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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/11/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIOTTA CARLA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
PIAZZALE BERTACCHI 80 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ER CR (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._4
FERRARI, 3 23100 SONDRIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._5
SS AL (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE C.F._6
STELVIO 54 23017 MORBEGNO
FR AT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
CE EL (C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._8
PIAZZA GARIBALDI 27 COLICO (LC)
(C.F. ) Parte_3 C.F._9 pagina 1 di 13 (C.F. ) CP_2 C.F._10
CONVENUTO/I
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale lll.mo,
- accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di , CP_1 Parte_2
, AT FR,
[...] Controparte_3
, nelle percosse e lesioni inferte all'attrice in data CP_2 Parte_1
del 25 novembre 2012, 12-13 gennaio 2011 (la sola ) ed aprile 2013 (la Parte_2
sola ), condannare le suddette , , CP_2 CP_1 Parte_2
AT FR, Controparte_3 CP_2
, in solido tra loro, in proporzione alle rispettive condotte, a corrispondere
[...]
la somma di € 31.677,40, o la maggiore o minore somma Parte_1
ritenuta equa e di giustizia, oltre alla personalizzazione del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa;
- il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
- Con il favore delle spese di giudizio, oltre IVA e C.P.A.
In via istruttoria:
- per mero scrupolo difensivo, si insiste nelle prove per testi non ammesse, in particolare nei capitoli 26, 28, 29 e 30.”
Per la convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo adito
In via preliminare:
pagina 2 di 13 -Accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione civile promossa dall'attrice e per
l'effetto dichiarare l'illegittimità/irritualità/infondatezza della domanda.
Nel merito:
In via principale:
- respingere la domanda attorea nei confronti della Sig.ra perchè CP_1
infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla
Sig.ra per i fatti del 25.11.2021, quantificare il risarcimento dovuto alla CP_1
Sig,ra che verrà determinato in sede di CTU medico legale, limitatamente al Parte_1
danno arrecato dalla convenuta.
Con integrale rifusione di spese, onorari e competenze di causa.
In via istruttoria: si richiamano le prove per interpello e per testimoni indicate nelle memorie ex art. 183, co. VI, n. 2 e n. 3 cpc.”
Per la convenuta Parte_2
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: respingere tutte le domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio nei confronti della signora in quanto illegittime e infondate in fatto e in diritto per Parte_2
tutte le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO, IN OGNI CASO: accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità in capo alla signora Parte_2
nella causazione dei danni lamentati dalla signora che Parte_1
risultassero provati, respingere tutte le domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio nei confronti della signora in quanto illegittime e infondate in Parte_2
fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
pagina 3 di 13 IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avanzate nel presente giudizio dalla signora nei confronti della signora Parte_1
, accertato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il concorso del Parte_2
fatto colposo della signora , diminuire proporzionalmente Parte_1
l'entità del risarcimento dovuto a parte attrice, condannando la convenuta a corrispondere soltanto quella parte che sia ascrivibile alla sua esclusiva responsabilità, tenuto altresì in debito conto il concorso delle altre convenute.
In ogni caso, con il favore delle spese di giudizio e delle successive occorrende, oltre a
IVA ove dovuta, 4% C.P.A. e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Per la convenuta FR AT:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
In via principale:
- rigettare, per i motivi indicati in narrativa, le domande attoree.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di alcuna responsabilità in capo alla sig.ra AT, riquantificare il risarcimento dovuto sulla scorta del concorso dell'attrice, dell'effettiva quantificazione del danno che verrà rideterminato in sede di
CTU medico legale, nonché sulla scorta dell'effettivo apporto causale al danno da questa arrecato all'attrice.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , FR CP_1 Parte_2 Parte_3
AT e per sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei CP_2
pagina 4 di 13 danni patiti dall'attrice, quantificati in € 50.160,38 oltre personalizzazione, danno morale, interessi e rivalutazione.
1.1 L'attrice esponeva di essere stata vittima di un'aggressione, in data 25.11.2012, da parte delle convenute nel contesto della discoteca Mega Show a Forcola (SO) e, successivamente, di essere stata minacciata dalla sola in data 12- Parte_2
13.01.2013 in Colico (LC) e dalla sola nell'aprile 2013 presso il ristorante CP_2
La Brace a Berbenno di Valtellina (SO).
In seguito al primo episodio, aveva riportato lesioni che Parte_1
l'avevano indotta a recarsi al Pronto Soccorso di Sondrio, ove le veniva diagnosticato
“politrauma da percosse”, e successivamente aveva sviluppato uno “stato ansioso reattivo da aggressione fisica”, poi sfociato in un disturbo post traumatico da stress, che comportava disturbi del sonno e le impediva di recarsi a scuola, atteso che due delle odierne convenute frequentavano il medesimo istituto. L'attrice seguiva, dunque, un percorso di sostegno psicologico presso la neuropsichiatria infantile dell'A.S.L. di
Sondrio e terapie riabilitative per le conseguenze delle percosse. Inoltre, si determinava a cambiare indirizzo scolastico.
La sintomatologia ansiosa si era, poi, ulteriormente aggravata a seguito del secondo episodio e del terzo episodio, con conseguente aumento della terapia antidepressiva e insorgenza di difficoltà scolastiche.
Per i primi due episodi, la responsabilità delle convenute era stata accertata dal
Tribunale per i Minorenni di Milano con sentenza n. 1033/2014 del 22.12.2014, mentre per il terzo l'attrice non aveva sporto denuncia.
1.2 Il C.T.P. di parte attrice dott. determinava il danno patito da Per_1 [...]
in IP 10-12%, ITP 66% 25 giorni, ITP 45% 3 mesi e ITP 25% 13 mesi, Parte_1
per complessivi € 50.160,38 oltre spese mediche. Parte attrice domandava, inoltre, il riconoscimento della personalizzazione del danno morale, da quantificarsi in via equitativa tenuto conto delle circostanze del caso concreto. pagina 5 di 13 2. Con comparsa di risposta depositata il 01.07.2021 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e, in Parte_2
subordine, limitarsi la condanna alla propria quota di responsabilità.
2.1 In primo luogo, evidenziava come, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. Parte_2
448/1988 (c.d. codice del processo penale minorile), la sentenza resa dal Tribunale per i
Minorenni di Milano non potesse avere efficacia di giudicato nel giudizio civile, per cui parte attrice doveva essere onerata della prova dei fatti, la cui ricostruzione contestava fermamente. Rappresentava, infatti, come il 25.11.2012 si fosse sviluppata una discussione tra l'attrice e FR AT, amica della convenuta, a seguito della quale l'attrice aveva gettato in faccia alla un bicchiere e si era, così, dato Parte_2
inizio a una zuffa, prontamente sedata. Alla luce di ciò, doveva ritenersi configurato il concorso del fatto colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. Il secondo episodio, poi, era da intendersi come “uno scambio colorito di opinioni tra sedicenni, durato pochi secondi e avvenuto a distanza all'interno di altro locale da ballo”. contestava, poi, la sussistenza del nesso causale tra gli episodi cui la Parte_2
stessa aveva partecipato e il danno patito, pure da ritenersi non provato alla luce della lacunosa documentazione medica prodotta in atti. Peraltro, l'asserita paura di uscire di casa trovava smentita nelle fotografie pubblicate dalla stessa attrice sui social media che la ritraevano in serate ed eventi anche affollati, pure presso la discoteca Mega Show ove era avvenuto il primo episodio.
3. Con comparsa di risposta depositata il 01.07.2021 si costituiva in giudizio FR
AT, chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e, in subordine, limitarsi la condanna alla propria quota di responsabilità.
3.1 Anche FR AT contestava la narrazione offerta dall'attrice, eccependo l'insuscettibilità a formare giudicato in ambito civile della sentenza penale con cui era stato disposto non luogo a procedersi per concessione del perdono giudiziale e rilevando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese a S.I.T. dai presenti. Rappresentava, poi, pagina 6 di 13 come fosse stata inizialmente la a rivolgersi a lei con atteggiamenti denigranti Parte_1
e provocatori e frasi razziste nei confronti del ragazzo con cui la convenuta si stava intrattenendo, per cui si sviluppava una discussione che terminava fuori dal locale.
Tuttavia, una volta rientrate, l'attrice gettava il bicchiere contenente il proprio drink in direzione di colpendola al viso, dal che ne veniva una lite a cui Parte_2
partecipavano anche gli amici della e e che Parte_1 Persona_2 Persona_3
veniva sedata dai buttafuori del locale.
Ribadiva, inoltre, la propria estraneità ai due episodi successivi, con le relative conseguenze in punto di responsabilità.
Quanto alla documentazione sanitaria, osservava come dai primi referti della neuropsichiatria non fosse possibile evidenziare né “una ben definita fobia scolare, né un grave disturbo post-traumatico da stress” e anzi l'aumento del trattamento antidepressivo veniva ricondotto a difficoltà scolastiche e delusioni sentimentali, per cui ben poteva essere messo in dubbio il nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta attribuita alle convenute. Non risultava, poi, che l'attrice avesse avuto difficoltà ad uscire di casa, atteso che numerose fotografie la ritraevano in locali affollati nelle settimane successive ai vari episodi. In ogni caso, doveva essere tenuto in considerazione ai sensi dell'art. 1227 c.c. il contributo offerto dalla stessa attrice allo sviluppo dello scontro. Contestava, infine, la quantificazione del danno.
4. Con comparsa di risposta depositata il 30.09.2021, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e, in subordine,
[...]
limitarsi la condanna alla propria quota di responsabilità.
4.1 Premesso che era stata presente esclusivamente nel primo dei tre CP_1
episodi narrati in citazione, ella evidenziava che il processo era stato definito con sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, con la conseguenza che nessun accertamento dei fatti poteva essere tratto da tale provvedimento, in particolare sulla sua condotta, di cui non si rinveniva traccia pagina 7 di 13 nemmeno negli atti del processo e nelle S.I.T.
In diritto, eccepiva la prescrizione della domanda risarcitoria, essendo CP_1
decorso il termine di legge. Inoltre, sottolineava come sin dalla querela non emergessero profili di responsabilità a suo carico, giacché la stessa non risultava aver mai insultato, minacciato o percosso la vittima, e non risultassero adeguatamente provati né il nesso di causa né il danno lamentato, considerato che successivamente ai fatti di causa
[...]
aveva continuato a pubblicare sui social media foto della propria vita sociale Parte_1
che la rappresentavano in modo ben diverso da quanto descritto e comunque incompatibile con la diagnosi posta.
5. Dichiarata la contumacia delle convenute e Parte_3 CP_2
e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice dott. Michele Posio
[...]
convocava le parti all'udienza del 06.07.2022 per esperire il tentativo di conciliazione.
Lo stesso faceva la dott.ssa dopo il suo subentro nel ruolo all'udienza del CP_4
17.05.2023.
Preso atto dell'esito negativo delle trattative, con ordinanza 15.06.2023 veniva ammesso l'interrogatorio formale delle convenute, assunto alle udienze del 25.09.2023 e del
23.11.2023, con esclusione di che non si presentavano. Parte_4
Ammesse le ulteriori istanze istruttorie, l'escussione dei testi si teneva alle udienze del
08.02.2024, 28.03.2024 e 27.05.2024.
All'esito, con ordinanza 06.06.2024 veniva disposta C.T.U. medico-legale affidata al dott. , che depositava la propria relazione il 17.12.2024. Persona_4
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 23.04.2025. In quella sede la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tutte le parti costituite provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
6. In primo luogo, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 10 co. 2 D.P.R. 448/1988, la sentenza penale resa dal Tribunale per i minorenni “non ha efficacia di giudicato nel pagina 8 di 13 giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato”, per cui le statuizioni ivi contenute non sono idonee a fondare la decisione in questa sede.
Tuttavia, come ormai condiviso dalla giurisprudenza (Cass. n. 5947/2023), possono essere valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c. le risultanze del procedimento penale (doc. 2
, e in particolare le dichiarazioni rese dalle imputate e AT Parte_1 Parte_2
nonché le S.I.T. di e (doc. 2 pp. 86 e 89), poi Persona_3 Persona_2 Parte_1
escussi come testi anche in questa sede.
Ebbene, le risultanze istruttorie dei due processi appaiono coerenti ed essenzialmente omogenee nel confermare la dinamica dei fatti come descritta da parte attrice: essa, infatti, è stata confermata non soltanto dai testi (ud. 08.02.24) e (ud. Per_3 Per_2
28.03.24), ma è stata anche essenzialmente ammessa (salvo qualche marginale dettaglio) dalle odierne convenute e AT avanti al Tribunale per i Minorenni (doc. Parte_2
2 pp. 37-39), il che non consente di ritenere attendibili le risposte negative Parte_1
successivamente rese in questa sede allorquando chiamate a rendere interrogatorio formale (ud. 25.09.23 e 23.11.23). Pure l'assenza di per tale incombente CP_3
può essere interpretata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. per trarre elementi a conferma della dinamica, comunque già sufficientemente documentata.
Sebbene, in ragione della velocità e confusione dell'azione nell'ambito dell'episodio del
25.11.2012, non sia sempre stato possibile ai testi distinguere le condotte delle varie convenute, tuttavia è evidente come le stesse abbiano agito e si siano poste come gruppo, così divenendo irrilevante chi abbia materialmente minacciato e percosso l'attrice, avendo tutte concorso nel fatto.
Devono, invece, essere attribuite individualmente, rispettivamente a e Parte_2 CP_2
le responsabilità per gli episodi del 12-13.01.2013 e dell'aprile 2013.
7. Rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata da essa risulta CP_1
inammissibile, essendosi costituita la convenuta oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis, non vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 168 bis co. 5 c.p.c. pagina 9 di 13 8. Il danno lamentato da parte attrice va distinto in lesioni fisiche e psichiche.
8.1 Dal punto di vista fisico, è provato documentalmente (docc.
3-6 come Parte_1
l'attrice abbia riportato, in conseguenza dell'episodio del 25.11.2012, un “politrauma da percosse”, e in particolare ecchimosi sul viso in più punti, lividi, rottura di parte inferiore del II incisivo dell'arcata mascellare destra, trauma distorsivo del rachide cervicale. Esse appaiono compatibili con la dinamica dell'episodio e sono state riscontrate in Pronto Soccorso in data immediatamente successiva, per cui deve ritenersi dimostrato il nesso di causalità.
8.2 In ordine alle conseguenze di tipo psichico, è altresì documentalmente dimostrato che, a seguito di tale episodio, l'attrice abbia effettuato accesso alla Neuropsichiatria
Infantile di Sondrio (doc. 7 ove è stata presa in carico dal dott. Parte_1 Per_5
(docc. 11-13 con prescrizione di terapia antidepressiva (Citalopram Parte_1
10mg/die).
Il C.T.U. dott. , sulla base di tali risultanze e dell'esame della Persona_4
paziente, ha posto la diagnosi di “disturbo dell'adattamento con sintomi ansiosi di lieve- media entità”, di per sé non contestata dal C.T.P. delle convenute dott. . CP_5
A sostegno di tale conclusione militano anche le prove testimoniali assunte.
Il teste (ud. 08.02.24) ha confermato che, dopo il primo degli episodi di cui è Per_3
causa, l'attrice aveva paura di andare a scuola e infatti dopo pochi giorni (05.12.2012) ella si determinava a trasferirsi presso altro Istituto (doc. 9 , ragionevolmente Parte_1
in considerazione del fatto che una delle convenute era sua compagna di classe
(circostanza non contestata); l'impatto di tale scelta sulla vita dell'attrice è certamente da ridimensionarsi alla luce del già scarso interesse per l'indirizzo frequentato (come ammesso dalla stessa nonché provato con le dichiarazioni dei testi Tes_1 Tes_2
– ud. 28.03.24), ma il breve lasso temporale intercorso tra Tes_3 Tes_4
l'aggressione del 25.11.2012 e la decisione di cambiare scuola (dicembre 2012) consente di affermare la sussistenza del nesso di causalità. pagina 10 di 13 Risulta, poi, che negli anni successivi ella abbia continuato a soffrire di attacchi di panico (testi – ud. 28.03.2024 – e – ud. 27.05.2024) e incubi notturni Tes_1 Tes_5
(teste – ud. 27.05.2024), pur riuscendo man mano ad abbandonare la terapia Tes_5
farmacologica (anche se la stessa attrice ammette di aver fatto poi uso di sostanze stupefacenti, come del resto evidente anche dalle fotografie in atti – doc. 9 AT).
Smentita, invece, la riferita paura dei luoghi affollati, alla luce della copiosa documentazione versata in atti dalle convenute, nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa attrice in interrogatorio formale (ud. 23.11.23), da cui emerge che
[...]
dopo gli eventi di cui è causa, abbia più volte frequentato discoteche ed Parte_1
eventi (in particolare, concerti).
8.3 Non sussistono elementi per sostenere il concorso del fatto colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., non essendo dimostrato che ella abbia in alcun modo contribuito a cagionare il danno: non risulta provato, infatti, che Parte_1
abbia partecipato in modo attivo all'episodio del 25.11.2012 ed essendo pacificamente rimasta vittima dei due successivi.
8.4 Meritano, dunque, condivisione le conclusioni del C.T.U. dott. Persona_4
il quale ha quantificato il danno in IP 6%, I.T.P. 75% 25 giorni, I.T.P. 60% 60
[...]
giorni e I.T.P. 25% 300 giorni.
Difatti, in tale valutazione il perito ha già tenuto conto delle ulteriori condizioni pregresse o concomitanti (“problematiche socio-familiari, scolastiche, personali (tra cui anche il riferito abuso di sostanze) e le criticità tipicamente riconducibili all'età adolescenziale” – C.T.U. p. 15) che, pur idonee a concorrere alla determinazione del danno, non sono però sufficienti ad escludere il nesso di causalità, atteso lo stretto rapporto temporale tra l'insorgenza dei sintomi e gli eventi di cui è causa.
8.5 Non vi sono, invece, i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione, in assenza di adeguata allegazione e prova delle peculiarità della situazione personale dell'attrice che ne avrebbero aggravato la sofferenza. pagina 11 di 13 Infatti, come sopra osservato, è del tutto indimostrato che l'attrice abbia patito un pregiudizio dalla scelta di cambiare scuola, in considerazione del già scarso interesse per l'indirizzo frequentato (come ammesso dalla stessa nonché provato con le dichiarazioni dei testi – ud. 28.03.24). Privo di prova è Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
anche il fatto che la stessa abbia deciso di rinunciare a progetti di maternità: sebbene risulti che ad oggi ella non abbia figli, nessun riscontro vi è sul fatto che, prima degli eventi di cui è causa, ella avesse maturato diverso intendimento.
8.6 In applicazione delle Tabelle di Milano e tenuto conto che l'attrice aveva 15 anni al momento dei fatti, il danno patito da va quantificato in € Parte_1
13.362,00 a titolo di invalidità permanente ed € 14.921,25 a titolo di invalidità temporanea, e così per complessivi € 28.283,25.
Tale importo va devalutato alla data della stabilizzazione (385 giorni dopo il primo episodio, ossia al 15.12.2013) in € 23.240,14. Su tale somma, annualmente rivalutata, vanno calcolati gli interessi nella misura legale e così per € 31.852,92.
8.7 Gli esiti fisici e psichici dell'episodio del 25.11.2012 vanno certamente ricondotti alla responsabilità delle convenute in solido tra loro, mentre i due episodi successivi vanno imputati alle convenute e individualmente. Parte_2 CP_2
Pur tenuto conto dell'impossibilità di determinare in modo preciso l'impatto di ogni distinto episodio sulla causazione del danno, può ritenersi in via equitativa che l'episodio del 25.11.2012 abbia prodotto il 70% dei danni (ossia tutti quelli di natura fisica e buona parte di quelli di natura psichica) e che i due successivi episodi abbiano avuto effetto in termini di aggravamento del danno psichico per il rimanente 30%
(avendo indotto l'attrice a fare nuovamente ricorso alla terapia farmacologica e a fare accesso al servizio di N.P.I.). Pertanto, il 70% dei danni (€ 22.297,04) va attribuito alle convenute in solido tra loro e, nei rapporti interni, in pari misura ex art. 2055 c.c. (ossia per il 14% ciascuna, pari ad € 4.459,41), mentre i rimanenti vanno attribuiti a Parte_2
e nella misura del 15% ciascuna (€ 4.777,94). CP_2
pagina 12 di 13 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i. previsti per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi e della maggiorazione ex art. 4 co. 2 D.M. cit. nella misura del 30%.
Anche le spese di C.T.U., liquidate come da decreto 28.05.2025, vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, così come le spese del C.T.P. di parte attrice sia per la relazione di parte che per l'assistenza in sede di C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna le convenute, in solido tra loro (e nei rapporti interni nella misura del 14% ciascuna per e FR AT e CP_1 Parte_3
del 29% ciascuna per e , a pagare a Parte_2 CP_2 Parte_1
la somma di € 31.852,92;
[...]
condanna altresì le convenute, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.291,00 per spese, € 9.900,80 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
pone il pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da decreto 28.05.2025, nonché le spese di C.T.P. di parte attrice a carico delle parti convenute in solido tra loro.
02/11/2025
Il Giudice
AT IT
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIOTTA CARLA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
PIAZZALE BERTACCHI 80 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ER CR (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._4
FERRARI, 3 23100 SONDRIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._5
SS AL (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE C.F._6
STELVIO 54 23017 MORBEGNO
FR AT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
CE EL (C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._8
PIAZZA GARIBALDI 27 COLICO (LC)
(C.F. ) Parte_3 C.F._9 pagina 1 di 13 (C.F. ) CP_2 C.F._10
CONVENUTO/I
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale lll.mo,
- accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di , CP_1 Parte_2
, AT FR,
[...] Controparte_3
, nelle percosse e lesioni inferte all'attrice in data CP_2 Parte_1
del 25 novembre 2012, 12-13 gennaio 2011 (la sola ) ed aprile 2013 (la Parte_2
sola ), condannare le suddette , , CP_2 CP_1 Parte_2
AT FR, Controparte_3 CP_2
, in solido tra loro, in proporzione alle rispettive condotte, a corrispondere
[...]
la somma di € 31.677,40, o la maggiore o minore somma Parte_1
ritenuta equa e di giustizia, oltre alla personalizzazione del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa;
- il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
- Con il favore delle spese di giudizio, oltre IVA e C.P.A.
In via istruttoria:
- per mero scrupolo difensivo, si insiste nelle prove per testi non ammesse, in particolare nei capitoli 26, 28, 29 e 30.”
Per la convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo adito
In via preliminare:
pagina 2 di 13 -Accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione civile promossa dall'attrice e per
l'effetto dichiarare l'illegittimità/irritualità/infondatezza della domanda.
Nel merito:
In via principale:
- respingere la domanda attorea nei confronti della Sig.ra perchè CP_1
infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla
Sig.ra per i fatti del 25.11.2021, quantificare il risarcimento dovuto alla CP_1
Sig,ra che verrà determinato in sede di CTU medico legale, limitatamente al Parte_1
danno arrecato dalla convenuta.
Con integrale rifusione di spese, onorari e competenze di causa.
In via istruttoria: si richiamano le prove per interpello e per testimoni indicate nelle memorie ex art. 183, co. VI, n. 2 e n. 3 cpc.”
Per la convenuta Parte_2
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: respingere tutte le domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio nei confronti della signora in quanto illegittime e infondate in fatto e in diritto per Parte_2
tutte le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO, IN OGNI CASO: accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità in capo alla signora Parte_2
nella causazione dei danni lamentati dalla signora che Parte_1
risultassero provati, respingere tutte le domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio nei confronti della signora in quanto illegittime e infondate in Parte_2
fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
pagina 3 di 13 IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avanzate nel presente giudizio dalla signora nei confronti della signora Parte_1
, accertato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il concorso del Parte_2
fatto colposo della signora , diminuire proporzionalmente Parte_1
l'entità del risarcimento dovuto a parte attrice, condannando la convenuta a corrispondere soltanto quella parte che sia ascrivibile alla sua esclusiva responsabilità, tenuto altresì in debito conto il concorso delle altre convenute.
In ogni caso, con il favore delle spese di giudizio e delle successive occorrende, oltre a
IVA ove dovuta, 4% C.P.A. e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Per la convenuta FR AT:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
In via principale:
- rigettare, per i motivi indicati in narrativa, le domande attoree.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di alcuna responsabilità in capo alla sig.ra AT, riquantificare il risarcimento dovuto sulla scorta del concorso dell'attrice, dell'effettiva quantificazione del danno che verrà rideterminato in sede di
CTU medico legale, nonché sulla scorta dell'effettivo apporto causale al danno da questa arrecato all'attrice.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , FR CP_1 Parte_2 Parte_3
AT e per sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei CP_2
pagina 4 di 13 danni patiti dall'attrice, quantificati in € 50.160,38 oltre personalizzazione, danno morale, interessi e rivalutazione.
1.1 L'attrice esponeva di essere stata vittima di un'aggressione, in data 25.11.2012, da parte delle convenute nel contesto della discoteca Mega Show a Forcola (SO) e, successivamente, di essere stata minacciata dalla sola in data 12- Parte_2
13.01.2013 in Colico (LC) e dalla sola nell'aprile 2013 presso il ristorante CP_2
La Brace a Berbenno di Valtellina (SO).
In seguito al primo episodio, aveva riportato lesioni che Parte_1
l'avevano indotta a recarsi al Pronto Soccorso di Sondrio, ove le veniva diagnosticato
“politrauma da percosse”, e successivamente aveva sviluppato uno “stato ansioso reattivo da aggressione fisica”, poi sfociato in un disturbo post traumatico da stress, che comportava disturbi del sonno e le impediva di recarsi a scuola, atteso che due delle odierne convenute frequentavano il medesimo istituto. L'attrice seguiva, dunque, un percorso di sostegno psicologico presso la neuropsichiatria infantile dell'A.S.L. di
Sondrio e terapie riabilitative per le conseguenze delle percosse. Inoltre, si determinava a cambiare indirizzo scolastico.
La sintomatologia ansiosa si era, poi, ulteriormente aggravata a seguito del secondo episodio e del terzo episodio, con conseguente aumento della terapia antidepressiva e insorgenza di difficoltà scolastiche.
Per i primi due episodi, la responsabilità delle convenute era stata accertata dal
Tribunale per i Minorenni di Milano con sentenza n. 1033/2014 del 22.12.2014, mentre per il terzo l'attrice non aveva sporto denuncia.
1.2 Il C.T.P. di parte attrice dott. determinava il danno patito da Per_1 [...]
in IP 10-12%, ITP 66% 25 giorni, ITP 45% 3 mesi e ITP 25% 13 mesi, Parte_1
per complessivi € 50.160,38 oltre spese mediche. Parte attrice domandava, inoltre, il riconoscimento della personalizzazione del danno morale, da quantificarsi in via equitativa tenuto conto delle circostanze del caso concreto. pagina 5 di 13 2. Con comparsa di risposta depositata il 01.07.2021 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e, in Parte_2
subordine, limitarsi la condanna alla propria quota di responsabilità.
2.1 In primo luogo, evidenziava come, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. Parte_2
448/1988 (c.d. codice del processo penale minorile), la sentenza resa dal Tribunale per i
Minorenni di Milano non potesse avere efficacia di giudicato nel giudizio civile, per cui parte attrice doveva essere onerata della prova dei fatti, la cui ricostruzione contestava fermamente. Rappresentava, infatti, come il 25.11.2012 si fosse sviluppata una discussione tra l'attrice e FR AT, amica della convenuta, a seguito della quale l'attrice aveva gettato in faccia alla un bicchiere e si era, così, dato Parte_2
inizio a una zuffa, prontamente sedata. Alla luce di ciò, doveva ritenersi configurato il concorso del fatto colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. Il secondo episodio, poi, era da intendersi come “uno scambio colorito di opinioni tra sedicenni, durato pochi secondi e avvenuto a distanza all'interno di altro locale da ballo”. contestava, poi, la sussistenza del nesso causale tra gli episodi cui la Parte_2
stessa aveva partecipato e il danno patito, pure da ritenersi non provato alla luce della lacunosa documentazione medica prodotta in atti. Peraltro, l'asserita paura di uscire di casa trovava smentita nelle fotografie pubblicate dalla stessa attrice sui social media che la ritraevano in serate ed eventi anche affollati, pure presso la discoteca Mega Show ove era avvenuto il primo episodio.
3. Con comparsa di risposta depositata il 01.07.2021 si costituiva in giudizio FR
AT, chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e, in subordine, limitarsi la condanna alla propria quota di responsabilità.
3.1 Anche FR AT contestava la narrazione offerta dall'attrice, eccependo l'insuscettibilità a formare giudicato in ambito civile della sentenza penale con cui era stato disposto non luogo a procedersi per concessione del perdono giudiziale e rilevando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese a S.I.T. dai presenti. Rappresentava, poi, pagina 6 di 13 come fosse stata inizialmente la a rivolgersi a lei con atteggiamenti denigranti Parte_1
e provocatori e frasi razziste nei confronti del ragazzo con cui la convenuta si stava intrattenendo, per cui si sviluppava una discussione che terminava fuori dal locale.
Tuttavia, una volta rientrate, l'attrice gettava il bicchiere contenente il proprio drink in direzione di colpendola al viso, dal che ne veniva una lite a cui Parte_2
partecipavano anche gli amici della e e che Parte_1 Persona_2 Persona_3
veniva sedata dai buttafuori del locale.
Ribadiva, inoltre, la propria estraneità ai due episodi successivi, con le relative conseguenze in punto di responsabilità.
Quanto alla documentazione sanitaria, osservava come dai primi referti della neuropsichiatria non fosse possibile evidenziare né “una ben definita fobia scolare, né un grave disturbo post-traumatico da stress” e anzi l'aumento del trattamento antidepressivo veniva ricondotto a difficoltà scolastiche e delusioni sentimentali, per cui ben poteva essere messo in dubbio il nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta attribuita alle convenute. Non risultava, poi, che l'attrice avesse avuto difficoltà ad uscire di casa, atteso che numerose fotografie la ritraevano in locali affollati nelle settimane successive ai vari episodi. In ogni caso, doveva essere tenuto in considerazione ai sensi dell'art. 1227 c.c. il contributo offerto dalla stessa attrice allo sviluppo dello scontro. Contestava, infine, la quantificazione del danno.
4. Con comparsa di risposta depositata il 30.09.2021, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e, in subordine,
[...]
limitarsi la condanna alla propria quota di responsabilità.
4.1 Premesso che era stata presente esclusivamente nel primo dei tre CP_1
episodi narrati in citazione, ella evidenziava che il processo era stato definito con sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, con la conseguenza che nessun accertamento dei fatti poteva essere tratto da tale provvedimento, in particolare sulla sua condotta, di cui non si rinveniva traccia pagina 7 di 13 nemmeno negli atti del processo e nelle S.I.T.
In diritto, eccepiva la prescrizione della domanda risarcitoria, essendo CP_1
decorso il termine di legge. Inoltre, sottolineava come sin dalla querela non emergessero profili di responsabilità a suo carico, giacché la stessa non risultava aver mai insultato, minacciato o percosso la vittima, e non risultassero adeguatamente provati né il nesso di causa né il danno lamentato, considerato che successivamente ai fatti di causa
[...]
aveva continuato a pubblicare sui social media foto della propria vita sociale Parte_1
che la rappresentavano in modo ben diverso da quanto descritto e comunque incompatibile con la diagnosi posta.
5. Dichiarata la contumacia delle convenute e Parte_3 CP_2
e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice dott. Michele Posio
[...]
convocava le parti all'udienza del 06.07.2022 per esperire il tentativo di conciliazione.
Lo stesso faceva la dott.ssa dopo il suo subentro nel ruolo all'udienza del CP_4
17.05.2023.
Preso atto dell'esito negativo delle trattative, con ordinanza 15.06.2023 veniva ammesso l'interrogatorio formale delle convenute, assunto alle udienze del 25.09.2023 e del
23.11.2023, con esclusione di che non si presentavano. Parte_4
Ammesse le ulteriori istanze istruttorie, l'escussione dei testi si teneva alle udienze del
08.02.2024, 28.03.2024 e 27.05.2024.
All'esito, con ordinanza 06.06.2024 veniva disposta C.T.U. medico-legale affidata al dott. , che depositava la propria relazione il 17.12.2024. Persona_4
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 23.04.2025. In quella sede la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tutte le parti costituite provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
6. In primo luogo, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 10 co. 2 D.P.R. 448/1988, la sentenza penale resa dal Tribunale per i minorenni “non ha efficacia di giudicato nel pagina 8 di 13 giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato”, per cui le statuizioni ivi contenute non sono idonee a fondare la decisione in questa sede.
Tuttavia, come ormai condiviso dalla giurisprudenza (Cass. n. 5947/2023), possono essere valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c. le risultanze del procedimento penale (doc. 2
, e in particolare le dichiarazioni rese dalle imputate e AT Parte_1 Parte_2
nonché le S.I.T. di e (doc. 2 pp. 86 e 89), poi Persona_3 Persona_2 Parte_1
escussi come testi anche in questa sede.
Ebbene, le risultanze istruttorie dei due processi appaiono coerenti ed essenzialmente omogenee nel confermare la dinamica dei fatti come descritta da parte attrice: essa, infatti, è stata confermata non soltanto dai testi (ud. 08.02.24) e (ud. Per_3 Per_2
28.03.24), ma è stata anche essenzialmente ammessa (salvo qualche marginale dettaglio) dalle odierne convenute e AT avanti al Tribunale per i Minorenni (doc. Parte_2
2 pp. 37-39), il che non consente di ritenere attendibili le risposte negative Parte_1
successivamente rese in questa sede allorquando chiamate a rendere interrogatorio formale (ud. 25.09.23 e 23.11.23). Pure l'assenza di per tale incombente CP_3
può essere interpretata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. per trarre elementi a conferma della dinamica, comunque già sufficientemente documentata.
Sebbene, in ragione della velocità e confusione dell'azione nell'ambito dell'episodio del
25.11.2012, non sia sempre stato possibile ai testi distinguere le condotte delle varie convenute, tuttavia è evidente come le stesse abbiano agito e si siano poste come gruppo, così divenendo irrilevante chi abbia materialmente minacciato e percosso l'attrice, avendo tutte concorso nel fatto.
Devono, invece, essere attribuite individualmente, rispettivamente a e Parte_2 CP_2
le responsabilità per gli episodi del 12-13.01.2013 e dell'aprile 2013.
7. Rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata da essa risulta CP_1
inammissibile, essendosi costituita la convenuta oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis, non vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 168 bis co. 5 c.p.c. pagina 9 di 13 8. Il danno lamentato da parte attrice va distinto in lesioni fisiche e psichiche.
8.1 Dal punto di vista fisico, è provato documentalmente (docc.
3-6 come Parte_1
l'attrice abbia riportato, in conseguenza dell'episodio del 25.11.2012, un “politrauma da percosse”, e in particolare ecchimosi sul viso in più punti, lividi, rottura di parte inferiore del II incisivo dell'arcata mascellare destra, trauma distorsivo del rachide cervicale. Esse appaiono compatibili con la dinamica dell'episodio e sono state riscontrate in Pronto Soccorso in data immediatamente successiva, per cui deve ritenersi dimostrato il nesso di causalità.
8.2 In ordine alle conseguenze di tipo psichico, è altresì documentalmente dimostrato che, a seguito di tale episodio, l'attrice abbia effettuato accesso alla Neuropsichiatria
Infantile di Sondrio (doc. 7 ove è stata presa in carico dal dott. Parte_1 Per_5
(docc. 11-13 con prescrizione di terapia antidepressiva (Citalopram Parte_1
10mg/die).
Il C.T.U. dott. , sulla base di tali risultanze e dell'esame della Persona_4
paziente, ha posto la diagnosi di “disturbo dell'adattamento con sintomi ansiosi di lieve- media entità”, di per sé non contestata dal C.T.P. delle convenute dott. . CP_5
A sostegno di tale conclusione militano anche le prove testimoniali assunte.
Il teste (ud. 08.02.24) ha confermato che, dopo il primo degli episodi di cui è Per_3
causa, l'attrice aveva paura di andare a scuola e infatti dopo pochi giorni (05.12.2012) ella si determinava a trasferirsi presso altro Istituto (doc. 9 , ragionevolmente Parte_1
in considerazione del fatto che una delle convenute era sua compagna di classe
(circostanza non contestata); l'impatto di tale scelta sulla vita dell'attrice è certamente da ridimensionarsi alla luce del già scarso interesse per l'indirizzo frequentato (come ammesso dalla stessa nonché provato con le dichiarazioni dei testi Tes_1 Tes_2
– ud. 28.03.24), ma il breve lasso temporale intercorso tra Tes_3 Tes_4
l'aggressione del 25.11.2012 e la decisione di cambiare scuola (dicembre 2012) consente di affermare la sussistenza del nesso di causalità. pagina 10 di 13 Risulta, poi, che negli anni successivi ella abbia continuato a soffrire di attacchi di panico (testi – ud. 28.03.2024 – e – ud. 27.05.2024) e incubi notturni Tes_1 Tes_5
(teste – ud. 27.05.2024), pur riuscendo man mano ad abbandonare la terapia Tes_5
farmacologica (anche se la stessa attrice ammette di aver fatto poi uso di sostanze stupefacenti, come del resto evidente anche dalle fotografie in atti – doc. 9 AT).
Smentita, invece, la riferita paura dei luoghi affollati, alla luce della copiosa documentazione versata in atti dalle convenute, nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa attrice in interrogatorio formale (ud. 23.11.23), da cui emerge che
[...]
dopo gli eventi di cui è causa, abbia più volte frequentato discoteche ed Parte_1
eventi (in particolare, concerti).
8.3 Non sussistono elementi per sostenere il concorso del fatto colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., non essendo dimostrato che ella abbia in alcun modo contribuito a cagionare il danno: non risulta provato, infatti, che Parte_1
abbia partecipato in modo attivo all'episodio del 25.11.2012 ed essendo pacificamente rimasta vittima dei due successivi.
8.4 Meritano, dunque, condivisione le conclusioni del C.T.U. dott. Persona_4
il quale ha quantificato il danno in IP 6%, I.T.P. 75% 25 giorni, I.T.P. 60% 60
[...]
giorni e I.T.P. 25% 300 giorni.
Difatti, in tale valutazione il perito ha già tenuto conto delle ulteriori condizioni pregresse o concomitanti (“problematiche socio-familiari, scolastiche, personali (tra cui anche il riferito abuso di sostanze) e le criticità tipicamente riconducibili all'età adolescenziale” – C.T.U. p. 15) che, pur idonee a concorrere alla determinazione del danno, non sono però sufficienti ad escludere il nesso di causalità, atteso lo stretto rapporto temporale tra l'insorgenza dei sintomi e gli eventi di cui è causa.
8.5 Non vi sono, invece, i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione, in assenza di adeguata allegazione e prova delle peculiarità della situazione personale dell'attrice che ne avrebbero aggravato la sofferenza. pagina 11 di 13 Infatti, come sopra osservato, è del tutto indimostrato che l'attrice abbia patito un pregiudizio dalla scelta di cambiare scuola, in considerazione del già scarso interesse per l'indirizzo frequentato (come ammesso dalla stessa nonché provato con le dichiarazioni dei testi – ud. 28.03.24). Privo di prova è Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
anche il fatto che la stessa abbia deciso di rinunciare a progetti di maternità: sebbene risulti che ad oggi ella non abbia figli, nessun riscontro vi è sul fatto che, prima degli eventi di cui è causa, ella avesse maturato diverso intendimento.
8.6 In applicazione delle Tabelle di Milano e tenuto conto che l'attrice aveva 15 anni al momento dei fatti, il danno patito da va quantificato in € Parte_1
13.362,00 a titolo di invalidità permanente ed € 14.921,25 a titolo di invalidità temporanea, e così per complessivi € 28.283,25.
Tale importo va devalutato alla data della stabilizzazione (385 giorni dopo il primo episodio, ossia al 15.12.2013) in € 23.240,14. Su tale somma, annualmente rivalutata, vanno calcolati gli interessi nella misura legale e così per € 31.852,92.
8.7 Gli esiti fisici e psichici dell'episodio del 25.11.2012 vanno certamente ricondotti alla responsabilità delle convenute in solido tra loro, mentre i due episodi successivi vanno imputati alle convenute e individualmente. Parte_2 CP_2
Pur tenuto conto dell'impossibilità di determinare in modo preciso l'impatto di ogni distinto episodio sulla causazione del danno, può ritenersi in via equitativa che l'episodio del 25.11.2012 abbia prodotto il 70% dei danni (ossia tutti quelli di natura fisica e buona parte di quelli di natura psichica) e che i due successivi episodi abbiano avuto effetto in termini di aggravamento del danno psichico per il rimanente 30%
(avendo indotto l'attrice a fare nuovamente ricorso alla terapia farmacologica e a fare accesso al servizio di N.P.I.). Pertanto, il 70% dei danni (€ 22.297,04) va attribuito alle convenute in solido tra loro e, nei rapporti interni, in pari misura ex art. 2055 c.c. (ossia per il 14% ciascuna, pari ad € 4.459,41), mentre i rimanenti vanno attribuiti a Parte_2
e nella misura del 15% ciascuna (€ 4.777,94). CP_2
pagina 12 di 13 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i. previsti per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi e della maggiorazione ex art. 4 co. 2 D.M. cit. nella misura del 30%.
Anche le spese di C.T.U., liquidate come da decreto 28.05.2025, vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, così come le spese del C.T.P. di parte attrice sia per la relazione di parte che per l'assistenza in sede di C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna le convenute, in solido tra loro (e nei rapporti interni nella misura del 14% ciascuna per e FR AT e CP_1 Parte_3
del 29% ciascuna per e , a pagare a Parte_2 CP_2 Parte_1
la somma di € 31.852,92;
[...]
condanna altresì le convenute, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.291,00 per spese, € 9.900,80 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
pone il pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da decreto 28.05.2025, nonché le spese di C.T.P. di parte attrice a carico delle parti convenute in solido tra loro.
02/11/2025
Il Giudice
AT IT
pagina 13 di 13