Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott. Giulio Cataldi Presidente
2) dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2959/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Coletta ( ), come da procura in calce all'atto di C.F._2
appello, con il quale elettivamente domicilia in Roma al V.le G. Mazzini n.114/b.
APPELLANTE
E
( , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Maria Laurenza ( ), come da procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta in appello, con la quale elett.te dom.lia in
Marcianise al viale Kennedy nr. 229.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: riformare la decisione assunta dal tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, e per lo effetto confermata la revoca del decreto opposto dichiarare non dovute le somme pretese dalla appellata dichiarando infondata la CP_1
pretesa creditoria.
Pag. 1 a 8
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Per l'appellato:
1. preliminarmente, rigettare l'avversa richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto infondata ed illegittima nonché priva dei requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora;
2. rigettare l'avverso atto di appello poiché totalmente infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 695/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
3. condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da attribuirsi con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Su ricorso di il Tribunale di S. Maria C.V. ingiunse a CP_1 [...]
il pagamento della somma di € 521.781,60, per forniture di Pt_1
carburante, eseguite nel corso del 2006, in suo favore, all'epoca titolare di un distributore di carburante in . Controparte_2
1.1. si oppose, deducendo che nel periodo in cui aveva avuto in Parte_1
gestione il distributore in questione non residuava nessun debito nei confronti di avendo sempre provveduto regolarmente al pagamento delle CP_1
forniture ricevute.
Precisò che la fornitura di cui chiedeva il pagamento ineriva al CP_1
rapporto intercorso con che aveva acquistato la titolarità del CP_3
distributore di carburanti in e e con la quale egli aveva CP_2 CP_2
pattuito che parte del prezzo di acquisto sarebbe stato pagato a mezzo forniture di carburate, per cui, in base agli accordi egli aveva continuato a gestire il distributore per conto di con fornitura di carburante da parte di CP_3
che avrebbe dovuto pagare CP_1 CP_3
Pag. 2 a 8 Infine eccepì l'avvenuto pagamento delle forniture oggetto delle fatture azionate, in contanti e assegni, nella mani degli autisti delle autobotti all'esito dello scarico del carburante.
1.2. Costituitasi, negò la ricostruzione degli eventi fatta da CP_1 [...]
affermando di essere società distinta ed autonoma da e Pt_1 CP_3
che, in ogni caso, aveva acquisito l'impianto dal padre di CP_3 [...]
e che essa non aveva assunto nessun impegno Pt_1 Persona_1
di fornitura nei confronti di Negò infine che gli autisti fossero stati CP_3
autorizzati a percepire il pagamento in contanti o assegni delle forniture.
1.3. Il tribunale ammessa ed espletata la prova testimoniale, ritenne provato che avesse pagato agli autisti parte del carburante fornito, al Parte_1
momento dello scarico. All'esito accolse in parte l'opposizione, in relazione alle fatture per le quali era presente la sottoscrizione per quietanza, ricalcolò il credito di limitatamente alle fatture prive di quietanza in complessivi CP_1
€ 188.336,68 e condannò al pagamento in favore di di Parte_1 CP_1
tale somma, oltre interessi ex d.lgs. 231/02, compensando per ½ le spese di lite e ponendo la restante parte a carico dell'opponente.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 695/2022 pubblicata il 21/03/2022 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante sostiene che, poiché i testi avevano confermato la circostanza che egli avesse pagato le forniture di carburante al momento dello scarico, il tribunale avrebbe dovuto ritenere che anche per le fatture non riportanti la quietanza doveva reputarsi avvenuto il pagamento al momento dello scarico del carburante. Ciò in quanto, avendo egli negato di avere ricevuto forniture ulteriori rispetto a quelle oggetto delle fatture quietanziate (atteso che aveva disconosciuto la propria sottoscrizione per ricezione del carburante apposta sulle fatture non quietanziate), era onere di dimostrare di avere CP_1
effettivamente eseguito le forniture oggetto delle fatture non quietanziate.
Prova che non aveva fornito, in quanto il suo teste aveva, anzi, riferito CP_1
Pag. 3 a 8 che ogni volta che la fornitura veniva effettuata il carburante veniva pagato, per cui doveva desumersi che, per le fatture non quietanziate, non v'era stata nessuna fornitura.
Inoltre il teste di aveva confermato che, per prassi, lo scarico del CP_1
carburante avveniva solo previo pagamento della fattura, per cui il primo giudice avrebbe dovuto dedurre che, in caso di mancato pagamento, lo scarico del carburante non veniva effettuato.
In definitiva l'appellante lamenta che il tribunale non aveva motivato la ragione per cui dovevano ritenersi effettuate le forniture, relative alle fatture non quietanziate, attesa l'inidoneità delle fatture ad assurgere a prova nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, per la loro provenienza unilaterale.
Inoltre, avendo egli disconosciuto la propria sottoscrizione per ricezione, apposta alle fatture non quietanziate, in assenza di istanza di verificazione da parte di tali documenti non avevano nessun valore probatorio. CP_1
3.2. L'appellante si duole, con il secondo motivo di appello, che il tribunale abbia riconosciuto gli interessi legali sugli importi oggetto di condanna. Sostiene che gli interessi decorrono dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della fattura e che, nel caso in esame, non aveva dato prova di avere CP_1
recapitato le fatture in questione, per cui gli interessi non potevano iniziare a decorrere.
3.3. Infine, lamenta l'erroneità del calcolo del dovuto, non Parte_1
avendo il primo giudice tenuto conto dei pagamenti ulteriori, risultanti da alcuni assegni da lui depositati in atti.
3.4. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che il CP_1
disconoscimento delle fatture non quietanziate è stato ritenuto dal primo giudice inammissibile, perché generico, e che gli assegni prodotti non erano riconducibili alle fatture, per cui non erano inidonei a dare prova di ulteriore pagamento del debito.
Pag. 4 a 8 §.
3. La Corte, all'udienza dell'08.01.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20).
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1. L'appellante pone a fondamento della doglianza, proposta con il primo motivo di gravame, l'assunto della non utilizzabilità, a fini probatori, delle fatture non quietanziate, avendo egli disconosciuto le sottoscrizioni per ricezione e non avendo proposto istanza di verificazione, sicché non CP_1
v'era prova che il carburante fatturato fosse stato effettivamente consegnato.
Inoltre, secondo l'appellante, poiché i testi escussi avevano riferito che ogniqualvolta veniva scaricato il carburante veniva contestualmente pagato, il primo giudice avrebbe dovuto inferire, a contrario, che in mancanza di pagamento il carburante non era stato scaricato,
La doglianza è infondata poiché poggia su un assunto non veritiero.
Non può infatti assumersi che le fatture in questione presentino una sottoscrizione per ricezione del carburante disconosciuta, poiché
[...]
ha effettuato tardivamente il disconoscimento della propria Pt_1
sottoscrizione e, dunque non aveva nessun onere di proporre istanza CP_1
di verificazione. Le fatture in esame sono state, infatti, prodotte nel giudizio monitorio, per cui avrebbe dovuto disconoscere la propria Parte_1
sottoscrizione con l'atto di opposizione a e non, come ha fatto, con le memorie ex art. 183 c.p.c. Va rammentato, infatti, che il disconoscimento deve essere effettuato nel primo atto difensivo successivo alla produzione del documento. Dunque, nel caso in esame, avvenuta la produzione della documentazione nella fase monitoria, il primo atto difensivo successivo era l'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione ed in quella sede Parte_1
avrebbe dovuto effettuare il disconoscimento.
Il tardivo disconoscimento, in quanto inefficace, esonera la controparte dalla proposizione dell'istanza di verificazione.
Pag. 5 a 8 Ne consegue che, benché sia vero che le fatture, in quanto atti di provenienza unilaterale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione sono inidonee, di per sé sole, a provare il credito in esse riportato, tuttavia nel caso in esame, recando la sottoscrizione del debitore per ricevuta della merce, erano Parte_1
idonee a dare la prova che il carburante oggetto di fatturazione fosse stato ricevuto e che, in mancanza di quietanza, non fossero state pagate.
3.2. Anche il secondo motivo di appello è privo di fondamento.
Va premesso che Il D.L. 231 del 9.10.2002 (Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, aggiornato al D.Lgs. 9 novembre 2012 n.192, ultimo aggiornamento 24.06.2014) all'art. 4 prevede che:
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la Pag. 6 a 8 fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Poiché è lo stesso debitore a sostenere che il pagamento Parte_1
avveniva allo scarico del carburante, non avendo egli pagato le fatture in questione all'atto dello scarico del carburante, gli interessi hanno iniziato a maturare dal giorno della consegna.
3.3. Quanto ai pagamenti ulteriori di cui agli assegni prodotti da , Parte_1
non v'è prova che questi fossero riconducibili alle forniture azionate in via monitoria. difatti ha affermato che gli assegni in questione erano da CP_1
riferirsi a differenti forniture.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
(cfr. Cass. 27247/2023).
In sostanza il debitore, a fronte della controdeduzione della creditrice che gli assegni si riferissero a differenti forniture, non poteva limitarsi a sostenere di avere ulteriormente estinto (parzialmente) il credito azionato in monitorio, mediante il pagamento con assegni, ma doveva altresì dare la prova del collegamento dei detti assegni con le fatture poste a fondamento del credito. In mancanza di tale prova gli assegni sono inidonei a dimostrare la parziale estinzione del credito. Pag. 7 a 8 §.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle dm 147/2022, nei valori tra i minimi ed i medi, in ragione del valore della controversia e per essere l'appello formulato su due sole questioni prive di complessità, seguono la soccombenza, dandosi atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere n. 695/2022 pubblicata il 21/03/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in complessivi € 9.500,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%,
[...]
con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 12.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott. Giulio Cataldi
Pag. 8 a 8