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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4858/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 4858 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, comma 1, c.p.c. e 617
c.p.c., vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Napoli Parte_1 Parte_2 alla Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio degli Avv.ti Gianluca Sabatino, Fabrizio
OR e LO TO dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
OPPONENTI
E
, in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Padova alla Via N. Tommaseo n. 56, presso lo studio dell'Avv. Francesco Orlandi dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la proponendo opposizione Controparte_2 avverso l'atto di precetto, intimante il pagamento dell'importo pari ad euro 63.412,36, in forza di cambiale ipotecaria dell'importo di euro 50.000,00 con scadenza al 31.12.2019, rilasciata dalla Euroaccessori s.r.l.
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, in particolare, lamentava l'omessa notifica nei suoi confronti del Parte_1 precetto impugnato, notificato in data 28.05.2024 alla sola (non ingiunta); Parte_2
l'opponente apprendeva da quest'ultima dell'esistenza del precetto, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo anzidetto e, in caso di inadempimento, si minacciava l'esecuzione su un immobile di sua proprietà, quale terzo datore d'ipoteca.
Tanto precisato, gli opponenti eccepivano la nullità del precetto per carenza di un valido titolo esecutivo, lamentando la loro estraneità rispetto alla cambiale azionata e, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva.
In merito ai precedenti atti di precetto, indicati nell'atto impugnato, deducevano la nullità degli stessi in quanto notificati alla società debitrice (dichiarata fallita con sentenza del
17.02.2021) in violazione dell'art. 20 Legge fallimentare. Precisavano altresì che, qualora considerati legittimi, ai sensi dell'art. 95 Legge cambiaria non avrebbero potuto interrompere la prescrizione nei loro confronti, avendo ricevuto il primo atto di precetto nel mese di marzo 2023, ovvero oltre tre anni della scadenza della cambiale;
pertanto, in ragione dell'accessorietà della garanzia, essendo estinta l'azione cambiaria risultava estinta anche l'ipoteca cambiaria.
Quanto all'importo precettato, evidenziavano che con accordo transattivo la
Euroaccessori s.r.l. si obbligava a versare alla l'importo di euro 61.500,00; CP_1 all'atto della sottoscrizione dell'accordo veniva versato l'importo di euro 10.000,00, nonché euro 1.500,00 per competenze legali, e a garanzia dell'adempimento veniva rilasciata la cambiale ipotecaria azionata per il restante importo di euro 50.000,00.
Successivamente, la società debitrice versava n. 14 rate di euro 1.287,50, per un totale di euro 18.025,00. Dunque, la Euroaccessori s.r.l. (estinta in data 14.02.2024) sarebbe oggi debitrice del minore importo di euro 31.975,00; ed invece, l'odierna opposta avrebbe intimato il pagamento di un importo ben superiore.
Sulla discrepanza dell'importo richiesto, evidenziavano che la anche nella CP_1 procedura fallimentare della Euroaccessori s.r.l. aveva proposto domanda di ammissione al passivo per un importo maggiore di quello spettante, senza considerare i pagamenti già effettuati dalla società debitrice.
Per tali ragioni, gli opponenti chiedevano sospendersi l'efficacia esecutiva del precetto.
Infine, gli opponenti lamentavano la sussistenza di una condotta abusiva da parte della opposta, integrante una fattispecie di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., chiedevano quindi la condanna dell'opposta al risarcimento del danno cagionato.
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2. La si è costituita in giudizio e ha contestato le avverse Controparte_2 doglianze.
In particolare, ha comprovato che il precetto opposto era stato regolarmente notificato anche ad ex art. 143 c.p.c. in data 26.04.2024; eccepiva pertanto la Parte_1 tardività dell'opposizione formulata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva, dato che il precetto era stato notificato ai sensi dell'art. 2495 c.c. agli opponenti, nella qualità di ex soci della estinta Euroaccessori s.r.l. Peraltro, nel precetto si precisava che, in caso di omesso pagamento, la creditrice avrebbe agito nei soli confronti di
[...]
, quale datore di ipoteca in forza della cambiale ipotecaria. Parte_1
L'opposta, inoltre, asseriva la legittimità degli atti di precetto precedentemente notificati, non configurandosi alcuna violazione della disposizione di cui all'art. 120 L.F., o meglio, quella di cui all'art. 51 L.F., in quanto non erano state attuate azioni esecutive in danno dei beni del fallimento. Evidenziava che la prima notifica era avvenuta in nel 2022, ovvero prima di tre anni dalla scadenza della cambiale, sicché era stata validamente interrotta la prescrizione dell'azione cambiaria nei confronti del debitore.
Quanto alla prescrizione dell'azione cambiaria, precisava che le norme richiamate dagli opponenti non trovano applicazione riguardo all'obbligazione del garante del debito cambiario, rispetto alla quale operano la prescrizione ventennale ex art. 2847 c.c. e le cause di estinzione previste dall'art. 2878 c.c.
3. L'opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c. è inammissibile per tardività.
L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'omessa notifica nei Parte_1 suoi confronti dell'atto di precetto è del tutto priva di fondamento. Dagli atti di causa, infatti, emerge che l'atto impugnato è stato regolarmente notificato sia ad , Parte_2 in data 28.05.2024, sia ad , in data 26.04.2024, ex art. 143 c.p.c. Parte_1 mediante deposito nella casa comunale di Ischia e, pertanto, si è perfezionata in data
16.05.2024.
Rilevato che la presente opposizione è stata notificata all'opposta in data 11.06.2024, le contestazioni relative a vizi formali dell'atto di precetto risultano inammissibili, in quanto proposte dall'opponente oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
L'opposizione, nella restante parte, qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., merita accoglimento per quanto si va ad esporre.
Nel merito, in via del tutto assorbente, deve essere valutata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva degli opponenti.
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Si osserva che l'opposta in ragione della cancellazione Controparte_2 dal Registro delle Imprese della società debitrice, ha notificato l'atto di precetto agli ex soci e successori ex lege della Euroaccessori s.r.l.
Si rammenta che, al fine di tutelare la posizione dei creditori sociali insoddisfatti, nel caso di estinzione di una società di capitali, a seguito di cancellazione dal Registro delle
Imprese, si realizza un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni della società non si estinguono ma si trasferiscono in capo ai soci limitatamente responsabili, i quali, ai sensi dell'art. 2495 c.c., rispondono fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
Al riguardo, la Corte di Cassazione, confermando un orientamento ormai consolidato, ha precisato che: “In caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società.” (cfr. Corte di Cassazione,
Sez. 2, Sentenza n. 10752 del 21/04/2023).
Dunque, la società creditrice, assolvendo all'onere probatorio richiesto, risulterebbe legittimata ad ottenere la soddisfazione del credito agendo nei confronti degli ex soci, obbligati nei limiti previsti dalla norma richiamata.
Nel caso in esame, non risulta provata alcuna distribuzione dell'attivo in favore degli odierni opponenti, intimati con l'atto di precetto impugnato nella qualità di ex soci e successori della società debitrice estinta.
Dagli atti di causa, peraltro, risulta che la Euroaccessori s.r.l. veniva dichiarata fallita in data 17.02.2021 e dall'allegato conto della gestione, approvato in data 29.05.2023, a fronte del passivo fallimentare pari ad euro 522.581,43 risulta che era stato realizzato un attivo pari ad euro 6.922,27; da tale importo, al netto delle spese della procedura, residuava un saldo pari ad euro 6.040,56. Con decreto del 20.09.2023, veniva quindi dichiarata la chiusura del fallimento n. 10/2021 del Tribunale di Napoli Nord, per compiuto riparto finale. Seguiva la cancellazione dalle società dal Registro delle Imprese in data 14.12.2023.
Anche da tali elementi, non avendo l'opposta offerto prove contrarie, si può desumere l'assenza di attivo residuo distribuibile ai soci.
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Per tali considerazione, va dichiarata la fondatezza del motivo di opposizione fondato sulla carenza di legittimazione passiva degli opponenti.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari
Avv.ti Gianluca Sabatino, Fabrizio OR e LO TO.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4858/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da;
Parte_1
- accoglie l'opposizione proposta da e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
615 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto notificato dalla
[...]
; Controparte_2
- condanna l'opposta al pagamento in favore degli Controparte_2 opponenti, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 8.433,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari Avv.ti Gianluca Sabatino,
Fabrizio OR e LO TO.
Così deciso in Aversa, il 20.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
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