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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2737/2025
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.pc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Patrizia Pompei Presidente
dott.ssa Daniela Bonacchi Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12405/2022 promossa da:
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Tognato ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in via Ricasoli 63, Livorno, presso il predetto difensore
RECLAMANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RECLAMATA CONTUMACE
E
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso la ordinanza del 12.2.25 con cui il giudice dell'esecuzione dott.ssa Barbieri ha respinto la istanza di declaratoria di inefficacia la procedura esecutiva presso terzi rge 1683/23 cui è stata riunita la procedura rge 1741/2023
CONCLUSIONI:
per parte reclamante: “insiste affinché l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Firenze, in funzione di
Giudice del reclamo, in accoglimento del presente atto, ogni contraria istanza rigettata, previ gli incombenti di rito ai sensi degli artt. 630, comma 3, e 178, commi 3, 4 e 5 c.p.c., Voglia revocare o annullare l'ordinanza suindicata, con ogni consequenziale statuizione di legge ed in particolare con autorizzazione della alla liberazione delle somme attualmente soggette a Controparte_3 vincolo.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Parte reclamante, debitrice esecutata nella esecuzione presso terzi RGE 1683/23 cui è stata riunita la procedura rge 1741/2023, incardinata presso il Tribunale di Firenze, ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui, in data 12.2.25, il giudice dell'esecuzione dott.ssa Felicia Barbieri ha respinto la istanza di declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi formulata dalla debitrice.
Difatti, la debitrice aveva proposto, nell'ambito delle procedure riunite già sospese ex art. Parte_1
623 cpc, istanza con cui, ex art. 543, comma 5, c.p.c., eccepiva l' inefficacia del pignoramento inerente ad entrambe le procedure riunite sul presupposto che la società creditrice procedente, con riferimento alla procedura RGE n. 1683/2023 aveva depositato soltanto in data 15.09.2023 l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, ovvero oltre la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento (29.06.2023), mentre nella procedura RGE n. 1741/2023 aveva depositato in data 15.09.2023 l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, oltre la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento (06.07.2023).
Richiamati alcuni precedenti di merito e le linee guida del Tribunale di Roma, secondo cui “l'avviso
543 c.p.c. deve essere notificato e depositato (nel fascicolo telematico) entro la data prevista nell'atto di citazione a pena di inefficacia del pignoramento”, la debitrice chiedeva che il Tribunale dichiarasse pagina 2 di 7 la inefficacia dei pignoramenti riuniti non rilevando la circostanza che il deposito fosse avvenuto prima della udienza effettiva, cui era stata rinviata quella indicata in citazione.
Con l'ordinanza reclamata il Tribunale disattendeva tale istanza in quanto l'art. 543, co. 5, cpc, che nella formulazione da ultimo novellata prevede espressamente che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”, impone al creditore procedente un doppio onere, ovvero di notificare al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento, e di depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di comparizione indicata dell'atto di pignoramento, udienza di comparizione che sovente, come avvenuto nel caso di specie, viene differita d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.
In particolare, il Tribunale sottolineava, da un lato, che nell'atto di pignoramento era indicata l'udienza del 29.6.2023 ma che tale udienza era stata differita d'ufficio dapprima al 27.7.2023 e quindi al
21.9.2023, e dall'altro che il creditore aveva depositato l'avviso ex art. 543 c.p.c. in data 15.9.2023, precisando altresì che la notifica dell'avviso si era comunque perfezionata in data 1.6.2023 e quindi prima delle udienze di comparizione indicate nei due pignoramenti. Concludeva quindi il ge nel senso che non si era determinata una inefficacia del pignoramento, in quanto il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 543 cp.c, poichè avvenuto oltre l'udienza indicata in citazione ma entro l'udienza effettiva di comparizione delle parti, non comportava l'inefficacia del pignoramento sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame.
Con il reclamo tempestivamente proposto ex art. 630 c.p.c., quindi, parte debitrice lamenta la erroneità del provvedimento, in quanto palesemente in contrasto con la lettera della disposizione normativa che indica un unico termine di natura perentoria, a pena di inefficacia del pignoramento, per notificare “e” per depositare l'avviso notificato entro la data dell'udienza indicata nel pignoramento. Parte reclamante richiamava a sostegno sia la giurisprudenza di merito sia circolari adottati in altri Tribunali, con cui veniva ribadito che la norma in questione impone al creditore il deposito perentoriamente entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, senza alcuna possibilità di fare riferimento alla data di effettiva celebrazione della prima udienza, essendo tale richiamo una interpretazione in contrasto coi principi di cui all'art. 12 delle Preleggi.
Il reclamo veniva considerato in prima battuta come se si trattasse di reclamo ex art. 669 terdecies cpc, sicchè veniva assegnato termine a parte reclamante per la notifica del reclamo. Rimesso al Presidente pagina 3 di 7 della Terza sezione civile il fascicolo, vista la istanza di parte reclamante che invocava la applicazione dell'art. 630 cpc con onere di notifica a cura della cancelleria, il Presidente della sezione provvedeva onerando la Cancelleria ma, nelle more, provvedeva alla notifica anche la parte reclamante.
Nel corso della udienza del 26 marzo 2025, la reclamante discuteva il reclamo ed il Tribunale emetteva ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di quale terza Controparte_2 pignorata.
Parte reclamante notificava la ordinanza non appena ricevuta comunicazione della ordinanza e nel corso della udienza del 23.4.2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che sono rimaste contumaci sia la società creditrice sia la terza pignorata.
Ciò posto, il reclamo non è fondato e deve essere rigettato.
Il provvedimento reclamato ha respinto la istanza di inefficacia sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 543 c.p.c. evidenziando, in primo luogo, che lo scopo della disposizione è quello di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento al fine di non immobilizzare indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme pignorate e sottolineando altresì che tale fine è comunque conseguito ove il procedimento notificatorio sia giunto a compimento prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, perché in tale caso deposito dell'avviso assolve ad una funzione lato sensu probatoria che non interagisce con la predetta ratio. Sotto altro profilo, il ge ha evidenziato che il deposito “tardivo”, ossia dopo la udienza indicata in atto di pignoramento, non comporta alcun vulnus nel diritto di difesa del debitore sicchè l'inefficacia del pignoramento, come “sanzione” riferita ad entrambe le violazioni (ovvero sia alla mancata notifica che al mancato deposito), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore entro l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento, purché il deposito avvenga entro la prima udienza effettiva di trattazione del procedimento.
Il Collegio, esaminando la documentazione processuale depositata dalla parte reclamante, rileva che il primo pignoramento reca quale udienza di comparizione, quella del 29.06.2023ed il secondo quella del
6.7.2023. Parte procedente provvedeva quindi, in data 1.6.23 (quindi prima della data indicata in citazione), alla notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi sia al debitore esecutato, che al terzo pignorato, in ossequio al disposto dell'art 543 cpc, comma 5 c.p.c. come pagina 4 di 7 allora vigente. L'udienza di comparizione, a seguito della iscrizione a ruolo dei pignoramenti notificati, veniva differita, con decreto del GE, dapprima al 27.7.2023 e quindi al 21.9.2023. L'avviso di iscrizione a ruolo notificato veniva depositato, in cancelleria telematica, in data 15.09.2023, prima della data dell'udienza effettiva, come differita dal GE.
Ciò premesso, posto che la notifica dell'avviso ex art. 543 co 5 cpc è avvenuta entro la prima udienza indicata in citazione, va esaminata la questione, controversa, della tempestività del deposito di detto avviso, avvenuto il 15.09.2023, successivamente alla data indicata in citazione ma entro la data di udienza differita dal G.E..
L'art. 543 co. V c.p.c., introdotto con legge n. 206/2021 così dispone: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”, con modifica che trova applicazione a tutti i procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della L. 206/2021, ovvero a tutti i procedimenti esecutivi presso terzi instaurati dopo il 22 giugno 2022. Dopo il correttivo posto in essere nel 2024, è stata eliminata la notifica a parte debitrice.
Come evidenziato anche dal giudice nel provvedimento reclamato, l'obiettivo perseguito del legislatore
è quello di agevolare la posizione del terzo pignorato, che è estraneo alle controversie tra creditore e debitore ma si trova coinvolto nella procedura, avvisandolo tempestivamente della avvenuta coltivazione della procedura esecutiva, con lo scopo di eliminare in radice le incertezze sulla permanenza dell'obbligo di accantonare le somme pignorate in assenza di informazioni in ordine all'avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento.
Non ignora il Collegio che la interpretazione di tale norma, anche in sede di giurisprudenza di merito, non è univoca con riferimento al momento del deposito del detto avviso, essendo senz'altro presenti le posizioni, più rigorose, di chi ritiene che la sanzione dell'inefficacia debba scattare qualora il creditore non provveda a detto deposito entro la data fissata in citazione, irrilevante essendo, ai fini della efficacia del pignoramento, che il deposito avvenga comunque entro la prima udienza differita dal giudice.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover interpretare la disposizione, così come già fatto dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento reclamato e come interpretato anche da parte della giurisprudenza di merito (si vedano ad esempio da ultimo Tribunale Napoli del 5.3.25; Tribunale Napoli Nord del pagina 5 di 7 18.2.2025), nel senso di consentire il deposito dell'avviso notificato entro la prima udienza differita dal giudice dell'esecuzione. Difatti, atteso che la ratio della norma è di rendere edotto il terzo circa la effettiva e avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, con la finalità evidente di scongiurare il rischio che vi siano somme pignorate che, in mancanza di iscrizione, restino accantonate sine die, si tratta di finalità che viene pienamente raggiunta con la notifica dell'avviso entro la data indicata nell'atto di pignoramento dal creditore ed il deposito della prova di tale notifica entro la prima udienza differita, atteso che la successiva attività di controllo da parte del giudice dell'esecuzione potrà essere svolta nel corso della prima udienza effettivamente celebrata (ovvero l'udienza cui è stata d'ufficio differita la udienza indicata dal creditore nell'atto di pignoramento).
In altri termini, la finalità perseguita dalla norma in questione risulta pienamente soddisfatta in tutti i casi in cui, come nel presente, il procedimento notificatorio relativo all'avviso al debitore (sino al novembre 2024) ed al terzo sia giunto a compimento prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione ed il deposito dell'avviso avvenga successivamente ma comunque entro la data di udienza differita: difatti, l'avvenuto deposito ha lo scopo di dimostrare al giudice dell'esecuzione l'effettivo tempestivo compimento della notifica e, dal momento che tale attività di controllo viene effettuata dal giudice solo nella prima udienza effettivamente celebrata (quindi la udienza differita), ad avviso del Collegio è fondato il rilievo contenuto nel provvedimento reclamato nel senso che l'adempimento del deposito dell'avviso di cui all'art. 543 comma 5 cpc possa avvenire entro la data della udienza come differita d'ufficio.
Il deposito entro tale data, quindi, soddisfa la ratio della norma, come sopra individuata, nella ipotesi in cui la notifica si sia perfezionata nei confronti del terzo prima della udienza indicata nel pignoramento, come nel caso di specie avvenuto, ed il deposito dell'avviso notificato avvenga entro la data di udienza differita, atteso che prima di tale data nessun controllo viene svolto dal giudice dell'esecuzione e risolvendosi quindi la declaratoria di inefficacia per il solo evento del deposito dopo la data indicata nell'atto di pignoramento in una sanzione sproporzionata rispetto alla ratio sopra evidenziata.
Per le ragioni esposte, il reclamo va respinto e l'ordinanza impugnata deve essere confermata.
Nulla viene disposto sulle spese del giudizio, attesa la contumacia delle parti reclamate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_2
- respinge il reclamo ex art. 630 c.p.c. e conferma l'ordinanza impugnata;
pagina 6 di 7 - nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Bisegna Dott.ssa Patrizia Pompei
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.pc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Patrizia Pompei Presidente
dott.ssa Daniela Bonacchi Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12405/2022 promossa da:
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Tognato ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in via Ricasoli 63, Livorno, presso il predetto difensore
RECLAMANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RECLAMATA CONTUMACE
E
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso la ordinanza del 12.2.25 con cui il giudice dell'esecuzione dott.ssa Barbieri ha respinto la istanza di declaratoria di inefficacia la procedura esecutiva presso terzi rge 1683/23 cui è stata riunita la procedura rge 1741/2023
CONCLUSIONI:
per parte reclamante: “insiste affinché l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Firenze, in funzione di
Giudice del reclamo, in accoglimento del presente atto, ogni contraria istanza rigettata, previ gli incombenti di rito ai sensi degli artt. 630, comma 3, e 178, commi 3, 4 e 5 c.p.c., Voglia revocare o annullare l'ordinanza suindicata, con ogni consequenziale statuizione di legge ed in particolare con autorizzazione della alla liberazione delle somme attualmente soggette a Controparte_3 vincolo.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Parte reclamante, debitrice esecutata nella esecuzione presso terzi RGE 1683/23 cui è stata riunita la procedura rge 1741/2023, incardinata presso il Tribunale di Firenze, ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui, in data 12.2.25, il giudice dell'esecuzione dott.ssa Felicia Barbieri ha respinto la istanza di declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi formulata dalla debitrice.
Difatti, la debitrice aveva proposto, nell'ambito delle procedure riunite già sospese ex art. Parte_1
623 cpc, istanza con cui, ex art. 543, comma 5, c.p.c., eccepiva l' inefficacia del pignoramento inerente ad entrambe le procedure riunite sul presupposto che la società creditrice procedente, con riferimento alla procedura RGE n. 1683/2023 aveva depositato soltanto in data 15.09.2023 l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, ovvero oltre la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento (29.06.2023), mentre nella procedura RGE n. 1741/2023 aveva depositato in data 15.09.2023 l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, oltre la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento (06.07.2023).
Richiamati alcuni precedenti di merito e le linee guida del Tribunale di Roma, secondo cui “l'avviso
543 c.p.c. deve essere notificato e depositato (nel fascicolo telematico) entro la data prevista nell'atto di citazione a pena di inefficacia del pignoramento”, la debitrice chiedeva che il Tribunale dichiarasse pagina 2 di 7 la inefficacia dei pignoramenti riuniti non rilevando la circostanza che il deposito fosse avvenuto prima della udienza effettiva, cui era stata rinviata quella indicata in citazione.
Con l'ordinanza reclamata il Tribunale disattendeva tale istanza in quanto l'art. 543, co. 5, cpc, che nella formulazione da ultimo novellata prevede espressamente che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”, impone al creditore procedente un doppio onere, ovvero di notificare al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento, e di depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di comparizione indicata dell'atto di pignoramento, udienza di comparizione che sovente, come avvenuto nel caso di specie, viene differita d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.
In particolare, il Tribunale sottolineava, da un lato, che nell'atto di pignoramento era indicata l'udienza del 29.6.2023 ma che tale udienza era stata differita d'ufficio dapprima al 27.7.2023 e quindi al
21.9.2023, e dall'altro che il creditore aveva depositato l'avviso ex art. 543 c.p.c. in data 15.9.2023, precisando altresì che la notifica dell'avviso si era comunque perfezionata in data 1.6.2023 e quindi prima delle udienze di comparizione indicate nei due pignoramenti. Concludeva quindi il ge nel senso che non si era determinata una inefficacia del pignoramento, in quanto il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 543 cp.c, poichè avvenuto oltre l'udienza indicata in citazione ma entro l'udienza effettiva di comparizione delle parti, non comportava l'inefficacia del pignoramento sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame.
Con il reclamo tempestivamente proposto ex art. 630 c.p.c., quindi, parte debitrice lamenta la erroneità del provvedimento, in quanto palesemente in contrasto con la lettera della disposizione normativa che indica un unico termine di natura perentoria, a pena di inefficacia del pignoramento, per notificare “e” per depositare l'avviso notificato entro la data dell'udienza indicata nel pignoramento. Parte reclamante richiamava a sostegno sia la giurisprudenza di merito sia circolari adottati in altri Tribunali, con cui veniva ribadito che la norma in questione impone al creditore il deposito perentoriamente entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, senza alcuna possibilità di fare riferimento alla data di effettiva celebrazione della prima udienza, essendo tale richiamo una interpretazione in contrasto coi principi di cui all'art. 12 delle Preleggi.
Il reclamo veniva considerato in prima battuta come se si trattasse di reclamo ex art. 669 terdecies cpc, sicchè veniva assegnato termine a parte reclamante per la notifica del reclamo. Rimesso al Presidente pagina 3 di 7 della Terza sezione civile il fascicolo, vista la istanza di parte reclamante che invocava la applicazione dell'art. 630 cpc con onere di notifica a cura della cancelleria, il Presidente della sezione provvedeva onerando la Cancelleria ma, nelle more, provvedeva alla notifica anche la parte reclamante.
Nel corso della udienza del 26 marzo 2025, la reclamante discuteva il reclamo ed il Tribunale emetteva ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di quale terza Controparte_2 pignorata.
Parte reclamante notificava la ordinanza non appena ricevuta comunicazione della ordinanza e nel corso della udienza del 23.4.2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che sono rimaste contumaci sia la società creditrice sia la terza pignorata.
Ciò posto, il reclamo non è fondato e deve essere rigettato.
Il provvedimento reclamato ha respinto la istanza di inefficacia sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 543 c.p.c. evidenziando, in primo luogo, che lo scopo della disposizione è quello di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento al fine di non immobilizzare indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme pignorate e sottolineando altresì che tale fine è comunque conseguito ove il procedimento notificatorio sia giunto a compimento prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, perché in tale caso deposito dell'avviso assolve ad una funzione lato sensu probatoria che non interagisce con la predetta ratio. Sotto altro profilo, il ge ha evidenziato che il deposito “tardivo”, ossia dopo la udienza indicata in atto di pignoramento, non comporta alcun vulnus nel diritto di difesa del debitore sicchè l'inefficacia del pignoramento, come “sanzione” riferita ad entrambe le violazioni (ovvero sia alla mancata notifica che al mancato deposito), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore entro l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento, purché il deposito avvenga entro la prima udienza effettiva di trattazione del procedimento.
Il Collegio, esaminando la documentazione processuale depositata dalla parte reclamante, rileva che il primo pignoramento reca quale udienza di comparizione, quella del 29.06.2023ed il secondo quella del
6.7.2023. Parte procedente provvedeva quindi, in data 1.6.23 (quindi prima della data indicata in citazione), alla notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi sia al debitore esecutato, che al terzo pignorato, in ossequio al disposto dell'art 543 cpc, comma 5 c.p.c. come pagina 4 di 7 allora vigente. L'udienza di comparizione, a seguito della iscrizione a ruolo dei pignoramenti notificati, veniva differita, con decreto del GE, dapprima al 27.7.2023 e quindi al 21.9.2023. L'avviso di iscrizione a ruolo notificato veniva depositato, in cancelleria telematica, in data 15.09.2023, prima della data dell'udienza effettiva, come differita dal GE.
Ciò premesso, posto che la notifica dell'avviso ex art. 543 co 5 cpc è avvenuta entro la prima udienza indicata in citazione, va esaminata la questione, controversa, della tempestività del deposito di detto avviso, avvenuto il 15.09.2023, successivamente alla data indicata in citazione ma entro la data di udienza differita dal G.E..
L'art. 543 co. V c.p.c., introdotto con legge n. 206/2021 così dispone: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”, con modifica che trova applicazione a tutti i procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della L. 206/2021, ovvero a tutti i procedimenti esecutivi presso terzi instaurati dopo il 22 giugno 2022. Dopo il correttivo posto in essere nel 2024, è stata eliminata la notifica a parte debitrice.
Come evidenziato anche dal giudice nel provvedimento reclamato, l'obiettivo perseguito del legislatore
è quello di agevolare la posizione del terzo pignorato, che è estraneo alle controversie tra creditore e debitore ma si trova coinvolto nella procedura, avvisandolo tempestivamente della avvenuta coltivazione della procedura esecutiva, con lo scopo di eliminare in radice le incertezze sulla permanenza dell'obbligo di accantonare le somme pignorate in assenza di informazioni in ordine all'avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento.
Non ignora il Collegio che la interpretazione di tale norma, anche in sede di giurisprudenza di merito, non è univoca con riferimento al momento del deposito del detto avviso, essendo senz'altro presenti le posizioni, più rigorose, di chi ritiene che la sanzione dell'inefficacia debba scattare qualora il creditore non provveda a detto deposito entro la data fissata in citazione, irrilevante essendo, ai fini della efficacia del pignoramento, che il deposito avvenga comunque entro la prima udienza differita dal giudice.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover interpretare la disposizione, così come già fatto dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento reclamato e come interpretato anche da parte della giurisprudenza di merito (si vedano ad esempio da ultimo Tribunale Napoli del 5.3.25; Tribunale Napoli Nord del pagina 5 di 7 18.2.2025), nel senso di consentire il deposito dell'avviso notificato entro la prima udienza differita dal giudice dell'esecuzione. Difatti, atteso che la ratio della norma è di rendere edotto il terzo circa la effettiva e avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, con la finalità evidente di scongiurare il rischio che vi siano somme pignorate che, in mancanza di iscrizione, restino accantonate sine die, si tratta di finalità che viene pienamente raggiunta con la notifica dell'avviso entro la data indicata nell'atto di pignoramento dal creditore ed il deposito della prova di tale notifica entro la prima udienza differita, atteso che la successiva attività di controllo da parte del giudice dell'esecuzione potrà essere svolta nel corso della prima udienza effettivamente celebrata (ovvero l'udienza cui è stata d'ufficio differita la udienza indicata dal creditore nell'atto di pignoramento).
In altri termini, la finalità perseguita dalla norma in questione risulta pienamente soddisfatta in tutti i casi in cui, come nel presente, il procedimento notificatorio relativo all'avviso al debitore (sino al novembre 2024) ed al terzo sia giunto a compimento prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione ed il deposito dell'avviso avvenga successivamente ma comunque entro la data di udienza differita: difatti, l'avvenuto deposito ha lo scopo di dimostrare al giudice dell'esecuzione l'effettivo tempestivo compimento della notifica e, dal momento che tale attività di controllo viene effettuata dal giudice solo nella prima udienza effettivamente celebrata (quindi la udienza differita), ad avviso del Collegio è fondato il rilievo contenuto nel provvedimento reclamato nel senso che l'adempimento del deposito dell'avviso di cui all'art. 543 comma 5 cpc possa avvenire entro la data della udienza come differita d'ufficio.
Il deposito entro tale data, quindi, soddisfa la ratio della norma, come sopra individuata, nella ipotesi in cui la notifica si sia perfezionata nei confronti del terzo prima della udienza indicata nel pignoramento, come nel caso di specie avvenuto, ed il deposito dell'avviso notificato avvenga entro la data di udienza differita, atteso che prima di tale data nessun controllo viene svolto dal giudice dell'esecuzione e risolvendosi quindi la declaratoria di inefficacia per il solo evento del deposito dopo la data indicata nell'atto di pignoramento in una sanzione sproporzionata rispetto alla ratio sopra evidenziata.
Per le ragioni esposte, il reclamo va respinto e l'ordinanza impugnata deve essere confermata.
Nulla viene disposto sulle spese del giudizio, attesa la contumacia delle parti reclamate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_2
- respinge il reclamo ex art. 630 c.p.c. e conferma l'ordinanza impugnata;
pagina 6 di 7 - nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Bisegna Dott.ssa Patrizia Pompei
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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