Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1404 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4/4/25 da:
1) nato a [...] il [...], residente a [...]
Novembre n.18, codice fiscale CodiceFiscale_1
2) nata a [...] il [...], residente a [...], codice Parte_2 fiscale: C.F._2 entrambi con l'Avv. Paola RIZZI presso la quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli: n. a Segrate (MI) il 20/10/2011 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
4/4/25, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I genitori concordano l'affido condiviso di , con residenza e collocamento prevalente Persona_1 presso il padre in Roveredo in Piano (PN), Via IV Novembre n.18.
2. I genitori assumeranno, di comune accordo, le scelte fondamentali relative all'educazione ed all'istruzione del figlio, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore, nonché relative alla salute, fatte salve decisioni di estrema urgenza non differibili, ma fermo restando l'obbligo di darne tempestivamente notizia all'altro genitore. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente con solo riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, per le quali ciascuna parte potrà decidere secondo i tempi di permanenza del minore presso di sè.
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3. La madre trascorrerà con il figlio tutti i week end, i ponti infrasettimanali ed il periodo estivo coincidenti con la chiusura scolastica, metà delle vacanze natalizie e pasquali, fatti salvi diversi accordi fra i genitori e compatibilmente e nel rispetto delle attività e della vita di relazione di Per_1
e fermo restando nel periodo estivo la possibilità del padre di organizzare un periodo di vacanza di
10 giorni con il figlio.
4. La madre provvederà al mantenimento diretto ordinario del figlio nei periodi di permanenza presso di sé e, fino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente e vivrà con il padre, verserà anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese al Sig. a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili (per dodici mensilità) annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5. Ciascun genitore provvederà al 50% delle seguenti spese straordinarie del figlio:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
6. La madre provvederà in via esclusiva alle spese del figlio relative alla telefonia, al vestiario – incluso l'abbigliamento sportivo e attrezzature - alle attività ludiche e ricreative, a viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori
7. L'assegno unico rimarrà a favore del genitore convivente.
8. Entrambi i genitori si impegnano a prestare reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, il 20 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
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