritto della parte destinataria del provvedimento a riproporre identica domanda nei confronti della stessa controparte in altro giudizio, la quale quindi non trarrebbe alcun giovamento rispetto al bene della vita oggetto del giudizio dall'adozione della pronuncia in rito.
Nel presente giudizio, la pronuncia con ordinanza di estinzione del processo per mancata notificazione del ricorso in prosecuzione e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c., non precluderebbe all'attrice di riproporre immediatamente identica domanda di merito nei confronti della convenuta e, d'altro canto, l'attrice ha tempestivamente espresso la sua volontà di proseguire il processo con il ricorso in riassunzione e parte convenuta ha avuto modo nel presente giudizio di articolare compiutamente le sue difese nel merito, costituendosi tempestivamente rispetto alla data fissata per l'udienza di prosecuzione del giudizio e difendendosi compiutamente nel merito delle domande proposte dall'attrice, di tal che l'omessa notificazione della comparsa in riassunzione nel termine prescritto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. non ha comportato in concreto alcuna compromissione del diritto di difesa di parte convenuta.
Di conseguenza i vizi del ricorso in riassunzione depositato da il Parte_1
4.3.2025 costituiscono mere irregolarità, avendo espresso in modo Parte_1 inequivoco nel rispetto dei termini di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c. la volontà di riassumere il processo originariamente proposto avanti al Tribunale di Palermo, dichiaratosi incompetente con ordinanza del 3.2.2025.
L'eccezione di estinzione del giudizio deve quindi essere rigettata siccome infondata.
8. Le domande proposte da nel merito sono tuttavia infondate Parte_1
nel merito e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
pagina 8 di 18 9. La domanda di dichiarazione di nullità del mutuo ipotecario concluso dalle parti per violazione dell'art. 38, comma 2, TUB si fonda su un'interpretazione di tale disposizione autorevolmente superata dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 16.11.2022 n. 33719.
10. Anche senza considerare il fatto che parte attrice non ha fornito né offerto alcuna prova del fatto che il valore dell'immobile ipotecato a garanzia del credito restitutorio vantato dalla banca per effetto della stipulazione del contratto di mutuo sia inferiore all'80 % del valore di tale mutuo, parte attrice non ha allegato né provato che le parti volessero concludere un contratto di tipo diverso al mutuo assistito da garanzia ipotecaria e anzi l'attrice ha confermato di essersi rivolta alla convenuta per sottoscrivere un mutuo garantito da ipoteca al fine di ottenere la provvista necessaria per l'acquisto della sua prima casa (pag. 3 ricorso in riassunzione).
Come chiarito dalla Cassazione con la sentenza richiamata, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Di conseguenza l'eventuale (e nel caso di specie indimostrato) superamento del limite di finanziabilità non comporterebbe in ogni caso la nullità integrale del mutuo per violazione di norma imperativa, non essendo l'art. 38, comma 2, TUB norma imperativa posta a presidio della validità del contratto di mutuo fondiario, di tal che la domanda di dichiarazione di nullità del contratto di mutuo si è rivelata infondata tanto in fatto quanto in diritto e deve, quindi, essere rigettata.
pagina 9 di 18 11. Anche la domanda di dichiarazione di nullità parziale del tasso di interesse corrispettivo convenuto con il contratto di mutuo deve essere rigettata siccome infondata.
12. Parte attrice ha dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale,
in primo luogo, in ragione del fatto che nel contratto non sarebbe adeguatamente specificata la modalità di rilevazione del tasso variabile indicato per l'indicizzazione dei canoni per ciascun mese indicato come termine di pagamento delle rate di mutuo e in particolare per i mesi diversi da aprile, luglio e ottobre.
L'art. 5 del contratto di mutuo smentisce, tuttavia, tale allegazione (cfr. pag. 254 doc. 2 att.).
Le parti hanno previsto con tale disposizione che il tasso di interesse corrispettivo convenzionale era pari al 6.7230% (su base annua) alla data di conclusione del contratto e sulla base di tale tasso di interesse le parti hanno concordato il piano di ammortamento del mutuo, prevedendo che l'importo mutuato sarebbe stato restituito dalla mutuataria in 348 ratei da € 1.181,86 ciascuno. Anche il piano di ammortamento è oggetto di pattuizione espressa tra le parti che lo hanno sottoscritto.
Le parti hanno tuttavia previsto che la misura dei ratei restitutori del mutuo concordati sarebbe variata nel corso dell'esecuzione del contratto, in aumento o diminuzione, al variare dell'tasso di interesse di riferimento, individuato nell'euribor 3 mesi calcolato su 365 giorni, in modo tale che il tasso di interesse applicato fosse pari a tale tasso come rilevato nell'ultimo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, oltre allo spread fisso del
4,2330%, utilizzando quindi le variazioni del tasso sull'ammontare delle rate dovute con scadenza a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alle date di rilevazione espressamente indicate, previa conversione su base mensile del tasso rilevato.
Il meccanismo indicato per dar corso alle variazioni in aumento o diminuzione dei canoni al variare del tasso di riferimento, benché complesso, non appare indeterminato, risultando chiaro come sarebbe avvenuta l'indicizzazione mensile dei canoni e quali rilevazioni del tasso variabile di riferimento sarebbero state utilizzate a tale fine.
pagina 10 di 18 13. Parte attrice ha quindi dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale in secondo luogo perché il TEG e l'ISC indicati in contratto hanno valore diverso.
Tale deduzione è manifestamente infondata perché nonostante tanto la formula di calcolo del TEG (a fini usura) e del TAEG (a fini di trasparenza) non sono identiche
(cfr. lett. b) punto C3 Istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull'usura e allegato 5C alle Istruzioni per la Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) sia gli oneri considerati al fine di calcolare i due diversi tassi sono differenti (cfr. punto C4 Istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull'usura e disciplina dei costi rilevanti per le diverse tipologie di finanziamento contenute nelle Istruzioni per la
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). Tali indici esprimono quindi fisiologicamente valori diversi e pertanto il fatto che il loro calcolo sulla base delle pattuizioni contrattuali porti a dei risultati differenti non determina alcuna invalidità del tasso di interesse corrispettivo concordato, essendo il risultato atteso dall'applicazione della normativa di vigilanza e trasparenza in forza della quale devono essere calcolati.
14. Parte attrice ha dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale, in terzo luogo, perché il mutuo è indicizzato all'Euribor, frutto di intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione Europea, ragione per la quale il tasso variabile corrispettivo convenzionale viene ritenuto indeterminato.
L'attrice non ha tuttavia prodotto le decisioni della Commissione Europea che ritiene costituiscano prova privilegiata della nullità parziale e derivata del contratto di mutuo, fatto che consente di ritenere l'eccezione già infondata per mancata prova dei fatti sui quali si fonda.
Inoltre, come ha avuto modo di evidenziare la difesa di parte convenuta, la Corte
d'Appello di Milano ha già espresso un orientamento, al quale questo Tribunale intende aderire, secondo il quale l'accertamento compiuto dalla Commissione
Europea con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 non possa trovare applicazione al di fuori del mercato analizzato, del periodo considerato nel provvedimento sanzionatorio adottato e dei soggetti hanno partecipato all'intesa accertata nell'ambito di quei provvedimenti, fatti tutti che consentono di escludere pagina 11 di 18 che tale pronuncia abbia incidenza nella decisione del presente giudizio (cfr. Corte
d'Appello di Milano, sentenza 969/2025 e conforme 3304/2024).
La domanda di dichiarazione di nullità parziale del mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo convenzionale deve quindi essere rigettata per tutti i motivi dedotti a suo fondamento.
15. Anche la domanda di dichiarazione di nullità parziale del mutuo per mancato accordo sul regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante indicata nel contratto che comporterebbe l'indeterminatezza dei canoni concordati, gravandoli di ulteriori costi non convenuti espressamente per iscritto e derivanti dall'adozione di un metodo di ammortamento alla francese, più costoso rispetto ad un piano di ammortamento all'italiana in violazione degli artt. 821, 1175, 1194,
1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375 c.c. è infondata in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposto.
16. La stessa attrice ha provato di aver espressamente sottoscritto non solo la clausola con la quale è stata convenuta la quantificazione dei ratei del finanziamento per tutta la durata del contratto, al netto delle variazioni della loro misura determinate dal tasso variabile convenuto per iscritto tra le parti, ma anche di aver espressamente approvato l'intero piano di ammortamento posto alla base del calcolo della misura della rata di base (cfr. pag. 270 ss doc. 2 att.). Risulta quindi documentato che non solo le parti si sono accordate sulla misura dei canoni e sulla tipologia matematico finanziaria di ammortamento del mutuo ma anche in concreto sul come è stato costruito e sviluppato tale piano per tutta la durata del rapporto contrattuale. Appare documentalmente smentita, quindi, qualsiasi contestazione in punto di indeterminatezza del piano, avendo le parti specificato per ciascuna rata l'ammontare degli interessi e del capitale rimborsati, il metodo matematico finanziario per giungere alla quantificazione della rata fissa concordata e la misura di quest'ultima (cfr. sempre pag. 270 ss. doc. 2 att.).
17. Tutti i profili di criticità evidenziati (anche solo implicitamente) dalla difesa di parte attrice e correlati alla scelta di un tipo di ammortamento c.d. alla francese sono stati recentemente affrontati e superati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024 adottata a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo compiuto dal Tribunale di Salerno espressivo dei medesimi dubbi interpretativi oggetto delle difese di parte attrice.
pagina 12 di 18 La Cassazione, riprendendo considerazioni già ampiamente diffuse nella giurisprudenza di merito, ha evidenziato che l'ammortamento c.d. “alla francese” è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento di “rate costanti” per tutta la durata del rapporto, comprensive di una quota capitale (normalmente crescente nel tempo) ed una quota di interessi (normalmente decrescente nel tempo).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo di un piano ammortamento nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, man mano, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati di interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad interessi (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale (rimborsato per importi nel tempo maggiori).
In sostanza, quindi, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono nel tempo sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi e quindi nel corso dell'esecuzione del contratto, riducendosi il capitale prestato che viene coi pagamenti via via restituito, si riduce il montante degli interessi dovuti con ciascuna rata.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio – con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale quindi gode per più tempo.
La Cassazione ha definitivamente chiarito che tale meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici.
Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti. L'art. 1283 c.c. prevede infatti che, salvo usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo pagina 13 di 18 dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti.
Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori.
Il metodo c.d. “alla francese” è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, non è astrattamente ipotizzabile che tale tipologia di ammortamento sia fondata su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti come base di calcolo dei successivi ulteriori interessi.
Di conseguenza non è corretto dire che nel mutuo “alla francese” il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula di interesse composto, che costituisce quindi soltanto una modalità di calcolo e di imputazione al capitale piuttosto che agli interessi di quanto dovuto nelle singole rate restitutorie del finanziamento. È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla francese” standard ossia che poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
Secondo le Sezioni Unite, in particolare “un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera pagina 14 di 18 di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).”
Non essendo fisiologicamente prevista la maturazione di interessi ulteriori su interessi scaduti nei mutui, finanziamenti o prestiti con ammortamento alla francese,
l'applicazione di tale metodologia di ammortamento non comporta, di per sé, alcun fenomeno anatocistico.
Non avendo l'attrice nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati conteggiati sugli interessi scaduti, e risultando smentito tale fatto dall'esame del piano di ammortamento concordato tra le parti, deve ritenersi dimostrato che nel piano di rimborso concordato tra le parti non sia stata convenuta l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120.2 TUB.
Anche con riguardo alla ritenuta violazione degli artt. 820 e 821 c.c. derivante dal calcolo degli interessi dovuti in relazione al contratto di mutuo sull'intero capitale ancora da restituire benché non ancora esigibile in forza del beneficio del termine concordato con la rateizzazione del mutuo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana».
Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed é tenuto al pagamento degli interessi «compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente pagina 15 di 18 usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.).
Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post.
Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
L'obbligazione degli interessi è definita come «accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia.” (così, testualmente, Cass. Sez. Unite
15130/2024).
La Cassazione ha quindi confermato che “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”, così come accaduto nel caso di specie.
Anche con riguardo alla ritenuta illiceità della quantificazione dell'obbligazione restitutoria del mutuo, derivante dall'imputazione dei pagamenti pagina 16 di 18 eseguiti dal mutuatario in esecuzione del contratto di mutuo dapprima a rimborso prima di maggiori quote di interessi corrispettivi e solo successivamente a rimborso di quote sempre maggiori di capitale, in violazione dell'art. 1194 c.c., la Cassazione con la sentenza richiamata ha precisato che “gli artt. 1193 e 1194 c.c. (…) lungi dal fondare un diritto del debitore di imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi, pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente”.
Come evidenziato dalla Cassazione a Sezioni Unite, quindi, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti espressamente convenuti nel mutuo in esame.
Come chiarito infine dalla Cassazione “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere
(ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)
(…). Deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
pagina 17 di 18 18. Le domande di parte attrice devono quindi tutte essere rigettate siccome rivelatesi documentalmente infondate in fatto e in diritto, fatto che ha reso superfluo ogni approfondimento istruttorio ulteriore.
19. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alla fase introduttiva e di studio e minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria solo orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 CP_1
le spese di giudizio, pari a € 9.142,00 per compensi, oltre al 15%
[...]
dell'importo indicato come dovuto per compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 16 ottobre 2025
La giudice
AM LA BE
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice AM LA BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8650/2025 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IP LA, elettivamente domiciliata in VIA BELGIO 10 PALERMO presso lo studio della difenditrice e pertanto domiciliata ex lege presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
CRESCENZO ENRICO, elettivamente domiciliata in VIA OLMETTO N 3 20123
MILANO presso lo studio del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in via preliminare:
Si chiede la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, al fine della necessaria istruzione della causa, insistendo nelle richieste istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi, in particolare, si chiede di provvedere all'integrazione della C.T.U. tecnico – contabile affinchè l'esperto, esaminata la documentazione versata in atti, nonché gli ulteriori documenti che riterrà opportuno acquisire ex art. 198 c.p.c, operi un complessivo pagina 1 di 18 ricalcolo del rapporto di mutuo per cui è causa, nei termini e con i quesiti già precisati nei precedenti scritti difensivi. nel merito, si insiste nelle medesime conclusioni articolate negli scritti difensivi depositati:
1. In via prelimianre, qualora ritenuto necessario, benchè non richiesto dalla parte convenuta, disporre la rinnovazione della notifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire,
2. Nel merito, verificare, se la convenuta ha rispettato i limiti di finanziabilità del CP_2
cliente;
3. ritenere e dichiarare, stante l'omesso rispetto del limite di finanziabilità, la nullità del contratto di mutuo fondiario per cui è causa.
4. ritenere e dichiarare la nullità dell'applicazione e/o delle clausole che impongano costi e spese non pattuiti e non determinati per iscritto;
5. ritenere e dichiarare la nullità della clausola afferente agli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, per i motivi espressi in narrativa;
6. ritenere e dichiarare l'indeterminatezza del piano di ammortamento, per tutti i motivi espressi in narrativa;
7. statuire, conseguenzialmente, l'obbligo della convenuta a CP_2 corrispondere a titolo di ripetizione dell'indebito la complessiva somma di € 164.448,31;
8. ritenere e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione composta del piano di ammortamento e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso ex art. 117 co. 7 TUB in regime di capitalizzazione semplice;
9. statuire, conseguenzialmente, l'obbligo della convenuta a corrispondere a titolo di ripetizione CP_2 dell'indebito la complessiva somma di € 59.235,25;
10. accogliere per la forma il presente atto, dichiarandolo fondato sia in fatto che in diritto;
11. condannare la alla refusione e distrazione delle spese, diritti ed onorari di causa CP_2
oltre IVA e CPA;
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: pagina 2 di 18 - In via preliminare ed assorbente: statuire, accertare e dichiarare l'estinzione del processo ex-art. 50 c.p.c. e 125 disp. att c.p.c.;
Con vittoria delle spese di lite.
- In linea di estremo subordine e salvo gravame: rigettare integralmente la citazione e le domande ivi proposte in quanto a qualsiasi titolo infondate in fatto e diritto (e quanto alla domanda fondata sulla questione dell'Euribor dichiarare la propria incompetenza in quanto di competenza della Sezione Imprese);
In ogni caso rigettare qualsivoglia pretesa restitutoria, ripetitoria e/o di rideterminazione del dovuto in quanto infondata e non provata.
In via istruttoria: rigettare la chiesta CTU contabile in quanto inammissibile ed ultronea.
Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 4.3.2025 ha riassunto avanti a Parte_1
questo Tribunale il procedimento civile originariamente promosso il 16.4.2024 avanti al Tribunale di Palermo con il quale ha chiesto di dichiarare la nullità totale del mutuo fondiario da lei concluso con per Controparte_1 mancato rispetto del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB, nonché di dichiarare la nullità parziale di tale contratto relativamente alle clausole con le quali sono stati definiti gli interessi corrispettivi e il piano di ammortamento, siccome indeterminati e comportanti maggiori costi per la mutuataria, chiedendo di condannare quindi la convenuta a restituire all'attrice € 164.448,31 quale differenza tra gli importi pagati a titolo di interessi corrispettivi convenzionali e gli interessi corrispettivi calcolati al saggio legale previsto dall'art. 117.7 TUB, oltre alla restituzione di € 59.235,25 corrisposti come maggiori costi derivanti dall'applicazione di un piano di ammortamento a capitalizzazione composta in luogo di un ammortamento in regime di capitalizzazione semplice.
Tempestivamente costituitasi avanti al Tribunale di Palermo, la convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Controparte_1
Palermo a conoscere la presente controversia in favore del Tribunale di Milano individuato nel contratto di mutuo come foro convenzionale esclusivo e ha illustrato le ragioni per le quali contesta la fondatezza delle domande di parte attrice nel merito.
pagina 3 di 18 Compiute le verifiche preliminari da parte del Tribunale di Palermo, scambiate le memorie istruttorie tra le parti, all'esito dell'udienza di trattazione del 3.11.2024 è stato disposto rinvio a successiva udienza del 30.1.2025 ai fini della precisazione delle conclusioni in particolare sull'eccezione di incompetenza.
Il Tribunale di Palermo all'esito di tale udienza si è dichiarato incompetente a conoscere la controversia con ordinanza n. 565/2025 emessa lo stesso 30.1.2025 e pubblicata il 3.2.2025.
2. Con il ricorso in riassunzione ha ribadito le ragioni di fatto e Parte_1
diritto poste a fondamento delle domande oggetto del presente giudizio, trascrivendo l'originario atto di citazione e ha prodotto copia degli atti scambiati dalle parti avanti al Tribunale di Palermo e quelli pubblicati da tale giudice, oltre a copia del verbale del 7.12.2023 nel quale è stato attestato l'esito negativo del procedimento mediazione promosso dall'attrice prima di introdurre la domanda avanti al Tribunale di Palermo (doc. 1). L'attrice ha prodotto anche copia della consulenza tecnica di parte a sostegno contabile delle difese svolte (doc. 2).
In particolare : Parte_1
a. ha allegato di aver concluso il 16.7.2007 contratto di mutuo fondiario con del valore di € 180.000 per l'acquisto Controparte_1
della sua prima casa, da rimborsare in 348 rate mensili di importo pari a €
1.181,86 alla data di stipulazione del contratto, calcolate applicando un regime di ammortamento c.d. alla francese al tasso di interesse corrispettivo convenzionale rilevato alla data di stipulazione del contratto, con successiva applicazione di tasso di interesse corrispettivo variabile indicizzato all'euribor 3mesi/365+4,223%, pari alla data di stipulazione del contratto al
6,723%, corrispondente a un ISC (o TAEG) pari al 7,16% considerati gli ulteriori costi convenuti nel contratto (il contratto risulta prodotto in allegato alla consulenza di parte di cui al doc. 2 a pag. 251 ss.);
b. ha dedotto la nullità totale del contratto di mutuo per mancata allegazione al contratto di mutuo di alcuna perizia eseguita a cura della convenuta che dimostri il rispetto nel contratto del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, TUB in forza del quale l'importo dei finanziamenti non può superare dell'80% il valore dell'immobile ipotecato a loro garanzia, fatto che secondo la difesa di parte attrice comporta la nullità del mutuo per pagina 4 di 18 violazione di norma imperativa (richiamati sul punto gli arresti della Cass.
17252/2017 e successive conformi);
c. ha dedotto inoltre che i. la mancata specificazione nel contratto delle modalità di rilevazione del tasso variabile al quale è indicizzato il mutuo (euribor 3 mesi/365) per le rate mensili con scadenza diversa dai mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre renda indeterminata la misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale,
ii. la discrasia riscontrabile tra il TEG e il TAEG contrattuale,
iii. e l'indicizzazione a un tasso di interesse che tra il 2005 e il 2008 è stato manipolato da Royal Bank of CP_3 CP_1
Scotland e come accertato dalla Commissione Controparte_4
Europea (indicata dall'attrice anche come Corte Europea) con decisione del 4.12.2013; dimostrerebbe l'indeterminatezza del tasso concordato, chiedendo quindi di dichiarare la nullità parziale del contratto e, applicato il piano di ammortamento a tasso legale ai sensi dell'art. 1284 e 1283 c.c., di condannare la convenuta alla restituzione degli importi pagati in corso di esecuzione del contratto per effetto di tale clausola nulla pari a € 164.448,31;
d. ha dedotto poi che la mancata specificazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante indicata in contratto renderebbe indeterminata la misura dei canoni concordati, gravandoli di ulteriori costi non convenuti espressamente per iscritto e derivanti dall'adozione di un metodo di ammortamento alla francese più costoso di un piano di ammortamento all'italiana perché gli interessi sarebbero calcolati senza dare corso alla loro attualizzazione e in violazione degli artt. 821, 1175, 1194,
1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375 c.c., con la conseguenza che il piano di ammortamento convenuto nel contratto e allegato allo stesso (cfr. pag. 270 ss doc. 2 att.) deve essere ritenuto nullo e l'ammortamento del mutuo deve essere rideterminato applicando un piano in regime di capitalizzazione semplice, con restituzione dei maggiori costi sostenuti dalla mutuataria per effetto del regime finanziario applicato al mutuo, quantificati in € 59.235,25.
pagina 5 di 18 3. Con decreto del 26.3.2025 questa giudice ha fissato l'udienza del 18.9.2025 per la prosecuzione del processo, invitando parte convenuta a costituirsi nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c. ai sensi dell'art. 303 c.p.c. e dell'art. 125 disp. att. c.p.c.
4. si è successivamente costituita il 19.5.2025 Controparte_1 eccependo in via preliminare l'estinzione del presente giudizio per mancata tempestiva riassunzione entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza di incompetenza, scaduto il 5.5.2025, non essendosi perfezionata entro tale data la notificazione a cura dell'attrice del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza in prosecuzione (poi avvenuta solo il 16.6.2025), richiamando sul punto l'orientamento espresso dal Tribunale di Bologna con sentenza 1183/2022 che a sua volta ha richiamato l'orientamento della Cassazione espresso con le sentenze 9217/1995 e 10692/1992.
La convenuta ha inoltre contestato nel merito la fondatezza delle difese di parte attrice chiedendo di rigettare le domande attoree.
La convenuta ha evidenziato, in particolare, come l'art. 5 del contratto di mutuo indichi espressamente le modalità di revisione delle rate dovuta alla pattuizione di un mutuo a tasso variabile e ha evidenziato che il piano di ammortamento del mutuo
è stato consegnato alla mutuataria e da lei espressamente accettato al momento della conclusione del contratto;
la convenuta ha richiamato quindi la giurisprudenza della
Corte d'Appello di Milano (sent. 969/2025, 3304/2024) che ha escluso che il comportamento di manipolazione dell'euribor accertato dalla Commissione europea comporti la nullità di tutti i contratti indicizzati a tale tasso di interesse e in particolare nei casi in cui manchi la prova che il contratto sul quale si fonda il giudizio rientri tra quelli oggetto di valutazione della Commissione Europea, relativa nello specifico alle contrattazioni interbancarie nel mercato dei derivati, alle quali non ha peraltro partecipato direttamente la società convenuta ma solo altra società del medesimo gruppo.
5. La causa è stata istruita solo documentalmente.
6. Preliminarmente l'eccezione di estinzione del presente giudizio appare infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
7. ha infatti riassunto il giudizio da lei originariamente Parte_1
promosso avanti al Tribunale di Palermo con ricorso del 4.3.2025 con il quale ha manifestato inequivocabilmente la volontà di proseguire quel giudizio, richiamando pagina 6 di 18 espressamente l'ordinanza di incompetenza pronunciata il 3.2.2025 dal Tribunale di
Palermo e ritrascrivendo integralmente l'atto di citazione che ha dato origine a tale giudizio.
Benché il ricorso in prosecuzione non contenesse l'indicazione dell'udienza nella quale proseguire il giudizio prevista dall'art. 125, comma 1, n. 5 disp. att. c.p.c. e l'invito rivolto a parte convenuta a costituirsi nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c. previsto dall'art. 125, comma 1, n. 6 c.p.c., tali elementi sono contenuti nel decreto del 26.3.2025 con il quale è stata fissata l'udienza in prosecuzione di quel giudizio.
Parte convenuta, costituitasi prima dello scadere del termine della sua costituzione tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c., ha tuttavia eccepito l'avvenuta estinzione del processo, per non esserle stato notificato il ricorso in prosecuzione e il decreto di fissazione dell'udienza entro il termine previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza.
Si ritiene, tuttavia, l'eccezione di parte convenuta non sia fondata e debba essere rigettata.
Come chiarito dalla Cassazione “quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso” (così Cass., Sez. II,
30.7.2018, n. 20068).
Secondo la Cassazione, quindi, al fine di valutare se un atto processuale costituisce valida prosecuzione del precedente giudizio, è necessario che l'atto processuale posto in essere nei previsti dal giudice a quo o, in mancanza, dall'art. 307, comma
3, c.p.c. consenta di desumere inequivocabilmente l'intenzione della parte proponente di proseguire il giudizio inizialmente promosso.
pagina 7 di 18 Tale pronuncia, che richiama orientamento già espresso dalla Cass. Sez. Unite con sentenza del 28.12.2007 n. 27183, appare in linea con i più recenti arresti della giurisprudenza legittimità volti a dare attuazione al principio di economicità dell'azione processuale, direttamente desunto dal principio della ragionevole durata processo di cui all'art. 111 Cost., in applicazione del quale il giudice è tenuto a evitare che il processo si traduca in un inutile dispendio di attività processuale, circostanza che si verifica ogni volta in cui l'adozione di una pronuncia definitiva del singolo procedimento in rito non incida sul diritto della parte destinataria del provvedimento a riproporre identica domanda nei confronti della stessa controparte in altro giudizio, la quale quindi non trarrebbe alcun giovamento rispetto al bene della vita oggetto del giudizio dall'adozione della pronuncia in rito.
Nel presente giudizio, la pronuncia con ordinanza di estinzione del processo per mancata notificazione del ricorso in prosecuzione e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c., non precluderebbe all'attrice di riproporre immediatamente identica domanda di merito nei confronti della convenuta e, d'altro canto, l'attrice ha tempestivamente espresso la sua volontà di proseguire il processo con il ricorso in riassunzione e parte convenuta ha avuto modo nel presente giudizio di articolare compiutamente le sue difese nel merito, costituendosi tempestivamente rispetto alla data fissata per l'udienza di prosecuzione del giudizio e difendendosi compiutamente nel merito delle domande proposte dall'attrice, di tal che l'omessa notificazione della comparsa in riassunzione nel termine prescritto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. non ha comportato in concreto alcuna compromissione del diritto di difesa di parte convenuta.
Di conseguenza i vizi del ricorso in riassunzione depositato da il Parte_1
4.3.2025 costituiscono mere irregolarità, avendo espresso in modo Parte_1 inequivoco nel rispetto dei termini di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c. la volontà di riassumere il processo originariamente proposto avanti al Tribunale di Palermo, dichiaratosi incompetente con ordinanza del 3.2.2025.
L'eccezione di estinzione del giudizio deve quindi essere rigettata siccome infondata.
8. Le domande proposte da nel merito sono tuttavia infondate Parte_1
nel merito e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
pagina 8 di 18 9. La domanda di dichiarazione di nullità del mutuo ipotecario concluso dalle parti per violazione dell'art. 38, comma 2, TUB si fonda su un'interpretazione di tale disposizione autorevolmente superata dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 16.11.2022 n. 33719.
10. Anche senza considerare il fatto che parte attrice non ha fornito né offerto alcuna prova del fatto che il valore dell'immobile ipotecato a garanzia del credito restitutorio vantato dalla banca per effetto della stipulazione del contratto di mutuo sia inferiore all'80 % del valore di tale mutuo, parte attrice non ha allegato né provato che le parti volessero concludere un contratto di tipo diverso al mutuo assistito da garanzia ipotecaria e anzi l'attrice ha confermato di essersi rivolta alla convenuta per sottoscrivere un mutuo garantito da ipoteca al fine di ottenere la provvista necessaria per l'acquisto della sua prima casa (pag. 3 ricorso in riassunzione).
Come chiarito dalla Cassazione con la sentenza richiamata, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Di conseguenza l'eventuale (e nel caso di specie indimostrato) superamento del limite di finanziabilità non comporterebbe in ogni caso la nullità integrale del mutuo per violazione di norma imperativa, non essendo l'art. 38, comma 2, TUB norma imperativa posta a presidio della validità del contratto di mutuo fondiario, di tal che la domanda di dichiarazione di nullità del contratto di mutuo si è rivelata infondata tanto in fatto quanto in diritto e deve, quindi, essere rigettata.
pagina 9 di 18 11. Anche la domanda di dichiarazione di nullità parziale del tasso di interesse corrispettivo convenuto con il contratto di mutuo deve essere rigettata siccome infondata.
12. Parte attrice ha dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale,
in primo luogo, in ragione del fatto che nel contratto non sarebbe adeguatamente specificata la modalità di rilevazione del tasso variabile indicato per l'indicizzazione dei canoni per ciascun mese indicato come termine di pagamento delle rate di mutuo e in particolare per i mesi diversi da aprile, luglio e ottobre.
L'art. 5 del contratto di mutuo smentisce, tuttavia, tale allegazione (cfr. pag. 254 doc. 2 att.).
Le parti hanno previsto con tale disposizione che il tasso di interesse corrispettivo convenzionale era pari al 6.7230% (su base annua) alla data di conclusione del contratto e sulla base di tale tasso di interesse le parti hanno concordato il piano di ammortamento del mutuo, prevedendo che l'importo mutuato sarebbe stato restituito dalla mutuataria in 348 ratei da € 1.181,86 ciascuno. Anche il piano di ammortamento è oggetto di pattuizione espressa tra le parti che lo hanno sottoscritto.
Le parti hanno tuttavia previsto che la misura dei ratei restitutori del mutuo concordati sarebbe variata nel corso dell'esecuzione del contratto, in aumento o diminuzione, al variare dell'tasso di interesse di riferimento, individuato nell'euribor 3 mesi calcolato su 365 giorni, in modo tale che il tasso di interesse applicato fosse pari a tale tasso come rilevato nell'ultimo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, oltre allo spread fisso del
4,2330%, utilizzando quindi le variazioni del tasso sull'ammontare delle rate dovute con scadenza a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alle date di rilevazione espressamente indicate, previa conversione su base mensile del tasso rilevato.
Il meccanismo indicato per dar corso alle variazioni in aumento o diminuzione dei canoni al variare del tasso di riferimento, benché complesso, non appare indeterminato, risultando chiaro come sarebbe avvenuta l'indicizzazione mensile dei canoni e quali rilevazioni del tasso variabile di riferimento sarebbero state utilizzate a tale fine.
pagina 10 di 18 13. Parte attrice ha quindi dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale in secondo luogo perché il TEG e l'ISC indicati in contratto hanno valore diverso.
Tale deduzione è manifestamente infondata perché nonostante tanto la formula di calcolo del TEG (a fini usura) e del TAEG (a fini di trasparenza) non sono identiche
(cfr. lett. b) punto C3 Istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull'usura e allegato 5C alle Istruzioni per la Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) sia gli oneri considerati al fine di calcolare i due diversi tassi sono differenti (cfr. punto C4 Istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull'usura e disciplina dei costi rilevanti per le diverse tipologie di finanziamento contenute nelle Istruzioni per la
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). Tali indici esprimono quindi fisiologicamente valori diversi e pertanto il fatto che il loro calcolo sulla base delle pattuizioni contrattuali porti a dei risultati differenti non determina alcuna invalidità del tasso di interesse corrispettivo concordato, essendo il risultato atteso dall'applicazione della normativa di vigilanza e trasparenza in forza della quale devono essere calcolati.
14. Parte attrice ha dedotto la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale, in terzo luogo, perché il mutuo è indicizzato all'Euribor, frutto di intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione Europea, ragione per la quale il tasso variabile corrispettivo convenzionale viene ritenuto indeterminato.
L'attrice non ha tuttavia prodotto le decisioni della Commissione Europea che ritiene costituiscano prova privilegiata della nullità parziale e derivata del contratto di mutuo, fatto che consente di ritenere l'eccezione già infondata per mancata prova dei fatti sui quali si fonda.
Inoltre, come ha avuto modo di evidenziare la difesa di parte convenuta, la Corte
d'Appello di Milano ha già espresso un orientamento, al quale questo Tribunale intende aderire, secondo il quale l'accertamento compiuto dalla Commissione
Europea con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 non possa trovare applicazione al di fuori del mercato analizzato, del periodo considerato nel provvedimento sanzionatorio adottato e dei soggetti hanno partecipato all'intesa accertata nell'ambito di quei provvedimenti, fatti tutti che consentono di escludere pagina 11 di 18 che tale pronuncia abbia incidenza nella decisione del presente giudizio (cfr. Corte
d'Appello di Milano, sentenza 969/2025 e conforme 3304/2024).
La domanda di dichiarazione di nullità parziale del mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo convenzionale deve quindi essere rigettata per tutti i motivi dedotti a suo fondamento.
15. Anche la domanda di dichiarazione di nullità parziale del mutuo per mancato accordo sul regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante indicata nel contratto che comporterebbe l'indeterminatezza dei canoni concordati, gravandoli di ulteriori costi non convenuti espressamente per iscritto e derivanti dall'adozione di un metodo di ammortamento alla francese, più costoso rispetto ad un piano di ammortamento all'italiana in violazione degli artt. 821, 1175, 1194,
1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375 c.c. è infondata in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposto.
16. La stessa attrice ha provato di aver espressamente sottoscritto non solo la clausola con la quale è stata convenuta la quantificazione dei ratei del finanziamento per tutta la durata del contratto, al netto delle variazioni della loro misura determinate dal tasso variabile convenuto per iscritto tra le parti, ma anche di aver espressamente approvato l'intero piano di ammortamento posto alla base del calcolo della misura della rata di base (cfr. pag. 270 ss doc. 2 att.). Risulta quindi documentato che non solo le parti si sono accordate sulla misura dei canoni e sulla tipologia matematico finanziaria di ammortamento del mutuo ma anche in concreto sul come è stato costruito e sviluppato tale piano per tutta la durata del rapporto contrattuale. Appare documentalmente smentita, quindi, qualsiasi contestazione in punto di indeterminatezza del piano, avendo le parti specificato per ciascuna rata l'ammontare degli interessi e del capitale rimborsati, il metodo matematico finanziario per giungere alla quantificazione della rata fissa concordata e la misura di quest'ultima (cfr. sempre pag. 270 ss. doc. 2 att.).
17. Tutti i profili di criticità evidenziati (anche solo implicitamente) dalla difesa di parte attrice e correlati alla scelta di un tipo di ammortamento c.d. alla francese sono stati recentemente affrontati e superati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024 adottata a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo compiuto dal Tribunale di Salerno espressivo dei medesimi dubbi interpretativi oggetto delle difese di parte attrice.
pagina 12 di 18 La Cassazione, riprendendo considerazioni già ampiamente diffuse nella giurisprudenza di merito, ha evidenziato che l'ammortamento c.d. “alla francese” è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento di “rate costanti” per tutta la durata del rapporto, comprensive di una quota capitale (normalmente crescente nel tempo) ed una quota di interessi (normalmente decrescente nel tempo).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo di un piano ammortamento nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, man mano, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati di interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad interessi (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale (rimborsato per importi nel tempo maggiori).
In sostanza, quindi, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono nel tempo sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi e quindi nel corso dell'esecuzione del contratto, riducendosi il capitale prestato che viene coi pagamenti via via restituito, si riduce il montante degli interessi dovuti con ciascuna rata.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio – con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale quindi gode per più tempo.
La Cassazione ha definitivamente chiarito che tale meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici.
Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti. L'art. 1283 c.c. prevede infatti che, salvo usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo pagina 13 di 18 dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti.
Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori.
Il metodo c.d. “alla francese” è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, non è astrattamente ipotizzabile che tale tipologia di ammortamento sia fondata su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti come base di calcolo dei successivi ulteriori interessi.
Di conseguenza non è corretto dire che nel mutuo “alla francese” il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula di interesse composto, che costituisce quindi soltanto una modalità di calcolo e di imputazione al capitale piuttosto che agli interessi di quanto dovuto nelle singole rate restitutorie del finanziamento. È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla francese” standard ossia che poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
Secondo le Sezioni Unite, in particolare “un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera pagina 14 di 18 di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).”
Non essendo fisiologicamente prevista la maturazione di interessi ulteriori su interessi scaduti nei mutui, finanziamenti o prestiti con ammortamento alla francese,
l'applicazione di tale metodologia di ammortamento non comporta, di per sé, alcun fenomeno anatocistico.
Non avendo l'attrice nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati conteggiati sugli interessi scaduti, e risultando smentito tale fatto dall'esame del piano di ammortamento concordato tra le parti, deve ritenersi dimostrato che nel piano di rimborso concordato tra le parti non sia stata convenuta l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120.2 TUB.
Anche con riguardo alla ritenuta violazione degli artt. 820 e 821 c.c. derivante dal calcolo degli interessi dovuti in relazione al contratto di mutuo sull'intero capitale ancora da restituire benché non ancora esigibile in forza del beneficio del termine concordato con la rateizzazione del mutuo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana».
Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed é tenuto al pagamento degli interessi «compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente pagina 15 di 18 usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.).
Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post.
Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
L'obbligazione degli interessi è definita come «accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia.” (così, testualmente, Cass. Sez. Unite
15130/2024).
La Cassazione ha quindi confermato che “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”, così come accaduto nel caso di specie.
Anche con riguardo alla ritenuta illiceità della quantificazione dell'obbligazione restitutoria del mutuo, derivante dall'imputazione dei pagamenti pagina 16 di 18 eseguiti dal mutuatario in esecuzione del contratto di mutuo dapprima a rimborso prima di maggiori quote di interessi corrispettivi e solo successivamente a rimborso di quote sempre maggiori di capitale, in violazione dell'art. 1194 c.c., la Cassazione con la sentenza richiamata ha precisato che “gli artt. 1193 e 1194 c.c. (…) lungi dal fondare un diritto del debitore di imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi, pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente”.
Come evidenziato dalla Cassazione a Sezioni Unite, quindi, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti espressamente convenuti nel mutuo in esame.
Come chiarito infine dalla Cassazione “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere
(ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)
(…). Deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
pagina 17 di 18 18. Le domande di parte attrice devono quindi tutte essere rigettate siccome rivelatesi documentalmente infondate in fatto e in diritto, fatto che ha reso superfluo ogni approfondimento istruttorio ulteriore.
19. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alla fase introduttiva e di studio e minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria solo orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 CP_1
le spese di giudizio, pari a € 9.142,00 per compensi, oltre al 15%
[...]
dell'importo indicato come dovuto per compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 16 ottobre 2025
La giudice
AM LA BE
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