Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04909/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4909 del 2025, proposto da
UK Wishwajith Karunarathne, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Chiara Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli avverso l'istanza trasmessa in data 7 novembre 2024, con la quale il ricorrente ha chiesto di essere convocato dalla Prefettura per regolarizzare e definire la pratica di primo ingresso
e per la conseguente declaratoria
dell'obbligo della Prefettura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un atto espresso di convocazione in favore del ricorrente, presso la sede dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Napoli;
nonché, ai sensi dell'art. 117, comma 3, C.P.A.,
per la nomina di un Commissario ad acta,
che, in caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, in via sostitutiva, provveda a riscontrare l'istanza trasmessa dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che in prossimità della udienza di trattazione è emerso che la resistente Amministrazione ha adottato un provvedimento di revoca del nulla osta, in data 10 luglio 2025, in relazione al quale si trasla l’interesse di parte ricorrente.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NO LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | NO LE |
IL SEGRETARIO